Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/04/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 13441/2023,
pendente tra
Parte 1 n. q. di erede di
Persona 1
Ricorrente
C/
CP 1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Leonardo CANTO anche in sostituzione dell'Avv. Alessandro
CUCCHIARA per parte ricorrente e l'Avv. Monia PACE, in sostituzione degli Avv. Stefania SOTGIA e Alessandro DOA, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N°
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13441 R.G. L. 2023, promossa
DA
n. q. di erede di Parte 1 Persona 2 ta spedizione in Per 1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo forma esecutiva all'Avv.
CANTO e Alessandro CUCCHIARA, giusta procura in atti, ed per elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Palermo, Via
Il Cancelliere Nunzio Morello 23;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte 2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania SOTGIA
[...]
e Alessandro DOA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente e all'indirizzo pec indicato in memoria;
Resistente -
OGGETTO: TRATTAMENTO DI FAMIGLIA SU PENSIONE
AI SUPERSTITI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Parte 1 n. q. di In accoglimento della domanda proposta da erede di dichiara che quest'ultima, nel periodo Persona 1
compreso tra il 24/03/2017 ed il 24/03/2022, si trovava in condizioni di totale inabilità
a proficuo lavoro e condanna l' CP_1 corrispondere alla suddetta erede, nei limiti della rispettiva quota ereditaria, i ratei arretrati del "Trattamento di famiglia", ANF al coniuge superstite ex L. 153/88, spettanti alla dante causa, con decorrenza dall'1/04/2017 e sino al 31/03/2022, nella misura prevista dalle tabelle vigenti ratione temporis, oltre gli accessori di legge. Condanna l' CP 1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti Leonardo CANTO e Alessandro CUCCHIARA;
Pone definitivamente a carico dell' CP 1 le spese della consulenza tecnica espletata, liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Persona 1 convenne in giudizio, innanzi Con ricorso del 3/11/2023,
a questo Tribunale, l' CP 1 per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dei ratei arretrati, (nei limiti della prescrizione quinquennale), del trattamento di famiglia già riconosciutole, con decorrenza dal 1°/04/2022, sulla pensione di reversibilità, con gli interessi legali.
L CP 1 costituitosi in giudizio, dedusse l'infondatezza della domanda avversaria stante la mancata prova del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro nel quinquennio precedente la domanda, invocandone il rigetto.
Parte 1 n. q.di erede della Nelle more del giudizio si costituiva ricorrente, deceduta in data 19/02/2024.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/04/2025 la causa, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento. Il c.t.u. nominato Dott. Persona 3 sulla base di accurata analisi della documentazione medico-legale allegata in atti e dell'evoluzione del quadro patologico che l'affliggeva ha concluso che Persona 1 nel periodo compreso tra il
24.04.2017 ed il 24.3.2022, si trovava in condizioni di totale inabilità al proficuo lavoro.
A tal proposito appare evidente che il consulente ha indicato la data 24/04/2017 per mero errore materiale, avendo lo stesso riconosciuto la condizione di inabilità col supporto della documentazione risalente già agli anni 2014 e 2015, pertanto, si ritiene che nella parte della relazione che indica come data di decorrenza 24/04/2017, il CTU intendesse 24/03/2017,
come da quesito posto in sede di nomina dello stesso.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esenti da vizi logici.
Parte 1 n. q. di erede di [...] Alla luce di ciò, la domanda di va accolta, condannando l' CP 1 a corrisponderle, nei limiti Persona 1
della rispettiva quota ereditaria, i ratei arretrati del "Trattamento di famiglia", spettanti alla dante causa, nella misura prevista dalle tabelle vigenti ratione temporis, oltre gli accessori di legge.
Ricorrono, infatti, tutti gli altri requisiti di legge, atteso che l' CP_1 aveva
riconosciuto la prestazione, sia pur a partire dall'1/04/2022.
L CP 1 rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Leonardo CANTO e
Alessandro CUCCHIARA, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Rimangono a carico dell' CP 1 le spese della consulenza tecnica espletata, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)