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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2024, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Valentina Micheli.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Squillace.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e con l'interesse dei figli;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
B. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
C. coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
D. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con col o e residenza anagrafica dello stesso presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relativa all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
E. Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sè il figlio a weekend alternati: - dal venerdì sera alla domenica sera indipendentemente dai turni di lavoro della signora quando lo Pt_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana e la notte seguente a ciascun pomeriggio con obbligo di accompagnarlo la mattina successiva a casa della mamma;
il sig. acconsente che tali pomeriggi e notti infrasettimanali, al contrario dei CP_1 weekends alternati, possa stabiliti di mese in mese tenuto conto dei turni di lavoro di notte della Sig.ra per rendere più agevole la gestione del figlio;
- durante le festività natalizie il minore Pt_1 trasco il padre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio.; - durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà con il padre alternativamente dal giovedì alle ore 17,00 alla domenica di Pasqua alle ore 19,00 ovvero dalla domenica di Pasqua alle ore 19,00 al martedì alle ore 19,00; - il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi;
- il giorno del compleanno il figlio trascorrerà con un genitore il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni;
- il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il 25 Aprile, il Primo Maggio, il 2 giugno, il 15 Agosto, il 1 novembre, l'8 dicembre;
- In ordine alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con il figlio 15 giorni nel CP_1 mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto da definire in considerazione del piano ferie di entrambi i genitori. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia Pt_1 al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e CP_1 ritorn F. Il Sig. – a decorrere dal mese di giugno compreso - si impegna a corrispondere entro il giorno CP_1 5 di cias se, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di emissione della sentenza, secondo la variazione degli indici ISTAT e da versarsi alla Sig.ra mediante Parte_1 bonifico bancario alle seguenti Coordinate Iban [...]; G. Le spese straordinarie saranno divise al 50% fra i genitori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
H. l'Assegno unico erogato dall'INPS per il figlio verrà riscosso al 100% dalla Sig.ra Parte_1
I. I genitori prestano pacifico consenso a che il minore, durante i periodi di rispettiva permanenza, possano frequentare e soggiornare presso i nonni materni e paterni;
J. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. K. Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto anche del figlio minore, affinchè possa anche estrinsecare il diritto di frequentare i Per_1 nonni paterni recandosi a fare loro visita in ei periodi di vacanza da trascorrere con il padre.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Valentina Micheli.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Squillace.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e con l'interesse dei figli;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
B. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
C. coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
D. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con col o e residenza anagrafica dello stesso presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relativa all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
E. Il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sè il figlio a weekend alternati: - dal venerdì sera alla domenica sera indipendentemente dai turni di lavoro della signora quando lo Pt_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana e la notte seguente a ciascun pomeriggio con obbligo di accompagnarlo la mattina successiva a casa della mamma;
il sig. acconsente che tali pomeriggi e notti infrasettimanali, al contrario dei CP_1 weekends alternati, possa stabiliti di mese in mese tenuto conto dei turni di lavoro di notte della Sig.ra per rendere più agevole la gestione del figlio;
- durante le festività natalizie il minore Pt_1 trasco il padre, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio.; - durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà con il padre alternativamente dal giovedì alle ore 17,00 alla domenica di Pasqua alle ore 19,00 ovvero dalla domenica di Pasqua alle ore 19,00 al martedì alle ore 19,00; - il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di questi;
- il giorno del compleanno il figlio trascorrerà con un genitore il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni;
- il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il 25 Aprile, il Primo Maggio, il 2 giugno, il 15 Agosto, il 1 novembre, l'8 dicembre;
- In ordine alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con il figlio 15 giorni nel CP_1 mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto da definire in considerazione del piano ferie di entrambi i genitori. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia Pt_1 al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e CP_1 ritorn F. Il Sig. – a decorrere dal mese di giugno compreso - si impegna a corrispondere entro il giorno CP_1 5 di cias se, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di emissione della sentenza, secondo la variazione degli indici ISTAT e da versarsi alla Sig.ra mediante Parte_1 bonifico bancario alle seguenti Coordinate Iban [...]; G. Le spese straordinarie saranno divise al 50% fra i genitori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
H. l'Assegno unico erogato dall'INPS per il figlio verrà riscosso al 100% dalla Sig.ra Parte_1
I. I genitori prestano pacifico consenso a che il minore, durante i periodi di rispettiva permanenza, possano frequentare e soggiornare presso i nonni materni e paterni;
J. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. K. Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto anche del figlio minore, affinchè possa anche estrinsecare il diritto di frequentare i Per_1 nonni paterni recandosi a fare loro visita in ei periodi di vacanza da trascorrere con il padre.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso