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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1430/2021 promosso da
, C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, via Marchese Di Villabianca n. 21, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Palma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
1 O G G E T T O: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2021 nel procedimento R.G.N.
344/2021, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese il CP_1
26.03.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
30.473,60, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di rate di pensione non spettanti a seguito della trasformazione della pensione da assegno ordinario di invalidità a pensione di vecchiaia, eliminata a seguito del decesso della titolare e coniuge del ricorrente signora per il periodo Persona_1
dall'01.07.2011 al 30.06.2016.
Eccepiva l'infondatezza della domanda nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme non percepite dal ricorrente a seguito della trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia in favore della sua dante causa , con richiesta di revoca del Persona_1
decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 02.10.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pag. 2 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è fondata.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
pag. 3 Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Inoltre, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza pag. 4 di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' rimasto contumace nel presente giudizio, quale CP_1
creditore opposto al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto, non ha assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n. 412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
pag. 5 viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
L' non ha in alcun modo provato la mala fede dell'accipiens ed il dolo del CP_1
beneficiario, tenuto conto che si trattava di somme di pertinenza della de cuius per pensione acquisite nel patrimonio della stessa Persona_1
quando era in vita.
A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
pag. 6 La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Inoltre, nel caso di specie trovano applicazione la Legge N. 662/1996 che ha posto ulteriori limiti alla possibilità di ripetibilità, escludendo la possibilità di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato e l'art. 38, commi 7,
8, 9 e 10 della Legge 28/12/2001 N. 448 che ha previsto che “Il recupero
dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo”.
La defunta signora , coniuge del ricorrente, dal mese di Persona_1
gennaio 1988 e sino al suo decesso era stata titolare a carico dell' di CP_1
assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 15014148 ex art. 1 Legge n. 222/1984.
Dopo la sua morte il ricorrente presentava domanda intesa ad ottenere la pensione ai superstiti e l' d'ufficio trasformava il detto assegno in pensione CP_1
di vecchiaia e, con successivo provvedimento del 13.09.2016, a seguito di richiesta del ricorrente, l' provvedeva a liquidare la pensione ai superstiti CP_1
richiesta con decorrenza dall'01.07.2016.
Da quanto esposta non emerge alcun dolo da parte della de cuius Per_1
pag. 7 né da parte dell'odierno ricorrente. Persona_1
Di conseguenza per l'assoluta carenza di prova in giudizio, l'indebito indicato dall' deve ritenersi insussistente con conseguente inesistenza del diritto CP_1
alla ripetizione.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire la somma di €
30.473,60 a titolo di rate di pensione non spettanti sul trattamento pensionistico della de cuius signora , per il periodo dall'01.07.2011 al Persona_1
30.06.2016 e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 101/2021 nel procedimento
R.G.N. 344/2021, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese CP_1
il 26.03.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
30.473,60, oltre accessori, spese ed interessi deve essere revocato.
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della parte CP_1
ricorrente a ripetere la somma di € 30.473,70 indicata come indebitamente pag. 8 erogata sul trattamento pensionistico della de cuius signora Persona_1
per il periodo dall'01.07.2011 al 30.06.2016;
[...]
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 101/2021 nel procedimento R.G.N. 344/2021, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di CP_1
Termini Imerese il 26.03.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.473,60, oltre accessori, spese ed interessi;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 3.291,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Paolo Palma.
Così deciso in Termini Imerese in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1430/2021 promosso da
, C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Palermo, via Marchese Di Villabianca n. 21, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Palma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
1 O G G E T T O: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2021 nel procedimento R.G.N.
344/2021, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese il CP_1
26.03.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
30.473,60, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di rate di pensione non spettanti a seguito della trasformazione della pensione da assegno ordinario di invalidità a pensione di vecchiaia, eliminata a seguito del decesso della titolare e coniuge del ricorrente signora per il periodo Persona_1
dall'01.07.2011 al 30.06.2016.
Eccepiva l'infondatezza della domanda nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme non percepite dal ricorrente a seguito della trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia in favore della sua dante causa , con richiesta di revoca del Persona_1
decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 02.10.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pag. 2 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è fondata.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
pag. 3 Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Inoltre, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza pag. 4 di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' rimasto contumace nel presente giudizio, quale CP_1
creditore opposto al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto, non ha assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n. 412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
pag. 5 viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
L' non ha in alcun modo provato la mala fede dell'accipiens ed il dolo del CP_1
beneficiario, tenuto conto che si trattava di somme di pertinenza della de cuius per pensione acquisite nel patrimonio della stessa Persona_1
quando era in vita.
A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
pag. 6 La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Inoltre, nel caso di specie trovano applicazione la Legge N. 662/1996 che ha posto ulteriori limiti alla possibilità di ripetibilità, escludendo la possibilità di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato e l'art. 38, commi 7,
8, 9 e 10 della Legge 28/12/2001 N. 448 che ha previsto che “Il recupero
dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo”.
La defunta signora , coniuge del ricorrente, dal mese di Persona_1
gennaio 1988 e sino al suo decesso era stata titolare a carico dell' di CP_1
assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 15014148 ex art. 1 Legge n. 222/1984.
Dopo la sua morte il ricorrente presentava domanda intesa ad ottenere la pensione ai superstiti e l' d'ufficio trasformava il detto assegno in pensione CP_1
di vecchiaia e, con successivo provvedimento del 13.09.2016, a seguito di richiesta del ricorrente, l' provvedeva a liquidare la pensione ai superstiti CP_1
richiesta con decorrenza dall'01.07.2016.
Da quanto esposta non emerge alcun dolo da parte della de cuius Per_1
pag. 7 né da parte dell'odierno ricorrente. Persona_1
Di conseguenza per l'assoluta carenza di prova in giudizio, l'indebito indicato dall' deve ritenersi insussistente con conseguente inesistenza del diritto CP_1
alla ripetizione.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire la somma di €
30.473,60 a titolo di rate di pensione non spettanti sul trattamento pensionistico della de cuius signora , per il periodo dall'01.07.2011 al Persona_1
30.06.2016 e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 101/2021 nel procedimento
R.G.N. 344/2021, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di Termini Imerese CP_1
il 26.03.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
30.473,60, oltre accessori, spese ed interessi deve essere revocato.
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della parte CP_1
ricorrente a ripetere la somma di € 30.473,70 indicata come indebitamente pag. 8 erogata sul trattamento pensionistico della de cuius signora Persona_1
per il periodo dall'01.07.2011 al 30.06.2016;
[...]
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 101/2021 nel procedimento R.G.N. 344/2021, emesso ad istanza dell' dal Tribunale di CP_1
Termini Imerese il 26.03.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.473,60, oltre accessori, spese ed interessi;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 3.291,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Paolo Palma.
Così deciso in Termini Imerese in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 9