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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 17284/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
Massimiliano Pejretti;
PARTE RICORRENTE
contro
in persona del pro tempore (CF Controparte_1 CP_2
) e (C.F. ) in persona del Direttore pro P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
tempore, entrambe con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte ricorrente (all'udienza del 16.1.2025, come da foglio depositato il 21.10.2024: “Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta anche in via istruttoria ed incidentale: -
ACCERTARE e DICHIARARE, con provvedimento avente effetto traslativo della proprietà, che
l'immobile intestato al defunto Sig. ubicato in Torino (TO), Via Onorato Vigliani n. Parte_2
216, piano 9; censito al N.C.E.U. del Comune medesimo al Foglio 1455 - Particella 272 - Sub. 37 - z.c.
2 . Cat. A/3 - Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani (già Foglio 119 - Particella 597 - Sub. 37 - z.c.
2 - Cat. A/3 -
Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani), unitamente ai beni mobili ivi eventualmente contenuti, si è devoluto ex
pagina 1 di 11 art. 586 c.c. allo Stato e, per esso, al;
Controparte_1 Controparte_3
- ORDINARE la trascrizione dell'emananda sentenza presso l' delle Entrate, Ufficio CP_3
Provinciale del territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1, con espressa manleva del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al
15% ex art. 4 D.M.n 55/2014 e s.m.i. ed oltre a C.P.A. ed I.V.A. se dovuta”
Per le parti convenute (come da comparsa di costituzione 14.02.2024): “Respingersi, allo stato, le avversarie domande perché infondate. Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Parte_3
, ha domandato l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe,
[...]
allegando in particolare:
§ che (nato a [...] il [...] e deceduto in il 16.10.2005, come da Parte_2 Pt_1
certificato di morte di cui al doc.1) in vita era proprietario dell'unità immobiliare ubicata al piano 9° della scala di cui al civico n. 216 di (unità censita al N.C.E.U. del Comune di Parte_1
al Foglio 1455 - Particella 272 - Sub. 37 - z.c.
2 - Cat. A/3 - Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani e Pt_1
facente parte del Condominio ricorrente), come da visura storica catastale prodotta come doc.2;
§ che l'eredità di non risulta essere stata accettata (neppure tacitamente) da alcuno dei Parte_2 chiamati all'eredità di cui al certificato storico di stato di famiglia storico prodotto come doc.3 e precisamente: dalla moglie (nata a [...] il [...] e deceduta il 29.08.2016, Persona_1
come da doc.4) e dal figlio (nato a [...] [...], doc.5), in stato di Controparte_4 Pt_1
irreperibilità anagrafica dal 25.02.2008, come da certificato di residenza di cui al doc.6.
Dallo stesso certificato di stato di famiglia storico risulta peraltro che la figlia del de cuius
[...]
nata a [...] [...], è deceduta prima dei genitori in data 20.03.1957 (due giorni Per_2 Pt_1
dopo la nascita);
§ che non è stata rinvenuta la trascrizione di alcun atto di accettazione d'eredità presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, risultando invece trascritta in data 24.03.2015 la dichiarazione di successione del 12.07.2012 a favore della moglie e del figlio per la quota Persona_1 Controparte_4
del 50% ciascuno (doc.7);
§ che il predetto immobile è disabitato e tuttora ancora intestato, al catasto, al defunto Parte_2
(come da doc.2), non avendo i chiamati all'eredità provveduto alla relativa voltura catastale;
pagina 2 di 11 § che essendo decorsi più di dieci anni dalla morte di , si deve ritenere prescritto il diritto Parte_2 di accettarne l'eredità, da considerarsi devoluta per legge allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., come già ritenuto dal Tribunale di Torino nel decreto n. cronol. 3014/2022 del 08.10.2022 (doc.8), reso in sede di giudizio di volontaria giurisdizione (R.G. n. 29600/2022), decreto con cui è stato rigettato il ricorso depositato dal per ottenere la nomina del Curatore dell'eredità giacente (doc.9, in cui è Parte_1 scritto: “vista la data del decesso, risalente al 16/10/2015; segnalato che è decorso il termine decennale ex art. 480 c.c. e che tale eredità deve ritenersi devoluta per legge allo Stato ai sensi dell'art.586 salvo intervenute accettazioni tacite”);
§ che il ricorrente vanta in relazione al predetto immobile un credito derivante dalle Parte_1 gestioni passate e da quelle in corso, di complessivi € 5.047,24, avendo interesse a ottenere che venga accertata e dichiarata l'avvenuta devoluzione dello stesso allo Stato ex art. 586 c.c., al fine di potersi dotare nei confronti di quest'ultimo di un titolo esecutivo.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio, instando per il rigetto delle domande attoree, allegando in sintesi:
§ che nella fattispecie in esame è dubbia la ricorrenza dei presupposti per l'acquisto dei beni da parte dello Stato ex art. 586 c.c. “che opera solo in assenza di eredi del de cuius sino al sesto grado (o in caso di accertata rinuncia all'eredità da parte degli stessi, presupposti la cui prova spetta comunque alla controparte rigorosamente fornire”);
§ che non risulta emesso alcun decreto di devoluzione ex artt. 528-532 c.c., unico strumento idoneo alla ricostruzione dell'asse ereditario e alla verifica dell'assenza di eredi;
§ che alla data del decesso, avvenuto in il 16.10.2005, “il signor risultava Pt_1 Parte_2 residente nell'immobile per cui è causa, di sua esclusiva proprietà, almeno dal 19.6.1978 (doc. 1); alla medesima data, la di lui moglie, signora (deceduta successivamente il 29.6.2016), Persona_1 risultava anch'ella residente in detto immobile (doc. 2), mentre il figlio della coppia, signor
[...]
, risulterebbe residente presso il bene in questione da ultimo a far data dal 17.4.2013 Persona_3
(doc. 3)”.
§ che “i dati delle residenze dei suddetti successibili (coniuge e figlio) fanno, pertanto, ritenere che gli stessi possano aver avuto un comportamento tale da comportare l'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dal signor (la signora è infatti deceduta in data successiva), Parte_2 Per_1 posto che, alla data del decesso di quest'ultimo, essi erano nel possesso dei beni ereditari e non risulta abbiano effettuato l'inventario dei beni, nel termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c., decorso
pagina 3 di 11 inutilmente il quale, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”;
Concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies comma 4 cpc, all'udienza del 16.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e discusso oralmente la causa.
Ciò premesso, si ritiene in primis sussistente in capo al Condominio ricorrente l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), posto che il Condominio vanta un credito relativo all'immobile già di proprietà del de cuius sia per le gestioni passate che per quelle in corso (come da doc. dal n.10 al n.15) e ha dunque un interesse a far accertare a chi si sia devoluta l'eredità morendo dismessa dal de cuius, al fine di poter agire per il recupero del credito stesso.
Quanto al merito della domanda, è documentalmente provato che (nato il [...]) Parte_2
è deceduto in il 16.10.2005, pacificamente ab intestato, lasciando a succedergli, per legge, la Pt_1
moglie (a sua volta deceduta nel 2016) e il figlio (nato il Persona_1 Controparte_4
5.10.1960), come da certificato di stato di famiglia storico (doc. 3 di parte ricorrente).
E' altresì pacifico tra le parti (oltre che documentalmente provato) che non sia stata trascritta alcuna accettazione dell'eredità di , così come è pacifico che quest'ultimo, all'atto del decesso, Parte_2 fosse esclusivo proprietario dell'immobile ubicato in , via Onorato Vigliani n.216, ancora ad Pt_1
oggi intestato catastalmente al solo de cuius;
neppure risultano effettuate dichiarazioni di accettazione con beneficio di inventario da parte di alcuno presso l'Ufficio Successioni del Tribunale di Torino, circostanza allegata dalla parte ricorrente e non contestata dalle parti convenute.
Come noto, l'art. 586 comma 1 c.c. dispone che in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l'eredità sia devoluta allo
Stato. Tale disposizione enuncia il concetto per cui lo Stato assume la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art 459 c.c., che l'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto, da parte dello Stato, avvenga automaticamente, iure successionis (e quindi a titolo derivativo) senza bisogno di accettazione, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 2862 del 11/03/1995).
La deviazione dal rigore dei principi è giustificata dal fondamento razionale di questo anomalo diritto di successione, secondo cui le eredità sono devolute, da ultimo, allo Stato, onde evitare che i beni restino in stato di abbandono o che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto (Cass. Sez. 2, Sent. n. 1197 del 14/05/1963).
pagina 4 di 11 La devoluzione allo Stato del patrimonio ereditario avviene quando non vi siano altri successibili, sia ex lege, sia testamentari;
dunque, se il defunto non ha lasciato alcun successibile (e non è il caso che oggi ci occupa), lo Stato acquista immediatamente l'eredità, mentre nel caso in cui i successibili esistano (come nel caso di specie), l'acquisto può avvenire solo quando i primi chiamati nonché gli eventuali chiamati ulteriori abbiano perso il diritto di accettare l'eredità per indegnità, per rinunzia o per prescrizione, ritenendosi in giurisprudenza equiparabile alla mancanza di eredi successibili il caso in cui vi sia stata rinunzia dei chiamati per delazione diretta oppure il diritto di accettare l'eredità sia prescritto.
L'acquisto da parte dello Stato, come esposto, opera automaticamente e la necessarietà dell'acquisto comporta l'esclusione della facoltà di rinuncia e la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari, espressamente prevista dal 2° comma dell'art. 586 c.c.
Ciò chiarito, si ritiene che l'assunto della parte convenuta secondo cui l'acquisto dei beni da parte dello
Stato ex art. 586 cpc opera solo in assenza di eredi entro il sesto grado o in caso di accertata rinuncia all'eredità da parte degli stessi non si attagli al caso di specie, in cui il diritto di accettare l'eredità di
, deceduto il 16.10.2005, è ormai prescritto dall'ottobre 2015, anche per eventuali Parte_2
ulteriori chiamati;
si veda sul punto Cass. n. 16426/2012, secondo cui anche per i chiamati ulteriori - che subentrerebbero se i primi chiamati non volessero o non potessero accettare- la prescrizione del diritto di accettare decorre dal momento dell'apertura della successione, avendo i chiamati ulteriori la possibilità prevista dall'art. 481 c.c. di chiedere all'Autorità Giudiziaria la fissazione di un termine ai primi chiamati perché dichiarino se intendano accettare o rinunciare all'eredità.
Irrilevante appare, pertanto, l'eventuale esistenza di ulteriori successibili entro il sesto grado, attesa la decorrenza di oltre 19 anni dall'apertura della successione di , con prescrizione del Parte_2
diritto di accettarne l'eredità.
Neppure appare significativo dell'accettazione dell'eredità il fatto che la moglie del de cuius non abbia redatto l'inventario, pur continuando a vivere presso l'immobile di proprietà del marito.
Invero, alla morte di uno dei due coniugi, quello ancora in vita ha il diritto di continuare ad abitare nella casa adibita a residenza familiare, anche ove vi fossero altri eredi divenuti proprietari dell'immobile, in virtù del diritto di abitazione spettante ex lege;
spiega la giurisprudenza che il diritto di abitazione nella casa familiare, destinato al coniuge superstite, ha natura di legato ed è diverso da pagina 5 di 11 una normale attribuzione patrimoniale a titolo di eredità. Ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica rinuncia al diritto di abitazione.
Il coniuge, difatti, si trova in possesso del bene in base a quanto gli riconosce il codice civile (art. 540
c.c.), che attribuisce il possesso indipendentemente dalla qualità di erede, come affermato dalla
Sentenza n. 4847/2013 della Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui il diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa famigliare costituiscono una sorta di prelegato ex lege;
tali diritti prescindono dall'accettazione ovvero dalla rinuncia all'eredità del de cuius e, dunque, il possesso della casa famigliare e del relativo mobilio da parte del coniuge superstite nei primi tre mesi successivi all'apertura della successione non costituiscono (ove si ometta di effettuare l'inventario) forma di accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso, posto che l'acquisto di detti diritti non è collegato e non dipende dall'assunzione della qualità di erede, ma discende direttamente, in forza dell'art. 540, comma secondo del Codice Civile, dalla qualità di coniuge superstite.
Quanto al figlio , non risulta provato in atti che lo stesso fosse convivente con i Controparte_4
genitori al momento della morte del padre e neppure risulta avere successivamente fissato la propria residenza presso l'abitazione dei genitori.
Dal certificato di residenza prodotto dalla parte ricorrente come doc.6, risulta, infatti, che dal 1986 era iscritto all'anagrafe del Comune di Moncalieri da cui è stato cancellato per Controparte_4
irreperibilità il 25.2.2008.
Anche le risultanze anagrafiche prodotte dall' quale doc. 3 non provano che Controparte_3
avesse la residenza presso i genitori alla morte del padre, né successivamente. Controparte_4
La mera indicazione dell'indirizzo di , via Vigliani n.116, come domicilio fiscale di Pt_1
(con decorrenza dal 17.4.2013) non prova infatti il possesso dei beni ex art. 485 Controparte_4
cpc.
Quanto alla missiva prodotta dall' all'udienza del 7.11.2024 (la cui produzione Controparte_3
appare ammissibile, posto che tale nota è stata trasmessa al in data 10.10.2024 e non poteva, CP_3
pertanto, essere prodotta nei termini di legge), dalla stessa si evince poi che con la nota
AGEDP1TO_200018_2024_1543 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al che “Facendo CP_3
seguito alla richiesta in oggetto emarginata ed acquisita a Ns. protocollo al n. 195348/2024, si informa che agli atti dell'Ufficio non risulta alcun inventario dei beni ereditari. Si segnala, però, che in data 17/07/2012 è stata acquisita da quest'Ufficio la dichiarazione di successione n. 1346 vol. 9990, pagina 6 di 11 in conseguenza dell'emissione dell'avviso di rettifica e liquidazione per omessa presentazione della dichiarazione di successione del de cuius sig. , C.F. , eredi i sig.ri Parte_2 C.F._1
C.F. (coniuge) e C.F. Persona_1 C.F._2 Controparte_4
(figlio). Nell'asse ereditario del sig. risultava compreso l'immobile sito C.F._3 Pt_2
in , censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 119, n. 597 sub. 37, ubicato in Via Onorato Pt_1
Vigliani n. 216, categoria A/3 classe 3 Vani 3,5 e Rendita catastale € 551,32. A seguito della notifica dell'avviso sopra detto e in relazione a tale immobile, la sig.ra proponeva istanza di Persona_1 autotutela parziale al fine di avvalersi dell'agevolazione fiscale c.d. “prima casa” ex art. 69 c. 3 legge
21 novembre 2000, n. 342, istanza accolta dall'Ufficio”.
A detta della parte convenuta, la dichiarazione di successione stessa e l'istanza in autotutela svolta da al fine di poter usufruire delle agevolazioni prima casa proverebbero l'accettazione tacita Persona_1
in capo alla predetta.
Tale assunto non pare condivisibile.
E' principio consolidato che non costituisce “accettazione tacita” la presentazione della denuncia di successione, in quanto trattasi di adempimento obbligatorio per il chiamato, a meno che questi non abbia rinunciato all'eredità informandone l'Amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 5, del Dlgs n. 346/90; dunque, la denuncia di successione ha una valenza meramente fiscale, non determinando l'accettazione tacita dell'eredità, considerato che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta da atti e comportamenti del chiamato che non hanno solo natura meramente fiscale ma che siano al contempo fiscali e civili, come ad esempio la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario (per il pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Ed infatti, «soltanto chi intenda accettare l'eredità», sostiene la Corte, «assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso» (Cass. civ., ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478; Tribunale Aosta sez. I, 04/10/2021, n.282).
Quanto alla richiesta della di poter usufruire dell'agevolazione fiscale c.d. “prima casa” ex art. Per_1
69 c. 3 legge 21 novembre 2000, n. 342 (richiesta non prodotta in atti, ma solo riferita dall'Agenzia delle Entrate), deve osservarsi che l'art. 69 c. 3 legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede che “ Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle
pagina 7 di 11 stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131“. La norma va coordinata con le disposizioni contenute nell'art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le quali, ricorrendone i presupposti, consentono di beneficiare delle agevolazioni 'prima casa' nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione. In particolare, la norma dispone che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
Orbene, poiché la denuncia di successione deve essere presentata anche dai meri chiamati, si ritiene che anche la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali (comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne) abbia una mera valenza fiscale, non provando l'accettazione tacita.
I chiamati all'eredità, che non hanno ancora accettato ma che sono in possesso di beni ereditari, rispondono invero solidalmente delle somme dovute a fini fiscali e, se l'attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione sono tenuti a pagare, tra le altre, le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, da calcolare e versare entro lo stesso termine previsto per presentare la dichiarazione (c.d. pagamento in
“autoliquidazione”).
La scelta del legislatore fiscale è stata, evidentemente, quella di “svincolare” l'obbligo della denuncia di successione (con pagamento delle relative imposte) dall'acquisto dell'eredità: il soggetto cui è devoluta una eredità è obbligato a versare l'imposta per il solo fatto che essa gli venga offerta (per legge o per testamento), senza che rilevi se abbia o meno deciso di accettare (e come farlo), dovendo entro un anno dal decesso presentare la denuncia di successione all'agenzia delle entrate competente e dovendo in questo termine anche versare le prime imposte (ipotecaria e catastale).
pagina 8 di 11 Se poi, nel frattempo, il contribuente decidesse diversamente, rinunciando all'eredità, potrà fare istanza di rimborso;
con tali previsioni si consente: -al chiamato di non dovere anticipare una scelta complessa, mantenendo il termine legale dei dieci anni per accettare, rinunciare o eseguire il beneficio di inventario;
- al Fisco di percepire comunque le imposte, in un termine congruo.
Poiché nell'asse ereditario del sig. risultava compreso l'immobile sito in , censito al Pt_2 Pt_1
Catasto dei Fabbricati al foglio 119, n. 597 sub. 37, ubicato in Via Onorato Vigliani n. 216, a seguito Contr della notifica dell'avviso richiamato da , proponeva dunque istanza di autotutela Persona_1 parziale al fine di avvalersi dell'agevolazione fiscale c.d. “prima casa” ex art. 69 c. 3 legge 21 novembre 2000, n. 342, istanza accolta dall'Ufficio, non sussistendo però prova alcuna che abbia inteso svolgere tale istanza come erede (piuttosto che come chiamata all'eredità).
Dunque, anche il documento da ultimo prodotto dall' non prova che vi sia stata Controparte_3
accettazione tacita di eredità da parte della moglie (ormai defunta) del de cuius.
Ciò detto, la pacifica decorrenza del termine per l'accettazione dell'eredità di cui all'art. 480 c.c. da parte dei primi chiamati e di eventuali ulteriori successibili fa sì che l'eredità di sia Parte_2 vacante e, pertanto, devoluta ipso iure, ai sensi dell'art. 586 c.c., allo Stato, risultando irrilevante l'assenza di un decreto di devoluzione ex artt. 528-532 c.c., posto che non si è mai avuta la nomina di un curatore dell'eredità giacente e che, anzi, la relativa domanda del come già detto, è Parte_1
stata rigettata dal Tribunale di Torino, proprio in ragione della prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
Poiché tra i beni dimessi dal de cuius vi è senza dubbio l'immobile sito in , Via Onorato Pt_1
Vigliani n. 216, censito al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 1455 - Particella 272 - Sub. 37 - Pt_1
z.c.
2 - Cat. A/3 - Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani, già di proprietà di (nato a [...] il Parte_2
26.5.1928 e deceduto a il 16.10.2005), circostanza documentalmente provata e comunque non Pt_1
contestata, lo stesso deve ritenersi devoluto allo Stato.
Non può invece accogliersi la domanda attorea quanto “ai beni mobili” in esso contenuti, atteso che l'immobile in oggetto, come detto, era pacificamente l'abitazione di e della moglie Parte_2
non essendo dato sapere se i beni mobili (non meglio precisati) ancora presenti Persona_1 all'interno dell'abitazione fossero di proprietà esclusiva del o fossero in comproprietà del Pt_2 Pt_2
e della moglie o di proprietà esclusiva di quest'ultima (in relazione alla quale non sono peraltro ancora decorsi i dieci anni dall'apertura della successione). pagina 9 di 11 Neppure può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, in quanto essa è già ex lege un atto trascrivibile (art. 2643 c.c.).
Visto l'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice (con rigetto della stessa quanto ai beni mobili), si ritiene di compensare le spese di lite nella misura del 30%, con condanna delle parti convenute soccombenti a rifondere al ricorrente il restante 70%.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022. Precisamente, quanto ai compensi, tenuto conto del valore della causa (compreso tra €
52.000,00 ad euro 260.000), si liquidano euro 5.810,00 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori di cui alla nota spese depositata in atti, vista la sommarietà del rito e l'assenza di attività istruttoria), il cui 70% è pari ad euro 4.067,00. Gli esposti documentati ammontano ad euro
786,00, il cui 70% è pari ad euro 550,20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1) Accerta che l'eredità morendo dismessa da (nato a [...] il [...] e Parte_2
deceduto a il 16.10.2005, C.F. è devoluta ex art. 586 c.c. in favore Pt_1 C.F._1
dello Stato e per esso al . Controparte_6
2) Accerta che, per l'effetto, lo Stato e per esso il Controparte_6
(C.F. ) è proprietario dell'immobile sito in , Via Onorato Vigliani n.
[...] P.IVA_3 Pt_1
216, censito al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 1455 - Particella 272 - Sub. 37 - z.c.
2 - Cat. Pt_1
A/3 - Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani, già di proprietà di (nato a [...] il [...] e Parte_2
deceduto a il 16.10.2005, C.F. . Pt_1 C.F._1
3) Condanna il a rifondere alla parte Controparte_6
ricorrente il 70% delle spese di lite e così a pagare alla parte ricorrente
[...]
la somma di Euro 4.067,00 per compensi ed euro Parte_4
550,20 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge. Con compensazione tra le parti del restante 30% delle spese di lite.
Torino, 23 gennaio 2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 17284/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
Massimiliano Pejretti;
PARTE RICORRENTE
contro
in persona del pro tempore (CF Controparte_1 CP_2
) e (C.F. ) in persona del Direttore pro P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
tempore, entrambe con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
PARTI RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte ricorrente (all'udienza del 16.1.2025, come da foglio depositato il 21.10.2024: “Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta anche in via istruttoria ed incidentale: -
ACCERTARE e DICHIARARE, con provvedimento avente effetto traslativo della proprietà, che
l'immobile intestato al defunto Sig. ubicato in Torino (TO), Via Onorato Vigliani n. Parte_2
216, piano 9; censito al N.C.E.U. del Comune medesimo al Foglio 1455 - Particella 272 - Sub. 37 - z.c.
2 . Cat. A/3 - Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani (già Foglio 119 - Particella 597 - Sub. 37 - z.c.
2 - Cat. A/3 -
Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani), unitamente ai beni mobili ivi eventualmente contenuti, si è devoluto ex
pagina 1 di 11 art. 586 c.c. allo Stato e, per esso, al;
Controparte_1 Controparte_3
- ORDINARE la trascrizione dell'emananda sentenza presso l' delle Entrate, Ufficio CP_3
Provinciale del territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1, con espressa manleva del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al
15% ex art. 4 D.M.n 55/2014 e s.m.i. ed oltre a C.P.A. ed I.V.A. se dovuta”
Per le parti convenute (come da comparsa di costituzione 14.02.2024): “Respingersi, allo stato, le avversarie domande perché infondate. Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Parte_3
, ha domandato l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe,
[...]
allegando in particolare:
§ che (nato a [...] il [...] e deceduto in il 16.10.2005, come da Parte_2 Pt_1
certificato di morte di cui al doc.1) in vita era proprietario dell'unità immobiliare ubicata al piano 9° della scala di cui al civico n. 216 di (unità censita al N.C.E.U. del Comune di Parte_1
al Foglio 1455 - Particella 272 - Sub. 37 - z.c.
2 - Cat. A/3 - Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani e Pt_1
facente parte del Condominio ricorrente), come da visura storica catastale prodotta come doc.2;
§ che l'eredità di non risulta essere stata accettata (neppure tacitamente) da alcuno dei Parte_2 chiamati all'eredità di cui al certificato storico di stato di famiglia storico prodotto come doc.3 e precisamente: dalla moglie (nata a [...] il [...] e deceduta il 29.08.2016, Persona_1
come da doc.4) e dal figlio (nato a [...] [...], doc.5), in stato di Controparte_4 Pt_1
irreperibilità anagrafica dal 25.02.2008, come da certificato di residenza di cui al doc.6.
Dallo stesso certificato di stato di famiglia storico risulta peraltro che la figlia del de cuius
[...]
nata a [...] [...], è deceduta prima dei genitori in data 20.03.1957 (due giorni Per_2 Pt_1
dopo la nascita);
§ che non è stata rinvenuta la trascrizione di alcun atto di accettazione d'eredità presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, risultando invece trascritta in data 24.03.2015 la dichiarazione di successione del 12.07.2012 a favore della moglie e del figlio per la quota Persona_1 Controparte_4
del 50% ciascuno (doc.7);
§ che il predetto immobile è disabitato e tuttora ancora intestato, al catasto, al defunto Parte_2
(come da doc.2), non avendo i chiamati all'eredità provveduto alla relativa voltura catastale;
pagina 2 di 11 § che essendo decorsi più di dieci anni dalla morte di , si deve ritenere prescritto il diritto Parte_2 di accettarne l'eredità, da considerarsi devoluta per legge allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., come già ritenuto dal Tribunale di Torino nel decreto n. cronol. 3014/2022 del 08.10.2022 (doc.8), reso in sede di giudizio di volontaria giurisdizione (R.G. n. 29600/2022), decreto con cui è stato rigettato il ricorso depositato dal per ottenere la nomina del Curatore dell'eredità giacente (doc.9, in cui è Parte_1 scritto: “vista la data del decesso, risalente al 16/10/2015; segnalato che è decorso il termine decennale ex art. 480 c.c. e che tale eredità deve ritenersi devoluta per legge allo Stato ai sensi dell'art.586 salvo intervenute accettazioni tacite”);
§ che il ricorrente vanta in relazione al predetto immobile un credito derivante dalle Parte_1 gestioni passate e da quelle in corso, di complessivi € 5.047,24, avendo interesse a ottenere che venga accertata e dichiarata l'avvenuta devoluzione dello stesso allo Stato ex art. 586 c.c., al fine di potersi dotare nei confronti di quest'ultimo di un titolo esecutivo.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio, instando per il rigetto delle domande attoree, allegando in sintesi:
§ che nella fattispecie in esame è dubbia la ricorrenza dei presupposti per l'acquisto dei beni da parte dello Stato ex art. 586 c.c. “che opera solo in assenza di eredi del de cuius sino al sesto grado (o in caso di accertata rinuncia all'eredità da parte degli stessi, presupposti la cui prova spetta comunque alla controparte rigorosamente fornire”);
§ che non risulta emesso alcun decreto di devoluzione ex artt. 528-532 c.c., unico strumento idoneo alla ricostruzione dell'asse ereditario e alla verifica dell'assenza di eredi;
§ che alla data del decesso, avvenuto in il 16.10.2005, “il signor risultava Pt_1 Parte_2 residente nell'immobile per cui è causa, di sua esclusiva proprietà, almeno dal 19.6.1978 (doc. 1); alla medesima data, la di lui moglie, signora (deceduta successivamente il 29.6.2016), Persona_1 risultava anch'ella residente in detto immobile (doc. 2), mentre il figlio della coppia, signor
[...]
, risulterebbe residente presso il bene in questione da ultimo a far data dal 17.4.2013 Persona_3
(doc. 3)”.
§ che “i dati delle residenze dei suddetti successibili (coniuge e figlio) fanno, pertanto, ritenere che gli stessi possano aver avuto un comportamento tale da comportare l'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dal signor (la signora è infatti deceduta in data successiva), Parte_2 Per_1 posto che, alla data del decesso di quest'ultimo, essi erano nel possesso dei beni ereditari e non risulta abbiano effettuato l'inventario dei beni, nel termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c., decorso
pagina 3 di 11 inutilmente il quale, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”;
Concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies comma 4 cpc, all'udienza del 16.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e discusso oralmente la causa.
Ciò premesso, si ritiene in primis sussistente in capo al Condominio ricorrente l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), posto che il Condominio vanta un credito relativo all'immobile già di proprietà del de cuius sia per le gestioni passate che per quelle in corso (come da doc. dal n.10 al n.15) e ha dunque un interesse a far accertare a chi si sia devoluta l'eredità morendo dismessa dal de cuius, al fine di poter agire per il recupero del credito stesso.
Quanto al merito della domanda, è documentalmente provato che (nato il [...]) Parte_2
è deceduto in il 16.10.2005, pacificamente ab intestato, lasciando a succedergli, per legge, la Pt_1
moglie (a sua volta deceduta nel 2016) e il figlio (nato il Persona_1 Controparte_4
5.10.1960), come da certificato di stato di famiglia storico (doc. 3 di parte ricorrente).
E' altresì pacifico tra le parti (oltre che documentalmente provato) che non sia stata trascritta alcuna accettazione dell'eredità di , così come è pacifico che quest'ultimo, all'atto del decesso, Parte_2 fosse esclusivo proprietario dell'immobile ubicato in , via Onorato Vigliani n.216, ancora ad Pt_1
oggi intestato catastalmente al solo de cuius;
neppure risultano effettuate dichiarazioni di accettazione con beneficio di inventario da parte di alcuno presso l'Ufficio Successioni del Tribunale di Torino, circostanza allegata dalla parte ricorrente e non contestata dalle parti convenute.
Come noto, l'art. 586 comma 1 c.c. dispone che in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l'eredità sia devoluta allo
Stato. Tale disposizione enuncia il concetto per cui lo Stato assume la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art 459 c.c., che l'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto, da parte dello Stato, avvenga automaticamente, iure successionis (e quindi a titolo derivativo) senza bisogno di accettazione, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 2862 del 11/03/1995).
La deviazione dal rigore dei principi è giustificata dal fondamento razionale di questo anomalo diritto di successione, secondo cui le eredità sono devolute, da ultimo, allo Stato, onde evitare che i beni restino in stato di abbandono o che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto (Cass. Sez. 2, Sent. n. 1197 del 14/05/1963).
pagina 4 di 11 La devoluzione allo Stato del patrimonio ereditario avviene quando non vi siano altri successibili, sia ex lege, sia testamentari;
dunque, se il defunto non ha lasciato alcun successibile (e non è il caso che oggi ci occupa), lo Stato acquista immediatamente l'eredità, mentre nel caso in cui i successibili esistano (come nel caso di specie), l'acquisto può avvenire solo quando i primi chiamati nonché gli eventuali chiamati ulteriori abbiano perso il diritto di accettare l'eredità per indegnità, per rinunzia o per prescrizione, ritenendosi in giurisprudenza equiparabile alla mancanza di eredi successibili il caso in cui vi sia stata rinunzia dei chiamati per delazione diretta oppure il diritto di accettare l'eredità sia prescritto.
L'acquisto da parte dello Stato, come esposto, opera automaticamente e la necessarietà dell'acquisto comporta l'esclusione della facoltà di rinuncia e la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari, espressamente prevista dal 2° comma dell'art. 586 c.c.
Ciò chiarito, si ritiene che l'assunto della parte convenuta secondo cui l'acquisto dei beni da parte dello
Stato ex art. 586 cpc opera solo in assenza di eredi entro il sesto grado o in caso di accertata rinuncia all'eredità da parte degli stessi non si attagli al caso di specie, in cui il diritto di accettare l'eredità di
, deceduto il 16.10.2005, è ormai prescritto dall'ottobre 2015, anche per eventuali Parte_2
ulteriori chiamati;
si veda sul punto Cass. n. 16426/2012, secondo cui anche per i chiamati ulteriori - che subentrerebbero se i primi chiamati non volessero o non potessero accettare- la prescrizione del diritto di accettare decorre dal momento dell'apertura della successione, avendo i chiamati ulteriori la possibilità prevista dall'art. 481 c.c. di chiedere all'Autorità Giudiziaria la fissazione di un termine ai primi chiamati perché dichiarino se intendano accettare o rinunciare all'eredità.
Irrilevante appare, pertanto, l'eventuale esistenza di ulteriori successibili entro il sesto grado, attesa la decorrenza di oltre 19 anni dall'apertura della successione di , con prescrizione del Parte_2
diritto di accettarne l'eredità.
Neppure appare significativo dell'accettazione dell'eredità il fatto che la moglie del de cuius non abbia redatto l'inventario, pur continuando a vivere presso l'immobile di proprietà del marito.
Invero, alla morte di uno dei due coniugi, quello ancora in vita ha il diritto di continuare ad abitare nella casa adibita a residenza familiare, anche ove vi fossero altri eredi divenuti proprietari dell'immobile, in virtù del diritto di abitazione spettante ex lege;
spiega la giurisprudenza che il diritto di abitazione nella casa familiare, destinato al coniuge superstite, ha natura di legato ed è diverso da pagina 5 di 11 una normale attribuzione patrimoniale a titolo di eredità. Ne consegue che la rinuncia all'eredità, da parte del coniuge superstite, non implica rinuncia al diritto di abitazione.
Il coniuge, difatti, si trova in possesso del bene in base a quanto gli riconosce il codice civile (art. 540
c.c.), che attribuisce il possesso indipendentemente dalla qualità di erede, come affermato dalla
Sentenza n. 4847/2013 della Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui il diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa famigliare costituiscono una sorta di prelegato ex lege;
tali diritti prescindono dall'accettazione ovvero dalla rinuncia all'eredità del de cuius e, dunque, il possesso della casa famigliare e del relativo mobilio da parte del coniuge superstite nei primi tre mesi successivi all'apertura della successione non costituiscono (ove si ometta di effettuare l'inventario) forma di accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso, posto che l'acquisto di detti diritti non è collegato e non dipende dall'assunzione della qualità di erede, ma discende direttamente, in forza dell'art. 540, comma secondo del Codice Civile, dalla qualità di coniuge superstite.
Quanto al figlio , non risulta provato in atti che lo stesso fosse convivente con i Controparte_4
genitori al momento della morte del padre e neppure risulta avere successivamente fissato la propria residenza presso l'abitazione dei genitori.
Dal certificato di residenza prodotto dalla parte ricorrente come doc.6, risulta, infatti, che dal 1986 era iscritto all'anagrafe del Comune di Moncalieri da cui è stato cancellato per Controparte_4
irreperibilità il 25.2.2008.
Anche le risultanze anagrafiche prodotte dall' quale doc. 3 non provano che Controparte_3
avesse la residenza presso i genitori alla morte del padre, né successivamente. Controparte_4
La mera indicazione dell'indirizzo di , via Vigliani n.116, come domicilio fiscale di Pt_1
(con decorrenza dal 17.4.2013) non prova infatti il possesso dei beni ex art. 485 Controparte_4
cpc.
Quanto alla missiva prodotta dall' all'udienza del 7.11.2024 (la cui produzione Controparte_3
appare ammissibile, posto che tale nota è stata trasmessa al in data 10.10.2024 e non poteva, CP_3
pertanto, essere prodotta nei termini di legge), dalla stessa si evince poi che con la nota
AGEDP1TO_200018_2024_1543 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al che “Facendo CP_3
seguito alla richiesta in oggetto emarginata ed acquisita a Ns. protocollo al n. 195348/2024, si informa che agli atti dell'Ufficio non risulta alcun inventario dei beni ereditari. Si segnala, però, che in data 17/07/2012 è stata acquisita da quest'Ufficio la dichiarazione di successione n. 1346 vol. 9990, pagina 6 di 11 in conseguenza dell'emissione dell'avviso di rettifica e liquidazione per omessa presentazione della dichiarazione di successione del de cuius sig. , C.F. , eredi i sig.ri Parte_2 C.F._1
C.F. (coniuge) e C.F. Persona_1 C.F._2 Controparte_4
(figlio). Nell'asse ereditario del sig. risultava compreso l'immobile sito C.F._3 Pt_2
in , censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 119, n. 597 sub. 37, ubicato in Via Onorato Pt_1
Vigliani n. 216, categoria A/3 classe 3 Vani 3,5 e Rendita catastale € 551,32. A seguito della notifica dell'avviso sopra detto e in relazione a tale immobile, la sig.ra proponeva istanza di Persona_1 autotutela parziale al fine di avvalersi dell'agevolazione fiscale c.d. “prima casa” ex art. 69 c. 3 legge
21 novembre 2000, n. 342, istanza accolta dall'Ufficio”.
A detta della parte convenuta, la dichiarazione di successione stessa e l'istanza in autotutela svolta da al fine di poter usufruire delle agevolazioni prima casa proverebbero l'accettazione tacita Persona_1
in capo alla predetta.
Tale assunto non pare condivisibile.
E' principio consolidato che non costituisce “accettazione tacita” la presentazione della denuncia di successione, in quanto trattasi di adempimento obbligatorio per il chiamato, a meno che questi non abbia rinunciato all'eredità informandone l'Amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 5, del Dlgs n. 346/90; dunque, la denuncia di successione ha una valenza meramente fiscale, non determinando l'accettazione tacita dell'eredità, considerato che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta da atti e comportamenti del chiamato che non hanno solo natura meramente fiscale ma che siano al contempo fiscali e civili, come ad esempio la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario (per il pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Ed infatti, «soltanto chi intenda accettare l'eredità», sostiene la Corte, «assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso» (Cass. civ., ordinanza 30 aprile 2021, n. 11478; Tribunale Aosta sez. I, 04/10/2021, n.282).
Quanto alla richiesta della di poter usufruire dell'agevolazione fiscale c.d. “prima casa” ex art. Per_1
69 c. 3 legge 21 novembre 2000, n. 342 (richiesta non prodotta in atti, ma solo riferita dall'Agenzia delle Entrate), deve osservarsi che l'art. 69 c. 3 legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede che “ Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle
pagina 7 di 11 stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131“. La norma va coordinata con le disposizioni contenute nell'art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le quali, ricorrendone i presupposti, consentono di beneficiare delle agevolazioni 'prima casa' nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione. In particolare, la norma dispone che le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.
Orbene, poiché la denuncia di successione deve essere presentata anche dai meri chiamati, si ritiene che anche la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali (comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne) abbia una mera valenza fiscale, non provando l'accettazione tacita.
I chiamati all'eredità, che non hanno ancora accettato ma che sono in possesso di beni ereditari, rispondono invero solidalmente delle somme dovute a fini fiscali e, se l'attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione sono tenuti a pagare, tra le altre, le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, da calcolare e versare entro lo stesso termine previsto per presentare la dichiarazione (c.d. pagamento in
“autoliquidazione”).
La scelta del legislatore fiscale è stata, evidentemente, quella di “svincolare” l'obbligo della denuncia di successione (con pagamento delle relative imposte) dall'acquisto dell'eredità: il soggetto cui è devoluta una eredità è obbligato a versare l'imposta per il solo fatto che essa gli venga offerta (per legge o per testamento), senza che rilevi se abbia o meno deciso di accettare (e come farlo), dovendo entro un anno dal decesso presentare la denuncia di successione all'agenzia delle entrate competente e dovendo in questo termine anche versare le prime imposte (ipotecaria e catastale).
pagina 8 di 11 Se poi, nel frattempo, il contribuente decidesse diversamente, rinunciando all'eredità, potrà fare istanza di rimborso;
con tali previsioni si consente: -al chiamato di non dovere anticipare una scelta complessa, mantenendo il termine legale dei dieci anni per accettare, rinunciare o eseguire il beneficio di inventario;
- al Fisco di percepire comunque le imposte, in un termine congruo.
Poiché nell'asse ereditario del sig. risultava compreso l'immobile sito in , censito al Pt_2 Pt_1
Catasto dei Fabbricati al foglio 119, n. 597 sub. 37, ubicato in Via Onorato Vigliani n. 216, a seguito Contr della notifica dell'avviso richiamato da , proponeva dunque istanza di autotutela Persona_1 parziale al fine di avvalersi dell'agevolazione fiscale c.d. “prima casa” ex art. 69 c. 3 legge 21 novembre 2000, n. 342, istanza accolta dall'Ufficio, non sussistendo però prova alcuna che abbia inteso svolgere tale istanza come erede (piuttosto che come chiamata all'eredità).
Dunque, anche il documento da ultimo prodotto dall' non prova che vi sia stata Controparte_3
accettazione tacita di eredità da parte della moglie (ormai defunta) del de cuius.
Ciò detto, la pacifica decorrenza del termine per l'accettazione dell'eredità di cui all'art. 480 c.c. da parte dei primi chiamati e di eventuali ulteriori successibili fa sì che l'eredità di sia Parte_2 vacante e, pertanto, devoluta ipso iure, ai sensi dell'art. 586 c.c., allo Stato, risultando irrilevante l'assenza di un decreto di devoluzione ex artt. 528-532 c.c., posto che non si è mai avuta la nomina di un curatore dell'eredità giacente e che, anzi, la relativa domanda del come già detto, è Parte_1
stata rigettata dal Tribunale di Torino, proprio in ragione della prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
Poiché tra i beni dimessi dal de cuius vi è senza dubbio l'immobile sito in , Via Onorato Pt_1
Vigliani n. 216, censito al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 1455 - Particella 272 - Sub. 37 - Pt_1
z.c.
2 - Cat. A/3 - Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani, già di proprietà di (nato a [...] il Parte_2
26.5.1928 e deceduto a il 16.10.2005), circostanza documentalmente provata e comunque non Pt_1
contestata, lo stesso deve ritenersi devoluto allo Stato.
Non può invece accogliersi la domanda attorea quanto “ai beni mobili” in esso contenuti, atteso che l'immobile in oggetto, come detto, era pacificamente l'abitazione di e della moglie Parte_2
non essendo dato sapere se i beni mobili (non meglio precisati) ancora presenti Persona_1 all'interno dell'abitazione fossero di proprietà esclusiva del o fossero in comproprietà del Pt_2 Pt_2
e della moglie o di proprietà esclusiva di quest'ultima (in relazione alla quale non sono peraltro ancora decorsi i dieci anni dall'apertura della successione). pagina 9 di 11 Neppure può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, in quanto essa è già ex lege un atto trascrivibile (art. 2643 c.c.).
Visto l'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice (con rigetto della stessa quanto ai beni mobili), si ritiene di compensare le spese di lite nella misura del 30%, con condanna delle parti convenute soccombenti a rifondere al ricorrente il restante 70%.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022. Precisamente, quanto ai compensi, tenuto conto del valore della causa (compreso tra €
52.000,00 ad euro 260.000), si liquidano euro 5.810,00 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori di cui alla nota spese depositata in atti, vista la sommarietà del rito e l'assenza di attività istruttoria), il cui 70% è pari ad euro 4.067,00. Gli esposti documentati ammontano ad euro
786,00, il cui 70% è pari ad euro 550,20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1) Accerta che l'eredità morendo dismessa da (nato a [...] il [...] e Parte_2
deceduto a il 16.10.2005, C.F. è devoluta ex art. 586 c.c. in favore Pt_1 C.F._1
dello Stato e per esso al . Controparte_6
2) Accerta che, per l'effetto, lo Stato e per esso il Controparte_6
(C.F. ) è proprietario dell'immobile sito in , Via Onorato Vigliani n.
[...] P.IVA_3 Pt_1
216, censito al N.C.E.U. del Comune di al Foglio 1455 - Particella 272 - Sub. 37 - z.c.
2 - Cat. Pt_1
A/3 - Cl.
3 - Consistenza 3,5 vani, già di proprietà di (nato a [...] il [...] e Parte_2
deceduto a il 16.10.2005, C.F. . Pt_1 C.F._1
3) Condanna il a rifondere alla parte Controparte_6
ricorrente il 70% delle spese di lite e così a pagare alla parte ricorrente
[...]
la somma di Euro 4.067,00 per compensi ed euro Parte_4
550,20 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge. Con compensazione tra le parti del restante 30% delle spese di lite.
Torino, 23 gennaio 2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 11 di 11