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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato il giorno 13 ottobre 2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2526/2023 R.G. sez. lav. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Parte_1
RA NE (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Benevento alla via Raffaele Calabria n. 22 (fax 0824-29025; pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ) per procura generale alle liti del CodiceFiscale_2
22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Benevento, via Michele Foschini n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 948/2023 pubblicata il
16 ottobre 2023
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 7.11.2022 -premesso di aver ricevuto la Parte_1 comunicazione del 22.09.2022 con la quale l richiedeva la restituzione dell'importo di euro CP_1
9.000,00 indebitamente erogato a titolo di reddito di cittadinanza- lamentava l'illegittimità della pretesa evidenziando che l'impugnato provvedimento era privo di adeguata motivazione, oltre che ancorato ad un accertamento errato, in quanto ella abitava in una scuola di Ponticelli unitamente ad altri nuclei familiari.
Su tali premesse, il ricorrente adiva il Tribunale di Benevento chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca.
In data 24.2.23 si costituiva o l che deduceva: - che la revoca del reddito di cittadinanza CP_1 di cui era titolare la parte ricorrente era scaturita dalla non veridicità del nucleo dichiarato in DSU;
- che tale omissione violativa della legge n. 26/2019 aveva comportato la revoca del beneficio a seguito di specifica segnalazione della Guardia di Finanza. Conseguentemente, l'ente previdenziale chiedeva di rigettare la domanda di controparte, in quanto infondata, in fatto e diritto.
All'esito della trattazione, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe -dopo una compiuta ricostruzione del contesto normativo- rigettava il ricorso evidenziando che la ricorrente aveva reso una dichiarazione non veritiera, omettendo di dichiarare la sussistenza nell'ambito del nucleo familiare del coniuge (pur se separato o divorziato) in stato detentivo. In ragione di ciò, concludeva il Tribunale, la revoca del beneficio -prevista in caso di infedele dichiarazione- risultava fondata e legittimo l'indebito comunicato.
Con ricorso depositato il 19.10.2023 proponeva gravame, lamentando Parte_2
l'erroneità della pronuncia di cui chiedeva la riforma.
Integrato nuovamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l in epigrafe che CP_1 contestava la fondatezza del gravame.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 13.10.2025 Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il giudizio era definito nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante contesta la legittimità della sentenza affidando il gravame a due motivi: con il primo evidenzia che l'intera disciplina relativa al reddito di cittadinanza è stata abrogata con la
Legge di Bilancio 2023, che ha quindi abrogato le norme penali rendendo penalmente irrilevante l'omessa dichiarazione;
con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza per aver ritenuto legittima la revoca, pur se la presenza nel nucleo familiare di un soggetto in stato detentivo
2 non è causa di revoca ma di modifica dell'entità del beneficio ed aggiungeva che ella non era coniugata con il sig. , con il quale condivideva la presenza nella scuola di Ponticelli CP_2 abitata da un complesso di persone non costituenti unico nucleo familiare.
Osserva la Corte che l'appello è inammissibile.
Quanto al primo motivo di gravame è appena il caso di rilevare che nella vicenda in esame la dedotta depenalizzazione del reato di omessa dichiarazione ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza non assume alcuna influenza.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello si osserva che la ricorrente ha ribadito difese già svolte in primo grado, in merito alle quali il primo giudice ha assunto posizione e su cui l'odierna appellante ha omesso di formulare specifiche censure. Inoltre, l'appellante ha introdotto un tema di indagine (quello relativo ai rapporti intercorrenti con ) mai evidenziato in CP_2 prime cure, laddove l'odierna appellante ha assunto una posizione difensiva incompatibile con la tacita ammissione della relazione con il suindicato soggetto detenuto.
Per tali motivi, non essendo individuabile una critica attinente ai motivi esposti dal giudice di prime cure ed essendo state sviluppate difese non pertinenti o comunque dirette ad introdurre nuovi temi di indagine, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
In ragione della peculiarità della situazione esposta (situazione di coabitazione nella scuola di Ponticelli indicata in atti) e delle modifiche normative intervenute in corso di giudizio, si reputano sussistenti ragioni idonee ad indurre alla compensazione integrale delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per la esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-compensa tra le parti le spese del grado;
-Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato il giorno 13 ottobre 2025 in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2526/2023 R.G. sez. lav. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Parte_1
RA NE (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Benevento alla via Raffaele Calabria n. 22 (fax 0824-29025; pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ) per procura generale alle liti del CodiceFiscale_2
22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Benevento, via Michele Foschini n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 948/2023 pubblicata il
16 ottobre 2023
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 7.11.2022 -premesso di aver ricevuto la Parte_1 comunicazione del 22.09.2022 con la quale l richiedeva la restituzione dell'importo di euro CP_1
9.000,00 indebitamente erogato a titolo di reddito di cittadinanza- lamentava l'illegittimità della pretesa evidenziando che l'impugnato provvedimento era privo di adeguata motivazione, oltre che ancorato ad un accertamento errato, in quanto ella abitava in una scuola di Ponticelli unitamente ad altri nuclei familiari.
Su tali premesse, il ricorrente adiva il Tribunale di Benevento chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca.
In data 24.2.23 si costituiva o l che deduceva: - che la revoca del reddito di cittadinanza CP_1 di cui era titolare la parte ricorrente era scaturita dalla non veridicità del nucleo dichiarato in DSU;
- che tale omissione violativa della legge n. 26/2019 aveva comportato la revoca del beneficio a seguito di specifica segnalazione della Guardia di Finanza. Conseguentemente, l'ente previdenziale chiedeva di rigettare la domanda di controparte, in quanto infondata, in fatto e diritto.
All'esito della trattazione, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe -dopo una compiuta ricostruzione del contesto normativo- rigettava il ricorso evidenziando che la ricorrente aveva reso una dichiarazione non veritiera, omettendo di dichiarare la sussistenza nell'ambito del nucleo familiare del coniuge (pur se separato o divorziato) in stato detentivo. In ragione di ciò, concludeva il Tribunale, la revoca del beneficio -prevista in caso di infedele dichiarazione- risultava fondata e legittimo l'indebito comunicato.
Con ricorso depositato il 19.10.2023 proponeva gravame, lamentando Parte_2
l'erroneità della pronuncia di cui chiedeva la riforma.
Integrato nuovamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l in epigrafe che CP_1 contestava la fondatezza del gravame.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 13.10.2025 Quindi, acquisite le note di trattazione e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il giudizio era definito nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante contesta la legittimità della sentenza affidando il gravame a due motivi: con il primo evidenzia che l'intera disciplina relativa al reddito di cittadinanza è stata abrogata con la
Legge di Bilancio 2023, che ha quindi abrogato le norme penali rendendo penalmente irrilevante l'omessa dichiarazione;
con il secondo motivo di gravame ha censurato la sentenza per aver ritenuto legittima la revoca, pur se la presenza nel nucleo familiare di un soggetto in stato detentivo
2 non è causa di revoca ma di modifica dell'entità del beneficio ed aggiungeva che ella non era coniugata con il sig. , con il quale condivideva la presenza nella scuola di Ponticelli CP_2 abitata da un complesso di persone non costituenti unico nucleo familiare.
Osserva la Corte che l'appello è inammissibile.
Quanto al primo motivo di gravame è appena il caso di rilevare che nella vicenda in esame la dedotta depenalizzazione del reato di omessa dichiarazione ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza non assume alcuna influenza.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello si osserva che la ricorrente ha ribadito difese già svolte in primo grado, in merito alle quali il primo giudice ha assunto posizione e su cui l'odierna appellante ha omesso di formulare specifiche censure. Inoltre, l'appellante ha introdotto un tema di indagine (quello relativo ai rapporti intercorrenti con ) mai evidenziato in CP_2 prime cure, laddove l'odierna appellante ha assunto una posizione difensiva incompatibile con la tacita ammissione della relazione con il suindicato soggetto detenuto.
Per tali motivi, non essendo individuabile una critica attinente ai motivi esposti dal giudice di prime cure ed essendo state sviluppate difese non pertinenti o comunque dirette ad introdurre nuovi temi di indagine, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
In ragione della peculiarità della situazione esposta (situazione di coabitazione nella scuola di Ponticelli indicata in atti) e delle modifiche normative intervenute in corso di giudizio, si reputano sussistenti ragioni idonee ad indurre alla compensazione integrale delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per la esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara l'appello inammissibile;
-compensa tra le parti le spese del grado;
-Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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