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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Stefania Monaldi Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2018 promossa da:
giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Giovannini Parte_1
(c.f. ) e dall' Avv. Nicola Tondini (c.f. ) entrambi del foro C.F._1 C.F._2 di Perugia;
elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori nominati (fax: 075-
5717640; pec: e Email_1 Email_2
Attore
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Salciarini del foro di Perugia (c.f. ); C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore nominato (fax: 075-5721113; pec:
Email_3
Convenuta
e contro
pagina 1 di 25
e giusta procura in atti entrambi rappresentati e Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'Avv. Paolo Fantusati del foro di Perugia (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore nominato (fax: 075-5025353; pec:
Email_4
Convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “chiede, in rito, la riforma dell'ordinanza del 22.02.2021. Nel merito, si riporta alle osservazioni del Ctp al Ctu, conclude come da memoria di cui all'art. 183, comma 6, Persona_1
n. 1, precisando in aggiunta e in subordine la richiesta di accertamento del valore della quota e di conseguente condanna dei convenuti nella misura individuata dal Ctu, nella misura di Euro 406.191,73.
In ogni caso, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria, interessi ex art. 1284 co 4 c.c. e la condanna delle controparti ai compensi delle spese di lite della fase di mediazione e ponendo definitivamente ed integralmente le spese di Ctu a carico delle parti convenute.
Per la convenuta “si riporta alle conclusioni rassegnate come da foglio di Controparte_1 conclusioni per l'udienza del 12.1.2022, con due precisazioni, e cioè opponendosi alla richiesta di applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. per le ragioni esplicate in atti, specificando che gli interessi legali di cui al primo comma dovranno decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza che faccia proprie le risultanze della Ctu. Quanto al carico delle spese, si oppone a quanto richiesto dalle controparte;
chiede, sempre ai fini delle spese, che si tenga conto anche del recente epilogo del procedimento cautelare in corso di causa. In subordine, sulla Ctu, chiede che quantomeno le spese vengano compensate fra le due parti effettive, avendo la perizia giovato ad entrambe”.
Per i convenuti e “richiama le deduzioni e conclusioni svolte nel foglio di CP_3 Controparte_2
precisazione delle conclusioni depositato il 10.1.2022, facendo altresì proprie tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni svolte dal convenuto principale, non accettando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove rispetto a quelle formulate nella memoria di cui all'art.183, comma 6, n.
1. Con vittoria di spese. Aggiunge inoltre che quanto alla richiesta degli interessi, dovranno decorrere dalla sentenza per i motivi già svolti in atti. Con vittoria delle spese del procedimento cautelare”.
pagina 2 di 25
IN FATTO
1. Con atto di citazione del 27 marzo 2018, depositato in data 6 aprile 2018, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio la società nonché il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
deducendo quanto segue in fatto ed in diritto. CP_3
1.1. Il Sig. chiedeva, in primo luogo, di accertare e dichiarare la propria esclusione Parte_1 da - Società della quale egli aveva fatto parte in veste di Controparte_4 socio accomandante con una quota del 33% pari al valore nominale di euro 28.050,00 - disposta con delibera del 18 febbraio 2014 e divenuta definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza n.
1473/2017 emessa dal Tribunale di Perugia a conclusione del procedimento di impugnazione (R.G.
5385/2014); chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2289 c.c. e dell'art. 11 dell' Atto costitutivo di il proprio diritto alla liquidazione della Controparte_4 quota societaria, determinata in base alla situazione patrimoniale della Società, da ricostruire tramite il c.d. metodo misto patrimoniale/reddituale, tenendo anche conto del valore dell'avviamento aziendale e del patrimonio immobiliare, quest'ultimo come da stima effettuata dal Geom. in data Parte_2
28 maggio 2013 (euro 1.752.400,00); chiedeva, infine, di condannare - in questa Controparte_1 sede convenuta in quanto Società risultante dalla trasformazione di Controparte_5
a sua volta derivata dalla debitrice originaria
[...] Controparte_4 CP_4
- al pagamento della somma dovuta a titolo di liquidazione della quota del socio escluso, con
[...]
l'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme via via rivalutate, dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
1.2. Il Sig. chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta esecuzione a proprie spese Parte_1
– nel 1997 e, in seguito, nel biennio 2007/2008 - di opere di addizione e/o miglioramento sull'immobile di proprietà della Società convenuta, dallo stesso attore goduto in via esclusiva, sito in Passignano sul
Trasimeno (PG), fraz. Castel Rigone, loc. Piccione n. 23 (censito al Catasto del predetto Comune, foglio
37, particella 111, sub.2); opere definite non separabili ed acquisite al patrimonio aziendale, quantificate in euro 350.000,00 ovvero nella diversa misura risultante dall'istruttoria; il Sig. Parte_1 chiedeva, conseguentemente, di condannare al pagamento del predetto importo, Controparte_1
pagina 3 di 25 con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme via via rivalutate, dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
nelle argomentazioni poste a fondamento della domanda, l'attore affermava altresì che “solo in mero subordine detto importo si intenderà comunque azionato verso la società in dipendenza dell'avvenuta esclusione, perché incorporato nel valore delle quote per le quali è stata notificata l'esclusione”(pag. 7).
1.3. Entrambe le domande venivano proposte, oltre che nei confronti della Controparte_1
(convenuta per la ragione di cui sopra), anche nei confronti del Sig. e della Sig.ra Controparte_2
convenuti in giudizio in quanto, pur essendo all'epoca dei fatti soci accomandanti di Controparte_3
e successivamente soci limitatamente responsabili di Controparte_4
l'attore riteneva dovessero rispondere illimitatamente e solidalmente per le Controparte_1 obbligazioni societarie, a cagione dell'accollo del debito - senza liberazione della Società debitrice - avvenuto a mezzo raccomandata AR del 29 luglio 2014, nonché della decadenza dal beneficio di cui all'art. 2313 c.c. in seguito ad atti di amministrazione societaria, compiuti in assenza di apposita procura speciale.
1.4. L'attore chiedeva la condanna delle parti convenute alle spese ed ai compensi di lite, oltre rimborso forfettario (15%), CI ed IVA come per legge.
2. si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 tempestivamente depositata in data 27 giugno 2018, contestando quanto ex adverso dedotto per le seguenti ragioni.
2.1. Quanto alla liquidazione della quota ed alla conseguente condanna al pagamento del relativo importo, non contestando tale diritto del Sig. in quanto socio Controparte_1 Parte_1 escluso, lamentava la non congruità dei criteri di stima prospettati da parte attrice per la liquidazione della quota, in ragione delle specifiche caratteristiche della Società stessa (descritta come sostanzialmente inattiva, in perdita sistemica e riconducibile al regime fiscale delle c.d. società di comodo); si chiedeva, dunque, di procedere alla liquidazione della quota con l'applicazione dei criteri di stima ritenuti applicabili in ragione delle peculiarità della Società stessa, previa idonea C.T.U.; quanto alla stima degli immobili societari, veniva contestata l'opportunità di far ricorso alla relazione del Geom. Parte_2 perché non rappresentativa dei successivi ribassi di mercato nonché della sorte dei singoli beni;
quanto pagina 4 di 25 all'avviamento, veniva dedotta l'assenza di ogni suo concreto rilievo economico, in ragione della sostanziale immobilità sul mercato di Controparte_1
2.2. Quanto alla domanda di restituzione dell'importo di euro 350.000,00 per le opere di addizione e/o miglioramento su immobile societario, eccepiva, in primo luogo, Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della relativa domanda in quanto la stessa avrebbe dovuto essere proposta in altra sede (davanti al Tribunale ordinario) e con altro rito (il rito locatizio ex art. 447 bis
c.p.c.) attenendo ad un rapporto di comodato precario e non alla materia societaria;
in linea subordinata rispetto all'eccezione preliminare di rito, la Società convenuta deduceva anche l'infondatezza nel merito della domanda, essendo le opere esorbitanti rispetto alla mera conservazione della cosa goduta e, pertanto, non rimborsabili ai sensi dell'art. 1808 c.c.; in subordine, veniva dedotta la carenza di prove a fondamento della domanda attorea;
in ulteriore subordine, veniva eccepita la prescrizione del presunto credito per il rimborso delle spese sostenute per lavori eseguiti nel 1997 e, poi, tra il 2007 ed il 2008, non essendo intervenuti atti interruttivi prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
infine, chiedeva il rigetto dell'ulteriore domanda - non esplicitata nelle conclusioni Controparte_1 attoree, ma svolta solamente nel corpo dell'atto di citazione - di incorporazione del valore delle migliorie nel valore della quota da attribuire al socio escluso.
2.3. Quanto alle domande accessorie di rivalutazione monetaria ed interessi, la Società convenuta ne chiedeva il rigetto essendo la liquidazione del socio escluso ex art. 2289 c.c., da un lato, un debito di valuta e, dall'altro, un debito illiquido al momento della domanda attorea e sino alla conclusione del presente giudizio.
2.4. chiedeva infine la condanna dell'attore alle spese ed ai compensi professionali Controparte_1 di lite, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori fiscali come dovuti per legge.
3. Con comparsa del 26 giugno 2018, depositata in data 27 giugno 2018, si costituivano in giudizio il
Sig. e la Sig.ra contestando le argomentazioni e le conclusioni Controparte_2 Controparte_3 svolte dall'attore nell'atto di citazione.
3.1. In via principale, i soci convenuti chiedevano che venisse rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la liquidazione della quota un'obbligazione imputabile esclusivamente alla Società e non anche ai soci accomandanti;
nel merito, e respingevano integralmente la CP_2 Controparte_3 tesi attorea, con riferimento tanto al presunto accollo del debito societario, quanto all'assunzione di pagina 5 di 25 responsabilità illimitata in conseguenza della decadenza dal beneficio di cui all'art. 2313 c.c. per il compimento di atti gestori in assenza di procura speciale ex art. 2320 c.c., precisando che la raccomandata del 29 luglio 2014 dagli stessi inviata al Sig. costituiva un mero invito alla Parte_1 definizione bonaria della controversia, essendo peraltro indirizzata anche all'allora socia accomandataria
Sig.ra infine, i soci convenuti rilevavano “un'evidente temerarietà ex art. 96 c.p.c.” Persona_2 della domanda attorea.
3.2. Per il resto, il Sig. e la Sig.ra svolgevano nei confronti delle Controparte_2 Controparte_3 domande attoree difese sostanzialmente analoghe a quelle prospettate da Controparte_1 chiedevano, altresì, la condanna del Sig. alle spese ed ai compensi professionali di Parte_1 lite, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori fiscali come dovuti per legge.
4. Alla prima udienza del giorno 11 ottobre 2018, la difesa del Sig. e della Sig.ra Controparte_2 [...] eccepiva ex art. 39 c.p.c. anche la litispendenza della domanda di liquidazione della quota, in CP_3 quanto già pendente nei confronti dei soci convenuti nel procedimento R.G. 3377/2016 incardinato presso il Tribunale di Perugia;
a scioglimento della riserva assunta, il Giudice istruttore, con ordinanza del 7 febbraio 2019, rigettava tanto l'eccezione di litispendenza della domanda di liquidazione della quota, quanto l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità ex artt. 40 e 447 bis c.p.c. della domanda di rimborso delle spese sostenute per migliorie ed addizioni.
5. La causa veniva trattata mediante lo scambio di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con le quali, in particolare, ed i soci convenuti avanzavano, tra l'altro, richiesta di revoca – o, Controparte_1 comunque, di modifica - della sopra citata ordinanza del 7 febbraio 2019.
6. All'udienza del 13 giugno 2019, il Giudice istruttore ordinava che le parti esperissero un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n.28.
7. Nel corso del procedimento di mediazione - ritualmente incardinato sub n. 331/2019 presso l'Organismo di mediazione “Fondazione Forense di Perugia” - in data 2 ottobre 2019 veniva nominato il C.T.M., in persona del Dr. di Perugia, per rispondere al quesito concernente Persona_3
l'accertamento del valore della quota di partecipazione del Sig. nella Società Casale Parte_1 del Sole S.r.l.s. alla data del 18 febbraio 2014, con espressa esclusione della valutazione delle asserite opere di miglioria e/o manutenzione effettuate dallo stesso Sig. nominati i Parte_1 consulenti di parte ed espletate le necessarie valutazioni tecniche – ivi compresa, a seguito di apposita pagina 6 di 25 proroga del termine, una relazione integrativa - il C.T.M. presentava il proprio elaborato definitivo, datato
17 marzo 2020, contenente due giudizi alternativi in merito al valore della quota di spettanza del socio escluso Sig. (ipotesi 1: euro 469.089,85; ipotesi 2: euro 434.149,28); in ragione Parte_1 della divergenza delle soluzioni prospettate dal C.T.M., la mediazione si concludeva con esito negativo.
8. In data 26 maggio 2020, il Sig. proponeva istanza ex art. 186 ter c.p.c. per Parte_1 ottenere nei confronti di e dei soci convenuti, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 un'ordinanza di ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, per il pagamento in suo favore delle somme indicate in via alternativa dal C.T.M. quale valore della quota di spettanza;
somme pari ad euro
469.089,85 ovvero, in subordine, euro 434.149,28, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge a far data dall' esclusione del socio;
con le rispettive memorie difensive, i soci convenuti e Controparte_1 chiedevano il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c.; la Società convenuta chiedeva, altresì, di
[...] procedere ad un supplemento di C.T.U. al fine di verificare la concreta possibilità di regolarizzazione urbanistica dei fabbricati e degli immobili societari, nonché i relativi costi da imputare a decremento del patrimonio netto;
il Giudice istruttore, riservatasi la decisione all'esito dell'udienza del 26 novembre
2020, con successiva ordinanza del 22 febbraio 2021 rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. per mancanza di prova scritta del credito, tale non potendosi ritenere, per il suo contenuto meramente valutativo, la perizia di stima depositata in atti;
rigettava le richieste istruttorie di parte attrice, ammettendo invece il supplemento di perizia richiesto dalla Società convenuta e nominando quale C.T.U. il Dr. Persona_3 con il seguente quesito: “visti gli atti di causa stimi il CTU il valore ex art. 2289 c.c. della
[...] quota del 33% della di proprietà dell'attore alla Controparte_6 data del 18/2/2014, specificando il valore a quella data dei singoli beni immobili e degli altri beni della società, compreso l'eventuale avviamento e considerati gli eventuali utili o perdite derivanti dalle operazioni ancora in corso;
in particolare, per stabilire il valore degli immobili consideri anche
l'incidenza di costi di regolarizzazione di eventuali irregolarità edilizie o urbanistiche”; con ordinanza dell' 11 marzo 2021 pronunciata in udienza, il Giudice istruttore confermava la formulazione del quesito, rigettando l'istanza di estensione dello stesso alla valutazione delle migliorie effettuate e del costo di demolizione dell'eventuale abuso edilizio, formulata dalla difesa del Sig. con la Parte_1 stessa ordinanza il Giudice istruttore, assegnati i termini ex art.195 c.p.c., rinviava all'udienza del 14 ottobre 2021 per esame della C.T.U.; quest'ultimo, in data 29 settembre 2021 depositava il proprio pagina 7 di 25 elaborato con il seguente giudizio conclusivo: patrimonio netto: euro 1.230.884,04; quota di spettanza del socio pari al 33%: euro 406.191,73 (pag. 129 della relazione);
9. All'udienza del 14 ottobre 2021, il Sig. chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex Parte_1 art. 186 quater c.p.c. sulla domanda di liquidazione della quota di sua spettanza per l'importo di euro
406.191,73 oltre agli interessi di cui all'art.1284 c.c.; il Giudice istruttore fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 gennaio 2022 “senza pronunciarsi sull'istanza ex art. 186 quater essendo la causa arrivata già a decisione”.
10. All'esito dell'udienza del 12 gennaio 2022, in seguito alla precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, il nuovo Giudice rimetteva la causa alla decisione del EG, autorizzando lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
11. Il Sig. proponeva, medio tempore, ricorso per sequestro conservativo ex artt. 671 Parte_1
e 669 quater c.p.c. avente ad oggetto gli immobili in residua proprietà di in quanto Controparte_1 ritenuti unica garanzia del credito vantato dal ricorrente;
accertata l'insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, il ricorso cautelare.
12. Rimessa la causa sul ruolo, veniva fissata l'udienza per l'ulteriore precisazione delle conclusioni, che le parti svolgevano come da relativo verbale;
il Giudice istruttore rimetteva, infine, la causa alla decisione del EG, assegnando i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
1. Si rigettano la richiesta di revoca e quella, subordinata, di modifica dell'ordinanza del 7 febbraio 2019, con la quale il Giudice istruttore aveva respinto le domande proposte tanto da Controparte_1 quanto da e in punto di inammissibilità o improcedibilità della Controparte_3 Controparte_2 domanda di restituzione avente ad oggetto l'importo di euro 350.000,00; credito vantato dall'attore a titolo di rimborso delle spese sostenute per opere non separabili di addizione e/o miglioramento eseguite su bene immobile di proprietà societaria, sito in Passignano sul Trasimeno (PG), fraz. Castel Rigone, loc.
Piccione n. 23 (censito al Catasto del predetto Comune, foglio 37, particella 111, sub.2), unità immobiliare già oggetto di godimento esclusivo da parte di Parte_1
Ciò in quanto i convenuti fondavano la richiesta di revoca – e, prima ancora, l'eccezione preliminare di rito - sull'asserita riconducibilità della pretesa attorea ad un rapporto di comodato d'uso precario ritenuto pagina 8 di 25 sussistente all'epoca dei fatti tra ed Parte_1 Controparte_4 con conseguente applicabilità del rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., previa separazione del relativo giudizio;
come sarà in seguito precisato, tale qualificazione giuridica non risulta condivisibile, trattandosi, piuttosto, di un'ipotesi di utilizzo a fini personali di un bene societario da parte del socio accomandante;
la competenza per materia deve, quindi, ritenersi saldamente radicata presso il Giudice adìto ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
La domanda di restituzione delle somme asseritamente spese dall'attore per addizioni e miglioramenti deve inoltre ritenersi accessoria e, quindi, oggettivamente connessa a quella di liquidazione e condanna al pagamento della quota di spettanza del socio escluso, posto che l'accoglimento ovvero il rigetto della prima - ed il conseguente, eventuale esborso da parte della Società della relativa somma di denaro - non potrebbe che incidere sulla consistenza del patrimonio sociale, il quale costituisce la base di calcolo per la liquidazione della quota di Parte_1
Peraltro, anche volendo ricondurre il godimento dell'odierno attore sull'immobile alla causa del comodato d'uso precario, ciò non determinerebbe la trattazione separata delle domande in questa sede proposte, dato che l'art. 40 c.p.c. si limita ad indicare il rito da impiegare nell'ambito di un giudizio comunque unitario, prevedendo quale deroga al rito ordinario le sole ipotesi – oggetto di applicazione letterale e tassativa – di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c.; ipotesi alle quali, comunque, non potrebbe essere ricondotto il rito locatizio per il solo fatto che esso è in parte disciplinato per rinvio agli artt. 414 s.s.
c.p.c..
Quanto detto consente ex art. 31 c.p.c. di trattare nel presente processo entrambe le domande, applicando il rito ordinario ai sensi dell'art. 40 c.p.c..
La richiesta di revoca viene, altresì, rigettata nella parte in cui censurava l'ordinanza 7 febbraio 2019 per aver negato la declaratoria di litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e la conseguente improcedibilità della domanda di liquidazione della quota;
litispendenza che i convenuti ritenevano determinata dalla proposizione di analoga domanda presso lo stesso Tribunale ordinario di Perugia (R.G. 3377/2016).
Sul punto, il Tribunale conferma, in primo luogo, quanto già rilevato dal Giudice istruttore circa la carenza dei presupposti di cui al citato art. 39 c.p.c., difettando in particolare l'identità del petitum, posto che nella causa di cui al R.G. 3377/2016 si chiedeva la sola liquidazione delle quota, mentre nel presente pagina 9 di 25 giudizio, oltre all'accertamento del quantum debeatur in favore del socio escluso, veniva chiesta anche la condanna al pagamento delle somme dovute.
Viene inoltre rilevata l'interruzione ex art. 300 c.p.c. del procedimento iscritto sub R.G. 3377/2016, avvenuta in data 22 maggio 2020, non oggetto di riassunzione.
2. Circa la legittimazione passiva in capo a la stessa veniva convenuta nel presente Controparte_1 giudizio da in quanto società risultante dalle successive trasformazioni di Parte_1 [...]
compagine societaria, quest'ultima, di cui l'attore era, prima Controparte_4 dell'esclusione avvenuta in data 18 febbraio 2014, socio accomandante.
in quanto soggetto di diritto autonomo rispetto alle persone fisiche legate tra loro Controparte_1 dal vincolo societario - pur non essendo dotata di una piena autonomia patrimoniale – è sicuramente provvista di legittimazione passiva rispetto alle domande formulate in questa sede dall'attore, entrambe concernenti la definizione dei rapporti patrimoniali tra e la Società di cui egli faceva Parte_1 parte;
ciò in quanto, a seguito dei conferimenti alla società, i beni conferiti passano in proprietà a quest'ultima ed è pertanto la società l'unica legittimata passiva dell'azione del socio escluso per il pagamento del credito derivante dalla liquidazione della sua quota;
per la stessa ragione, non spetta ai soci superstiti liquidare la quota del socio escluso.
Si tratta, peraltro, di un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, che risale a Cass., Sez.
Un., n. 291/2000 ed è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'obbligazione di liquidare la quota di una società di persone in favore del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa capo non agli altri soci, bensì alla società, sicché la relativa domanda va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia neppure necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci”(Cass., sez. II, n.
6558/2011).
tuttavia, ha convenuto in giudizio anche e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 come lui in precedenza soci accomandanti di ciascuno – Controparte_4 al pari dell'attore - per una quota del 33%.
Le ragioni della loro vocatio in iudicium venivano indicate, in primo luogo, nell'avere essi manifestato con raccomandata del 29 luglio 2014 la chiara volontà di accollarsi il debito della Società avente ad oggetto il pagamento della quota del socio escluso, senza liberazione del debitore originario;
in secondo pagina 10 di 25 luogo, nel compimento da parte di e di numerosi atti gestori in Controparte_2 Controparte_3 violazione del divieto contenuto nell'art. 2320 c.c., con conseguente perdita del beneficio della responsabilità limitata sancito ex lege in favore dei soci accomandanti (art. 2313 c.c.).
Il Tribunale ritiene infondate entrambe le deduzioni svolte da Parte_1
Quanto al presunto accollo dell'obbligazione di rimborso della quota, l'esame della produzione documentale induce ad escludere la sussistenza di una qualsiasi volontà da parte di e Controparte_2 di rispondere in proprio e con il loro patrimonio personale, in qualità di soggetti Controparte_3 diversi dal debitore dell'obbligazione di rimborso della Controparte_4 quota;
ciò si evince chiaramente dal fatto che nella raccomandata del 29 luglio 2014 non veniva prospettato alcun adempimento in proprio di tale obbligazione, limitandosi gli scriventi a prospettare una liquidazione mediante assegnazione in natura di alcuni cespiti del patrimonio immobiliare societario
(testualmente: “convochiamo per il giorno 7 ottobre 2014 … per procedere alla liquidazione della sua quota mediante assegnazione in natura di parte del compendio immobiliare che verrà individuato dalla società”).
Principalmente, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 1273 c.c. è necessario che il debitore ed un terzo convengano l'assunzione da parte di quest'ultimo del debito già sorto;
tuttavia, nessuna prova di tale accordo tra ed i fratelli e Controparte_4 CP_2
è stata fornita dall'attore. Controparte_3
Quanto al presunto compimento di atti gestori in violazione del divieto di cui all'art. 2320 c.c., occorre anzitutto rilevare come l'attore si limitava soltanto, in più occasioni, ad affermare la loro verificazione senza però fornire in proposito alcuna prova concreta.
In primis, non può essere certamente considerato quale atto gestorio l'invio della raccomandata del 29 luglio 2014; infatti, tale comunicazione, lungi dal costituire di per sé un atto di amministrazione, configurava semmai una mera sollecitazione – peraltro, rimasta senza esito - alla composizione del dissidio interno alla compagine societaria, originato dall'esercizio a monte di un atto - questo sì – gestorio
(la delibera di esclusione del Sig. direttamente imputabile alla Società. Parte_1
In secondo luogo, veniva evocata dall'attore la pendenza presso il Tribunale di Perugia di un apposito procedimento sub RG 5358/2014, il cui esito si asseriva dirimente quanto all'accertamento dei presunti atti gestori compiuti da e tuttavia, nessuna concreta produzione Controparte_2 Controparte_3
pagina 11 di 25 documentale veniva sul punto versata in atti nella presente causa, né veniva mai evocata l'efficacia in questo giudizio di un accertamento definitivo, formatosi in altre sedi processuali, relativo ai fatti lamentati da le conclusioni da quest'ultimo prospettate risultano, pertanto, in parte Parte_1 qua del tutto carenti di adeguati riscontri probatori.
Le domande proposte nei confronti di e di sono quindi Controparte_2 Controparte_3 inammissibili per carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti.
3. Il Tribunale deve, a questo punto, pronunciarsi ex art. 2289 c.c. sulla domanda di liquidazione della quota di spettanza di in qualità di socio escluso da Parte_1 Controparte_4
nonché sulla domanda di condanna di al pagamento delle somme
[...] Controparte_1 conseguentemente dovute all'attore.
Al fine di decidere nel merito, in data 22 febbraio 2021 il Tribunale incaricava il Dr. Agr. Per_3 di rispondere, in qualità di CTU, al seguente quesito: “Visti gli atti di causa stimi il CTU il
[...] valore ex art. 2289 c.c. della quota del 33% della Controparte_6 di proprietà dell'attore alla data del 18/2/2014, specificando il valore a quella data dei singoli beni immobili e degli altri beni della società, compreso l'eventuale avviamento e considerati gli eventuali utili o perdite derivanti dalle operazioni ancora in corso;
in particolare, per stabilire il valore degli immobili consideri anche l'incidenza di costi di regolarizzazione di eventuali irregolarità edilizie o urbanistiche”; tale quesito veniva in seguito ulteriormente specificato nei termini seguenti: “….che quale costo di regolarizzazione dell'eventuale abuso edilizio può essere considerato se necessario il costo di demolizione e che vengano specificate per ciascun immobile gli …eventuali abusi”.
Ultimati i necessari accertamenti, il Dr. rispondeva al quesito proposto con CTU Persona_3 del 29 settembre 2021, formulando la seguente conclusione: “estrapolando il dato economico del patrimonio netto, la quota di spettanza del Socio sig. viene così a concretizzarsi: Parte_1
Patrimonio netto €: 1.230.884,04 quota di spettanza del Socio pari al 33%: € 406.191,73”.
Considerata la congruità della predetta conclusione rispetto al quesito posto dal Giudice istruttore ed escluso che sia stato indicato – come, invece, sostenuto dall'attore – un “parametro valutativo minimo”, avendo peraltro il Ctu correttamente adottato un criterio patrimoniale semplice (e non reddituale, essendo la società inattiva e quindi priva di reddito al momento dell'esclusione del socio, motivo per cui non è stato calcolato nemmeno un valore di avviamento), il Tribunale accerta e liquida in favore di Pt_1
pagina 12 di 25 una somma di denaro pari ad euro 406.191,73 a titolo di rimborso della quota del socio Parte_1 escluso;
tale somma dovrà essere allo stesso corrisposta da società da ultimo Controparte_1 risultante dalla trasformazione di debitore originario. Controparte_4
4. Non è fondata la domanda di rivalutazione della somma di denaro dovuta a seguito di liquidazione della quota societaria, proposta da nell'atto introduttivo del presente giudizio. Parte_1
Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 c.c. - dettato in tema di liquidazione della quota del socio uscente per recesso o esclusione - avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito di valuta;
in quanto tale, esso è pertanto soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. (in termini, si veda Cass., sez. I, n. 3800/2003).
In assenza – come nel caso di specie – di apposita clausola statutaria di indicizzazione, il creditore di un'obbligazione di valuta che intenda ottenere ristoro a fronte del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria non può, infatti, limitarsi a chiedere la rivalutazione del capitale oggetto della domanda di condanna, avendo piuttosto l'onere di chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (principio affermato da Cass., Sez.Un., n. 5743/2015 ed in seguito condiviso, ex multis, da
Cass., sez. I, n. 16565/2018); domanda risarcitoria in effetti mai proposta nel presente giudizio dall'attore che peraltro si è limitato ad allegare (senza adeguatamente provare) di essere imprenditore commerciale.
Da tali considerazioni, dunque, consegue il rigetto della domanda di rivalutazione.
5. Quanto agli interessi di legge da applicare sulla somma dovuta a titolo di rimborso della quota di partecipazione societaria merita, si osserva quanto segue.
5.1. -L'art. 11 dell'atto costitutivo prevedeva che “In tutti i casi di liquidazione di una quota nei confronti di un socio o dei suoi eredi, tale liquidazione dovrà avvenire entro tre anni in sei rate semestrali uguali, posticipate e improduttive di interessi”.
- In citazione, l'attore ha chiesto la liquidazione della quota “con l'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme via via rivalutate, dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo”.
-Nella comparsa di costituzione, la difesa della società, oltre a contestare la richiesta di rivalutazione a fronte di un debito di valuta, ha evidenziato che il credito relativo alla liquidazione della quota era divenuto interamente esigibile soltanto decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 11 dell'atto pagina 13 di 25 costitutivo della Società e che inoltre è solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza n.
1473/2017 emessa dal Tribunale civile di Perugia e pubblicata il 20.09.2017, pronunciatosi sull'impugnazione della delibera di esclusione proposta dallo stesso che Parte_1 quest'ultimo si era determinato a richiedere la liquidazione della quota notificando l'atto di citazione che ha dato origine al presente giudizio;
da qui ne conseguiva che l'eventuale costituzione in mora doveva eventualmente rapportarsi alla proposizione di detta domanda, e dunque alla data di notifica del relativo atto introduttivo, avvenuta in data 05/04/2018, con conseguente pendenza della lite;
la convenuta ha rilevato infine che il credito preteso non era allo stato neppure liquido (cioè esattamente determinato nel suo ammontare), come dimostrato dal fatto che l'attore non ne aveva quantificato l'importo esatto, richiedendo anzi un'apposita C.T.U. per la determinazione del quantum debeatur, il che escludeva in radice la sussistenza di ogni ipotetica mora debendi. In conseguenza di ciò, anche gli interessi legali e/o moratori dovevano allora decorrere, a tutto voler concedere, dalla domanda giudiziale, o, al più, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 1473/2017 del Tribunale civile di Perugia, avvenuto in data 20/03/2018 (per effetto della rinuncia del ad impugnare la sentenza entro il Parte_1 termine lungo previsto dalla legge), tenuto conto che mai prima il aveva fatto richiesta di Parte_1 liquidazione della quota sociale, avendo egli, fin tanto che quel giudizio era rimasto pendente, perseguito l'interesse di impugnare la predetta delibera, al fine di ottenerne la declaratoria di invalidità onde essere riammesso nella compagine sociale.
- nella prima memoria ex art. 183 comma 6, l'attore, contestando quanto ex adverso dedotto, ha evidenziato che la costituzione in mora della parte debitrice non poteva affatto ravvisarsi alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ma alla data in cui le parti, negozialmente, all'interno del contratto sociale, avevano ritenuto di far operare la mora debendi in favore del socio escluso;
il fatto poi che il credito non fosse liquido dipendeva dall'attività di contrapposizione strumentale opposta dalla società.
- all'udienza del 12.1.2022, dopo la scadenza delle memorie istruttorie, l'attore ha chiesto liquidarsi la quota “con l'aggiunta di rivalutazione monetaria, interessi ex art. 1284 co 4 c.c.”; le parti si sono opposte alla richiesta in quanto domanda nuova (rispetto a quella degli interessi legali “ordinari” di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.) e quindi inammissibile o comunque infondata;
pagina 14 di 25 - da tale richiesta ne è derivata una dibattuta questione fra le parti in sede di scritti conclusionali e anche in sede cautelare: per l'attore “l'applicazione degli interessi legali cc.dd. maggiorati del quarto comma non
è collegata e/o derivazione di una condotta litigiosa e/o dilatoria della parte obbligata per la sorte capitale;
in altri termini, detti accessori del credito non hanno natura afflittiva e, per così dire, sanzionatoria verso il debitore”, “Gli unici presupposti normativi per l'applicazione del tasso ex art. 1284, IV comma c.c. sono
l'esistenza del debito scaduto e la pendenza di una lite giudiziale, come pacificamente sussistenti nel caso di specie, il che rende irrilevante ogni riferimento alla 'liquidità' del credito (requisito evidentemente implicito ed 'assorbito' dalla pendenza della lite), “Il tasso in questione si applica dunque in modo automatico e generale, senza necessità che sia preceduto da atti di formale costituzione in mora (se non la notifica dell'atto
introduttivo, ai fini della vocatio in ius) ed a prescindere dal contegno della parte debitrice”; cita Cass. ordinanza del 3 gennaio 2023 n. 61, su cui si tornerà infra alla luce di un'attenta lettura;
per i convenuti,
invece, vi è la totale assenza dei presupposti per riconoscere gli interessi maggiorati nel caso di specie;
in particolare, premettendo che è necessario l'accertamento del Giudice del merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma (citando l'ordinanza della Cassazione del 14.7.2023 n. 20273 su cui si tornerà infra), evidenziano che nel caso in esame tali presupposti non sussistono: non c'è alcuna una transazione commerciale regolata pattiziamente, l'art. 11 dell'atto costitutivo prevede espressamente l'improduttività degli interessi sulle somme dovute al socio uscente, in ogni caso non vi è alcun inadempimento perché il valore della quota non poteva considerarsi liquido ma anzi ha necessitato di consulenze e ricostruzioni patrimoniali, non c'è stata una condotta dilatoria, o tanto meno un abuso del processo da parte della Società convenuta.
5.2. Ricapitolate le diverse posizione delle parti in tema di interessi da applicarsi sul valore della quota, va subito chiarito che la previsione di cui all'art. 11 dell'atto costituivo, che contempla l'improduttività degli interessi sulle somme dovute al socio uscente, è una previsione che attiene agli interessi corrispettivi conseguenti alla disponibilità della somma in capo alla società, ma non può trovare applicazione per gli interessi moratori, che sono dovuti ex lege anche ove non pattuiti dalle parti e spettanti in caso di ritardo nella esecuzione della restituzione dovuta della somma.
Ed è proprio sul ritardo che occorre concentrarsi nel caso in esame.
Gli interessi di mora di cui all'art. 1224 c.c. presuppongono, per definizione, la sussistenza di un ritardo imputabile al debitore e, dunque, di un inadempimento;
nella fattispecie de qua, malgrado la previsione contrattuale di un termine ultimo di tre anni per il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso pagina 15 di 25 della quota (cfr. art. 11 dell'Atto costitutivo di scadente Controparte_4 il 18.2.2017), non è tuttavia ravvisabile alcun inadempimento che possa essere imputato alla Società debitrice: trattandosi di obbligazione pecuniaria avente ad oggetto un debito di valuta, ai fini dell'adempimento occorre che il credito sia liquido, vale a dire determinato nel quantum debeatur o, comunque, agevolmente determinabile in base ad un mero calcolo aritmetico, ma in questo caso il credito vantato da era palesemente illiquido allo scadere del termine per il rimborso della Parte_1 quota fissato dall' Atto costitutivo (al 18.2.2017), non essendo in quel momento possibile determinare l'ammontare della somma da erogare;
operazione, quest'ultima, per la quale risultava necessario l'espletamento di una complessa attività di ricognizione del patrimonio societario, di successiva valutazione dello stesso in base a criteri tecnico-contabili e, infine, di calcolo della quota di spettanza del socio escluso;
ma vi è di più: alla data del 18.2.2017 era pendente il giudizio di impugnativa della delibera di esclusione proposto dall'odierno attore, conclusosi con sentenza del 20.9.2017, divenuta definitiva nel marzo 2018, con la conseguenza che mai prima l'attore aveva messo in mora la società.
Ne consegue che gli interessi di mora sono, pertanto, dovuti dal momento della proposizione della domanda di liquidazione della quota.
5.3. E proprio perché manca un inadempimento della società convenuta, il saggio da applicare ai predetti interessi sarà quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., e non quello del quarto comma previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ciò in quanto la loro spettanza a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sottende - sul piano logico - la sussistenza a monte di un credito insoddisfatto, che si presenti come liquido ed esigibile già prima della proposizione della domanda stessa e per il quale, dunque, è predicabile un pregresso inadempimento.
La fattispecie non è pertanto applicabile ai fini della decisione di questa causa posto che, come sopra rilevato, sino all'instaurazione del presente giudizio il credito vantato da non poteva Parte_1 considerarsi liquido, con conseguente impossibilità di rilevare un pregresso inadempimento imputabile alla Società debitrice. Non solo: sempre con particolare riferimento ai requisiti della certezza e dell'esigibilità, si ribadisce come il mancato pagamento del valore della quota in favore dell'attore a seguito di sua esclusione con delibera del 18.2.2014 sia dipeso, non solo, dalla impossibilità di determinare l'esatto ammontare (per il quale sono state necessarie perizie), ma altresì dal comportamento contraddittorio assunto dallo stesso attore, il quale, impugnando la delibera di esclusione ex art. 2287 c.c. pagina 16 di 25 (conclusasi con sentenza di inammissibilità per tardività pubblicata il 20.9.2017- sent. n. 1473/17 del
Tribunale di Perugia -rg 5385/2014) ha posto in discussione lo stesso fondamento dell'esclusione e il conseguente obbligo di liquidare la relativa quota.
5.4. Preme ulteriormente precisare, quanto alla dibattuta questione – anche in sede cautelare – della domanda di interessi “maggiorati” come avanzata dall'attore dopo lo scadere della prima memoria istruttoria, che il EG , anche a voler ammettere che la relativa domanda non sia inammissibile per tardività alla luce della natura latamente officiosa delle pronunce in tema di interessi, ritiene che siano dovuti solo gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., anche alla luce della più recente giurisprudenza e anche di quella citata da entrambe le parti sul punto che, pur affrontando la questione dei c.d. super interessi da un diverso angolo prospettico (poteri del giudice dell'esecuzione a fronte di un titolo esecutivo che non specifica quali interessi di cui all'art. 1284 c.c. applicare) offre interessanti spunti di riflessione sulla natura “non automatica” dei super interessi, senza tuttavia (nemmeno a seguito della pronuncia a sezioni unite del maggio 2024) offrire direttive al giudice del merito, a cui rimanda la valutazione caso per caso.
5.4.1. Come è noto, l'art. 17 del d.l. n. 132/2014 (convertito con la l. n. 162/2014 “Misure di degiurisdizionalizzazione”) ha novellato l'art. 1284 c.c. mediante l'aggiunta di due commi finali che così recitano: « 4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta una domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale ».
Operando questa modifica, il legislatore ha importato nel diritto comune il tasso maggiorato che il d.lgs.
n. 231/2002 stabilisce per il computo degli interessi legali posti a carico del debitore (impresa o pubblica amministrazione) in mora nel pagamento del corrispettivo dovuto al creditore (altra impresa), a fronte della consegna di merci o della prestazione di servizi in esecuzione di una transazione commerciale. La previsione di un saggio d'interesse molto più elevato rispetto a quello ordinariamente applicabile si spiega, in entrambi i casi, con la finalità di dissuadere e sanzionare la procrastinazione nell'adempimento di obblighi pecuniari.
Merita poi ulteriormente rilevare – quanto alla ratio della riforma – che la fattispecie codicistica si differenzia da quella settoriale sotto un profilo significativo: quanto a quest'ultima, in ordine alla pagina 17 di 25 produzione degli interessi maggiorati, la mora diviene rilevante, nelle transazioni commerciali, non appena siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della fattura (o da altri eventi specificamente indicati dall'art. 4, comma 2°, d.lgs. n. 231/2002), a tenore della prima, invece, per effetto della pendenza del giudizio instaurato dal creditore per conseguire l'adempimento del debito di denaro, con la conseguenza che la ratio degli ultimi capoversi inseriti all'art. 1284 c.c. – evocata già in sede di ordinanza cautelare
-laddove ha statuito “né sussistere presupposti per applicare, a tale predetto valore, il tasso maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., non apparendo versarsi in un caso di inadempimento o di condotta processuale inutilmente litigiosa- e pertanto dilatoria - propria della società convenuta” - è quella di dissuadere il debitore pecuniario dall'esercizio del diritto di difesa e, così, mirare alla deflazione del contenzioso civile.
5.4.2. Ciò debitamente premesso, pare opportuno ribadire le contrapposte tesi delle parti circa l'applicabilità dei tassi maggiorati sulla quota da liquidare a favore del socio escluso.
Per l'attore “l'applicazione degli interessi legali cc.dd. maggiorati del quarto comma non è collegata e/o derivazione di una condotta litigiosa e/o dilatoria della parte obbligata per la sorte capitale;
in altri termini, detti accessori del credito non hanno natura afflittiva e, per così dire, sanzionatoria verso il debitore”, “Gli unici presupposti normativi per l'applicazione del tasso ex art. 1284, IV comma c.c. sono l'esistenza del debito scaduto e la pendenza di una lite giudiziale, come pacificamente sussistenti nel caso di specie, il che rende irrilevante ogni riferimento alla 'liquidità' del credito (requisito evidentemente implicito ed 'assorbito' dalla pendenza della lite), “Il tasso in questione si applica dunque in modo automatico e generale, senza necessità che sia preceduto da atti di formale costituzione in mora (se non la notifica dell'atto introduttivo, ai fini della vocatio in ius) ed a prescindere dal contegno della parte debitrice”; cita Cass. ordinanza del 3
gennaio 2023 n. 61; su cui si tornerà infra alla luce della loro attenta lettura.
Per i convenuti, invece, vi è la totale assenza dei presupposti per riconoscere gli interessi maggiorati nel caso di specie;
in particolare, premettendo che è necessario l'accertamento del Giudice del merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma (citando l'ordinanza della Cassazione del 14.7.2023 n. 20273 su cui si tornerà infra), evidenziano che nel caso in esame tali presupposti non sussistono: non c'è alcuna una transazione commerciale regolata pattiziamente, l'art. 11 dell'atto costitutivo prevede espressamente l'improduttività degli interessi sulle somme dovute al socio uscente, in ogni caso non vi è alcun inadempimento perché il valore della quota non poteva considerarsi liquido ma anzi ha necessitato di pagina 18 di 25 consulenze e ricostruzioni patrimoniali , non c'è stata una condotta dilatoria , o tanto meno un abuso del processo da parte della Società convenuta.
5.4.3 Dopo aver precisato la ratio della norma in esame e ripercorso le diverse posizioni delle parti, occorre ora analizzare la giurisprudenza (anche citata dalle parti) che ha affrontato la questione degli interessi maggiorati seppur da diversa angolazione.
a) La Terza Sezione della Cassazione, con la sentenze n. 22457/2017 (seguita poi da sent. n. 8128/2020) – tutte intervenute sul tema dei poteri del giudice dell'esecuzione rispetto allo specifico comando portato nel titolo da eseguire - ha sancito che “Va infatti affermato il principio secondo cui il giudice del merito deve
indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione
in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si
devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata
generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità
Europea della sentenza che non contenga la superiore specificazione, Sez. 3, Sentenza n. 9862 del
07/05/2014, Rv. 630999). Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa
da quelli di cui all'art. 1284 cod. civ. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della
relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto
in sede esecutiva.
In conclusione, nella misura in cui l' A. non avesse condiviso la decisione contenuta nel titolo esecutivo,
avrebbe avuto l'onere di impugnare la decisione di merito, non potendo chiederne l'integrazione o la correzione al giudice dell'esecuzione. Egli avrebbe dovuto impugnare la sentenza che ha deciso sull'opposizione a decreto ingiuntivo, anzichè rinviare la questione alla fase esecutiva.”
b)Nell'ordinanza del 3 gennaio 2023 n. 61 della Cassazione (citata dall'attore) –investita della questione della individuazione di eventuali limiti di applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. con riguardo a particolari categorie di obbligazioni- se è vero che afferma che, in linea di principio, il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di matrice contrattuale ( “Ritiene il
EG che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. individui il tasso legale degli interessi, in
linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge) per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” è anche vero che nella parte finale del provvedimento prevede che “Sarà pagina 19 di 25 naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c., in relazione a determinate e specifiche categorie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità più sopra richiamati”, così affermando che la regola è quella della portata generale salvo non si ravvisino eccezioni da ammettere caso per caso, affermazione che ha “aperto le porte” alla pronuncia sezioni unite di cui si dirà al punto d).
c) La successiva ordinanza della Cassazione del 14 luglio 2023 n. 20273 ha ribadito il medesimo principio della giurisprudenza sub a) (“ove il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale"
o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima
norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale… Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui al citato art. 1284 c.c., presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della
relativa fattispecie speciale, che deve essere operato in sede di cognizione e non può essere effettuato nell'ambito del procedimento esecutivo”).
d) con la decisione n. 12449/2024 le Sezioni Unite – intervenute sul tema dei poteri del g.e. e portata del titolo esecutivo – hanno affermato che ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione e ove manchi nel titolo esecutivo l'accertamento della spettanza degli interessi anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, si applicano gli interessi legali di cui comma 1 dell'art. 1284 c.c., ciò anche perchè “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza
degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione
rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a
stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi
legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284.
La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente
ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la
deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti
pagina 20 di 25 applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa
controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul
punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico
accertamento giurisdizionale.
La necessità della risoluzione di questa specifica controversia, nell'ambito del complessivo rapporto dedotto in giudizio, è la conseguenza, come si è appena detto, della relativa autonomia della fattispecie costitutiva
della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, il cui saggio
è previsto dal primo comma dell'art. 1284. L'attenzione va così rivolta alla varietà dei presupposti applicativi
degli interessi maggiorati che deve essere oggetto dell'attività di accertamento del giudice della cognizione,
il quale emetterà il titolo esecutivo…Che l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo
esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice
della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”.
5.4.4. Venendo al caso in esame, va subito precisato, alla luce della giurisprudenza (anche quella richiamata dal medesimo attore) che non corrisponde al vero che il tasso in questione si applica dunque
“in modo automatico e generale” come sostenuto dall'attore, dovendo di contro il giudice accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei super interessi.
Richiamando quanto già anticipato sub 5.2 e 5.3., ritiene il EG che non possano trovare applicazione i c.d. super interessi nel caso in esame, ciò in quanto la loro spettanza a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sottende - sul piano logico - la sussistenza a monte di un credito insoddisfatto, che si presenti come liquido ed esigibile già prima della proposizione della domanda stessa e per il quale, dunque, è predicabile un pregresso inadempimento.
La fattispecie non è pertanto applicabile ai fini della decisione di questa causa posto che, sino all'instaurazione del presente giudizio il credito vantato da non poteva considerarsi Parte_1
liquido, con conseguente impossibilità di rilevare un pregresso inadempimento imputabile alla Società debitrice. Non solo: sempre con particolare riferimento ai requisiti della certezza e dell'esigibilità, anche il comportamento contraddittorio assunto dallo stesso attore, il quale, impugnando la delibera di esclusione ex art. 2287 c.c. (conclusasi con sentenza di inammissibilità per tardività pubblicata il pagina 21 di 25 20.9.2017- sent. n. 1473/17 del Tribunale di Perugia -rg 5385/2014) ha posto in discussione lo stesso fondamento dell'esclusione e il conseguente obbligo di liquidare la relativa quota.
Sul valore della quota come individuata dal Ctu andranno, pertanto, applicati gli interessi al tasso legale non aggravato dalla data della domanda a quella di effettivo pagamento.
6. E' infondata la domanda di restituzione della somma di denaro pari ad euro 350.000,00 – oltre a rivalutazione ed interessi di legge – avanzata nel presente giudizio da a titolo di Parte_1 ripetizione delle spese che l'attore avrebbe sostenuto per l'esecuzione di opere di addizione e/o miglioramento sull'immobile - individuato in atti - di proprietà di Controparte_4 ed oggetto di godimento esclusivo di opere definite dall'attore come
[...] Parte_1 non separabili – anzi, ormai acquisite al patrimonio aziendale - e realizzate in due fasi distinte: la prima nel 1997, la seconda nel biennio 2007-2008.
I fatti rappresentati dalle parti sono sufficienti a pronunciarsi sulla presente domanda, senza necessità di supplemento probatorio;
infatti, anche laddove venisse accolta la richiesta di ulteriori acquisizioni documentali e testimoniali - richiesta reiterata da nel corso del giudizio - i termini Parte_1 della questione da decidere non risulterebbero modificati;
sono pertanto rigettate le istanze istruttorie proposte dall'attore.
Nel merito, la vicenda in questione deve essere ricondotta all'ipotesi di utilizzo, da parte di uno dei soci, di un bene societario per finalità proprie o, comunque, estranee all'oggetto sociale.
Nell'atto introduttivo, lo stesso attore chiariva infatti di aver già da tempo iniziato a godere in via esclusiva dell'immobile societario, evidentemente per scopi personali;
deve presumersi, anche considerando la natura familiare della compagine societaria, che potesse in Parte_1 proposito contare sull'acquiescenza degli altri soci e che, in tale contesto, egli si fosse appunto determinato ad eseguire le opere di addizione e miglioramento funzionali ad un più confortevole utilizzo personale dell'immobile, per giunta determinando un parziale mutamento della destinazione della cosa.
Come si evince dall'art. 2256 c.c., tale condotta è del tutto lecita perché assistita dal consenso tacito degli altri membri della compagine societaria;
nondimeno, l'autore delle migliorie non può, nel caso in esame, esigere la restituzione delle relative spese.
Lo stesso attore riconosceva tali opere come inseparabili rispetto all'immobile; immobile del quale aveva lungamente conservato il godimento, in seguito anche a titolo di locazione, Parte_1
pagina 22 di 25 traendo egli stesso, direttamente, una concreta utilità dalle addizioni e dalle migliorie eseguite;
inoltre, proprio in quanto orami definitivamente acquisite al patrimonio societario, le opere in esame determinavano un incremento di valore del compendio immobiliare, la cui incidenza è stata tenuta in debita considerazione in sede di CTU e di liquidazione della quota societaria.
In aggiunta a quanto detto si osserva che, anche laddove si fosse voluto qualificare - come prospettato negli scritti difensivi delle parti convenute - il rapporto tra e la Società in termini di Parte_1 comodato d'uso precario, si sarebbe giunti lo stesso ad escludere la spettanza della somma oggetto della domanda attorea.
Infatti, non essendo mai stato neppure allegato il carattere necessario ed urgente delle opere ai fini della conservazione del bene e, di contro, essendo incontestato che le spese di cui veniva chiesta la ripetizione avevano avuto la finalità di garantire a ed al suo nucleo familiare un miglior Parte_1 godimento dell'immobile, si sarebbe imposta l'applicazione del primo comma dell'art. 1808 c.c., a mente del quale il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per meglio potersi servire del bene concesso in uso gratuito.
7. Quanto alle spese, si rileva quanto segue.
7.1. Quanto alla richiesta di condanna di ex art. 96 c.p.c., avanzata da Parte_1 [...]
e in qualità di soci accomandanti convenuti in giudizio seppur privi di CP_2 Controparte_3 legittimazione passiva, la stessa deve essere rigettata.
Infatti, l'ipotesi di responsabilità aggravata di cui alla norma in questione presuppone che il giudizio si sia concluso con la soccombenza totale dell'attore; circostanza, quest'ultima, che non può ritenersi integrata in ragione dell'accoglimento della domanda relativa alla liquidazione della quota societaria.
Inoltre, la condanna per lite temeraria consegue all'accertamento giudiziale di una condotta che configuri un abuso del diritto di agire in giudizio, sorretta da mala fede o colpa grave;
alla luce degli atti di causa, malgrado l'inammissibilità della domanda proposta contro i soci accomandanti, nessuno di questi elementi può ritenersi provato.
Resta ferma - in ragione della carenza di legittimazione passiva dei convenuti - la condanna a carico dell'attore delle spese del presente giudizio, della fase cautelare e della fase di mediazione delegata.
pagina 23 di 25 7.2. Quanto alle spese della fase di mediazione delegata fra attore e società, si ritiene di doverle compensare, considerato che la stessa si è chiusa con esito negativo alla luce degli esiti della consulenza svolta in mediazione che non ha permesso il raggiungimento di alcun accordo.
7.3. Altrettanto da compensare sono le spese del presente giudizio fra l'attore e la convenuta CP_1
, considerando che non vi è mai stata da parte di quest'ultima alcuna contestazione sull'an, e che
[...] il quantum ha richiesto lo svolgimento di complessa Ctu, le cui spese, avendo la Ctu giovato ad entrambe le parti, devono essere poste a carico dell'attore e della società al 50% ciascuno;
la compensazione si giustifica altresì considerando il rigetto delle altre domande dell'attore (rivalutazione, super-interessi e migliorie).
7.4. La compensazione delle spese del presente procedimento fra attore e società convenuta giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare.
Le spese di lite – della fase cautelare (prime due fasi), del procedimento principale (quattro fasi) e di quello di mediazione delegata (fase attivazione e negoziazione;
tabella 25 bis) - sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con applicazione di valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 260.000,00 a € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti dei convenuti e Controparte_2 [...]
CP_3
- accerta in euro 406.191,73 il valore della quota di spettanza del socio escluso e, Parte_1 per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 dovuta a titolo di rimborso della quota di spettanza, per euro 406.191,73 oltre ad interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento;
- rigetta la domanda di rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda di restituzione delle somme richieste per addizioni e migliorie;
- compensa le spese di lite del presente giudizio, della fase cautelare e della fase di mediazione delegata fra e la società convenuta Parte_1 Controparte_1
pagina 24 di 25 - pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a definitivo carico dell'attore e della società convenuta in misura del 50% nei rapporti interni;
-condanna a rimborsare ai convenuti e le spese di lite del Parte_1 CP_2 Controparte_3 presente giudizio, che si liquidano in € 11.229,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
- condanna a rimborsare ai convenuti e le spese di Parte_1 CP_2 Controparte_3
mediazione delegata, che si liquidano in euro 1.958,00, oltre accessori di legge;
-condanna a rimborsare ai convenuti e le spese della fase Parte_1 CP_2 Controparte_3
cautelare, che si liquidano in euro 2.623,00, oltre accessori di legge.
Perugia, 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Teresa Giardino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Stefania Monaldi Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2018 promossa da:
giusta procura in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Giovannini Parte_1
(c.f. ) e dall' Avv. Nicola Tondini (c.f. ) entrambi del foro C.F._1 C.F._2 di Perugia;
elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici dei difensori nominati (fax: 075-
5717640; pec: e Email_1 Email_2
Attore
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Salciarini del foro di Perugia (c.f. ); C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore nominato (fax: 075-5721113; pec:
Email_3
Convenuta
e contro
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e giusta procura in atti entrambi rappresentati e Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'Avv. Paolo Fantusati del foro di Perugia (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore nominato (fax: 075-5025353; pec:
Email_4
Convenuti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “chiede, in rito, la riforma dell'ordinanza del 22.02.2021. Nel merito, si riporta alle osservazioni del Ctp al Ctu, conclude come da memoria di cui all'art. 183, comma 6, Persona_1
n. 1, precisando in aggiunta e in subordine la richiesta di accertamento del valore della quota e di conseguente condanna dei convenuti nella misura individuata dal Ctu, nella misura di Euro 406.191,73.
In ogni caso, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria, interessi ex art. 1284 co 4 c.c. e la condanna delle controparti ai compensi delle spese di lite della fase di mediazione e ponendo definitivamente ed integralmente le spese di Ctu a carico delle parti convenute.
Per la convenuta “si riporta alle conclusioni rassegnate come da foglio di Controparte_1 conclusioni per l'udienza del 12.1.2022, con due precisazioni, e cioè opponendosi alla richiesta di applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. per le ragioni esplicate in atti, specificando che gli interessi legali di cui al primo comma dovranno decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza che faccia proprie le risultanze della Ctu. Quanto al carico delle spese, si oppone a quanto richiesto dalle controparte;
chiede, sempre ai fini delle spese, che si tenga conto anche del recente epilogo del procedimento cautelare in corso di causa. In subordine, sulla Ctu, chiede che quantomeno le spese vengano compensate fra le due parti effettive, avendo la perizia giovato ad entrambe”.
Per i convenuti e “richiama le deduzioni e conclusioni svolte nel foglio di CP_3 Controparte_2
precisazione delle conclusioni depositato il 10.1.2022, facendo altresì proprie tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni svolte dal convenuto principale, non accettando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove rispetto a quelle formulate nella memoria di cui all'art.183, comma 6, n.
1. Con vittoria di spese. Aggiunge inoltre che quanto alla richiesta degli interessi, dovranno decorrere dalla sentenza per i motivi già svolti in atti. Con vittoria delle spese del procedimento cautelare”.
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IN FATTO
1. Con atto di citazione del 27 marzo 2018, depositato in data 6 aprile 2018, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio la società nonché il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
deducendo quanto segue in fatto ed in diritto. CP_3
1.1. Il Sig. chiedeva, in primo luogo, di accertare e dichiarare la propria esclusione Parte_1 da - Società della quale egli aveva fatto parte in veste di Controparte_4 socio accomandante con una quota del 33% pari al valore nominale di euro 28.050,00 - disposta con delibera del 18 febbraio 2014 e divenuta definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza n.
1473/2017 emessa dal Tribunale di Perugia a conclusione del procedimento di impugnazione (R.G.
5385/2014); chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2289 c.c. e dell'art. 11 dell' Atto costitutivo di il proprio diritto alla liquidazione della Controparte_4 quota societaria, determinata in base alla situazione patrimoniale della Società, da ricostruire tramite il c.d. metodo misto patrimoniale/reddituale, tenendo anche conto del valore dell'avviamento aziendale e del patrimonio immobiliare, quest'ultimo come da stima effettuata dal Geom. in data Parte_2
28 maggio 2013 (euro 1.752.400,00); chiedeva, infine, di condannare - in questa Controparte_1 sede convenuta in quanto Società risultante dalla trasformazione di Controparte_5
a sua volta derivata dalla debitrice originaria
[...] Controparte_4 CP_4
- al pagamento della somma dovuta a titolo di liquidazione della quota del socio escluso, con
[...]
l'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme via via rivalutate, dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
1.2. Il Sig. chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta esecuzione a proprie spese Parte_1
– nel 1997 e, in seguito, nel biennio 2007/2008 - di opere di addizione e/o miglioramento sull'immobile di proprietà della Società convenuta, dallo stesso attore goduto in via esclusiva, sito in Passignano sul
Trasimeno (PG), fraz. Castel Rigone, loc. Piccione n. 23 (censito al Catasto del predetto Comune, foglio
37, particella 111, sub.2); opere definite non separabili ed acquisite al patrimonio aziendale, quantificate in euro 350.000,00 ovvero nella diversa misura risultante dall'istruttoria; il Sig. Parte_1 chiedeva, conseguentemente, di condannare al pagamento del predetto importo, Controparte_1
pagina 3 di 25 con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme via via rivalutate, dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
nelle argomentazioni poste a fondamento della domanda, l'attore affermava altresì che “solo in mero subordine detto importo si intenderà comunque azionato verso la società in dipendenza dell'avvenuta esclusione, perché incorporato nel valore delle quote per le quali è stata notificata l'esclusione”(pag. 7).
1.3. Entrambe le domande venivano proposte, oltre che nei confronti della Controparte_1
(convenuta per la ragione di cui sopra), anche nei confronti del Sig. e della Sig.ra Controparte_2
convenuti in giudizio in quanto, pur essendo all'epoca dei fatti soci accomandanti di Controparte_3
e successivamente soci limitatamente responsabili di Controparte_4
l'attore riteneva dovessero rispondere illimitatamente e solidalmente per le Controparte_1 obbligazioni societarie, a cagione dell'accollo del debito - senza liberazione della Società debitrice - avvenuto a mezzo raccomandata AR del 29 luglio 2014, nonché della decadenza dal beneficio di cui all'art. 2313 c.c. in seguito ad atti di amministrazione societaria, compiuti in assenza di apposita procura speciale.
1.4. L'attore chiedeva la condanna delle parti convenute alle spese ed ai compensi di lite, oltre rimborso forfettario (15%), CI ed IVA come per legge.
2. si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 tempestivamente depositata in data 27 giugno 2018, contestando quanto ex adverso dedotto per le seguenti ragioni.
2.1. Quanto alla liquidazione della quota ed alla conseguente condanna al pagamento del relativo importo, non contestando tale diritto del Sig. in quanto socio Controparte_1 Parte_1 escluso, lamentava la non congruità dei criteri di stima prospettati da parte attrice per la liquidazione della quota, in ragione delle specifiche caratteristiche della Società stessa (descritta come sostanzialmente inattiva, in perdita sistemica e riconducibile al regime fiscale delle c.d. società di comodo); si chiedeva, dunque, di procedere alla liquidazione della quota con l'applicazione dei criteri di stima ritenuti applicabili in ragione delle peculiarità della Società stessa, previa idonea C.T.U.; quanto alla stima degli immobili societari, veniva contestata l'opportunità di far ricorso alla relazione del Geom. Parte_2 perché non rappresentativa dei successivi ribassi di mercato nonché della sorte dei singoli beni;
quanto pagina 4 di 25 all'avviamento, veniva dedotta l'assenza di ogni suo concreto rilievo economico, in ragione della sostanziale immobilità sul mercato di Controparte_1
2.2. Quanto alla domanda di restituzione dell'importo di euro 350.000,00 per le opere di addizione e/o miglioramento su immobile societario, eccepiva, in primo luogo, Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della relativa domanda in quanto la stessa avrebbe dovuto essere proposta in altra sede (davanti al Tribunale ordinario) e con altro rito (il rito locatizio ex art. 447 bis
c.p.c.) attenendo ad un rapporto di comodato precario e non alla materia societaria;
in linea subordinata rispetto all'eccezione preliminare di rito, la Società convenuta deduceva anche l'infondatezza nel merito della domanda, essendo le opere esorbitanti rispetto alla mera conservazione della cosa goduta e, pertanto, non rimborsabili ai sensi dell'art. 1808 c.c.; in subordine, veniva dedotta la carenza di prove a fondamento della domanda attorea;
in ulteriore subordine, veniva eccepita la prescrizione del presunto credito per il rimborso delle spese sostenute per lavori eseguiti nel 1997 e, poi, tra il 2007 ed il 2008, non essendo intervenuti atti interruttivi prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
infine, chiedeva il rigetto dell'ulteriore domanda - non esplicitata nelle conclusioni Controparte_1 attoree, ma svolta solamente nel corpo dell'atto di citazione - di incorporazione del valore delle migliorie nel valore della quota da attribuire al socio escluso.
2.3. Quanto alle domande accessorie di rivalutazione monetaria ed interessi, la Società convenuta ne chiedeva il rigetto essendo la liquidazione del socio escluso ex art. 2289 c.c., da un lato, un debito di valuta e, dall'altro, un debito illiquido al momento della domanda attorea e sino alla conclusione del presente giudizio.
2.4. chiedeva infine la condanna dell'attore alle spese ed ai compensi professionali Controparte_1 di lite, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori fiscali come dovuti per legge.
3. Con comparsa del 26 giugno 2018, depositata in data 27 giugno 2018, si costituivano in giudizio il
Sig. e la Sig.ra contestando le argomentazioni e le conclusioni Controparte_2 Controparte_3 svolte dall'attore nell'atto di citazione.
3.1. In via principale, i soci convenuti chiedevano che venisse rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la liquidazione della quota un'obbligazione imputabile esclusivamente alla Società e non anche ai soci accomandanti;
nel merito, e respingevano integralmente la CP_2 Controparte_3 tesi attorea, con riferimento tanto al presunto accollo del debito societario, quanto all'assunzione di pagina 5 di 25 responsabilità illimitata in conseguenza della decadenza dal beneficio di cui all'art. 2313 c.c. per il compimento di atti gestori in assenza di procura speciale ex art. 2320 c.c., precisando che la raccomandata del 29 luglio 2014 dagli stessi inviata al Sig. costituiva un mero invito alla Parte_1 definizione bonaria della controversia, essendo peraltro indirizzata anche all'allora socia accomandataria
Sig.ra infine, i soci convenuti rilevavano “un'evidente temerarietà ex art. 96 c.p.c.” Persona_2 della domanda attorea.
3.2. Per il resto, il Sig. e la Sig.ra svolgevano nei confronti delle Controparte_2 Controparte_3 domande attoree difese sostanzialmente analoghe a quelle prospettate da Controparte_1 chiedevano, altresì, la condanna del Sig. alle spese ed ai compensi professionali di Parte_1 lite, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori fiscali come dovuti per legge.
4. Alla prima udienza del giorno 11 ottobre 2018, la difesa del Sig. e della Sig.ra Controparte_2 [...] eccepiva ex art. 39 c.p.c. anche la litispendenza della domanda di liquidazione della quota, in CP_3 quanto già pendente nei confronti dei soci convenuti nel procedimento R.G. 3377/2016 incardinato presso il Tribunale di Perugia;
a scioglimento della riserva assunta, il Giudice istruttore, con ordinanza del 7 febbraio 2019, rigettava tanto l'eccezione di litispendenza della domanda di liquidazione della quota, quanto l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità ex artt. 40 e 447 bis c.p.c. della domanda di rimborso delle spese sostenute per migliorie ed addizioni.
5. La causa veniva trattata mediante lo scambio di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con le quali, in particolare, ed i soci convenuti avanzavano, tra l'altro, richiesta di revoca – o, Controparte_1 comunque, di modifica - della sopra citata ordinanza del 7 febbraio 2019.
6. All'udienza del 13 giugno 2019, il Giudice istruttore ordinava che le parti esperissero un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n.28.
7. Nel corso del procedimento di mediazione - ritualmente incardinato sub n. 331/2019 presso l'Organismo di mediazione “Fondazione Forense di Perugia” - in data 2 ottobre 2019 veniva nominato il C.T.M., in persona del Dr. di Perugia, per rispondere al quesito concernente Persona_3
l'accertamento del valore della quota di partecipazione del Sig. nella Società Casale Parte_1 del Sole S.r.l.s. alla data del 18 febbraio 2014, con espressa esclusione della valutazione delle asserite opere di miglioria e/o manutenzione effettuate dallo stesso Sig. nominati i Parte_1 consulenti di parte ed espletate le necessarie valutazioni tecniche – ivi compresa, a seguito di apposita pagina 6 di 25 proroga del termine, una relazione integrativa - il C.T.M. presentava il proprio elaborato definitivo, datato
17 marzo 2020, contenente due giudizi alternativi in merito al valore della quota di spettanza del socio escluso Sig. (ipotesi 1: euro 469.089,85; ipotesi 2: euro 434.149,28); in ragione Parte_1 della divergenza delle soluzioni prospettate dal C.T.M., la mediazione si concludeva con esito negativo.
8. In data 26 maggio 2020, il Sig. proponeva istanza ex art. 186 ter c.p.c. per Parte_1 ottenere nei confronti di e dei soci convenuti, e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 un'ordinanza di ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, per il pagamento in suo favore delle somme indicate in via alternativa dal C.T.M. quale valore della quota di spettanza;
somme pari ad euro
469.089,85 ovvero, in subordine, euro 434.149,28, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge a far data dall' esclusione del socio;
con le rispettive memorie difensive, i soci convenuti e Controparte_1 chiedevano il rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c.; la Società convenuta chiedeva, altresì, di
[...] procedere ad un supplemento di C.T.U. al fine di verificare la concreta possibilità di regolarizzazione urbanistica dei fabbricati e degli immobili societari, nonché i relativi costi da imputare a decremento del patrimonio netto;
il Giudice istruttore, riservatasi la decisione all'esito dell'udienza del 26 novembre
2020, con successiva ordinanza del 22 febbraio 2021 rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. per mancanza di prova scritta del credito, tale non potendosi ritenere, per il suo contenuto meramente valutativo, la perizia di stima depositata in atti;
rigettava le richieste istruttorie di parte attrice, ammettendo invece il supplemento di perizia richiesto dalla Società convenuta e nominando quale C.T.U. il Dr. Persona_3 con il seguente quesito: “visti gli atti di causa stimi il CTU il valore ex art. 2289 c.c. della
[...] quota del 33% della di proprietà dell'attore alla Controparte_6 data del 18/2/2014, specificando il valore a quella data dei singoli beni immobili e degli altri beni della società, compreso l'eventuale avviamento e considerati gli eventuali utili o perdite derivanti dalle operazioni ancora in corso;
in particolare, per stabilire il valore degli immobili consideri anche
l'incidenza di costi di regolarizzazione di eventuali irregolarità edilizie o urbanistiche”; con ordinanza dell' 11 marzo 2021 pronunciata in udienza, il Giudice istruttore confermava la formulazione del quesito, rigettando l'istanza di estensione dello stesso alla valutazione delle migliorie effettuate e del costo di demolizione dell'eventuale abuso edilizio, formulata dalla difesa del Sig. con la Parte_1 stessa ordinanza il Giudice istruttore, assegnati i termini ex art.195 c.p.c., rinviava all'udienza del 14 ottobre 2021 per esame della C.T.U.; quest'ultimo, in data 29 settembre 2021 depositava il proprio pagina 7 di 25 elaborato con il seguente giudizio conclusivo: patrimonio netto: euro 1.230.884,04; quota di spettanza del socio pari al 33%: euro 406.191,73 (pag. 129 della relazione);
9. All'udienza del 14 ottobre 2021, il Sig. chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex Parte_1 art. 186 quater c.p.c. sulla domanda di liquidazione della quota di sua spettanza per l'importo di euro
406.191,73 oltre agli interessi di cui all'art.1284 c.c.; il Giudice istruttore fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 gennaio 2022 “senza pronunciarsi sull'istanza ex art. 186 quater essendo la causa arrivata già a decisione”.
10. All'esito dell'udienza del 12 gennaio 2022, in seguito alla precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, il nuovo Giudice rimetteva la causa alla decisione del EG, autorizzando lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
11. Il Sig. proponeva, medio tempore, ricorso per sequestro conservativo ex artt. 671 Parte_1
e 669 quater c.p.c. avente ad oggetto gli immobili in residua proprietà di in quanto Controparte_1 ritenuti unica garanzia del credito vantato dal ricorrente;
accertata l'insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, il ricorso cautelare.
12. Rimessa la causa sul ruolo, veniva fissata l'udienza per l'ulteriore precisazione delle conclusioni, che le parti svolgevano come da relativo verbale;
il Giudice istruttore rimetteva, infine, la causa alla decisione del EG, assegnando i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
1. Si rigettano la richiesta di revoca e quella, subordinata, di modifica dell'ordinanza del 7 febbraio 2019, con la quale il Giudice istruttore aveva respinto le domande proposte tanto da Controparte_1 quanto da e in punto di inammissibilità o improcedibilità della Controparte_3 Controparte_2 domanda di restituzione avente ad oggetto l'importo di euro 350.000,00; credito vantato dall'attore a titolo di rimborso delle spese sostenute per opere non separabili di addizione e/o miglioramento eseguite su bene immobile di proprietà societaria, sito in Passignano sul Trasimeno (PG), fraz. Castel Rigone, loc.
Piccione n. 23 (censito al Catasto del predetto Comune, foglio 37, particella 111, sub.2), unità immobiliare già oggetto di godimento esclusivo da parte di Parte_1
Ciò in quanto i convenuti fondavano la richiesta di revoca – e, prima ancora, l'eccezione preliminare di rito - sull'asserita riconducibilità della pretesa attorea ad un rapporto di comodato d'uso precario ritenuto pagina 8 di 25 sussistente all'epoca dei fatti tra ed Parte_1 Controparte_4 con conseguente applicabilità del rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., previa separazione del relativo giudizio;
come sarà in seguito precisato, tale qualificazione giuridica non risulta condivisibile, trattandosi, piuttosto, di un'ipotesi di utilizzo a fini personali di un bene societario da parte del socio accomandante;
la competenza per materia deve, quindi, ritenersi saldamente radicata presso il Giudice adìto ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
La domanda di restituzione delle somme asseritamente spese dall'attore per addizioni e miglioramenti deve inoltre ritenersi accessoria e, quindi, oggettivamente connessa a quella di liquidazione e condanna al pagamento della quota di spettanza del socio escluso, posto che l'accoglimento ovvero il rigetto della prima - ed il conseguente, eventuale esborso da parte della Società della relativa somma di denaro - non potrebbe che incidere sulla consistenza del patrimonio sociale, il quale costituisce la base di calcolo per la liquidazione della quota di Parte_1
Peraltro, anche volendo ricondurre il godimento dell'odierno attore sull'immobile alla causa del comodato d'uso precario, ciò non determinerebbe la trattazione separata delle domande in questa sede proposte, dato che l'art. 40 c.p.c. si limita ad indicare il rito da impiegare nell'ambito di un giudizio comunque unitario, prevedendo quale deroga al rito ordinario le sole ipotesi – oggetto di applicazione letterale e tassativa – di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c.; ipotesi alle quali, comunque, non potrebbe essere ricondotto il rito locatizio per il solo fatto che esso è in parte disciplinato per rinvio agli artt. 414 s.s.
c.p.c..
Quanto detto consente ex art. 31 c.p.c. di trattare nel presente processo entrambe le domande, applicando il rito ordinario ai sensi dell'art. 40 c.p.c..
La richiesta di revoca viene, altresì, rigettata nella parte in cui censurava l'ordinanza 7 febbraio 2019 per aver negato la declaratoria di litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e la conseguente improcedibilità della domanda di liquidazione della quota;
litispendenza che i convenuti ritenevano determinata dalla proposizione di analoga domanda presso lo stesso Tribunale ordinario di Perugia (R.G. 3377/2016).
Sul punto, il Tribunale conferma, in primo luogo, quanto già rilevato dal Giudice istruttore circa la carenza dei presupposti di cui al citato art. 39 c.p.c., difettando in particolare l'identità del petitum, posto che nella causa di cui al R.G. 3377/2016 si chiedeva la sola liquidazione delle quota, mentre nel presente pagina 9 di 25 giudizio, oltre all'accertamento del quantum debeatur in favore del socio escluso, veniva chiesta anche la condanna al pagamento delle somme dovute.
Viene inoltre rilevata l'interruzione ex art. 300 c.p.c. del procedimento iscritto sub R.G. 3377/2016, avvenuta in data 22 maggio 2020, non oggetto di riassunzione.
2. Circa la legittimazione passiva in capo a la stessa veniva convenuta nel presente Controparte_1 giudizio da in quanto società risultante dalle successive trasformazioni di Parte_1 [...]
compagine societaria, quest'ultima, di cui l'attore era, prima Controparte_4 dell'esclusione avvenuta in data 18 febbraio 2014, socio accomandante.
in quanto soggetto di diritto autonomo rispetto alle persone fisiche legate tra loro Controparte_1 dal vincolo societario - pur non essendo dotata di una piena autonomia patrimoniale – è sicuramente provvista di legittimazione passiva rispetto alle domande formulate in questa sede dall'attore, entrambe concernenti la definizione dei rapporti patrimoniali tra e la Società di cui egli faceva Parte_1 parte;
ciò in quanto, a seguito dei conferimenti alla società, i beni conferiti passano in proprietà a quest'ultima ed è pertanto la società l'unica legittimata passiva dell'azione del socio escluso per il pagamento del credito derivante dalla liquidazione della sua quota;
per la stessa ragione, non spetta ai soci superstiti liquidare la quota del socio escluso.
Si tratta, peraltro, di un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, che risale a Cass., Sez.
Un., n. 291/2000 ed è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“l'obbligazione di liquidare la quota di una società di persone in favore del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa capo non agli altri soci, bensì alla società, sicché la relativa domanda va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia neppure necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci”(Cass., sez. II, n.
6558/2011).
tuttavia, ha convenuto in giudizio anche e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 come lui in precedenza soci accomandanti di ciascuno – Controparte_4 al pari dell'attore - per una quota del 33%.
Le ragioni della loro vocatio in iudicium venivano indicate, in primo luogo, nell'avere essi manifestato con raccomandata del 29 luglio 2014 la chiara volontà di accollarsi il debito della Società avente ad oggetto il pagamento della quota del socio escluso, senza liberazione del debitore originario;
in secondo pagina 10 di 25 luogo, nel compimento da parte di e di numerosi atti gestori in Controparte_2 Controparte_3 violazione del divieto contenuto nell'art. 2320 c.c., con conseguente perdita del beneficio della responsabilità limitata sancito ex lege in favore dei soci accomandanti (art. 2313 c.c.).
Il Tribunale ritiene infondate entrambe le deduzioni svolte da Parte_1
Quanto al presunto accollo dell'obbligazione di rimborso della quota, l'esame della produzione documentale induce ad escludere la sussistenza di una qualsiasi volontà da parte di e Controparte_2 di rispondere in proprio e con il loro patrimonio personale, in qualità di soggetti Controparte_3 diversi dal debitore dell'obbligazione di rimborso della Controparte_4 quota;
ciò si evince chiaramente dal fatto che nella raccomandata del 29 luglio 2014 non veniva prospettato alcun adempimento in proprio di tale obbligazione, limitandosi gli scriventi a prospettare una liquidazione mediante assegnazione in natura di alcuni cespiti del patrimonio immobiliare societario
(testualmente: “convochiamo per il giorno 7 ottobre 2014 … per procedere alla liquidazione della sua quota mediante assegnazione in natura di parte del compendio immobiliare che verrà individuato dalla società”).
Principalmente, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 1273 c.c. è necessario che il debitore ed un terzo convengano l'assunzione da parte di quest'ultimo del debito già sorto;
tuttavia, nessuna prova di tale accordo tra ed i fratelli e Controparte_4 CP_2
è stata fornita dall'attore. Controparte_3
Quanto al presunto compimento di atti gestori in violazione del divieto di cui all'art. 2320 c.c., occorre anzitutto rilevare come l'attore si limitava soltanto, in più occasioni, ad affermare la loro verificazione senza però fornire in proposito alcuna prova concreta.
In primis, non può essere certamente considerato quale atto gestorio l'invio della raccomandata del 29 luglio 2014; infatti, tale comunicazione, lungi dal costituire di per sé un atto di amministrazione, configurava semmai una mera sollecitazione – peraltro, rimasta senza esito - alla composizione del dissidio interno alla compagine societaria, originato dall'esercizio a monte di un atto - questo sì – gestorio
(la delibera di esclusione del Sig. direttamente imputabile alla Società. Parte_1
In secondo luogo, veniva evocata dall'attore la pendenza presso il Tribunale di Perugia di un apposito procedimento sub RG 5358/2014, il cui esito si asseriva dirimente quanto all'accertamento dei presunti atti gestori compiuti da e tuttavia, nessuna concreta produzione Controparte_2 Controparte_3
pagina 11 di 25 documentale veniva sul punto versata in atti nella presente causa, né veniva mai evocata l'efficacia in questo giudizio di un accertamento definitivo, formatosi in altre sedi processuali, relativo ai fatti lamentati da le conclusioni da quest'ultimo prospettate risultano, pertanto, in parte Parte_1 qua del tutto carenti di adeguati riscontri probatori.
Le domande proposte nei confronti di e di sono quindi Controparte_2 Controparte_3 inammissibili per carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti.
3. Il Tribunale deve, a questo punto, pronunciarsi ex art. 2289 c.c. sulla domanda di liquidazione della quota di spettanza di in qualità di socio escluso da Parte_1 Controparte_4
nonché sulla domanda di condanna di al pagamento delle somme
[...] Controparte_1 conseguentemente dovute all'attore.
Al fine di decidere nel merito, in data 22 febbraio 2021 il Tribunale incaricava il Dr. Agr. Per_3 di rispondere, in qualità di CTU, al seguente quesito: “Visti gli atti di causa stimi il CTU il
[...] valore ex art. 2289 c.c. della quota del 33% della Controparte_6 di proprietà dell'attore alla data del 18/2/2014, specificando il valore a quella data dei singoli beni immobili e degli altri beni della società, compreso l'eventuale avviamento e considerati gli eventuali utili o perdite derivanti dalle operazioni ancora in corso;
in particolare, per stabilire il valore degli immobili consideri anche l'incidenza di costi di regolarizzazione di eventuali irregolarità edilizie o urbanistiche”; tale quesito veniva in seguito ulteriormente specificato nei termini seguenti: “….che quale costo di regolarizzazione dell'eventuale abuso edilizio può essere considerato se necessario il costo di demolizione e che vengano specificate per ciascun immobile gli …eventuali abusi”.
Ultimati i necessari accertamenti, il Dr. rispondeva al quesito proposto con CTU Persona_3 del 29 settembre 2021, formulando la seguente conclusione: “estrapolando il dato economico del patrimonio netto, la quota di spettanza del Socio sig. viene così a concretizzarsi: Parte_1
Patrimonio netto €: 1.230.884,04 quota di spettanza del Socio pari al 33%: € 406.191,73”.
Considerata la congruità della predetta conclusione rispetto al quesito posto dal Giudice istruttore ed escluso che sia stato indicato – come, invece, sostenuto dall'attore – un “parametro valutativo minimo”, avendo peraltro il Ctu correttamente adottato un criterio patrimoniale semplice (e non reddituale, essendo la società inattiva e quindi priva di reddito al momento dell'esclusione del socio, motivo per cui non è stato calcolato nemmeno un valore di avviamento), il Tribunale accerta e liquida in favore di Pt_1
pagina 12 di 25 una somma di denaro pari ad euro 406.191,73 a titolo di rimborso della quota del socio Parte_1 escluso;
tale somma dovrà essere allo stesso corrisposta da società da ultimo Controparte_1 risultante dalla trasformazione di debitore originario. Controparte_4
4. Non è fondata la domanda di rivalutazione della somma di denaro dovuta a seguito di liquidazione della quota societaria, proposta da nell'atto introduttivo del presente giudizio. Parte_1
Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 c.c. - dettato in tema di liquidazione della quota del socio uscente per recesso o esclusione - avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito di valuta;
in quanto tale, esso è pertanto soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. (in termini, si veda Cass., sez. I, n. 3800/2003).
In assenza – come nel caso di specie – di apposita clausola statutaria di indicizzazione, il creditore di un'obbligazione di valuta che intenda ottenere ristoro a fronte del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria non può, infatti, limitarsi a chiedere la rivalutazione del capitale oggetto della domanda di condanna, avendo piuttosto l'onere di chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (principio affermato da Cass., Sez.Un., n. 5743/2015 ed in seguito condiviso, ex multis, da
Cass., sez. I, n. 16565/2018); domanda risarcitoria in effetti mai proposta nel presente giudizio dall'attore che peraltro si è limitato ad allegare (senza adeguatamente provare) di essere imprenditore commerciale.
Da tali considerazioni, dunque, consegue il rigetto della domanda di rivalutazione.
5. Quanto agli interessi di legge da applicare sulla somma dovuta a titolo di rimborso della quota di partecipazione societaria merita, si osserva quanto segue.
5.1. -L'art. 11 dell'atto costitutivo prevedeva che “In tutti i casi di liquidazione di una quota nei confronti di un socio o dei suoi eredi, tale liquidazione dovrà avvenire entro tre anni in sei rate semestrali uguali, posticipate e improduttive di interessi”.
- In citazione, l'attore ha chiesto la liquidazione della quota “con l'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulle somme via via rivalutate, dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo”.
-Nella comparsa di costituzione, la difesa della società, oltre a contestare la richiesta di rivalutazione a fronte di un debito di valuta, ha evidenziato che il credito relativo alla liquidazione della quota era divenuto interamente esigibile soltanto decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 11 dell'atto pagina 13 di 25 costitutivo della Società e che inoltre è solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza n.
1473/2017 emessa dal Tribunale civile di Perugia e pubblicata il 20.09.2017, pronunciatosi sull'impugnazione della delibera di esclusione proposta dallo stesso che Parte_1 quest'ultimo si era determinato a richiedere la liquidazione della quota notificando l'atto di citazione che ha dato origine al presente giudizio;
da qui ne conseguiva che l'eventuale costituzione in mora doveva eventualmente rapportarsi alla proposizione di detta domanda, e dunque alla data di notifica del relativo atto introduttivo, avvenuta in data 05/04/2018, con conseguente pendenza della lite;
la convenuta ha rilevato infine che il credito preteso non era allo stato neppure liquido (cioè esattamente determinato nel suo ammontare), come dimostrato dal fatto che l'attore non ne aveva quantificato l'importo esatto, richiedendo anzi un'apposita C.T.U. per la determinazione del quantum debeatur, il che escludeva in radice la sussistenza di ogni ipotetica mora debendi. In conseguenza di ciò, anche gli interessi legali e/o moratori dovevano allora decorrere, a tutto voler concedere, dalla domanda giudiziale, o, al più, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 1473/2017 del Tribunale civile di Perugia, avvenuto in data 20/03/2018 (per effetto della rinuncia del ad impugnare la sentenza entro il Parte_1 termine lungo previsto dalla legge), tenuto conto che mai prima il aveva fatto richiesta di Parte_1 liquidazione della quota sociale, avendo egli, fin tanto che quel giudizio era rimasto pendente, perseguito l'interesse di impugnare la predetta delibera, al fine di ottenerne la declaratoria di invalidità onde essere riammesso nella compagine sociale.
- nella prima memoria ex art. 183 comma 6, l'attore, contestando quanto ex adverso dedotto, ha evidenziato che la costituzione in mora della parte debitrice non poteva affatto ravvisarsi alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ma alla data in cui le parti, negozialmente, all'interno del contratto sociale, avevano ritenuto di far operare la mora debendi in favore del socio escluso;
il fatto poi che il credito non fosse liquido dipendeva dall'attività di contrapposizione strumentale opposta dalla società.
- all'udienza del 12.1.2022, dopo la scadenza delle memorie istruttorie, l'attore ha chiesto liquidarsi la quota “con l'aggiunta di rivalutazione monetaria, interessi ex art. 1284 co 4 c.c.”; le parti si sono opposte alla richiesta in quanto domanda nuova (rispetto a quella degli interessi legali “ordinari” di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.) e quindi inammissibile o comunque infondata;
pagina 14 di 25 - da tale richiesta ne è derivata una dibattuta questione fra le parti in sede di scritti conclusionali e anche in sede cautelare: per l'attore “l'applicazione degli interessi legali cc.dd. maggiorati del quarto comma non
è collegata e/o derivazione di una condotta litigiosa e/o dilatoria della parte obbligata per la sorte capitale;
in altri termini, detti accessori del credito non hanno natura afflittiva e, per così dire, sanzionatoria verso il debitore”, “Gli unici presupposti normativi per l'applicazione del tasso ex art. 1284, IV comma c.c. sono
l'esistenza del debito scaduto e la pendenza di una lite giudiziale, come pacificamente sussistenti nel caso di specie, il che rende irrilevante ogni riferimento alla 'liquidità' del credito (requisito evidentemente implicito ed 'assorbito' dalla pendenza della lite), “Il tasso in questione si applica dunque in modo automatico e generale, senza necessità che sia preceduto da atti di formale costituzione in mora (se non la notifica dell'atto
introduttivo, ai fini della vocatio in ius) ed a prescindere dal contegno della parte debitrice”; cita Cass. ordinanza del 3 gennaio 2023 n. 61, su cui si tornerà infra alla luce di un'attenta lettura;
per i convenuti,
invece, vi è la totale assenza dei presupposti per riconoscere gli interessi maggiorati nel caso di specie;
in particolare, premettendo che è necessario l'accertamento del Giudice del merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma (citando l'ordinanza della Cassazione del 14.7.2023 n. 20273 su cui si tornerà infra), evidenziano che nel caso in esame tali presupposti non sussistono: non c'è alcuna una transazione commerciale regolata pattiziamente, l'art. 11 dell'atto costitutivo prevede espressamente l'improduttività degli interessi sulle somme dovute al socio uscente, in ogni caso non vi è alcun inadempimento perché il valore della quota non poteva considerarsi liquido ma anzi ha necessitato di consulenze e ricostruzioni patrimoniali, non c'è stata una condotta dilatoria, o tanto meno un abuso del processo da parte della Società convenuta.
5.2. Ricapitolate le diverse posizione delle parti in tema di interessi da applicarsi sul valore della quota, va subito chiarito che la previsione di cui all'art. 11 dell'atto costituivo, che contempla l'improduttività degli interessi sulle somme dovute al socio uscente, è una previsione che attiene agli interessi corrispettivi conseguenti alla disponibilità della somma in capo alla società, ma non può trovare applicazione per gli interessi moratori, che sono dovuti ex lege anche ove non pattuiti dalle parti e spettanti in caso di ritardo nella esecuzione della restituzione dovuta della somma.
Ed è proprio sul ritardo che occorre concentrarsi nel caso in esame.
Gli interessi di mora di cui all'art. 1224 c.c. presuppongono, per definizione, la sussistenza di un ritardo imputabile al debitore e, dunque, di un inadempimento;
nella fattispecie de qua, malgrado la previsione contrattuale di un termine ultimo di tre anni per il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso pagina 15 di 25 della quota (cfr. art. 11 dell'Atto costitutivo di scadente Controparte_4 il 18.2.2017), non è tuttavia ravvisabile alcun inadempimento che possa essere imputato alla Società debitrice: trattandosi di obbligazione pecuniaria avente ad oggetto un debito di valuta, ai fini dell'adempimento occorre che il credito sia liquido, vale a dire determinato nel quantum debeatur o, comunque, agevolmente determinabile in base ad un mero calcolo aritmetico, ma in questo caso il credito vantato da era palesemente illiquido allo scadere del termine per il rimborso della Parte_1 quota fissato dall' Atto costitutivo (al 18.2.2017), non essendo in quel momento possibile determinare l'ammontare della somma da erogare;
operazione, quest'ultima, per la quale risultava necessario l'espletamento di una complessa attività di ricognizione del patrimonio societario, di successiva valutazione dello stesso in base a criteri tecnico-contabili e, infine, di calcolo della quota di spettanza del socio escluso;
ma vi è di più: alla data del 18.2.2017 era pendente il giudizio di impugnativa della delibera di esclusione proposto dall'odierno attore, conclusosi con sentenza del 20.9.2017, divenuta definitiva nel marzo 2018, con la conseguenza che mai prima l'attore aveva messo in mora la società.
Ne consegue che gli interessi di mora sono, pertanto, dovuti dal momento della proposizione della domanda di liquidazione della quota.
5.3. E proprio perché manca un inadempimento della società convenuta, il saggio da applicare ai predetti interessi sarà quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., e non quello del quarto comma previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ciò in quanto la loro spettanza a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sottende - sul piano logico - la sussistenza a monte di un credito insoddisfatto, che si presenti come liquido ed esigibile già prima della proposizione della domanda stessa e per il quale, dunque, è predicabile un pregresso inadempimento.
La fattispecie non è pertanto applicabile ai fini della decisione di questa causa posto che, come sopra rilevato, sino all'instaurazione del presente giudizio il credito vantato da non poteva Parte_1 considerarsi liquido, con conseguente impossibilità di rilevare un pregresso inadempimento imputabile alla Società debitrice. Non solo: sempre con particolare riferimento ai requisiti della certezza e dell'esigibilità, si ribadisce come il mancato pagamento del valore della quota in favore dell'attore a seguito di sua esclusione con delibera del 18.2.2014 sia dipeso, non solo, dalla impossibilità di determinare l'esatto ammontare (per il quale sono state necessarie perizie), ma altresì dal comportamento contraddittorio assunto dallo stesso attore, il quale, impugnando la delibera di esclusione ex art. 2287 c.c. pagina 16 di 25 (conclusasi con sentenza di inammissibilità per tardività pubblicata il 20.9.2017- sent. n. 1473/17 del
Tribunale di Perugia -rg 5385/2014) ha posto in discussione lo stesso fondamento dell'esclusione e il conseguente obbligo di liquidare la relativa quota.
5.4. Preme ulteriormente precisare, quanto alla dibattuta questione – anche in sede cautelare – della domanda di interessi “maggiorati” come avanzata dall'attore dopo lo scadere della prima memoria istruttoria, che il EG , anche a voler ammettere che la relativa domanda non sia inammissibile per tardività alla luce della natura latamente officiosa delle pronunce in tema di interessi, ritiene che siano dovuti solo gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., anche alla luce della più recente giurisprudenza e anche di quella citata da entrambe le parti sul punto che, pur affrontando la questione dei c.d. super interessi da un diverso angolo prospettico (poteri del giudice dell'esecuzione a fronte di un titolo esecutivo che non specifica quali interessi di cui all'art. 1284 c.c. applicare) offre interessanti spunti di riflessione sulla natura “non automatica” dei super interessi, senza tuttavia (nemmeno a seguito della pronuncia a sezioni unite del maggio 2024) offrire direttive al giudice del merito, a cui rimanda la valutazione caso per caso.
5.4.1. Come è noto, l'art. 17 del d.l. n. 132/2014 (convertito con la l. n. 162/2014 “Misure di degiurisdizionalizzazione”) ha novellato l'art. 1284 c.c. mediante l'aggiunta di due commi finali che così recitano: « 4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta una domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale ».
Operando questa modifica, il legislatore ha importato nel diritto comune il tasso maggiorato che il d.lgs.
n. 231/2002 stabilisce per il computo degli interessi legali posti a carico del debitore (impresa o pubblica amministrazione) in mora nel pagamento del corrispettivo dovuto al creditore (altra impresa), a fronte della consegna di merci o della prestazione di servizi in esecuzione di una transazione commerciale. La previsione di un saggio d'interesse molto più elevato rispetto a quello ordinariamente applicabile si spiega, in entrambi i casi, con la finalità di dissuadere e sanzionare la procrastinazione nell'adempimento di obblighi pecuniari.
Merita poi ulteriormente rilevare – quanto alla ratio della riforma – che la fattispecie codicistica si differenzia da quella settoriale sotto un profilo significativo: quanto a quest'ultima, in ordine alla pagina 17 di 25 produzione degli interessi maggiorati, la mora diviene rilevante, nelle transazioni commerciali, non appena siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della fattura (o da altri eventi specificamente indicati dall'art. 4, comma 2°, d.lgs. n. 231/2002), a tenore della prima, invece, per effetto della pendenza del giudizio instaurato dal creditore per conseguire l'adempimento del debito di denaro, con la conseguenza che la ratio degli ultimi capoversi inseriti all'art. 1284 c.c. – evocata già in sede di ordinanza cautelare
-laddove ha statuito “né sussistere presupposti per applicare, a tale predetto valore, il tasso maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., non apparendo versarsi in un caso di inadempimento o di condotta processuale inutilmente litigiosa- e pertanto dilatoria - propria della società convenuta” - è quella di dissuadere il debitore pecuniario dall'esercizio del diritto di difesa e, così, mirare alla deflazione del contenzioso civile.
5.4.2. Ciò debitamente premesso, pare opportuno ribadire le contrapposte tesi delle parti circa l'applicabilità dei tassi maggiorati sulla quota da liquidare a favore del socio escluso.
Per l'attore “l'applicazione degli interessi legali cc.dd. maggiorati del quarto comma non è collegata e/o derivazione di una condotta litigiosa e/o dilatoria della parte obbligata per la sorte capitale;
in altri termini, detti accessori del credito non hanno natura afflittiva e, per così dire, sanzionatoria verso il debitore”, “Gli unici presupposti normativi per l'applicazione del tasso ex art. 1284, IV comma c.c. sono l'esistenza del debito scaduto e la pendenza di una lite giudiziale, come pacificamente sussistenti nel caso di specie, il che rende irrilevante ogni riferimento alla 'liquidità' del credito (requisito evidentemente implicito ed 'assorbito' dalla pendenza della lite), “Il tasso in questione si applica dunque in modo automatico e generale, senza necessità che sia preceduto da atti di formale costituzione in mora (se non la notifica dell'atto introduttivo, ai fini della vocatio in ius) ed a prescindere dal contegno della parte debitrice”; cita Cass. ordinanza del 3
gennaio 2023 n. 61; su cui si tornerà infra alla luce della loro attenta lettura.
Per i convenuti, invece, vi è la totale assenza dei presupposti per riconoscere gli interessi maggiorati nel caso di specie;
in particolare, premettendo che è necessario l'accertamento del Giudice del merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma (citando l'ordinanza della Cassazione del 14.7.2023 n. 20273 su cui si tornerà infra), evidenziano che nel caso in esame tali presupposti non sussistono: non c'è alcuna una transazione commerciale regolata pattiziamente, l'art. 11 dell'atto costitutivo prevede espressamente l'improduttività degli interessi sulle somme dovute al socio uscente, in ogni caso non vi è alcun inadempimento perché il valore della quota non poteva considerarsi liquido ma anzi ha necessitato di pagina 18 di 25 consulenze e ricostruzioni patrimoniali , non c'è stata una condotta dilatoria , o tanto meno un abuso del processo da parte della Società convenuta.
5.4.3 Dopo aver precisato la ratio della norma in esame e ripercorso le diverse posizioni delle parti, occorre ora analizzare la giurisprudenza (anche citata dalle parti) che ha affrontato la questione degli interessi maggiorati seppur da diversa angolazione.
a) La Terza Sezione della Cassazione, con la sentenze n. 22457/2017 (seguita poi da sent. n. 8128/2020) – tutte intervenute sul tema dei poteri del giudice dell'esecuzione rispetto allo specifico comando portato nel titolo da eseguire - ha sancito che “Va infatti affermato il principio secondo cui il giudice del merito deve
indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione
in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si
devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata
generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità
Europea della sentenza che non contenga la superiore specificazione, Sez. 3, Sentenza n. 9862 del
07/05/2014, Rv. 630999). Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa
da quelli di cui all'art. 1284 cod. civ. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della
relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto
in sede esecutiva.
In conclusione, nella misura in cui l' A. non avesse condiviso la decisione contenuta nel titolo esecutivo,
avrebbe avuto l'onere di impugnare la decisione di merito, non potendo chiederne l'integrazione o la correzione al giudice dell'esecuzione. Egli avrebbe dovuto impugnare la sentenza che ha deciso sull'opposizione a decreto ingiuntivo, anzichè rinviare la questione alla fase esecutiva.”
b)Nell'ordinanza del 3 gennaio 2023 n. 61 della Cassazione (citata dall'attore) –investita della questione della individuazione di eventuali limiti di applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. con riguardo a particolari categorie di obbligazioni- se è vero che afferma che, in linea di principio, il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di matrice contrattuale ( “Ritiene il
EG che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. individui il tasso legale degli interessi, in
linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge) per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” è anche vero che nella parte finale del provvedimento prevede che “Sarà pagina 19 di 25 naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c., in relazione a determinate e specifiche categorie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità più sopra richiamati”, così affermando che la regola è quella della portata generale salvo non si ravvisino eccezioni da ammettere caso per caso, affermazione che ha “aperto le porte” alla pronuncia sezioni unite di cui si dirà al punto d).
c) La successiva ordinanza della Cassazione del 14 luglio 2023 n. 20273 ha ribadito il medesimo principio della giurisprudenza sub a) (“ove il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale"
o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima
norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale… Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui al citato art. 1284 c.c., presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della
relativa fattispecie speciale, che deve essere operato in sede di cognizione e non può essere effettuato nell'ambito del procedimento esecutivo”).
d) con la decisione n. 12449/2024 le Sezioni Unite – intervenute sul tema dei poteri del g.e. e portata del titolo esecutivo – hanno affermato che ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione e ove manchi nel titolo esecutivo l'accertamento della spettanza degli interessi anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, si applicano gli interessi legali di cui comma 1 dell'art. 1284 c.c., ciò anche perchè “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza
degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione
rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a
stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi
legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284.
La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente
ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la
deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti
pagina 20 di 25 applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa
controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul
punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico
accertamento giurisdizionale.
La necessità della risoluzione di questa specifica controversia, nell'ambito del complessivo rapporto dedotto in giudizio, è la conseguenza, come si è appena detto, della relativa autonomia della fattispecie costitutiva
della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, il cui saggio
è previsto dal primo comma dell'art. 1284. L'attenzione va così rivolta alla varietà dei presupposti applicativi
degli interessi maggiorati che deve essere oggetto dell'attività di accertamento del giudice della cognizione,
il quale emetterà il titolo esecutivo…Che l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo
esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice
della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”.
5.4.4. Venendo al caso in esame, va subito precisato, alla luce della giurisprudenza (anche quella richiamata dal medesimo attore) che non corrisponde al vero che il tasso in questione si applica dunque
“in modo automatico e generale” come sostenuto dall'attore, dovendo di contro il giudice accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei super interessi.
Richiamando quanto già anticipato sub 5.2 e 5.3., ritiene il EG che non possano trovare applicazione i c.d. super interessi nel caso in esame, ciò in quanto la loro spettanza a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sottende - sul piano logico - la sussistenza a monte di un credito insoddisfatto, che si presenti come liquido ed esigibile già prima della proposizione della domanda stessa e per il quale, dunque, è predicabile un pregresso inadempimento.
La fattispecie non è pertanto applicabile ai fini della decisione di questa causa posto che, sino all'instaurazione del presente giudizio il credito vantato da non poteva considerarsi Parte_1
liquido, con conseguente impossibilità di rilevare un pregresso inadempimento imputabile alla Società debitrice. Non solo: sempre con particolare riferimento ai requisiti della certezza e dell'esigibilità, anche il comportamento contraddittorio assunto dallo stesso attore, il quale, impugnando la delibera di esclusione ex art. 2287 c.c. (conclusasi con sentenza di inammissibilità per tardività pubblicata il pagina 21 di 25 20.9.2017- sent. n. 1473/17 del Tribunale di Perugia -rg 5385/2014) ha posto in discussione lo stesso fondamento dell'esclusione e il conseguente obbligo di liquidare la relativa quota.
Sul valore della quota come individuata dal Ctu andranno, pertanto, applicati gli interessi al tasso legale non aggravato dalla data della domanda a quella di effettivo pagamento.
6. E' infondata la domanda di restituzione della somma di denaro pari ad euro 350.000,00 – oltre a rivalutazione ed interessi di legge – avanzata nel presente giudizio da a titolo di Parte_1 ripetizione delle spese che l'attore avrebbe sostenuto per l'esecuzione di opere di addizione e/o miglioramento sull'immobile - individuato in atti - di proprietà di Controparte_4 ed oggetto di godimento esclusivo di opere definite dall'attore come
[...] Parte_1 non separabili – anzi, ormai acquisite al patrimonio aziendale - e realizzate in due fasi distinte: la prima nel 1997, la seconda nel biennio 2007-2008.
I fatti rappresentati dalle parti sono sufficienti a pronunciarsi sulla presente domanda, senza necessità di supplemento probatorio;
infatti, anche laddove venisse accolta la richiesta di ulteriori acquisizioni documentali e testimoniali - richiesta reiterata da nel corso del giudizio - i termini Parte_1 della questione da decidere non risulterebbero modificati;
sono pertanto rigettate le istanze istruttorie proposte dall'attore.
Nel merito, la vicenda in questione deve essere ricondotta all'ipotesi di utilizzo, da parte di uno dei soci, di un bene societario per finalità proprie o, comunque, estranee all'oggetto sociale.
Nell'atto introduttivo, lo stesso attore chiariva infatti di aver già da tempo iniziato a godere in via esclusiva dell'immobile societario, evidentemente per scopi personali;
deve presumersi, anche considerando la natura familiare della compagine societaria, che potesse in Parte_1 proposito contare sull'acquiescenza degli altri soci e che, in tale contesto, egli si fosse appunto determinato ad eseguire le opere di addizione e miglioramento funzionali ad un più confortevole utilizzo personale dell'immobile, per giunta determinando un parziale mutamento della destinazione della cosa.
Come si evince dall'art. 2256 c.c., tale condotta è del tutto lecita perché assistita dal consenso tacito degli altri membri della compagine societaria;
nondimeno, l'autore delle migliorie non può, nel caso in esame, esigere la restituzione delle relative spese.
Lo stesso attore riconosceva tali opere come inseparabili rispetto all'immobile; immobile del quale aveva lungamente conservato il godimento, in seguito anche a titolo di locazione, Parte_1
pagina 22 di 25 traendo egli stesso, direttamente, una concreta utilità dalle addizioni e dalle migliorie eseguite;
inoltre, proprio in quanto orami definitivamente acquisite al patrimonio societario, le opere in esame determinavano un incremento di valore del compendio immobiliare, la cui incidenza è stata tenuta in debita considerazione in sede di CTU e di liquidazione della quota societaria.
In aggiunta a quanto detto si osserva che, anche laddove si fosse voluto qualificare - come prospettato negli scritti difensivi delle parti convenute - il rapporto tra e la Società in termini di Parte_1 comodato d'uso precario, si sarebbe giunti lo stesso ad escludere la spettanza della somma oggetto della domanda attorea.
Infatti, non essendo mai stato neppure allegato il carattere necessario ed urgente delle opere ai fini della conservazione del bene e, di contro, essendo incontestato che le spese di cui veniva chiesta la ripetizione avevano avuto la finalità di garantire a ed al suo nucleo familiare un miglior Parte_1 godimento dell'immobile, si sarebbe imposta l'applicazione del primo comma dell'art. 1808 c.c., a mente del quale il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per meglio potersi servire del bene concesso in uso gratuito.
7. Quanto alle spese, si rileva quanto segue.
7.1. Quanto alla richiesta di condanna di ex art. 96 c.p.c., avanzata da Parte_1 [...]
e in qualità di soci accomandanti convenuti in giudizio seppur privi di CP_2 Controparte_3 legittimazione passiva, la stessa deve essere rigettata.
Infatti, l'ipotesi di responsabilità aggravata di cui alla norma in questione presuppone che il giudizio si sia concluso con la soccombenza totale dell'attore; circostanza, quest'ultima, che non può ritenersi integrata in ragione dell'accoglimento della domanda relativa alla liquidazione della quota societaria.
Inoltre, la condanna per lite temeraria consegue all'accertamento giudiziale di una condotta che configuri un abuso del diritto di agire in giudizio, sorretta da mala fede o colpa grave;
alla luce degli atti di causa, malgrado l'inammissibilità della domanda proposta contro i soci accomandanti, nessuno di questi elementi può ritenersi provato.
Resta ferma - in ragione della carenza di legittimazione passiva dei convenuti - la condanna a carico dell'attore delle spese del presente giudizio, della fase cautelare e della fase di mediazione delegata.
pagina 23 di 25 7.2. Quanto alle spese della fase di mediazione delegata fra attore e società, si ritiene di doverle compensare, considerato che la stessa si è chiusa con esito negativo alla luce degli esiti della consulenza svolta in mediazione che non ha permesso il raggiungimento di alcun accordo.
7.3. Altrettanto da compensare sono le spese del presente giudizio fra l'attore e la convenuta CP_1
, considerando che non vi è mai stata da parte di quest'ultima alcuna contestazione sull'an, e che
[...] il quantum ha richiesto lo svolgimento di complessa Ctu, le cui spese, avendo la Ctu giovato ad entrambe le parti, devono essere poste a carico dell'attore e della società al 50% ciascuno;
la compensazione si giustifica altresì considerando il rigetto delle altre domande dell'attore (rivalutazione, super-interessi e migliorie).
7.4. La compensazione delle spese del presente procedimento fra attore e società convenuta giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare.
Le spese di lite – della fase cautelare (prime due fasi), del procedimento principale (quattro fasi) e di quello di mediazione delegata (fase attivazione e negoziazione;
tabella 25 bis) - sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con applicazione di valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 260.000,00 a € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così decide:
- dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti dei convenuti e Controparte_2 [...]
CP_3
- accerta in euro 406.191,73 il valore della quota di spettanza del socio escluso e, Parte_1 per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 dovuta a titolo di rimborso della quota di spettanza, per euro 406.191,73 oltre ad interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento;
- rigetta la domanda di rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda di restituzione delle somme richieste per addizioni e migliorie;
- compensa le spese di lite del presente giudizio, della fase cautelare e della fase di mediazione delegata fra e la società convenuta Parte_1 Controparte_1
pagina 24 di 25 - pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a definitivo carico dell'attore e della società convenuta in misura del 50% nei rapporti interni;
-condanna a rimborsare ai convenuti e le spese di lite del Parte_1 CP_2 Controparte_3 presente giudizio, che si liquidano in € 11.229,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%;
- condanna a rimborsare ai convenuti e le spese di Parte_1 CP_2 Controparte_3
mediazione delegata, che si liquidano in euro 1.958,00, oltre accessori di legge;
-condanna a rimborsare ai convenuti e le spese della fase Parte_1 CP_2 Controparte_3
cautelare, che si liquidano in euro 2.623,00, oltre accessori di legge.
Perugia, 11/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Teresa Giardino
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