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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n358 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
Rizzo, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via Laurana n. 59 appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Todaro presso il cui Controparte_1 studio in Palermo via Salvatore Meccio n.22 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato in data 31.01.2022 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo, aveva chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento del Controparte_1
19.10.2021 col quale l' gli aveva intimato la restituzione della somma di euro Pt_1
5.292,22 corrispostagli per il periodo maggio 2019/gennaio 2020 a titolo di reddito di cittadinanza. Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza n.867/2023, accoglieva il ricorso. Richiamata la normativa applicabile al caso di specie (art.2 legge n.26/2019), rilevò che, nella specie, al era stato contestato il solo requisito “del valore del patrimonio CP_1 mobiliare complessivo” e che, tuttavia, quello risultante dall'attestazione ISEE 2019 versato in atti era pari ad euro 5.461,00 ossia inferiore alla soglia di legge di euro 6.000,00. Che, di contro, alcuna rilevanza poteva attribuirsi alla attestazione ISEE 2020 in quanto relativa a periodo successivo rispetto a quello in contestazione. Avverso tale pronuncia ha interposto gravame l' con ricorso depositato il Pt_1
24.04.2023, chiedendone la riforma. A sostegno del gravame, deduce di aver prodotto in prime cure la DSU presentata dall'appellato nel gennaio 2020 e l'ISEE rilasciato per tale anno, dal quale si evinceva la sussistenza di un patrimonio mobiliare di euro 10.096,00 superiore alla soglia di euro
Pag.1 6.000,00 prevista dalla legge. Che, pertanto, la certificazione ISEE del 2019 non valeva a dimostrare che per tale anno il limite reddituale non era stato superato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.2.2025 ha resistito al gravame il reiterando le difese di cui al grado precedente. CP_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
3) L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato avendo il primo Giudice fatto buon governo della normativa vigente e delle risultanze processuali. Contrariamente a quanto sembra voler sostenere l'appellante, infatti, il reddito di cittadinanza di cui alla legge n.26/2019 veniva concesso, nella concorrenza degli altri requisiti, sulla scorta delle risultanze dell'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Attestazione che, come è noto, avendo validità annuale (ossia fino al 31 dicembre di ogni anno), doveva essere di volta in volta rinnovata per ottenere (nella permanenza dei requisiti) la prestazione oggetto di causa. Nel caso di specie, si osserva, la DSU venne presentata dal il 5.3.2019 e CP_1
l'attestazione ISEE venne regolarmente rilasciata dall' il 9.3.2019 (cfr. doc. Pt_1 fascicolo di parte). In base all'art.10 comma 4 del D.Lv.go n.147/2017 vigente a tale data, ai fini della elaborazione dell'attestazione ISEE, venivano presi in considerazione i dati sui redditi e i patrimoni riferiti all'anno precedente (“
4. A decorrere dal 1° settembre 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019”). Orbene, nella vicenda che occupa, risulta documentalmente provato che il
“patrimonio mobiliare del nucleo” del era pari ad euro 5.461,00 (cfr. attestazione CP_1
ISEE 2019 fascicolo di parte) ossia in misura inferiore alla soglia di euro 6.000,00 prevista dalla legge n.26/2019. Tenuto conto, pertanto, che al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza del 2019 ciò che rilevava era l'ISEE 2019 in corso di validità, non è dato comprendersi per quale ragione, il primo Giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione, come base di riferimento, la successiva DSU presentata nel gennaio 2020 (con relativa attestazione ISEE valida per il solo anno 2020), trattandosi, per come è evidente, di certificazione che avrebbe potuto escludere il riconoscimento della prestazione soltanto per il periodo successivo e fino al 31.12.2020. Per le ragioni svolte, la sentenza impugnata deve essere confermata.
3) Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1 come in parte dispositiva in favore di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Pag.2 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.867/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 14.3.2023. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 27 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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