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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4600/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGET ESENZIONE n. ATA.2025.0026699 TASSA AUTOMOBIL 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso il provvedimento di rigetto della domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 44, della l.r. 10/2003, per il veicolo targato Targa_1, in quanto genitore di soggetto portatore di handicap grave fiscalmente a suo carico ai sensi della L.104/92, art. 3 c.3.
L' intimata si è costituita con controricorso, assumendo la mancanza di prova del requisito che il figlio minore fosse fiscalmente a carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esenzione richiesta è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo (tra quelli indicati nell'apposita tabella della Guida alle agevolazioni redatta dall'Agenzia delle Entrate), alla persona disabile o al soggetto cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico
L'art. 8, comma 3, della L. 449/1997, nonché le successive norme attuative e le circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate (circ. n. 186/E del 1998 e succ.), dispongono che l'esenzione dalla tassa automobilistica spetti non solo al disabile intestatario del veicolo, ma anche al familiare cui lo stesso risulti fiscalmente a carico, quando il veicolo è intestato a quest'ultimo.
Non è oggetto di contestazione la grave disabilità di cui è affetto il figlio, peraltro documentata dalla certificazione INPS prodotta, ma la vivenza a carico del figlio minore (di 9 anni).
È pur vero che la prova della vivenza a carico può essere data con la certificazione dei redditi, ma, essendo disoccupata, la ricorrente non doveva presentare alcuna dichiarazione.
La vivenza a carico di un bambino di 9 anni può essere desunta, in via presuntiva, dallo stato di famiglia presentato.
Quindi va accolta, allo stato degli atti, la domanda di esenzione presentata.
Tuttavia, in alternativa alla dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un'autocertificazione della vivenza a carico, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.
R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non risulta che la Regione abbia richiesto tale autocertificazione, in esecuzione degli obblighi di correttezza e buona fede, (la ricorrente potrebbe non essere stata a conoscenza di tale possibilità) ma ha sempre la facoltà di richiederla e, in caso di mancata produzione, revocare tale beneficio, anche con effetto retroattivo.
La particolarità della situazione consente di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio
Il Presidente est. ME IN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4600/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGET ESENZIONE n. ATA.2025.0026699 TASSA AUTOMOBIL 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso il provvedimento di rigetto della domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 44, della l.r. 10/2003, per il veicolo targato Targa_1, in quanto genitore di soggetto portatore di handicap grave fiscalmente a suo carico ai sensi della L.104/92, art. 3 c.3.
L' intimata si è costituita con controricorso, assumendo la mancanza di prova del requisito che il figlio minore fosse fiscalmente a carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esenzione richiesta è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo (tra quelli indicati nell'apposita tabella della Guida alle agevolazioni redatta dall'Agenzia delle Entrate), alla persona disabile o al soggetto cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico
L'art. 8, comma 3, della L. 449/1997, nonché le successive norme attuative e le circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate (circ. n. 186/E del 1998 e succ.), dispongono che l'esenzione dalla tassa automobilistica spetti non solo al disabile intestatario del veicolo, ma anche al familiare cui lo stesso risulti fiscalmente a carico, quando il veicolo è intestato a quest'ultimo.
Non è oggetto di contestazione la grave disabilità di cui è affetto il figlio, peraltro documentata dalla certificazione INPS prodotta, ma la vivenza a carico del figlio minore (di 9 anni).
È pur vero che la prova della vivenza a carico può essere data con la certificazione dei redditi, ma, essendo disoccupata, la ricorrente non doveva presentare alcuna dichiarazione.
La vivenza a carico di un bambino di 9 anni può essere desunta, in via presuntiva, dallo stato di famiglia presentato.
Quindi va accolta, allo stato degli atti, la domanda di esenzione presentata.
Tuttavia, in alternativa alla dichiarazione dei redditi, è comunque possibile presentare un'autocertificazione della vivenza a carico, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.
R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non risulta che la Regione abbia richiesto tale autocertificazione, in esecuzione degli obblighi di correttezza e buona fede, (la ricorrente potrebbe non essere stata a conoscenza di tale possibilità) ma ha sempre la facoltà di richiederla e, in caso di mancata produzione, revocare tale beneficio, anche con effetto retroattivo.
La particolarità della situazione consente di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio
Il Presidente est. ME IN