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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
V.G.N. 1301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1301/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.01.1975, rapp.to e difeso, in forza di procura in atti, dall' avv. Rita Amoroso, presso il cui studio in Milano (MI), alla via Anfossi n 36, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa, Controparte_1 C.F._2 in forza di procura in atti, dall'avv. Rosa Marino, presso il cui studio in Senise (PZ), alla via La Vista
n 11, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
28.04.2025; per il P.M. in data 16.04.2025: “Esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 18.12.2024 i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
08.07.2006 in Frosinone (FR) e trascritto agli atti di detto Comune (atto n 33, Parte 1, Serie – Anno
2006).
Gli stessi premettevano che:
- in data 5 febbraio 2020 dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alatri i sig.ri Parte_2
dichiaravano di volersi separare consensualmente, ed in data 7 marzo del 2020 dichiaravano
[...] di voler confermare l'accordo di separazione personale di cui all'atto iscritto al n.6 parte II serie C anno 2020; dalla loro unione non sono nati figli;
- a far data della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta ininterrottamente, è dunque venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale fra gli stessi;
- che i coniugi hanno adottato il regime di separazione legale dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
- che i rapporti economici sono regolati tra le parti nei seguenti termini: le parti non hanno in comune e/o cointestati beni immobili e/ o mobili né conti correnti e/ o altre disponibilità patrimoniali o finanziarie.
I redditi di essi ricorrenti sono i seguenti:
- per la sig.ra , tornata a vivere presso la madre , la stessa produce Controparte_1 Controparte_2 le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni del detto nucleo familiare;
- per il sig. si producono le dichiarazioni degli ultimi 3 anni. Parte_1
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1)” Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 8 luglio 2006 matrimonio iscritto nei registri del Comune di Frosinone, anno 2006 Atto N.33, parte1-anno 2006;
2) Ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire la prima udienza con il deposito delle note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di non proporre impugnativa della sentenza di divorzio.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M. il quale in data 16.04. 2025 emetteva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, le parti si riportavano al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, preso atto che non era stato depositato l'estratto di matrimonio dalle parti, rinviava il procedimento al 28.04.2025 disponendo la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta, onerando le parti del deposito entro tale data.
In data 23.04.2025 i ricorrenti, con note di trattazione scritta relative all'udienza del 28.04.2025, si riportavano al ricorso, chiedendone l'accoglimento e depositavano l'estratto del matrimonio.
All'esito della trattazione cartolare del 28.04.2025, il Giudice, rilevato il deposito delle note di trattazione entro il termine assegnato e l'avvenuto deposito dell'accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio. La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Frosinone (FR) l'08.07.2006, alle seguenti condizioni suesposte.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Frosinone (FR) l'08.07.2006 tra , nato a [...] Parte_1
GI (MI) il 27.01.1975 e , nata a [...] il [...] (atto n. 33, parte 1, Controparte_1
Serie Anno 2006 del Comune di Frosinone);
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
- Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 2 maggio 2025
Il Presidente Rel./Est. dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1301/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.01.1975, rapp.to e difeso, in forza di procura in atti, dall' avv. Rita Amoroso, presso il cui studio in Milano (MI), alla via Anfossi n 36, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa, Controparte_1 C.F._2 in forza di procura in atti, dall'avv. Rosa Marino, presso il cui studio in Senise (PZ), alla via La Vista
n 11, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
28.04.2025; per il P.M. in data 16.04.2025: “Esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 18.12.2024 i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
08.07.2006 in Frosinone (FR) e trascritto agli atti di detto Comune (atto n 33, Parte 1, Serie – Anno
2006).
Gli stessi premettevano che:
- in data 5 febbraio 2020 dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alatri i sig.ri Parte_2
dichiaravano di volersi separare consensualmente, ed in data 7 marzo del 2020 dichiaravano
[...] di voler confermare l'accordo di separazione personale di cui all'atto iscritto al n.6 parte II serie C anno 2020; dalla loro unione non sono nati figli;
- a far data della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta ininterrottamente, è dunque venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale fra gli stessi;
- che i coniugi hanno adottato il regime di separazione legale dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
- che i rapporti economici sono regolati tra le parti nei seguenti termini: le parti non hanno in comune e/o cointestati beni immobili e/ o mobili né conti correnti e/ o altre disponibilità patrimoniali o finanziarie.
I redditi di essi ricorrenti sono i seguenti:
- per la sig.ra , tornata a vivere presso la madre , la stessa produce Controparte_1 Controparte_2 le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni del detto nucleo familiare;
- per il sig. si producono le dichiarazioni degli ultimi 3 anni. Parte_1
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1)” Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 8 luglio 2006 matrimonio iscritto nei registri del Comune di Frosinone, anno 2006 Atto N.33, parte1-anno 2006;
2) Ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dichiarare compensate le spese legali”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire la prima udienza con il deposito delle note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di non proporre impugnativa della sentenza di divorzio.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M. il quale in data 16.04. 2025 emetteva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, le parti si riportavano al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, preso atto che non era stato depositato l'estratto di matrimonio dalle parti, rinviava il procedimento al 28.04.2025 disponendo la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta, onerando le parti del deposito entro tale data.
In data 23.04.2025 i ricorrenti, con note di trattazione scritta relative all'udienza del 28.04.2025, si riportavano al ricorso, chiedendone l'accoglimento e depositavano l'estratto del matrimonio.
All'esito della trattazione cartolare del 28.04.2025, il Giudice, rilevato il deposito delle note di trattazione entro il termine assegnato e l'avvenuto deposito dell'accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio. La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Frosinone (FR) l'08.07.2006, alle seguenti condizioni suesposte.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Frosinone (FR) l'08.07.2006 tra , nato a [...] Parte_1
GI (MI) il 27.01.1975 e , nata a [...] il [...] (atto n. 33, parte 1, Controparte_1
Serie Anno 2006 del Comune di Frosinone);
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
- Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 2 maggio 2025
Il Presidente Rel./Est. dott.ssa Antonella Tedesco