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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 15/04/2021, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2021
N. 00019/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa misura cautelare, del provvedimento della Prefettura di-OMISSIS- prot. 3038 del 14 gennaio 2021 di rigetto della domanda di misure di accoglienza ai sensi del d.lgs.142/2015, nonché di ogni atto del relativo modulo procedimentale, tra cui la relazione della Prefettura di-OMISSIS- con Rif. Affare legale 000156/2021, inerente all'impossibilità di applicare, medio tempore, le misure di accoglienza nei confronti del ricorrente;
-di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e collegato ai precedenti atti, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con decreto presidenziale n. 113 dell’11.3.2021 è stata accolta la richiesta di misura cautelari monocratiche al fine di assicurare, temporaneamente, al ricorrente una sistemazione alloggiativa provvisoria;
rilevato che, con nota del 17.3.2021, l’Amministrazione resistente, in dichiarata ottemperanza al suddetto decreto monocratico, ha comunicato di aver disposto che il ricorrente fosse temporaneamente ospitato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria sito a -OMISSIS- (-OMISSIS-), invitando il medesimo a presentarsi entro 5 giorni presso la detta Struttura ;
rilevato, altresì, che con successiva nota del 6.4.2021, la Prefettura ha precisato che il ricorrente non ha fatto ingresso presso la Struttura individuata quale sistemazione allogiativa provvisoria, evidenziando, altresì, che l’associazione -OMISSIS- –gestore del Centro di Accoglienza – ha trasmesso una comunicazione del legale del ricorrente con cui si riferiva che l’assistito non risultava rintracciabile;
considerato che, alla luce di quanto sopra e allo stato, sono venute meno le esigenze cautelari rappresentate in ricorso, atteso che l’interessato non ha usufruito della Struttura di Accoglienza messa a disposizione dall’Amministrazione resistente;
considerato, pertanto, che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare formulata in ricorso, né per disporre il rinvio della trattazione della suddetta istanza ad altra udienza –come richiesto dal ricorrente con note di udienza da ultimo depositate-, stante l’opposizione della difesa erariale e, comunque e soprattutto, in considerazione del fatto che il ricorrente stesso non ha inteso usufruire delle misure di accoglienza messe a disposizione dall’Amministrazione resistente, dimostrando di non avere interesse alle medesime;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO