Articolo 12 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 11Articolo 13
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5 giugno 2003
Art. 12. 1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, dopo le parole: "annessa al presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo: "Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa puo' essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , purche' sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata".
Nota all'art. 12:
- Si riporta l'art. 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 101 (Funzioni, gradi, dotazione organica). - La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, e' retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarieta' del ruolo, come risulta dal presente decreto.
I gradi della carriera diplomatica sono:
ambasciatore;
ministro plenipotenziario;
consigliere di ambasciata;
consigliere di legazione;
segretario di legazione.
In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:
a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione del Ministero, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, emanato ai sensi dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il funzionario diplomatico che consegua l'avanzamento al grado superiore puo' continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma, lettera b) del presente articolo, i funzionari diplomatici, purche' compresi in ordine di ruolo nei primi due terzi dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi individuate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fatto salvo quanto e' disposto nel successivo sesto comma per i capi di rappresentanza diplomatica.
Con il medesimo decreto di cui al quinto comma del presente articolo sono altresi' individuate le rappresentanze diplomatiche a cui possono essere preposti, per ragioni di servizio, consiglieri d'ambasciata compresi nei primi due terzi dell'organico del grado.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, all'atto del collocamento a riposo puo' essere conferito al funzionario diplomatico, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore.
Non possono essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari, a titolo onorifico.
La dotazione organica del personale della carriera diplomatica e' quella stabilita nella tabella 2 annessa al presente decreto. Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa puo' essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , purche' sia assicurata l'invarianza delle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata.».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
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