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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/10/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Marta Diamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2946/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 19.11.2024
DA
Parte_1 con il proc. e dom. avv. Giulia Aloisi ricorrente
CONTRO
CP_1 con il proc. e dom. avv. Sabrina Zanutel resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
INTERVENUTO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli naturali ex art. 473 bis 12 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1 1. Disporre che la responsabilità genitoriale sui figli minorenni e venga esercitato Per_1 Per_2 dai genitori congiuntamente e disgiuntamente;
2. Affidare i minori in maniera condivisa ai genitori;
3. Disporre un regime di frequentazione genitori/figli paritetico a cadenza settimanale, in ossequio alla piena esplicazione del principio di bigenitorialità e quindi i figli minori e Per_2 Per_1
A) Durante il periodo scolastico, staranno con un genitore dal mercoledì al termine della scuola al mercoledì successivo quando il genitore con il quale hanno trascorso la settimana li riaccompagnerà
a scuola. Il genitore con il quale trascorreranno la settimana li preleverà all'uscita di scuola lo stesso mercoledì e li terrà con sè sino al mercoledì successivo quando i minori verranno riaccompagnanti a scuola;
B) Durante le vacanze estive, invece, i minori staranno con un genitore dalla domenica sera quando il genitore che ha i figli li riaccompagnerà presso l'abitazione dell'altro sino alla domenica successive alle ore 20.30-21 quando il genitore che ha con sè i figli li riaccompagnerà dall'altro;
In deroga al punto B, durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere due settimane continuative con i figli, con la precisazione che la terza settimana la turnazione ricomincerà con il genitore con cui non hanno trascorso le due settimane precedenti. I genitori si impegnano a concordare le rispettive settimane di vacanza entro il mese di giugno.
Ciascuna parte comunicherà all'altra sempre entro la fine del mese di giugno di ogni anno, data e luogo delle vacanze estive;
C) durante le vacanze invernali i minori trascorreranno una settimana comprensiva, ad anni alterni del Natale o del Capodanno, avendo cura che almeno una festività natalizia (Vigilia, Natale o Santo
Stefano) sia trascorsa dai figli con il genitore cui non sono affidati in quel periodo. Detta alternanza verrà adottata anche per le festività pasquali e le feste nazionali.
Laddove per motivi contingenti, per esempio periodi di malattia dei bambini, non fosse possibile rispettare il calendario di frequentazione sopra esposto, lo stesso dovrà essere rimodulato per permettere ai genitori di recuperare i giorni di frequentazione persi;
I genitori avranno facoltà di farsi supportare da terze persone (quali i nonni) nella gestione dei figli durante i propri periodi di spettanza.
D) I minori trascorreranno il giorno della festa del papà e del compleanno del papà con il papà
(anche se dovesse cadere in un giorno di competenza materno) ed il giorno della festa della mamma e del compleanno della mamma con la mamma (anche se dovesse cadere in un giorno di competenza paterno).
E) Il giorno del compleanno dei minori verrà alternato tra ciascun genitore. Il genitore che non ha i figli in quella giornata potrà concordare con l'altro un momento di incontro per festeggiarli,
2 incontro che dovrà avvenire in zona neutra;
F) Salva rimane la facoltà per i genitori di concordare diverse modalità di vista e frequentazione tra i genitori e i minori e diverse ripartizioni ed ulteriori periodi di vacanza;
-Darsi atto che in virtù dell'affido paritetico dei figli minori, anche il collocamento dovrà essere paritetico con domiciliazione presso entrambi i genitori;
in ragione di un tanto le attività extra scolastiche si svolgeranno sia nel luogo di residenza sia nel luogo di domicilio che in luoghi limitrofi, ma comunque tenendo conto esclusivamente degli interessi, delle inclinazioni e dei voleri dei figli, nonché dei loro orari scolastici.
Con riferimento alle attività sportive si precisa come attualmente frequenta il corso di Per_1 scherma a NE: nei giorni di competenza paterna, sarà il signor ad accompagnarlo e a CP_1 riprenderlo;
invece, frequenta un corso di danza a NE: analogamente, quindi, quando Per_2 ha la lezione di danza nelle giornate in cui è con il padre, la signora si impegna Per_2 Parte_1 ad accompagnare la figlia prima a danza e poi dal padre. Quanto al nuoto frequentato presso la piscina di San Vito al Tagliamento, si precisa come detta attività verrà effettuata solo nei giorni in cui i minori si trovano presso la residenza paterna: il padre e/o i nonni paterni si faranno carico di accompagnare e riprendere i minori in piscina.
- Darsi atto che le parti si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un conflitto tra gli stessi in ordine alle attività extra scolastiche.
- Darsi atto che ciascun genitore si impegna e si obbliga a provvedere direttamente al mantenimento dei figli nei giorni in cui gli stessi saranno presso di sè, senza corrispondersi reciprocamente alcun mantenimento per la prole;
- Per quanto concerne le spese straordinarie, così come specificate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole, siglato il
28.08.2015 tra il Tribunale di NE – sezione famiglia e l' sul diritto di Controparte_2 famiglia – sezione territoriale di NE, qui da intendersi integralmente richiamato, disporre che esse siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
- Le parti provvederanno autonomamente sulle questioni di ordinaria amministrazione durante l'esercizio del rispettivo turno di responsabilità genitoriale;
- Darsi atto che in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, entrambi i figli minori sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che il c.d. “assegno Unico” verrà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Lo stesso vale per ogni ulteriore contributo regionale o statale destinato ai figli ed alle famiglie.
Il signor si obbliga a versare la propria quota dell'assegno unico universale alla signora CP_1
mediante bonifico bancario per i mesi in cui la stessa non ha alcuna entrata, con onere Parte_1
3 a carico della ricorrente di informare l'ex compagno nel momento in cui avrà reperito una entrata, anche part-time e a tempo determinato, cosicché l'assegno venga nuovamente percepito e trattenuto, pro quota, dal signor CP_1
- Disporre che, preso atto della fine della relazione sentimentale, i signori ed si Parte_1 CP_1 obbligano al reciproco rispetto;
- Disporre che l'eventuale frequentazione di nuovi compagni venga ad essere introdotta in maniera graduale, solamente quando avrà carattere di stabilità, in modo di non compromettere la serenità dei minori;
si impegnano a non far pernottare presso le rispettive abitazioni eventuali nuovi partner se non all'esito di una consolidata relazione affettiva;
- I genitori si impegnano a comunicare solo per il benessere dei figli e nel loro interesse omettendo ogni forma di insulto;
- Ciascun genitore potrà chiamare e/o video chiamare i figli quando gli stessi si trovano presso l'altro genitore nella fascia oraria compresa tra le 20.00-20.30;
- Dare atto che i signori ed si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo Parte_1 CP_1 del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i figli minorenni;
- Spese del presente giudizio compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori (31.1.2017) e (8.5.2019), nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi Per_1 Per_2
i genitori, presentato da nei confronti di ex art. 473bis 12 ss. Parte_1 CP_1
c.p.c., con il quale la ricorrente ha dedotto che la convivenza con il resistente, iniziata nell'anno
2015, era terminata a gennaio 2024 ed ha indicato le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità ritenute più adeguate per i due figli;
-letta la memoria di costituzione del resistente, il quale ha concluso per l'adozione di condizioni diverse da quelle richieste dalla controparte, soprattutto sotto il profilo economico;
-rilevato che alla prima udienza del 4.3.2024 il giudice, verificata la elevatissima conflittualità tra i genitori, li ha invitati ad intraprendere un percorso di mediazione familiare ovvero, comunque, un percorso psicologico individuale di bigenitorialità;
-rilevato che alla successiva udienza del 6.10.2025 le parti hanno dichiarato che il percorso di mediazione familiare aveva raggiunto esito positivo ed hanno pertanto chiesto un rinvio, con udienza a trattazione scritta, al fine di rassegnare conclusioni congiunte;
4 -che alla successiva udienza del 27.10.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto del deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte come riportate in epigrafe: pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione;
-ritenuto che le conclusioni rassegnate dalle parti risultano conformi agli interessi dei figli minori e e possono dunque venire integralmente accolte;
Per_1 Per_2
-che le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come richiesto
P.Q.M.
il Tribunale di NE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando, così dispone:
4. Dispone che la responsabilità genitoriale sui figli minorenni e venga esercitato dai Per_1 Per_2 genitori congiuntamente e disgiuntamente;
5. Affida i minori in maniera condivisa ai genitori;
6. Dispone un regime di frequentazione genitori/figli paritetico a cadenza settimanale, in ossequio alla piena esplicazione del principio di bigenitorialità e quindi i figli minori e Per_2 Per_1
A) Durante il periodo scolastico, staranno con un genitore dal mercoledì al termine della scuola al mercoledì successivo quando il genitore con il quale hanno trascorso la settimana li riaccompagnerà
a scuola. Il genitore con il quale trascorreranno la settimana li preleverà all'uscita di scuola lo stesso mercoledì e li terrà con sé sino al mercoledì successivo quando i minori verranno riaccompagnanti a scuola;
B) Durante le vacanze estive, invece, i minori staranno con un genitore dalla domenica sera quando il genitore che ha i figli li riaccompagnerà presso l'abitazione dell'altro sino alla domenica successive alle ore 20.30-21 quando il genitore che ha con sé i figli li riaccompagnerà dall'altro;
In deroga al punto B, durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere due settimane continuative con i figli, con la precisazione che la terza settimana la turnazione ricomincerà con il genitore con cui non hanno trascorso le due settimane precedenti. I genitori si impegnano a concordare le rispettive settimane di vacanza entro il mese di giugno.
Ciascuna parte comunicherà all'altra sempre entro la fine del mese di giugno di ogni anno, data e luogo delle vacanze estive;
C) durante le vacanze invernali i minori trascorreranno una settimana comprensiva, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno, avendo cura che almeno una festività natalizia (Vigilia, Natale o Santo
Stefano) sia trascorsa dai figli con il genitore cui non sono affidati in quel periodo. Detta alternanza verrà adottata anche per le festività pasquali e le feste nazionali.
5 Laddove per motivi contingenti, per esempio periodi di malattia dei bambini, non fosse possibile rispettare il calendario di frequentazione sopra esposto, lo stesso dovrà essere rimodulato per permettere ai genitori di recuperare i giorni di frequentazione persi;
I genitori avranno facoltà di farsi supportare da terze persone (quali i nonni) nella gestione dei figli durante i propri periodi di spettanza.
D) I minori trascorreranno il giorno della festa del papà e del compleanno del papà con il papà
(anche se dovesse cadere in un giorno di competenza materno) ed il giorno della festa della mamma e del compleanno della mamma con la mamma (anche se dovesse cadere in un giorno di competenza paterno).
E) Il giorno del compleanno dei minori verrà alternato tra ciascun genitore. Il genitore che non ha i figli in quella giornata potrà concordare con l'altro un momento di incontro per festeggiarli, incontro che dovrà avvenire in zona neutra;
F) Salva rimane la facoltà per i genitori di concordare diverse modalità di vista e frequentazione tra i genitori e i minori e diverse ripartizioni ed ulteriori periodi di vacanza;
-Dà atto che in virtù dell'affido paritetico dei figli minori, anche il collocamento dovrà essere paritetico con domiciliazione presso entrambi i genitori;
in ragione di un tanto le attività extra scolastiche si svolgeranno sia nel luogo di residenza sia nel luogo di domicilio che in luoghi limitrofi, ma comunque tenendo conto esclusivamente degli interessi, delle inclinazioni e dei voleri dei figli, nonché dei loro orari scolastici.
Con riferimento alle attività sportive dà atto che attualmente frequenta il corso di scherma a Per_1
NE: nei giorni di competenza paterna, sarà il signor ad accompagnarlo e a riprenderlo;
CP_1
invece, frequenta un corso di danza a NE: analogamente, quindi, quando ha la Per_2 Per_2 lezione di danza nelle giornate in cui è con il padre, la signora si impegna ad Parte_1 accompagnare la figlia prima a danza e poi dal padre. Quanto al nuoto frequentato presso la piscina di San Vito al Tagliamento, si precisa come detta attività verrà effettuata solo nei giorni in cui i minori si trovano presso la residenza paterna: il padre e/o i nonni paterni si faranno carico di accompagnare e riprendere i minori in piscina.
- Dà atto che le parti si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un conflitto tra gli stessi in ordine alle attività extra scolastiche.
- Dà atto che ciascun genitore si impegna e si obbliga a provvedere direttamente al mantenimento dei figli nei giorni in cui gli stessi saranno presso di sé, senza corrispondersi reciprocamente alcun mantenimento per la prole;
- Per quanto concerne le spese straordinarie, così come specificate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole, siglato il
6 28.08.2015 tra il Tribunale di NE – sezione famiglia e l' diritto di Controparte_3 famiglia – sezione territoriale di NE, qui da intendersi integralmente richiamato, dispone che esse siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
- Le parti provvederanno autonomamente sulle questioni di ordinaria amministrazione durante l'esercizio del rispettivo turno di responsabilità genitoriale;
- Dà atto che in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, entrambi i figli minori sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che il c.d. “assegno Unico” verrà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Lo stesso vale per ogni ulteriore contributo regionale o statale destinato ai figli ed alle famiglie.
Dà atto che il signor si obbliga a versare la propria quota dell'assegno unico universale alla CP_1 signora mediante bonifico bancario per i mesi in cui la stessa non ha alcuna entrata, Parte_1 con onere a carico della ricorrente di informare l'ex compagno nel momento in cui avrà reperito una entrata, anche part-time e a tempo determinato, cosicché l'assegno venga nuovamente percepito e trattenuto, pro quota, dal signor CP_1
- Dispone che, preso atto della fine della relazione sentimentale, i signori ed Parte_1 CP_1 mantengano un comportamento di reciproco rispetto;
- Dispone che l'eventuale frequentazione di nuovi compagni venga ad essere introdotta in maniera graduale, solamente quando avrà carattere di stabilità, in modo da non compromettere la serenità dei minori;
si impegnano a non far pernottare presso le rispettive abitazioni eventuali nuovi partner se non all'esito di una consolidata relazione affettiva;
- Dà atto che i genitori si impegnano a comunicare solo per il benessere dei figli e nel loro interesse omettendo ogni forma di insulto;
- Ciascun genitore potrà chiamare e/o video chiamare i figli quando gli stessi si trovano presso l'altro genitore nella fascia oraria compresa tra le 20.00-20.30;
- Dà atto che i signori ed si danno il reciproco consenso al rilascio/rinnovo del Parte_1 CP_1 passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i figli minorenni;
- Spese del presente giudizio compensate.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio del 27.10.2025.
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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