Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 05/03/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 20929 / 2024 R.G. vertente
TRA
nata il [...] in [...], (c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCIA LUISA, presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CP_1
CARMEN, elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/09/2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di essere stata convocata, in data 20.06.2023, a visita di revisione per la verifica del requisito sanitario necessario al godimento dell'assegno di invalidità civile, lamentando che era stata riconosciuta invalida in misura del 46%; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte. L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva
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accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-
02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. nella prima fase ATP ha Persona_1 motivato in maniera puntuale e aderente all'esame clinico, nonché alla documentazione depositata, le proprie conclusioni, all'esito delle operazioni peritali, alla quale non risulta presente il CTP. Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“… il Sig. è affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
1. Pregressa surrenalectomia.
2. Pregressa mastectomia parziale destra.
3. +4G/5G. Controparte_2
4. Varici venose con pregressa tromboflebite arto inferiore.
5. Distonia cervicale tremorigena.
6. Scoliosi cervicale.
7. Sindrome depressiva endoreattiva.
8. Psoriasi cutanea.
9. Orticaria cronica.
La pregressa surrenalectomia sinistra per la presenza di angiolipoma e la pregressa mastectomia parziale destra per mastopatia non sono rilevanti ai fini della invalidità.
2 … Al contrario, il polimorfismo 4G/5G non è associato ad un rischio elevato di trombosi se non associato ad altri difetti. Non è rilevante ai fini della invalidità. L'insufficienza venosa agli arti inferiori, resa evidente clinicamente dalla discromia e dalla succulenta cutanea delle gambe è più evidente a sinistra. In tale sede è presente edema franco con visibilità di varicosità venose in assenza di ulcere cutanee. Sempre a sinistra sono stati diagnosticati episodi recidivanti di tromboflebite. Utilizzando il criterio analogico si attribuisce una percentuale invalidante del 20% (riferimento
ICD9- CM 459.12 classe 2 tabelle allegate L. 102 del 03-08-2009). La distonia è un disturbo del movimento caratterizzato da contrazioni muscolari continue o più spesso intermittenti che causano movimenti involontari e posture anomale. Nella fattispecie la distonia colpisce i muscoli del collo. Potrebbe, almeno in parte, contribuire a questa patologia, la scoliosi del rachide cervicale. I movimenti distonici tendono a peggiorare durante l'esecuzione di una determinata azione volontaria. Utilizzando il criterio analogico si attribuisce una percentuale invalidante del 25% (riferimento cod. 7348)”. Quanto alla patologia neuro-psicologica, il ctu ha ritenuto che:
“La patologia neuro-psicologica… è caratterizzata da momenti di tristezza sproporzionata all'argomento motivo del dialogo e spunti melanconici. Si inquadra nel tipo endoreattivo, secondario ad eventi della vita e può essere valutata di grado medio, così come da consulenza specialistica. Come da punteggio tabellare è possibile attribuire una percentuale invalidante del 25% (cod. 2205)”, invece, quanto alla psoriasi e all'orticaria cronica, il ctu ha asserito che:
“La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica caratterizzata da proliferazione eccessiva ed anomala dei cheratinociti epidermici. Nella fattispecie la perizianda è affetta da una forma eritrodermica di grado lieve. Complicanza presente della psoriasi è l'artrite psoriasica. L'artrite psoriasica periferica può coinvolgere le piccole e medie articolazioni con una forte tendenza ad interessare le articolazioni interfalangee distali delle dita delle mani e dei piedi. Nel caso specifico le manifestazioni artritiche non determinano limitazioni funzionali. Utilizzando il criterio analogico si può attribuire una percentuale di invalidità del 30% (riferimento ICD9-CM 696.1 classe funzionale 3 tabelle allegate L. 102 del 03-08-2009).
L'orticaria cronica è controllata bene dal trattamento farmacologico. Allo stato attuale è in discreto compenso. Si può attribuire una percentuale del 10% utilizzando il criterio analogico (riferimento ICD9-CM 692 classe funzionale 1 tabelle allegate L. 102 del 03- 08-2009)”. Il ctu ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
“Si può concludere che il Sig. Parte_1
1. presenta le seguenti patologie
1.1. Pregressa surrenalectomia.
1.2. Pregressa mastectomia parziale destra.
1.3. +4G/5G. Controparte_2
1.4. Varici venose con pregressa tromboflebite arto inferiore.
1.5. Distonia cervicale tremorigena.
1.6. Scoliosi cervicale.
1.7. Sindrome depressiva endoreattiva.
1.8. Psoriasi cutanea.
1.9. Orticaria cronica.
2. Le suddette patologie sono preesistenti all'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
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3. La natura ed il grado delle patologie nel loro complesso, applicando il calcolo riduzionistico, hanno un'incidenza funzionale tale da ritenere la Sig. Parte_1 invalida civile al 68% (sessantottopercento) alla data della domanda amministrativa”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate. Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine. Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La parte ricorrente lamenta la mancata considerazione che sarebbero attestate dal verbale della Commissione di Prima Istanza, del 10-03-2022.
La parte ricorrente, tuttavia, non ha indicato nel ricorso uno specifico certificato di data recente da cui evincere la sussistenza di asma bronchiale e reflusso gastroesofageo, né la presenza di tali patologie si evince dal certificato del medico di base, allegato alla domanda amministrativa del 2021 e il riferimento nelle note di un certificato di data incerta del medico Dott.ssa non risulta supportato dalla documentazione Per_2 elencata nell'indice del foliario della fase ATP, né risulta prodotto nella presente fase.
Il ctu, del resto, ha menzionato sia l'asma sia il reflusso, menzionando il precedente verbale di riconoscimento dell'invalidità al 75%.
Il ctu ha già risposto, nella fase ATP, esaurientemente alle osservazioni della parte ricorrente, rilevando quanto segue:
“Nella documentazione presente agli atti processuali non viene mai posta diagnosi di reflusso gastro esofageo ed asma bronchiale, patologie chiamate in causa soltanto nella prima valutazione della Commissione ASL in data 10-03-2022.
Infatti le due patologie non sono presenti nelle conclusioni diagnostiche sia della Commissione Medico-Legale dell' in data 20-06-2023, che della certificazione CP_1 sanitaria inviata all' del medico curante in data 15-03-2021. CP_1 Con particolare riguardo all'asma bronchiale si precisa che la perizianda non ha riferito di questa patologia durante la raccolta delle informazioni diagnostiche così come non ha riferito dei farmaci citati nelle note (descrizione a pagina 4 della bozza peritale).
Qualche episodio di asma bronchiale, di cui non si vuole dubitare, è da ascrivere alla diatesi allergica di cui è affetta la perizianda. Da visite specialistiche, presenti agli atti, effettuate presso l' infatti, correttamente, Controparte_3 viene posta diagnosi di allergia ad alcune molecole, tra cui EN e ET, e definita come orticaria cronica. Talvolta epifenomeni clinici possono essere angioedema del volto e asma bronchiale (brocostenosi reattiva ad allergeni) ecc… Non per questo, possono essere considerarle entità nosologiche. Si sottolinea ancora che, per tali motivi, la struttura specialistica universitaria non ha posto diagnosi di asma bronchiale. Tra l'altro non sono presenti esami strumentali che dimostrano la presenza di ostruzione bronchiale, la cui assenza è stata riscontrata anche durante l'esame obiettivo toracico effettuato durante le operazioni peritali (pagina 4).
Per quanto riguarda il reflusso gastroesofageo, non sono presenti esami strumentali che permettono di formulare la corretta diagnosi. Tuttavia la percentuale invalidante è ≤
4 10%.”
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “). Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc. Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi.
Napoli, il 05.03.2025 – 5.4.2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 05/04/2025 in
Cancelleria
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