Articolo 2256 del Codice civile
Articolo 2255Articolo 2217
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19 aprile 1942
Art. 2256.

(Uso illegittimo delle cose sociali).

Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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