Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2256.
(Uso illegittimo delle cose sociali).
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
(Uso illegittimo delle cose sociali).
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
Commentari • 15
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 20 gennaio 2024 · 329.2326
L'articolo 2256 del Codice Civile, rubricato “Uso illegittimo delle cose sociali”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci". All'art. 2256 c.c. viene stabilito che il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2256 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2256 del Codice Civile: "Art. 2256. […]
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Giurisprudenza • 121
- 1. Trib. Palmi, sentenza 13/02/2023, n. 58Provvedimento: […] e. per violazione dell'art. 2256 c.c., posto che, deliberando in nome della società lo scioglimento del contratto di affitto, la si è servita delle cose sociali per fini estranei a CP_2 quello della società, riacquistando la disponibilità dei terreni;Leggi di più...
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