(Uso illegittimo delle cose sociali).
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
L'articolo 2256 del Codice Civile, rubricato “Uso illegittimo delle cose sociali”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci". All'art. 2256 c.c. viene stabilito che il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2256 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2256 del Codice Civile: "Art. 2256. […]
Leggi di più…[…] La Corte precisa come, secondo i ricorrenti, ossia coloro che sono stati dichiarati soci occulti, la società di fatto occulta sussiste in presenza di un fondo comune, ossia la partecipazione di tutti i soci all'attività in vista di un risultato comune, e in presenza di conferimenti diretti a costituire un patrimonio comune tramite la sottrazione di questi alla disponibilità dei singoli soggetti (art. 2256 C.c.). […]
Leggi di più…[…] Di fianco a questo dovere principale, il legislatore ne prevede espressamente almeno un altro. L'art. 2256 c.c. afferma infatti che il socio debba rispettare la destinazione impressa ai beni sociali. […]
Leggi di più…[…] Inoltre, altre perplessità sorgono con riferimento all'art. 2256 c.c. che introduce un divieto in capo al socio di servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale, in assenza di autorizzazione degli altri soci, laddove ricorrano fini non strettamente attinenti alla funzione sociale. […]
Leggi di più…[…] Diritto CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 c.c., comma 2, artt. 2256 e 2725 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente considerato ammissibile la prova per testi richiesta dalla resistente, ritenendo che tra le parti fosse intercorso un contratto diverso da quello di affitto di azienda, per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem, […]
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