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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1001/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 12.2.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Tre Marie n° 6 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Tommaso Colella, e rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di mandato da Parte_2 intendersi steso in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
nella sua qualità di socio titolare di una quota di partecipazione pari al Controparte_1
50% del capitale sociale della , corrente in Francavilla al Mare (CH), in Controparte_2
Viale Alcione n. 181, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giancarlo
Tittaferrante e dall'avv. Annamaria Bello, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica e Email_1 Email_2
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
, con sede in Chieti, via Papa Giovanni Paolo II n. 1, in persona del Controparte_2
liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata in CP_3
Pescara, via Pesaro 21 presso lo studio dell'avvocato Carlo Montanino (indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine di appartenenza - utenza telefax n. Email_3
085.4215272), che la rappresenta e difende giusta procura speciale da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1 ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 570/2023 del Tribunale di L'Aquila – sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 6.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in accoglimento degli esposti motivi ed in riforma della sentenza n°570/2023 del Tribunale di L'Aquila – sezione specializzata in materia di impresa, resa il giorno 04.09.2023, pubblicata il giorno 06.09.2023 ed in pari data comunicata, non notificata
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata sussistendo il fumus boni juris delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello per tutti i motivi dedotti nel presente atto nonché il periculum in mora connesso alle ripercussioni economiche negative che, nelle more del giudizio, potrebbero irrimediabilmente pregiudicare l'appellante;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta da e dal Controparte_1 CP_4 [...]
, accertando e dichiarando che i prelievi, bonifici, giroconti, e Parte_3
movimentazioni di denaro comunque denominate o descritte, effettuati da nella Parte_1
qualità di amministratore della fossero legittimi e giustificati, secondo le causali CP_2
dedotte in giudizio e nel presente atto, con ogni conseguente statuizione;
IN OGNI CASO
Ritenuta la competenza dell'adìta Corte a conoscere anche in tema di sequestro conservativo riveniente dal sub procedimento cautelare 2588- 2/2018 r.g., stante il principio di economia processuale e di non proliferazione dei giudizi, accertare e dichiarare la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sequestro disposto sul patrimonio di e per l'effetto revocarlo Parte_1
IN VIA GRADATA
Riformare la sentenza accertando la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atto, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio previa esibizione di tutti i documenti della concernenti la contabilità aziendale dalla quale si evincano gli effetti Controparte_2
transiti di denaro in entrata e uscita;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi compresi le fasi cautelai del primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
2 Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio da parte della Cancelleria della Corte d'Appello relativo al primo grado, giudizi cautelari inclusi, darsi atto ed ammettersi la prodizione dei documenti versati contestualmente all'iscrizione a ruolo e riepilogati nell'indice del fascicolo di parte;
sulla scorta delle sopra estese deduzioni, si opus sit, disporre consulenza tecnica contabile tesa ad accertare
l'effettiva consistenza progressiva del patrimonio sociale rispetto alle operazioni bancarie compiute da , nonché tesa ad accertare gli effettivi movimenti in entrata ed uscita dai conti Parte_1
aziendali e dalla cassa societaria, onde stabilire successivamente se vi sia stata diminuzione patrimoniale, senza inversione dell'onere della prova. …>>
Appellato – appellante incidentale Controparte_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione
− in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto perché inammissibile e comunque infondato in punto di diritto e di fatto, ivi comprese le istanze istruttorie, così confermando sul punto le parti ex adverso impugnate della sentenza n. 570/2023 del Tribunale di L'Aquila -Sezione
Specializzata in materia di impresa, pubblicata il 06.09.2023 e resa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 2588/2018;
− in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'appellante, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
− in accoglimento del motivo di appello incidentale, accogliere integralmente la domanda proposta nel merito in primo grado dal sig. (appellato in questa sede) e, per l'effetto, riformare la CP_1 sentenza del Tribunale di L'Aquila -Sezione Specializzata in materia di impresa n. 570/2023, pubblicata il 06.09.2023 e resa nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG n 2588/2018 limitatamente al capo e alla relativa parte di dispositivo che non ha accolto le pretese ed eccezioni del sig. CP_1
con riguardo alle indebite assunzioni dei congiunti dell'amministratore, mediante accertamento e relativa condanna per l'ulteriore danno al patrimonio sociale pari ad Euro 16.776,00, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, che si aggiunge a quello già accertato in primo grado;
− in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
− In via istruttoria si richiede l'acquisizione del fascicolo del primo grado e dei relativi procedimenti cautelari e si allegano documenti come da separato indice degli atti e dei documenti.>>
Appellata Controparte_2
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, sollecitazione, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto da , confermando Parte_1
3 integralmente la sentenza gravata, con condanna della parte appellante alla refusione di spese e competenze del grado in applicazione del principio di soccombenza>>. Sull'appello incidentale proposto da , il difensore della società concludente si rimette alla giustizia della Controparte_1
Corte, evidenziando comunque che in caso di accoglimento del gravame incidentale gli effetti positivi dovrebbero riverberarsi anche nei confronti della vertendosi in materia di azione Controparte_2
sociale di responsabilità esercitata direttamente dal socio>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di L'Aquila, per quanto qui è ancora di interesse rilevare, in parziale accoglimento della domanda proposta da – il quale, nella sua Controparte_1
veste di socio titolare di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale della
[...]
aveva dedotto plurime condotte di grave mala gestio, anche distrattive, poste in essere CP_2 dall'amministratore unico, nonché socio, chiedendo la sua condanna al Parte_1
risarcimento dei danni cagionati alla società –, accertata la responsabilità di ai sensi Parte_1 dell'art. 2476, co. 3, c.c., lo condannava al pagamento in favore della , Controparte_2 della complessiva somma di € 88.420,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della sentenza sino al suo passaggio in giudicato, nonché al rimborso delle spese legali in favore dell'attore e della convenuta Controparte_2
1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sulla documentazione prodotta dalle parti e sulla prova testimoniale espletata dalle quali, tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'onere della prova derivanti dalla natura contrattuale della responsabilità ascritta all'amministratore convenuto, si evinceva la sussistenza di talune condotte distrattive (con danno per la società pari ad € 12.039,08), di indebiti rimborsi in proprio favore a titolo di restituzione di finanziamento (con danno per la società pari a complessivi €.15.167,76) e di girofondi su conti personali (per un ammontare di € 49.017,75), fonte di un danno patrimoniale per la società pari a complessivi € 76.224,59. Viceversa, Controparte_2
sono stati ritenuti infondati gli addebiti relativi all'omesso rinnovo dell'abbonamento al servizio PEC
e all'assunzione della moglie e del nipote del convenuto, e provati, benché non produttive di danno, le ulteriori condotte concernenti l'omessa redazione dei bilanci 2017 e 2018 nonché la revoca dell'autorizzazione all'accesso alla documentazione sociale.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello il convenuto . Parte_1
A fondamento del gravame, sono stati posti i motivi di seguito riportati secondo l'enunciazione dell'appellante (motivi che, nel prosieguo, verranno partitamente esaminati):
2.1. Erronea qualificazione dell'azione introdotta dall'attore – mancata qualificazione in termini extracontrattuali, quantomeno in via concorrente relativamente a parte dell'azione –
4 conseguente mancato rigetto della domanda attorea per carenza di elementi essenziali della domanda
– violazione dell'art. 2395 c.c.
2.2. Difetto di motivazione, per motivazione apparente e comunque contraddittoria relativamente alla prova del danno patito dalla società – violazione degli artt. 132 n°4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2 c.p.c..
2.3. Difetto di motivazione, per motivazione apparente e comunque contraddittoria relativamente alla consistenza del patrimonio sociale e conseguente asserita diminuzione colpevole – violazione degli artt. 132 n°4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2 c.p.c..
2.4. In subordine – mancata assunzione di c.t.u. tecnico-contabile – violazione dell'art. 61, comma 1 c.p.c. – conseguente difetto di motivazione in violazione dell'art. 132 n°4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2 c.p.c..
2.5. Riconoscimento della rivalutazione monetaria – violazione degli artt. 1277 c.c. e 1224, comma 2 c.c..
2.6. Soccombenza nel procedimento di merito e nei procedimenti cautelari – violazione del principio di soccombenza – eccessiva quantificazione – violazione dell'art. 91 c.p.c..
2.7. Domanda di revoca del provvedimento concessorio del sequestro conservativo per sopravvenuta inefficacia, tardiva iscrizione e difetto dei presupposti di legge.
3. Con il deposito di comparsa si è costituita la resistendo agli avversi assunti. Controparte_2
4. Mediante deposito di comparsa, si è, altresì, costituito il quale ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità e, comunque, infondatezza di tutti i motivi posti a sostegno del gravame e, in via incidentale, ha proposto appello dolendosi del mancato accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore convenuto per la fittizia assunzione di parenti dello stesso alle dipendenze della società
5. All'esito della prima udienza, con ordinanza depositata in data 10.4.2024, in accoglimento della istanza di inibitoria dell'appellante, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza gravata per sussistenza del presupposto del periculum. Indi, sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 26.2.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. L'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. di tutti i motivi di appello è infondata.
6.1. Invero, l'atto consente di avere sufficiente contezza, negli specifici termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la
5 richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017). Va aggiunto che la modifica introdotta al primo comma dell'art. 342 c.p.c. dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 164/2024 (cd. correttivo della riforma Cartabia), entrato in vigore il 16.11.2024, non è applicabile ratione temporis al presente gravame, notificato il 6.10.2023.
7. Il primo motivo di appello è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
7.1. L'appellante, lamentando l'erronea qualificazione della domanda attorea (asseritamente formulata in via extracontrattuale anziché contrattuale, come ritenuto dal Tribunale), introduce, nel presente grado del giudizio, un tema del tutto nuovo in precedenza mai sollevato benché il riferimento alla responsabilità contrattuale del convenuto da parte dell'attore fosse chiara. La qualificazione della domanda spetta al giudice e, nei limiti del giudicato eventualmente formatosi e del devolutum, può essere diversamente operata anche in appello. Tuttavia, è altrettanto vero che, se la questione implica o dalla stessa conseguano ulteriori accertamenti di fatto, va comunque tenuto conto che restano ferme le preclusioni maturate per l'allegazione e per la prova di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. E, quindi, al convenuto/appellante non è consentito sollevare, per la prima volta con il gravame, una questione da cui deriva una ripartizione dell'onere probatorio più gravosa per l'attore/appellato al quale, date le preclusioni ormai intervenute, non è ormai (più) consentito di allegare e/o provare alcunché di nuovo;
dunque, riconoscere all'appellante la predetta possibilità equivarrebbe a pretendere dall'appellato una prova che non gli è più consentito fornire, con violazione del principio della parità delle parti e del diritto di difesa (v., su un caso diverso ma avente le medesime implicazioni, Cass. sent. 16904/2018, nonché sui principi generali, per tutte,
Cass. ss.uu. sent. 2951/2016 e, più di recente, Cass. ord. 11744/2018).
7.2. In ogni caso, come ritenuto correttamente dal giudice di prime cure, la responsabilità dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476, comma 1, c.c. ha natura contrattuale (in tal senso, tra le tante, v. Cass. 2976/2020). Ne segue che, secondo i principi generali, la parte attrice (ovvero la s.r.l. danneggiata ovvero il socio) hanno l'onere di provare (a) la condotta, di tipo commissivo ovvero omissivo, tenuta dall'amministratore in violazione dei doveri e/o degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto, il (b) danno cagionati ai beni e/o al patrimonio sociale e, infine, (c) il nesso di causalità
6 tra la prima e il secondo;
dal canto suo, l'amministratore, convenuto in giudizio, affinché sia esclusa la propria responsabilità, ha l'onere di provare l'esatto adempimento dei propri doversi e, quindi, con riferimento agli addebiti mossigli, di avere agito in conformità alla legge e alla statuto della società
(v. Cass. appena citata). E' stato, poi, più volte, precisato che, avendo l'amministratore l'obbligo contrattuale di gestire il patrimonio sociale osservando diligentemente i doveri previsti dalla legge e dallo statuto, <a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria>> (così Cass. 25631/2023 che ha confermato la decisione del giudice di merito per la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione delle disponibilità di cassa al soddisfacimento delle esigenze da lui indicate, a seguito dell'avversa allegazione di anomalie gestionali;
v. anche Cass. 16952/2016 sulla sufficienza della deduzione dell'inesatta tenuta delle giacenze di magazzino, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa;
analoghe conclusioni si rinvengono in Cass. 12567/2021 ove veniva in questione la distrazione di importi che l'amministratore aveva dedotto essere stati destinati a distribuzione di utili ai soci e a pagamento di compensi a lui spettanti). Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata risulta coerente rispetto a quanto testé esposto.
7.3. Infine, non v'è alcun dubbio che proprio all'art. 2476 c.c. abbia fatto riferimento l'attore.
Al contrario di quanto sostiene l'appellante, la domanda è tesa a far ottenere alla società, e non al socio, il risarcimento del danno;
anche l'azione cautelare in corso di causa per sequestro conservativo in corso di causa era volta a tutelare le ragioni creditorie della società ed il patrimonio sociale, così come nell'interesse della società, è stata ovviamente chiesta, sempre in corso di causa, la revoca dell'amministratore. Ogni altra disquisizione in ordine a quelle che sarebbero state le soggettive reali intenzioni dell'attore introdurrebbe questioni di mero fatto, giuridicamente irrilevanti.
8. Il secondo, terzo e quarto motivo – che, nella loro ridondante formulazione, attengono tutti alla carenza della prova di un danno effettivo per la società e che pertanto vanno esaminati insieme – sono infondati.
8.1. L'appellante lamenta l'insufficiente motivazione della sentenza gravata avuto riguardo alle specifiche condotte di cattiva amministrazione a lui ascritte ossia:
7 a) alle operazioni bancarie ingiustificate per € 12.039,08 (p. 6 della sentenza);
b) ai finanziamenti amministratore/socio per € 15.167,76 (p. 6 della sentenza);
c) ai girofondi per € 49.017,75 (p. 6 e 7 della sentenza).
8.1.1. Quanto alle prime sub a), la doglianza, secondo cui non sarebbe chiaro a quali operazioni faccia riferimento la sentenza e sarebbe stata fornita la prova che le operazioni in parola erano state svolte nell'interesse della società, è smentita dagli esiti dell'istruttoria svolta dei quali la motivazione della sentenza appellata dà pienamente conto. Invero, alla stregua degli estratti del c/c della società presso la , è documentalmente dimostrato che l'appellante eseguiva operazioni di Controparte_5
pagamento non giustificabili in base alla documentazione contabile della società e, di conseguenza, non riconducibili all'interesse della medesima;
tali operazioni venivano puntualmente contestate per iscritto all'amministratore il quale, neppure in giudizio, è mai stato in grado di giustificarle (su quanto esposto, v. docc. 4, 5A, e 6 del fascicolo di primo grado dell'appellato, sub. ALL. A in atti tenendo conto che le predette operazioni venivano precisate dall'attore, odierno appellato, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 facente riferimento ai sopracitati documenti). Dunque, a fronte della chiara e puntuale allegazione di atti di gestione integranti la distrazione ovvero la dispersione di risorse sociali,
è l'appellante a non avere assolto il – sopra illustrato – proprio onere probatorio avente ad oggetto la destinazione di tali risorse all'estinzione di debiti sociali e/o di averle impiegate per lo svolgimento dell'attività sociale e così di avere diligentemente svolto l'attività di amministratore della società.
8.1.2. Quanto alle condotte supra sub b), valgono considerazioni analoghe. In questo caso, però,
l'appellante, a seguito della contestazione di avere distratto dalle casse della società fondi (pari a complessivi € 60.623,85) mediante una serie di bonifici bancari disposti, con causali varie prive di alcuna giustificazione sulla base della contabilità della società, dai conti correnti della società presso la e in favore di se stesso (cfr. docc. nn. 5 e 7 al fascicolo di primo grado CP_5 CP_6 dell'appellato sub. ALL. A, e doc. 13 alle memorie ex art. 183 comma 6, n. 1 ibidem), ha restituito alla società parte degli stessi (€ 45.456,09) di talché il giudice di primo grado, non avendo l'appellante dimostrato il legittimo impiego di tali somme, ha correttamente limitato la condanna alla differenza tra l'importo dei fondi distratti e quelli restituiti (differenza pari, appunto, ad € 15.167,76).
8.1.3. Riguardo, infine, alle condotte supra sub c), l'appellante si è limitato a difendersi dicendo che non si tratta di “girofondi” ma di bonifici dai conti della società ai propri conti personali – in altri termini, il c/c di destinazione non era in realtà della società bensì personale dell'amministratore – il che, come è evidente, equivale ad ammettere la distrazione dei fondi della società in proprio favore.
La tesi secondo la quale l'appellante con tali fondi avrebbe provveduto a pagare debiti della società
– al di là dello spregio delle più elementari regole di corretta gestione amministrativa, anche sotto il
8 profilo della trasparenza della stessa, che essa dimostra – non è stata minimamente provata. Invero, nella documentazione versata in atti dall'appellante (varie fatture e buste paga), non è rinvenibile alcuna precisa correlazione (cronologica, per importi ecc.) tra le operazioni di “girofondi” e i presunti pagamenti per conto della società. Inoltre, al di là di alcune più che dubbie annotazioni a penna (“in contanti”) apposte sui documenti, rileva che i pagamenti di talune tipologie di debiti della società, se effettuati in contanti, avvenivano attraverso “girofondi” da un conto all'altro della società e non certo a quello personale dell'amministratore (v. movimenti del conto ove appaiono varie CP_6
operazioni di questo tipo;
v., nel senso anzidetto, le inequivoche dichiarazioni dei testimoni
[...]
impiegata con funzioni amministrative della società, ed , impiegata Tes_1 Testimone_2 addetta ai rapporti con i fornitori, sentite all'udienza del 20.2.2020).
8.2. Acclarate le ingiustificate distrazioni di fondi della casse sociali, si osserva che l'assunto dell'appellante, secondo il quale la responsabilità dell'amministratore presupporrebbe l'accertamento della consistenza del patrimonio sociale per verificare se le condotte distrattive abbiano determinato una sua diminuzione non essendovi prova, diversamente, dell'esistenza di una situazione di danno, non ha alcun pregio. E' evidente, infatti, che le predette condotte hanno implicato un depauperamento del patrimonio della e tanto basta per affermare la responsabilità del e Controparte_2 Parte_1 condannarlo al risarcimento del correlato danno. L'eventuale incremento del patrimonio sociale – ma non si capisce quali dovrebbero essere i riferimenti temporali della valutazione comparativa, né francamente è fornito qualche elemento a supporto della predetta astratta affermazione – nulla toglierebbe alla circostanza del predetto depauperamento conseguente alle contestate condotte distrattive dell'amministratore né, va da sé, è possibile immaginare un meccanismo compensativo tra positivi risultati di gestione e atti illeciti dell'amministratore. E', dunque, appena il caso di rilevare che la richiesta di c.t.u. contabile, oltre che chiaramente esplorativa, non era di alcuna utilità ai fini della decisione.
9. Il quinto motivo di appello è infondato.
9.1. L'appellante mostra di ritenere, del tutto erroneamente, che l'obbligazione di valore è solo quella che deriva da responsabilità extracontrattuale, mentre evidentemente così non è poiché, come
è noto, ciò che rileva e se l'obbligazione inadempiuta abbia o meno all'origine una somma di denaro
(v., tra le altre, Cass. 37798/2022 e Cass. 18299/2003).
9.2. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante – il quale non soltanto ritiene erroneamente che gli “interessi compensativi” siano propri delle obbligazioni di valuta ex art. 1224, comma 1, c.c., ma non coglie neppure l'esatta portata della decisione impugnata –, il Tribunale, con decisione non contestata dalle parti appellate, non ha riconosciuto gli interessi compensativi (cioè, gli
9 interessi tesi a compensare il danneggiato del ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito).
9.3. Ciò posto, il risarcimento del danno derivante da responsabilità ex art. 2476 c.c. dà luogo ad una obbligazione di valore (cfr. Cass. 11018/2005) di talché la somma risarcitoria liquidata deve essere, anche d'ufficio, rivalutata ai valori attuali al fine di rendere effettiva la reintegrazione del danneggiato che va necessariamente adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale (v. ex multis Cass. 11899/2016 e Cass. 26374/2014).
9.4. Ne segue che la decisione impugnata, che ha riconosciuto la rivalutazione monetaria dalla
”cristallizzazione del danno” (fatta coincidere, con decisione specificamente non contestata, con il deposito dell'atto introduttivo del giudizio) fino alla decisione, è corretta.
10. Il sesto motivo di appello è infondato.
10.1. Invero, non v'è dubbio che il convenuto è risultato totalmente soccombente e, quindi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. era tenuto al rimborso delle spese processuali in favore della controparte.
10.2. Non sussistevano, per la compensazione anche in via parziale, i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. né le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale 77/2018. E', poi, noto che l'accoglimento parziale della domanda non è suscettibile di determinare la soccombenza reciproca (secondo il principio espresso da Cass. SU 32061/2022). Nel caso di specie, l'accertamento della mala gestio dell'appellante e la liquidazione del danno dedotto sono risultati solo lievemente più circoscritti rispetto alla prospettazione iniziale della parte attrice.
10.3. Il medesimo criterio è stato correttamente adoperato anche per la liquidazione delle spese relative alle fasi incidentali che si sono tutte concluse in favore delle controparti (quanto alla revoca dell'amministratore, in base al criterio della soccombenza virtuale alla luce di quanto sopra esposto).
Circa la fase di reclamo, si osserva che, del pari, il collegio, pur confermando la ricorrenza del fumus
e del periculum, si limitava a confermare il sequestro in favore della società, peraltro in conformità a quella che era stata la domanda cautelare del (che non aveva chiesto il sequestro nell'interesse CP_1
della società e non proprio); le spese di tale fase sono state, comunque, nella misura della metà, compensate tra il e le altre parti, il e la on decisione che, quindi, resiste Parte_1 Pt_4 CP_2 alla doglianza dell'appellante.
11. Il settimo ed ultimo motivo di appello, per la revoca del sequestro conservativo disposto nel corso del primo grado del giudizio, è inammissibile.
11.1. Trattasi, infatti, di provvedimento definitivo a seguito di esperimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – sede nella quale il giudice, peraltro, si esprimeva sulla richiesta di revoca –, non più modificabile e/o revocabile in questa sede.
10 11.2. Inoltre, ogni questione relativa alla inefficacia del provvedimento cautelare va sollevata ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c. in relazione al quale la Corte di Appello non ha competenza.
12. Occorre ora passare all'appello incidentale con cui, mediante un unico motivo, l'appellato censura la decisione di primo grado per non aver riconosciuto la responsabilità Controparte_1 dell'amministratore anche per la fittizia assunzione dei suoi parenti (moglie e nipote) alle Parte_1 dipendenze della società con retribuzione corrisposta pari ad € 16.776,00.
12.1. La doglianza è fondata avendo il Tribunale sottovalutato le risultanze istruttorie.
13.2 E' pacifico, oltre che documentalmente provato, che l'appellato assunse, quali dipendenti della società dallo stesso amministrata, la moglie e il nipote CP_2 Controparte_7 [...]
ai quali, per i rispettivi diversi periodi in cui furono alle dipendenze della società, venne Parte_5 corrisposto, a titolo retributivo, la somma totale di € 16.776,00 (cfr. doc. nn. 3, 9, 10, 11, 12 e 13 in fasc. di primo grado di parte appellante incidentale nonché docc. nn. 21 e 35 in fasc. di primo grado dell'appellante).
13.3. Alla contestazione che i due dipendenti, in realtà, non avessero di fatto mai svolto alcuna prestazione in favore della società il convenuto replicava che le assunzioni erano legate alle “indubbie capacità” dei propri congiunti nell'esecuzione delle mansioni loro attribuite;
in particolare, la moglie
“per definizione dei menù da proporre, qualificazione dei fornitori, definizione delle grammature per ogni singola ricetta, politica dei prezzi di acquisto, pianificazione dello stivaggio delle vaschette nei
“gastronorm” e caricamento sui mezzi di trasporto e verifica del gradimento finale” ed il nipote “per elaborazione e sviluppo dei fogli elettronici per il controllo di gestione” (cfr. p. 13 della comparsa di costituzione e risposta , datata 11.3.2019). Parte_1
13.4. Sennonché, in primo luogo, non vi è alcuna documentazione (mail, ricette, fogli di calcolo ecc.) che comprovi l'effettivo esercizio di tali mansioni né i nominativi dei due dipendenti figurano, al contrario di tutti gli altri, nei fogli presenza inviati alla consulente del lavoro della società (dott.ssa
; v. doc. n. 18 in fasc. di parte appellante incidentale cit.), malgrado essi avessero, Persona_1
come è documentalmente provato alla stregua dei contratti di lavoro in atti, un orario di lavoro part time dal lunedì al venerdì.
13.5. In secondo luogo, le due testimoni succitate (impiegata amministrativa) Testimone_1 ed (addetta ai rapporti con i fornitori), esaminate all'udienza del 20.2.2020, hanno Testimone_2
entrambe riferito, in modo inequivoco, di non avere mai visto lavorare presso l'azienda tanto
[...]
quanto . Per maggiore chiarezza si riportano le dichiarazioni della prima Pt_6 CP_7 CP_7
teste:
11 “A.D.R. Non mi risulta che il sig. abbia mai svolto attività lavorativa presso Parte_5
la Controparte_2
A.D.R. Escludo con certezza che il sig. possa mai aver svolto attività Parte_5 lavorativa alle dipendenze della in quanto, stante l'esiguo numero di dipendenti occupati, CP_2
conoscevo personalmente tutti i lavoratori assunti alle dipendenze di detta società;
A.D.R. Non mi risulta che la sig.ra abbia mai svolto attività lavorativa Controparte_7
presso la Controparte_2
A.D.R. Escludo con certezza che la sig.ra possa mai aver svolto attività Controparte_7 lavorativa alle dipendenze della in quanto, stante l'esiguo numero di dipendenti occupati, CP_2
conoscevo personalmente tutti i lavoratori assunti alle dipendenze di detta società;
Su domande a chiarimento delle parti, la teste risponde quanto segue:
A.D.R. Lavoravo circa sei ore al giorno presso la sede sociale della al lunedì al sabato. CP_2
Preciso che la mia presenza presso la sede sociale nella giornata di sabato era più che altro dettata da una mia scelta personale, non essendo tenuta a prestare attività lavorativa in tale giorno della settimana.
A.D.R. Non ho giudizi pendenti con il sig. né in passato ne ho introdotti. Parte_1
A.D.R. Preciso che la mia attività lavorativa iniziava nella prima mattinata e si concludeva solitamente nel secondo pomeriggio.”.
Si riportano, sul punto in questione, anche le dichiarazioni della seconda teste:
“A.D.R. I miei orari di lavoro erano flessibili e dipendevano dalle esigenze della società;
A.D.R. Orientativamente ero presente presso la sede sociale dalle ore 09:00 alle ore 11:30 e tornavo dopo la pausa pranzo alle ore 15:00, trattenendomi fino al compimento dell'attività lavorativa;
in totale, solitamente, la mia attività lavorativa si protraeva per circa cinque ore giornaliere ma occasionalmente mi trattenevo anche per più ore, qualora ve ne fosse stata l'esigenza; Cont A.D.R. In concomitanza del periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della ho anche lavorato presso la scuola elementare Bosio in via Teramo nel Comune di Chieti Scalo, dalle ore
12:30 alle ore 15:00 come scodellatrice;
preciso che detta attività lavorativa, pur formalmente contrattualizzata dalle ore 12:30 alle ore 15:00, richiedeva la mia presenza presso i locali della scuola elementare dalle ore 12:00 alle ore 14:30;
A.D.R. Non mi risulta che il sig. abbia mai svolto attività lavorativa presso Parte_5
la Controparte_2
12 Escludo con certezza che il sig. possa mai aver svolto attività CP_8 Parte_5 lavorativa alle dipendenze della in quanto, stante l'esiguo numero di dipendenti occupati, CP_2
conoscevo personalmente tutti i lavoratori assunti alle dipendenze di detta società;
A.D.R. L'attività di elaborazione e sviluppo dei fogli elettronici era materialmente svolta da
Testimone_1
Su domanda a chiarimento di parte convenuta la teste risponde quanto segue:
A.D.R. Sono al corrente di tale circostanza in quanto la sig.ra lavorava di Testimone_1
fianco a me;
A.D.R. . Non mi risulta che la sig.ra. abbia mai svolto attività lavorativa Controparte_7
presso la Controparte_2
A.D.R. Escludo con certezza che la sig.ra possa mai aver svolto attività Controparte_7
lavorativa alle dipendenze della in quanto, stante l'esiguo numero di dipendenti occupati, CP_2
conoscevo personalmente tutti i lavoratori assunti alle dipendenze di detta società;
A.D.R. La definizione dei menù da proporre era demandata ad un gruppo di lavoro composto da me, da e dal dott. ; Testimone_1 Parte_1
l'attività di qualificazione dei fornitori era svolta da me in via esclusiva;
in particolare CP_8 mi riferisco all'attività di selezione dei fornitori;
A.D.R. La grammatura delle singole ricette era predeterminata dal bando;
A.D.R. La valutazione dei prezzi praticati dai fornitori e dell'eventuale convenienza di un cambio di fornitore era svolta da me;
non c'erano altre persone che svolgevano tale attività, ma preciso che nell'effettuare tale valutazione mi confrontavo con il dott. ; Parte_1
A.D.R. Lo stivaggio dei gastronorm era effettuato in piena autonomia dal personale di cucina;
Su domanda a chiarimento la teste riferisce quanto segue:
A.D.R. Sono al corrente di tale circostanza in quanto occasionalmente ho assistito personalmente all'attività di stivaggio dei gastronom;
A.D.R. L'attività di verifica del gradimento finale presso i clienti era svolta da me personalmente ed esclusivamente.
A.D.R. La sede sociale presso la quale lavoravo apriva alle sei di mattina circa per la preparazione dei pasti da distribuire;
non so dire a che ora chiudeva la sede sociale ma, senz'altro, dopo la fine della mia giornata lavorativa. Si dà atto di aver dato lettura del verbale alla teste, la quale ne conferma il contenuto.>>.
13 13.6. Dunque, le prove, documentali e testimoniali, dimostrano che i due dipendenti, in realtà, non svolsero alcuna prestazione lavorativa per la società. Né in senso contrario l'appellante ha potuto fornire qualche elemento contrario.
13.7. La valutazione del giudice di prime cure, come si è innanzi accennato, trascura il carattere concorde ed univoco delle predette risultanze probatorie. Peraltro, il rilievo che le due testi potevano non essere a conoscenza di altri dipendenti presenti in azienda in orario diverso contrasta con il fatto che entrambe avevano orari di lavoro che avrebbero, almeno in parte, dovuto coincidere con quelli dei congiunti del e che le due testi erano direttamente coinvolte nell'esecuzione di alcune Parte_1
delle mansioni che, a detta dell'appellante, avrebbero dovuto svolgere i suoi congiunti (il nipote in quelle della prima teste, la moglie in quelle della seconda teste). Poi, non può trascurarsi che si trattava di una piccola azienda, avente sede in un piccolo centro, dove è inconcepibile che i dipendenti non si conoscano l'un l'altro. Infine, non è vero che non siano state chiarite le mansioni affidate alla moglie e al nipote dell'amministratore, le quali sono state specificate in giudizio proprio da quest'ultimo.
13.8. Ne segue che, tra le condotte irregolari di natura distrattiva dell'ex amministratore, va inclusa, come dedotto dal ricorrente, odierno appellante incidentale, anche quella di avere assunto i propri congiunti (moglie e nipote) senza che questi prestassero alcuna attività lavorativa, in realtà eseguite da altri dipendenti della società. Trattasi ovviamente di condotta estranea agli scopi sociali e pregiudizievole per la società. Le retribuzioni corrisposte ai dui dipendenti fittizi, nell'ammontare
(pacifico e documentato) sopra specificato di € 16.776,00, rappresentano l'ulteriore danno cagionato alla società appellata, danno che l'amministratore deve, pertanto, risarcire alla stessa.
13.9. Dunque, all'importo risarcitorio stabilito dal giudice di prime cure andrà aggiunto quello innanzi citato.
14. In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale di ed in riforma Controparte_1
della sentenza gravata – che, per il resto, s'intende confermata –, l'importo risarcitorio, anziché di
€ 76.224,59, è pari ad € 93.000,59 (€ 76.224,59 + € 16.776,00). In conformità a quanto stabilito dal giudice di primo grado – con la decisione esente dai rilievi dell'appellante principale e non impugnata dalle altre parti appellate –, sulla predetta somma finale va riconosciuta la rivalutazione monetaria in base agli indici ST (Foi) con decorrenza dal 30.11.2018 (data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) fino al 4.9.2023 (data della sentenza di primo grado), senza applicazione di interessi sulla somma rivalutata. Adoperando il sistema di calcolo messo a disposizione dall'ST
(https://rivaluta.istat.it), il risultato finale è pari ad € 108.531,69 (rivalutazione pari ad € 15.531,10).
Quindi, l'importo di cui al capo III) del dispositivo della medesima sentenza va rettificato nel senso appena esposto, ferme restando tutte le altre statuizioni accessorie non impugnate.
14 15. Quanto alle spese, la riforma parziale della sentenza gravata rende sempre necessaria la nuova regolazione delle spese di lite sulla base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
15.1. Va, però, da sé che, nella specie, essendo stato accolto soltanto l'appello incidentale, il soccombente resta l'appellante principale . Inoltre, malgrado la rideterminazione Parte_1
del quantum, lo scaglione tariffario resta immutato sicché è inutile provvedere ad una liquidazione identica a quella (incontestata) stabilita nella sentenza appellata.
15.2. Le spese del presente grado del giudizio si liquidano come in dispositivo sulla base della documentazione versata in atti, dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione derivante dal valore della controversia secondo il decisum, valori medi quanto alla parte appellata – appellante incidentale e tra minimi e medi per la parte appellata Controparte_1 [...]
, in ragione della evidente diversità delle rispettive prestazioni professionali. Controparte_2
16. Nei confronti dell'appellante principale sussistono i presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , ridetermina in € 108.531,69 Controparte_1
l'importo risarcitorio di cui al capo III) della sentenza di primo grado;
3) condanna l'appellante principale al rimborso in favore dell'appellato/appellante Parte_1 incidentale delle spese del presente giudizio liquidate in € 14.317,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso, ed € 382,50 per esborsi;
3) condanna l'appellante principale al rimborso in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate in € 8.000,00 oltre rimborso Controparte_2
forfettario del 15%, iva e cpa come per legge, per compenso.
4) dichiara che l'appellante principale è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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