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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22359/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22359/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAROCCO GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Parte_2
14/06/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8.07.2013 e il 13.01.2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni straordinarie e di maggiore interesse. Limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co c.c.
DISPONE che i genitori, salvo diverso accordo tra loro direttamente intercorso e tenuto conto delle esigenze di studio e di svago dei minori, convengono che il padre possa vedere e tenere con sé Per_1 e secondo le seguenti modalità (precisando sin d'ora che salvo che sia diversamente stabilito, Per_2 ad esempio durante i periodi di vacanza scolastica, per luogo di prelievo e di riaccompagnamento deve intendersi il domicilio della madre): - un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 20.30; - durante le vacanze scolastiche estive il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive, concordando con la madre il periodo entro il 31 maggio di ciascun anno;
in difetto di diverso accordo, durante gli anni pari la madre trascorrerà con i figli la seconda quindicina di agosto e il padre i primi quindici giorni di agosto;
durante gli anni dispari, la madre trascorrerà con i figli la prima quindicina di agosto, mentre il padre trascorrerà con i figli la seconda quindicina di agosto;
- quanto alle maggiori festività, il padre trascorrerà ad anni alterni il periodo dall'inizio delle vacanze natalizie al mattino del 31 dicembre degli anni pari e dal 31 dicembre degli anni dispari sino al termine delle vacanze natalizie. I genitori concordano che i bambini trascorrano la cena della Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma;
- i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, a decorrere dalla Pasqua 2025 che i minori trascorreranno con la madre, l'anno successivo con il padre e così di seguito. - e trascorreranno le Per_1 Per_2 ulteriori festività con il genitore con cui si trovano mentre qualora la festività sia collegata ad un ponte scolastico essa sarà festeggiata con il genitore con cui trascorreranno il week-end.
PRENDE ATTO che i genitori danno atto che il sig. si è già allontanato, asportando tutti i suoi Pt_2 effetti personali, dalla casa familiare sita in Chieri, via Costaguta 1 e condotta in locazione.
DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento i figli minori, il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di aprile 2024 con aggiornamento automatico dell'Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Torino e dal pagina 2 di 3 Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino, che si intende integralmente richiamato. I signori Pt_1 e concordano che per ogni spesa eccedente l'importo complessivo di Euro 200,00, ciascun Pt_2 genitore dovrà mettere a disposizione di quello che effettuerà l'esborso la metà della somma entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che salvo per quanto riguarda il consenso rilasciato da ciascuno di essi alla scuola frequentata dai minori e salvo che entrambi prestino consenso scritto e circostanziato, i genitori non prestano alcun consenso alla pubblicazione di foto e video in cui sono ritratti i minori sui social network e/o sul web e di attivarsi prontamente per la rimozione delle stesse qualora effettuata da parte di terzi.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui non viene formulata alcuna domanda di contenuto patrimoniale.
PRENDE ATTO che i genitori convengono che l'assegno unico universale e la detrazione fiscale spettino alla madre.
PRENDE ATTO che i genitori autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori, consentendo la loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra
UE.
PONE le spese di lite a carico della signora Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22359/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAROCCO GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Parte_2
14/06/2014.
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8.07.2013 e il 13.01.2016. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni straordinarie e di maggiore interesse. Limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 bis, 3° co c.c.
DISPONE che i genitori, salvo diverso accordo tra loro direttamente intercorso e tenuto conto delle esigenze di studio e di svago dei minori, convengono che il padre possa vedere e tenere con sé Per_1 e secondo le seguenti modalità (precisando sin d'ora che salvo che sia diversamente stabilito, Per_2 ad esempio durante i periodi di vacanza scolastica, per luogo di prelievo e di riaccompagnamento deve intendersi il domicilio della madre): - un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 20.30; - durante le vacanze scolastiche estive il padre trascorrerà con i figli due settimane anche non consecutive, concordando con la madre il periodo entro il 31 maggio di ciascun anno;
in difetto di diverso accordo, durante gli anni pari la madre trascorrerà con i figli la seconda quindicina di agosto e il padre i primi quindici giorni di agosto;
durante gli anni dispari, la madre trascorrerà con i figli la prima quindicina di agosto, mentre il padre trascorrerà con i figli la seconda quindicina di agosto;
- quanto alle maggiori festività, il padre trascorrerà ad anni alterni il periodo dall'inizio delle vacanze natalizie al mattino del 31 dicembre degli anni pari e dal 31 dicembre degli anni dispari sino al termine delle vacanze natalizie. I genitori concordano che i bambini trascorrano la cena della Vigilia con il papà e il giorno di Natale con la mamma;
- i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, a decorrere dalla Pasqua 2025 che i minori trascorreranno con la madre, l'anno successivo con il padre e così di seguito. - e trascorreranno le Per_1 Per_2 ulteriori festività con il genitore con cui si trovano mentre qualora la festività sia collegata ad un ponte scolastico essa sarà festeggiata con il genitore con cui trascorreranno il week-end.
PRENDE ATTO che i genitori danno atto che il sig. si è già allontanato, asportando tutti i suoi Pt_2 effetti personali, dalla casa familiare sita in Chieri, via Costaguta 1 e condotta in locazione.
DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento i figli minori, il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di aprile 2024 con aggiornamento automatico dell'Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Torino e dal pagina 2 di 3 Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino, che si intende integralmente richiamato. I signori Pt_1 e concordano che per ogni spesa eccedente l'importo complessivo di Euro 200,00, ciascun Pt_2 genitore dovrà mettere a disposizione di quello che effettuerà l'esborso la metà della somma entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che salvo per quanto riguarda il consenso rilasciato da ciascuno di essi alla scuola frequentata dai minori e salvo che entrambi prestino consenso scritto e circostanziato, i genitori non prestano alcun consenso alla pubblicazione di foto e video in cui sono ritratti i minori sui social network e/o sul web e di attivarsi prontamente per la rimozione delle stesse qualora effettuata da parte di terzi.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui non viene formulata alcuna domanda di contenuto patrimoniale.
PRENDE ATTO che i genitori convengono che l'assegno unico universale e la detrazione fiscale spettino alla madre.
PRENDE ATTO che i genitori autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori, consentendo la loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori, per quelli extra
UE.
PONE le spese di lite a carico della signora Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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