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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LV OR Presidente
AR SE Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. v.g. 2495/2025 promosso congiuntamente da:
con C.F.: -, nata il [...] Parte_1 C.F._1
a RA (AN);
e con C.F.: -, nato il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. BENNI ARIANNA come da procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di Via Spagnoli n. 23 di RA M.ma, ove verranno collocate le figlie minori, sarà assegnata alla sig.ra in unione ai beni mobili che la compongono, salvo quelli Parte_1 espressamente concordati dalle parti di cui al separato elenco (doc. 18);
- 1 - 3. Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori con regime dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la casa coniugale insieme alla madre e potranno trascorrere con il padre il pomeriggio del Lunedì e Giovedì fino alle ore 20:00 quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna e fine settimana alternati dalle 19:00 del venerdì fino alle 19:00 della domenica;
in ogni caso le parti forniscono la piena disponibilità ed elasticità a modificare le giornate di competenza e i già individuati pomeriggi infrasettimanali, previo congruo anticipo, nel rispetto degli impegni lavorativi e scolastici ed extrascolastici delle minori;
saranno dunque i genitori ad adoperarsi fattivamente per pervenire ad una soluzione condivisa che tuteli il diritto delle figlie a poter avere una relazione sana ed equilibrata con entrambe le figure genitoriali.
4. In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni relative alla cura, all'educazione e all'istruzione delle figlie di comune accordo, essendo obiettivo comune il loro supremo interesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro;
5. Il Sig. provvederà a versare a favore della sig.ra un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento o delle comuni figlie pari ad € 500,00 mensili o/00), rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con bonifico bancario al codice IBAN [...] entro il giorno 25 di ogni mese, mentre saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, individuate dal Protocollo Distrettuale, che andranno corrisposte a chi le abbia anticipate, entro il mese successivo, previa esibizione della necessaria documentazione probatoria;
qualora la sig.ra ecida liberamente Parte_1 di utilizzare il welfare aziendale per sostenere le spese straordinarie rela ie minori, la stessa si obbliga a comunicarlo al marito escludendo quindi l'elargizione a suo carico del relativo 50 %.
Per comodità si elencano le spese straordinarie previste dal Protocollo Distrettuale pubblicato nel Luglio 2024:
1. PE IC
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 2 - - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. PE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado - tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- 3 - - pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. PE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
6.Le parti fanno decorrere la validità dei seguenti accordi a partire dalla data del 1 Luglio 2025, data in cui il sig. lascerà la casa coniugale e dallo stesso mese inizierà a versare il CP_1 mantenimento ordinario per le figlie, e quest'ultimo, nell'attesa di trasferirsi presso la nuova abitazione di RA M.ma alla Via Umbria n. 8/A che è in procinto di acquistare (il rogito è fissato per il 29.09.2025), si organizzerà con la sig.ra per garantire la continuità della sua Parte_1 presenza alle figlie, eventualmente facendole pernottare presso la abitazione dei nonni paterni sita a Jesi, via dei Merciai n. 13;
- 4 - 7.Entrambi i genitori prestano il consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per le figlie. Le parti in caso di vacanza in Italia si obbligano a comunicare con il dovuto preavviso ove le minori trascorreranno i pernotti;
mentre in caso di soggiorno all'estero è necessario il previo consenso dell'altro genitore con relativa richiesta avanzata con congruo anticipo, specificando che, in caso di dissenso, lo stesso debba essere adeguatamente motivato.
Con riguardo alle festività natalizie le bambine trascorreranno con la famiglia paterna la cena della vigilia, mentre il pranzo del 25 con quella materna;
per le altre festività invece (il 26 Dicembre, il giorno di Pasqua e Pasquetta, il primo Novembre, l'8 dicembre, il Ferragosto, il 31 dicembre e il primo gennaio, il 2 Giugno, il 25 aprile e il Primo Maggio) alterneranno di anno in anno la frequentazione dei due genitori, che valuteranno di volta in volta a seconda delle rispettive organizzazioni.
Rispetto alle vacanze estive ciascun genitore avrà facoltà di tenere le bambine con sé per 15 giorni anche non continuativi, comunicando all'altro il periodo di ferie entro il mese Aprile di ciascun anno, in modo da poter organizzare le rispettive vacanze e la prenotazione del centro estivo per la figlia minore Per_1
Le parti, inoltre, si impegnano ad organizzare congiuntamente feste e cerimonie nel prioritario interesse delle figlie minori, garantendo la loro presenza e quella delle famiglie di origine in un'ottica collaborativa, dividendone le relative spese;
8.La Sig.ra si obbliga ad acquistare dal Sig. la vettura Jeep Renegade tg Parte_1 CP_1
GK580EA al prez to di € 15.000,00 entro il corrente 5 (con la prova della regolare corresponsione dei bolli auto) e, entro il medesimo termine, le parti estingueranno il conto corrente cointestato dividendone il saldo a metà;
9. Fermo quanto previsto al n. 8 e lo scambio di beni mobili di cui al punto 2, i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolarizzare ogni reciproco rapporto anche economico e che, pertanto, più nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
10. I ricorrenti dichiarano di godere entrambi di redditi propri e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
11. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei rispettivi documenti di espatrio.
12. Gli assegni familiari/assegni unici saranno percepiti al 100% dalla Sig.ra Parte_1 rinunciando pertanto il sig. della sua quota del 50%, mentre le detrazioni per figlie a carico CP_1 saranno al 50% ciascuno.
13.Compensi professionali interamente compensati”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 CP_1 sono sposati a Jesi (AN) il 6/07/2013, premesso che, per sopraggiunte incompatibilità di carattere, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 5 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 18/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle due figlie, entrambe minorenni (collocate presso l'abitazione materna e in favore delle quali le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze delle figlie e proporzionato alle rispettive condizioni economico-patrimoniali di entrambi i genitori).
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., all'ascolto delle minori, avuto riguardo al fatto che le condizioni concordate, come visto, risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Jesi (AN) il 06/07/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 32, parte 2, serie A dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 6 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR SE LV OR
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LV OR Presidente
AR SE Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. v.g. 2495/2025 promosso congiuntamente da:
con C.F.: -, nata il [...] Parte_1 C.F._1
a RA (AN);
e con C.F.: -, nato il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. BENNI ARIANNA come da procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di Via Spagnoli n. 23 di RA M.ma, ove verranno collocate le figlie minori, sarà assegnata alla sig.ra in unione ai beni mobili che la compongono, salvo quelli Parte_1 espressamente concordati dalle parti di cui al separato elenco (doc. 18);
- 1 - 3. Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori con regime dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la casa coniugale insieme alla madre e potranno trascorrere con il padre il pomeriggio del Lunedì e Giovedì fino alle ore 20:00 quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna e fine settimana alternati dalle 19:00 del venerdì fino alle 19:00 della domenica;
in ogni caso le parti forniscono la piena disponibilità ed elasticità a modificare le giornate di competenza e i già individuati pomeriggi infrasettimanali, previo congruo anticipo, nel rispetto degli impegni lavorativi e scolastici ed extrascolastici delle minori;
saranno dunque i genitori ad adoperarsi fattivamente per pervenire ad una soluzione condivisa che tuteli il diritto delle figlie a poter avere una relazione sana ed equilibrata con entrambe le figure genitoriali.
4. In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni relative alla cura, all'educazione e all'istruzione delle figlie di comune accordo, essendo obiettivo comune il loro supremo interesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro;
5. Il Sig. provvederà a versare a favore della sig.ra un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento o delle comuni figlie pari ad € 500,00 mensili o/00), rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con bonifico bancario al codice IBAN [...] entro il giorno 25 di ogni mese, mentre saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, individuate dal Protocollo Distrettuale, che andranno corrisposte a chi le abbia anticipate, entro il mese successivo, previa esibizione della necessaria documentazione probatoria;
qualora la sig.ra ecida liberamente Parte_1 di utilizzare il welfare aziendale per sostenere le spese straordinarie rela ie minori, la stessa si obbliga a comunicarlo al marito escludendo quindi l'elargizione a suo carico del relativo 50 %.
Per comodità si elencano le spese straordinarie previste dal Protocollo Distrettuale pubblicato nel Luglio 2024:
1. PE IC
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 2 - - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. PE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado - tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- 3 - - pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. PE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
6.Le parti fanno decorrere la validità dei seguenti accordi a partire dalla data del 1 Luglio 2025, data in cui il sig. lascerà la casa coniugale e dallo stesso mese inizierà a versare il CP_1 mantenimento ordinario per le figlie, e quest'ultimo, nell'attesa di trasferirsi presso la nuova abitazione di RA M.ma alla Via Umbria n. 8/A che è in procinto di acquistare (il rogito è fissato per il 29.09.2025), si organizzerà con la sig.ra per garantire la continuità della sua Parte_1 presenza alle figlie, eventualmente facendole pernottare presso la abitazione dei nonni paterni sita a Jesi, via dei Merciai n. 13;
- 4 - 7.Entrambi i genitori prestano il consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per le figlie. Le parti in caso di vacanza in Italia si obbligano a comunicare con il dovuto preavviso ove le minori trascorreranno i pernotti;
mentre in caso di soggiorno all'estero è necessario il previo consenso dell'altro genitore con relativa richiesta avanzata con congruo anticipo, specificando che, in caso di dissenso, lo stesso debba essere adeguatamente motivato.
Con riguardo alle festività natalizie le bambine trascorreranno con la famiglia paterna la cena della vigilia, mentre il pranzo del 25 con quella materna;
per le altre festività invece (il 26 Dicembre, il giorno di Pasqua e Pasquetta, il primo Novembre, l'8 dicembre, il Ferragosto, il 31 dicembre e il primo gennaio, il 2 Giugno, il 25 aprile e il Primo Maggio) alterneranno di anno in anno la frequentazione dei due genitori, che valuteranno di volta in volta a seconda delle rispettive organizzazioni.
Rispetto alle vacanze estive ciascun genitore avrà facoltà di tenere le bambine con sé per 15 giorni anche non continuativi, comunicando all'altro il periodo di ferie entro il mese Aprile di ciascun anno, in modo da poter organizzare le rispettive vacanze e la prenotazione del centro estivo per la figlia minore Per_1
Le parti, inoltre, si impegnano ad organizzare congiuntamente feste e cerimonie nel prioritario interesse delle figlie minori, garantendo la loro presenza e quella delle famiglie di origine in un'ottica collaborativa, dividendone le relative spese;
8.La Sig.ra si obbliga ad acquistare dal Sig. la vettura Jeep Renegade tg Parte_1 CP_1
GK580EA al prez to di € 15.000,00 entro il corrente 5 (con la prova della regolare corresponsione dei bolli auto) e, entro il medesimo termine, le parti estingueranno il conto corrente cointestato dividendone il saldo a metà;
9. Fermo quanto previsto al n. 8 e lo scambio di beni mobili di cui al punto 2, i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolarizzare ogni reciproco rapporto anche economico e che, pertanto, più nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
10. I ricorrenti dichiarano di godere entrambi di redditi propri e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
11. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei rispettivi documenti di espatrio.
12. Gli assegni familiari/assegni unici saranno percepiti al 100% dalla Sig.ra Parte_1 rinunciando pertanto il sig. della sua quota del 50%, mentre le detrazioni per figlie a carico CP_1 saranno al 50% ciascuno.
13.Compensi professionali interamente compensati”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 CP_1 sono sposati a Jesi (AN) il 6/07/2013, premesso che, per sopraggiunte incompatibilità di carattere, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 5 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 18/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle due figlie, entrambe minorenni (collocate presso l'abitazione materna e in favore delle quali le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze delle figlie e proporzionato alle rispettive condizioni economico-patrimoniali di entrambi i genitori).
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., all'ascolto delle minori, avuto riguardo al fatto che le condizioni concordate, come visto, risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Jesi (AN) il 06/07/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 32, parte 2, serie A dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 6 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR SE LV OR
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