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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5104/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5104/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPORCHIO Parte_1 C.F._1
GIULIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROIANO Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA
(C.F. ), CP_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda risarcitoria è fondata nei termini di seguito esposti.
nella dichiarata qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura Renault Clio, tg. Parte_1 CB 208668, di proprietà di e condotta nell'occasione da ha CP_2 Parte_2 convenuto in giudizio la unitamente ad nelle Controparte_3 CP_2 rispettive qualità di assicuratore del vettore e di proprietario della Renault Clio, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista Fiat Stilo tg. CX 232 GZ nella causazione del sinistro stradale avvenuto il giorno 15.04.2017, alle ore 18,30 circa, in agro di Foggia, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento della somma complessiva € 146.015,36 a titolo di risarcimento del danno biologico con aumento personalizzato del 31% e di rimborso delle spese mediche anche future, già detratto l'importo di euro 60.000,00 versato in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice e trattenuto a mero titolo di acconto, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, l'attrice ha dedotto in fatto che quel giorno, alle ore
18.30 circa, l'autovettura Renault Clio a bordo della quale ella viaggiava come terza trasportata stava pagina 1 di 9 percorrendo la Zona Industriale ASI, sita in Borgo Incoronata, allorquando, giunta all'altezza del nodo ferroviario ivi esistente, e più precisamente all'altezza dell'intersezione a “Y”, era stata urtata dal veicolo Fiat Stilo tg. CX 232 GZ, di proprietà di e nell'occasione condotto da Controparte_4
il quale percorrendo la predetta via, con direzione di marcia sud-nord, lato stabilimento CP_5
verso stabilimento , nell'effettuare una manovra di svolta a destra, aveva attinto con la CP_6 CP_7 propria ruota anteriore destra la ruota posteriore sinistra della Clio;
che a seguito della collisione, l'autovettura Renault Clio aveva iniziato a sbandare fino a rovesciarsi e, attraversando verso sinistra l'intera carreggiata percorsa, era uscita fuori strada, fermandosi sull'erba oltre la parte asfaltata;
che durante la rotazione dell'auto Renault Clio assicurata, ella era stata sbalzata fuori dal veicolo stesso ed aveva subito gravi lesioni personali tali da rendere necessario il ricovero al Pronto Soccorso degli
OO.RR. di Foggia;
che ne era seguito un lungo periodo di malattia, durata giorni 100, di cui giorni 40 di inabilità temporanea totale, giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 25%, con il residuare di postumi permanenti pari al 28%, come da relazione del consulente di parte.
La società costituendosi in giudizio, ha eccepito: in via preliminare, Controparte_1 l'improponibilità/inammissibilità dell'azione diretta ex art. 141 cod. ass., stante la ricorrenza dell'ipotesi del “caso fortuito” rappresentato dalla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista quale causa esclusiva del sinistro;
nel merito: la concorsuale responsabilità della stessa attrice per l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza;
la mancata prova dei presupposti per la personalizzazione del danno;
la congruità della somma di euro 60.000,00 già versata in sede stragiudiziale.
L'altro convenuto è rimasto contumace.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità/improponibilità dell'azione diretta ex art. 141 cod. ass., nonostante l'incontestata responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista.
Così recita il comma 1 dell'art. 141 cod. ass.: "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo". Indicata poi la proposizione diretta dell'azione da parte del trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo trasportante al secondo comma, e imposti i termini di cui all'art. 145 nel primo periodo del terzo comma, in quest'ultimo altresì si enuncia: "L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato". E infine, stabilisce il comma 4:
"L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150".
Un'ampia dottrina ha inteso svincolare, tramite l'art. 141, il diritto risarcitorio verso l'assicuratore del danneggiato nella species di trasportato da ogni aspetto di responsabilità dell'assicurato vettore, ravvisando in effetti nel sistema una vera e propria no fault rule in cui il "caso fortuito" posto come limite all'incipit del comma 1, è stato confinato agli eventi naturali imprevedibili. Si adduce, per sorreggere la lettura in tal senso più innovativa dell'art. 141, che l'inclusione delle condotte umane nel caso fortuito costituirebbe di questo un'interpretazione estensiva, la quale peraltro pagina 2 di 9 verrebbe a imporre al trasportato gli stessi oneri probatori che lo graverebbero se avesse agito ex art. 140, ovvero la dimostrazione della responsabilità civile nella causazione dell'incidente del soggetto assicurato con la compagnia convenuta. Inoltre, una lettura del caso fortuito non "sartoriale" a questa fattispecie non sarebbe coerente con la radicale diversità delle norme del codice civile che fanno espresso riferimento al caso fortuito (gli artt. 2051 e 2052 c.c.) e condurrebbe ad una sorta di duplicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1.
La dottrina "innovativa" attinge pure dall'art. 141, comma 3, laddove è previsto che l'assicuratore "del responsabile civile" può intervenire nel giudizio ex art. 141, ed estromettere l'assicuratore del vettore,
"riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato".
Questo dimostrerebbe una contrapposizione tra il ruolo del vettore, e quindi della sua compagnia, e il ruolo del responsabile del sinistro, e a sua volta della sua compagnia;
e al tempo stesso viene inteso come possibilità - ma non obbligo - di estromettere l'assicuratore del vettore se responsabile è l'assicurato dell'altra impresa intervenuta (che appunto - recita la norma - "può estromettere"), così da confermare che l'assicuratore del vettore ha sempre, a parte il caso fortuito delineato ad hoc, obbligo risarcitorio verso il trasportato danneggiato.
Un'altra lettura, invece, fa perno proprio sul caso fortuito indicato dall'incipit del comma 1, adducendo che in tale concetto giuridico è sempre stata inclusa la condotta umana, come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Sostenendo, quindi, che anche nell'art. 141 il vettore deve avere una qualche responsabilità affinchè il suo assicuratore sia obbligato al risarcimento, questa dottrina lamenta che l'opposta interpretazione viene a gravare l'assicuratore del vettore di una responsabilità oggettiva - non conferita tra l'altro al suo assicurato - e che tale oggettività non verrebbe meno neppure attribuendogli una funzione di sostituto processuale dell'assicuratore del responsabile, poichè il regresso è comunque un'azione ordinaria, ex art. 1299 c.c., e quindi applicabile anche a prescindere dall'art. 141, comma 4.
Dal punto di vista letterale, in sintesi, il nucleo delle rispettive letture è identificabile per quella innovativa nell'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", e per quella contenitiva nell'inciso "salva l'ipotesi di sinistro cagionato dal caso fortuito": entrambe dunque rinvengono il proprio "asso" testuale nell'ambito dell'art. 141, comma 1.
Secondo Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181, "il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit." (così la massima) Nella parte motiva della pronuncia si legge: "Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". Questo in effetti è il nucleo, subito svelato, della pronuncia: chi agisce ex art. 141, non ha onere probatorio sulla "effettiva distribuzione della responsabilità". Viene dato atto, poi, che la norma "è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale" disattese dal giudice delle leggi (si richiama l'ordinanza 23 dicembre 2008 n. 440 della Consulta) il quale ha evidenziato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 nel senso che si limiti "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della pagina 3 di 9 compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso". Si afferma poi che "ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l'attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti ed eventualmente di applicare... la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c. c., comma 2. Tale accertamento è al di fuori della previsione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento ". Chi aveva agito ex art. 141, nel caso in esame, aveva "provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente": il ricorso viene pertanto accolto, esprimendo il principio di diritto per cui "in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti".
Dunque, in punto di onere di prova, secondo tale pronuncia l'attore non è tenuto a dimostrare altro che l'esistenza del sinistro e il danno subito a seguito del sinistro, ma non deve provare le "modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti". Ciò sul piano processuale è compatibile con entrambe le letture dell'art. 141: è ictu oculi compatibile con la teoria
"innovativa" che esclude alcun rilievo alla responsabilità del vettore assoggettando all'obbligo di risarcimento il suo assicuratore anche se questa non sussiste;
ma è parimenti compatibile con l'opposta interpretazione, poichè questa grava l'assicuratore, tramite la prova del caso fortuito, della dimostrazione proprio della modalità del sinistro e della discendente collocazione della responsabilità, se - ovviamente - l'assicuratore intende resistere su tale profilo.
Sostanzialmente conforme Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477, secondo la quale “la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo... e salvo, come è previsto dalla norma in esame, il caso fortuito. L'art. 141 attribuisce al terzo trasportato... la facoltà di esercitare un'azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto...), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi... ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. E' una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a.. Rimane salva la possibilità dell'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto….Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, nè tantomeno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore".
pagina 4 di 9 Secondo Cass. 13.2.2019 n. 4147, invece, l'interpretazione cd. innovativa dell'art. 141 determina di fatto l'oggettivizzazione della responsabilità della compagnia assicuratrice, riservata peraltro a carico della compagnia che assicura il vettore e a favore dei danneggiati della species dei trasportati. Osserva la Suprema Corte in questa pronuncia che il "caso fortuito" di cui all'incipit del comma 1 dell'art. 141 è da intendersi secondo il tradizionale concetto giuridico di caso fortuito, che alle cause naturali (il
"caso", in questo senso, è causa) aggiunge pure le condotte umane - compresa quella del danneggiato - cui l'autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa "assorbente", ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti (ex plurimis, tra gli arresti massimati più recenti: Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2477; Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez.
3, 19 maggio 2011 n. 11016; Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. sez. 3, 5 dicembre 2008 n.
28811; Cass. sez. 3, 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. sez. 3, 19 febbraio 2008 n. 4279). La regolazione della responsabilità dell'assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale. L'effetto sostanziale è che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perchè sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito. Conclusivamente la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto”.
Per contro, in dichiarato dissenso rispetto a tale ricostruzione, Cass. n. 17963/2021 ha sostenuto che il
"caso fortuito (...), in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo"; e ciò in quanto "l'azione prevista dall'art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" (tale esito essendo configurabile "solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato"); ha rimarcato che "l'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di fortuito" e aggiunge che
"estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell'art. 2054
c.c., comma 2, art. 2055 c.c., e art. 144 cod. assicurazioni".
pagina 5 di 9 Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 30.11.2022 n.
35318, nella quale ha osservato che, “a prescindere da ogni considerazione sulla esatta nozione giuridica di caso fortuito e sulla sua omogeneità nell'ambito dell'ordinamento, deve considerarsi che è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore. L'incipit
"salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" non può che essere letto in correlazione con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro" e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva). Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Ancora in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. cumulativamente esperita dall'attrice nei confronti del proprietario del veicolo Renault Clio.
L'art. 141 del Codice delle assicurazioni detta una disciplina che non si sovrappone né si sostituisce alla ordinaria disciplina della responsabilità aquiliana dettata dal Codice civile ex artt. 2043 e 2054 c.c., che trova tuttora applicazione nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. Il terzo trasportato, in altre parole, conserva la facoltà di agire nei confronti di questi soggetti esperendo le ordinarie azioni aquiliane, sia in via autonoma e alternativa, sia in via congiunta e cumulativa rispetto all'esperimento dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicurativa. Ciò è chiaramente desumibile sia dal tenore delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, sia dalla ratio legis, sia infine dalla stessa collocazione sistematica dell'art. 141 nel titolo del codice dedicato all'assicurazione obbligatoria dei veicoli. Una diversa interpretazione esporrebbe la normativa de quo a censure di legittimità costituzionale sotto due profili fondamentali: da un lato, per violazione del diritto alla più completa tutela giurisdizionale ex art. 24 cost., dall'altro per eccesso di delega (e dunque per violazione dell'art. 76 cost.), dal momento che la legge delega non autorizzava affatto il Governo ad incidere sulla disciplina ordinaria della responsabilità civile.
Nel merito i testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro narrata nell'atto di citazione, peraltro confermata anche dal rapporto della Polizia Municipale in atti, e la presenza dell'attrice a bordo della Renault Clio sul sedile posteriore lato conducente. In particolare, i testi hanno confermato che al momento della collisione l'attrice indossava le cinture di sicurezza e che a causa dell'urto la stessa era stata sbalzata fuori dal veicolo.
Il nominato c.t.u. medico – legale, dopo aver esaminato analiticamente la documentazione clinica in atti, ha accertato che l'attrice in conseguenza del sinistro ha subito le seguenti lesioni obiettivamente rilevate:
pagina 6 di 9 “esito cicatriziale ipocromico di forma irregolare e dal diametro maggiore di cinque centimetri con perdita del capillizio sulla giunzione parieto-occipitale destra da lesione traumatica del cuoio capelluto trattata con sutura chirurgica e successiva revisione chirurgica dei margini;
esito cicatriziale piano ipocromico e a tratti ipercromico chirurgico rettilineo lungo sette centimetri e alto un centimetro con relativi multipli esiti cicatriziali da sutura lungo il margine inferiore della clavicola destra ictu oculi;
esito cicatriziale irregolare a tratti ipercromico ed ipertrofico a mo di' tatuaggio da asfalto sulla spalla destra;
esiti algo-funzionali ed estetici di trauma contusivo con vestibolarizzazione traumatica dell'elemento dentario 41 e trauma delle articolazioni temporo-mandibolari trattati con terapia gnatologica con bite e terapia ortodontica;
esiti algo-funzionali di frattura traumatica pluriframmentaria composta del peduncolo vertebrale destro e della lamina omolaterale dell'arco posteriore di C7, frattura parcellare dell'angolo antero- superiore del soma di D1 con lieve infossamento della limitante somatica superiore strumentalmente accertate e rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale trattate con utilizzo del collare cervicale esiti algo-funzionali di frattura spiroide scomposta del terzo medio-laterale della clavicola destra strumentalmente accertata e trattata con riduzione e sintesi con placca e viti, successivamente rimossa con controllo ampliscopico in destrimane slivellamento del tono dell'umore in Disturbo post traumatico da stress in trattamento farmacologico”.
Conseguentemente, il c.t.u. ha stimato nella percentuale complessiva del 25% i postumi permanenti causalmente riconducibili al sinistro;
ha inoltre accertato, quanto all'invalidità temporanea, un'inabilità assoluta per 32 giorni ed un'inabilita' parziale al 50% per altri quaranta giorni.
Passando alla determinazione del danno risarcibile, va preliminarmente richiamata l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. ord. 7024/20, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n.
7513; 28/09/2018, n. 23469) in tema di risarcimento del danno alla persona, e vanno, in particolare, ribaditi, per la loro diretta rilevanza nel caso di specie, i seguenti principi. A) Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.). B) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez.
U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. C) Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 — la cui nuova rubrica («danno non patrimoniale», sostituiva della precedente, «danno biologico»), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni pagina 7 di 9 da quello morale — deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
D) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare — ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003) — il giudice deve pertanto valutare le conseguenze subite dal danneggiato sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé»). E) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
F) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico — inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). G) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del 2016.
Alla luce di tali consolidati principi, appare evidente che:
a) è priva di fondamento concettuale e substrato fenomenologico la tesi che ipotizza un pregiudizio esistenziale diverso e suscettibile di essere distintamente risarcito dal danno biologico (che di per sé definisce e racchiude le conseguenze dannose di tipo dinamico relazionale derivanti dalla lesione del diritto alla salute);
b) del tutto apodittica e priva di alcun fondamento normativo è la tesi secondo cui la liquidazione tabellare del danno imporrebbe comunque una personalizzazione del danno, essendo invece vero proprio il contrario, ossia che, come detto, la personalizzazione del danno presuppone l'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;
c) quanto al danno morale, anche tale pregiudizio deve essere allegato e provato, ancorché ovviamente per presunzioni, nella sua concreta ed effettiva consistenza.
Ora, nel caso di specie l'attrice non ha neppure specificamente richiesto il risarcimento del cd. danno morale, limitandosi ad invocare genericamente una personalizzazione del danno nella misura del 31% per l'asserito “peggioramento delle condizioni di vita e di relazione”. Tuttavia, l'invocata personalizzazione non può essere riconosciuta, non risultando dimostrate, ed invero neppure specificamente dedotte, conseguenze lesive anomale, eccezionali e peculiari, diverse ed pagina 8 di 9 ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti dalla lesione patita e già compensate dalla liquidazione tabellare.
Pertanto, applicando la tabella del Tribunale di Milano, con esclusione della personalizzazione e della voce relativa al danno morale, in relazione all'età dell'attrice al momento dell'evento lesivo (21 anni), si ottiene un importo del danno biologico permanente pari ad euro 99.199 ed un importo del danno biologico temporaneo pari ad euro 4368,00, così per un importo totale del danno biologico pari ad euro 103.567,00. Da tale importo va detratta la somma di euro 60.000,00 già versata dalla compagnia assicuratrice, così per un importo residuo finale di euro 43.567,00. Poiché il danno non patrimoniale è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente, conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data del sinistro le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
L'attrice ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche documentate e delle necessarie spese odontoiatriche future come quantificate e ritenute congrue dal c.t.u., per un importo complessivo di euro 3448,44.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 43.567,00, già detratta la somma di euro 60.000,00 versata dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale, a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 3448,44 a titolo di rimborso delle spese mediche anche future;
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
300,00 per spese ed € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5104/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPORCHIO Parte_1 C.F._1
GIULIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROIANO Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA
(C.F. ), CP_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda risarcitoria è fondata nei termini di seguito esposti.
nella dichiarata qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura Renault Clio, tg. Parte_1 CB 208668, di proprietà di e condotta nell'occasione da ha CP_2 Parte_2 convenuto in giudizio la unitamente ad nelle Controparte_3 CP_2 rispettive qualità di assicuratore del vettore e di proprietario della Renault Clio, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista Fiat Stilo tg. CX 232 GZ nella causazione del sinistro stradale avvenuto il giorno 15.04.2017, alle ore 18,30 circa, in agro di Foggia, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento della somma complessiva € 146.015,36 a titolo di risarcimento del danno biologico con aumento personalizzato del 31% e di rimborso delle spese mediche anche future, già detratto l'importo di euro 60.000,00 versato in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice e trattenuto a mero titolo di acconto, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, l'attrice ha dedotto in fatto che quel giorno, alle ore
18.30 circa, l'autovettura Renault Clio a bordo della quale ella viaggiava come terza trasportata stava pagina 1 di 9 percorrendo la Zona Industriale ASI, sita in Borgo Incoronata, allorquando, giunta all'altezza del nodo ferroviario ivi esistente, e più precisamente all'altezza dell'intersezione a “Y”, era stata urtata dal veicolo Fiat Stilo tg. CX 232 GZ, di proprietà di e nell'occasione condotto da Controparte_4
il quale percorrendo la predetta via, con direzione di marcia sud-nord, lato stabilimento CP_5
verso stabilimento , nell'effettuare una manovra di svolta a destra, aveva attinto con la CP_6 CP_7 propria ruota anteriore destra la ruota posteriore sinistra della Clio;
che a seguito della collisione, l'autovettura Renault Clio aveva iniziato a sbandare fino a rovesciarsi e, attraversando verso sinistra l'intera carreggiata percorsa, era uscita fuori strada, fermandosi sull'erba oltre la parte asfaltata;
che durante la rotazione dell'auto Renault Clio assicurata, ella era stata sbalzata fuori dal veicolo stesso ed aveva subito gravi lesioni personali tali da rendere necessario il ricovero al Pronto Soccorso degli
OO.RR. di Foggia;
che ne era seguito un lungo periodo di malattia, durata giorni 100, di cui giorni 40 di inabilità temporanea totale, giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 25%, con il residuare di postumi permanenti pari al 28%, come da relazione del consulente di parte.
La società costituendosi in giudizio, ha eccepito: in via preliminare, Controparte_1 l'improponibilità/inammissibilità dell'azione diretta ex art. 141 cod. ass., stante la ricorrenza dell'ipotesi del “caso fortuito” rappresentato dalla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista quale causa esclusiva del sinistro;
nel merito: la concorsuale responsabilità della stessa attrice per l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza;
la mancata prova dei presupposti per la personalizzazione del danno;
la congruità della somma di euro 60.000,00 già versata in sede stragiudiziale.
L'altro convenuto è rimasto contumace.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità/improponibilità dell'azione diretta ex art. 141 cod. ass., nonostante l'incontestata responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista.
Così recita il comma 1 dell'art. 141 cod. ass.: "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo". Indicata poi la proposizione diretta dell'azione da parte del trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo trasportante al secondo comma, e imposti i termini di cui all'art. 145 nel primo periodo del terzo comma, in quest'ultimo altresì si enuncia: "L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato". E infine, stabilisce il comma 4:
"L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150".
Un'ampia dottrina ha inteso svincolare, tramite l'art. 141, il diritto risarcitorio verso l'assicuratore del danneggiato nella species di trasportato da ogni aspetto di responsabilità dell'assicurato vettore, ravvisando in effetti nel sistema una vera e propria no fault rule in cui il "caso fortuito" posto come limite all'incipit del comma 1, è stato confinato agli eventi naturali imprevedibili. Si adduce, per sorreggere la lettura in tal senso più innovativa dell'art. 141, che l'inclusione delle condotte umane nel caso fortuito costituirebbe di questo un'interpretazione estensiva, la quale peraltro pagina 2 di 9 verrebbe a imporre al trasportato gli stessi oneri probatori che lo graverebbero se avesse agito ex art. 140, ovvero la dimostrazione della responsabilità civile nella causazione dell'incidente del soggetto assicurato con la compagnia convenuta. Inoltre, una lettura del caso fortuito non "sartoriale" a questa fattispecie non sarebbe coerente con la radicale diversità delle norme del codice civile che fanno espresso riferimento al caso fortuito (gli artt. 2051 e 2052 c.c.) e condurrebbe ad una sorta di duplicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1.
La dottrina "innovativa" attinge pure dall'art. 141, comma 3, laddove è previsto che l'assicuratore "del responsabile civile" può intervenire nel giudizio ex art. 141, ed estromettere l'assicuratore del vettore,
"riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato".
Questo dimostrerebbe una contrapposizione tra il ruolo del vettore, e quindi della sua compagnia, e il ruolo del responsabile del sinistro, e a sua volta della sua compagnia;
e al tempo stesso viene inteso come possibilità - ma non obbligo - di estromettere l'assicuratore del vettore se responsabile è l'assicurato dell'altra impresa intervenuta (che appunto - recita la norma - "può estromettere"), così da confermare che l'assicuratore del vettore ha sempre, a parte il caso fortuito delineato ad hoc, obbligo risarcitorio verso il trasportato danneggiato.
Un'altra lettura, invece, fa perno proprio sul caso fortuito indicato dall'incipit del comma 1, adducendo che in tale concetto giuridico è sempre stata inclusa la condotta umana, come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Sostenendo, quindi, che anche nell'art. 141 il vettore deve avere una qualche responsabilità affinchè il suo assicuratore sia obbligato al risarcimento, questa dottrina lamenta che l'opposta interpretazione viene a gravare l'assicuratore del vettore di una responsabilità oggettiva - non conferita tra l'altro al suo assicurato - e che tale oggettività non verrebbe meno neppure attribuendogli una funzione di sostituto processuale dell'assicuratore del responsabile, poichè il regresso è comunque un'azione ordinaria, ex art. 1299 c.c., e quindi applicabile anche a prescindere dall'art. 141, comma 4.
Dal punto di vista letterale, in sintesi, il nucleo delle rispettive letture è identificabile per quella innovativa nell'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", e per quella contenitiva nell'inciso "salva l'ipotesi di sinistro cagionato dal caso fortuito": entrambe dunque rinvengono il proprio "asso" testuale nell'ambito dell'art. 141, comma 1.
Secondo Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181, "il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit." (così la massima) Nella parte motiva della pronuncia si legge: "Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". Questo in effetti è il nucleo, subito svelato, della pronuncia: chi agisce ex art. 141, non ha onere probatorio sulla "effettiva distribuzione della responsabilità". Viene dato atto, poi, che la norma "è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale" disattese dal giudice delle leggi (si richiama l'ordinanza 23 dicembre 2008 n. 440 della Consulta) il quale ha evidenziato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 nel senso che si limiti "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della pagina 3 di 9 compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso". Si afferma poi che "ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l'attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti ed eventualmente di applicare... la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c. c., comma 2. Tale accertamento è al di fuori della previsione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento ". Chi aveva agito ex art. 141, nel caso in esame, aveva "provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente": il ricorso viene pertanto accolto, esprimendo il principio di diritto per cui "in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti".
Dunque, in punto di onere di prova, secondo tale pronuncia l'attore non è tenuto a dimostrare altro che l'esistenza del sinistro e il danno subito a seguito del sinistro, ma non deve provare le "modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti". Ciò sul piano processuale è compatibile con entrambe le letture dell'art. 141: è ictu oculi compatibile con la teoria
"innovativa" che esclude alcun rilievo alla responsabilità del vettore assoggettando all'obbligo di risarcimento il suo assicuratore anche se questa non sussiste;
ma è parimenti compatibile con l'opposta interpretazione, poichè questa grava l'assicuratore, tramite la prova del caso fortuito, della dimostrazione proprio della modalità del sinistro e della discendente collocazione della responsabilità, se - ovviamente - l'assicuratore intende resistere su tale profilo.
Sostanzialmente conforme Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477, secondo la quale “la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo... e salvo, come è previsto dalla norma in esame, il caso fortuito. L'art. 141 attribuisce al terzo trasportato... la facoltà di esercitare un'azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto...), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi... ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. E' una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a.. Rimane salva la possibilità dell'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto….Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, nè tantomeno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore".
pagina 4 di 9 Secondo Cass. 13.2.2019 n. 4147, invece, l'interpretazione cd. innovativa dell'art. 141 determina di fatto l'oggettivizzazione della responsabilità della compagnia assicuratrice, riservata peraltro a carico della compagnia che assicura il vettore e a favore dei danneggiati della species dei trasportati. Osserva la Suprema Corte in questa pronuncia che il "caso fortuito" di cui all'incipit del comma 1 dell'art. 141 è da intendersi secondo il tradizionale concetto giuridico di caso fortuito, che alle cause naturali (il
"caso", in questo senso, è causa) aggiunge pure le condotte umane - compresa quella del danneggiato - cui l'autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa "assorbente", ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti (ex plurimis, tra gli arresti massimati più recenti: Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2477; Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez.
3, 19 maggio 2011 n. 11016; Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. sez. 3, 5 dicembre 2008 n.
28811; Cass. sez. 3, 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. sez. 3, 19 febbraio 2008 n. 4279). La regolazione della responsabilità dell'assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale. L'effetto sostanziale è che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perchè sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito. Conclusivamente la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto”.
Per contro, in dichiarato dissenso rispetto a tale ricostruzione, Cass. n. 17963/2021 ha sostenuto che il
"caso fortuito (...), in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo"; e ciò in quanto "l'azione prevista dall'art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" (tale esito essendo configurabile "solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato"); ha rimarcato che "l'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di fortuito" e aggiunge che
"estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell'art. 2054
c.c., comma 2, art. 2055 c.c., e art. 144 cod. assicurazioni".
pagina 5 di 9 Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 30.11.2022 n.
35318, nella quale ha osservato che, “a prescindere da ogni considerazione sulla esatta nozione giuridica di caso fortuito e sulla sua omogeneità nell'ambito dell'ordinamento, deve considerarsi che è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore. L'incipit
"salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" non può che essere letto in correlazione con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro" e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva). Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Ancora in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. cumulativamente esperita dall'attrice nei confronti del proprietario del veicolo Renault Clio.
L'art. 141 del Codice delle assicurazioni detta una disciplina che non si sovrappone né si sostituisce alla ordinaria disciplina della responsabilità aquiliana dettata dal Codice civile ex artt. 2043 e 2054 c.c., che trova tuttora applicazione nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. Il terzo trasportato, in altre parole, conserva la facoltà di agire nei confronti di questi soggetti esperendo le ordinarie azioni aquiliane, sia in via autonoma e alternativa, sia in via congiunta e cumulativa rispetto all'esperimento dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicurativa. Ciò è chiaramente desumibile sia dal tenore delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, sia dalla ratio legis, sia infine dalla stessa collocazione sistematica dell'art. 141 nel titolo del codice dedicato all'assicurazione obbligatoria dei veicoli. Una diversa interpretazione esporrebbe la normativa de quo a censure di legittimità costituzionale sotto due profili fondamentali: da un lato, per violazione del diritto alla più completa tutela giurisdizionale ex art. 24 cost., dall'altro per eccesso di delega (e dunque per violazione dell'art. 76 cost.), dal momento che la legge delega non autorizzava affatto il Governo ad incidere sulla disciplina ordinaria della responsabilità civile.
Nel merito i testi escussi hanno confermato la dinamica del sinistro narrata nell'atto di citazione, peraltro confermata anche dal rapporto della Polizia Municipale in atti, e la presenza dell'attrice a bordo della Renault Clio sul sedile posteriore lato conducente. In particolare, i testi hanno confermato che al momento della collisione l'attrice indossava le cinture di sicurezza e che a causa dell'urto la stessa era stata sbalzata fuori dal veicolo.
Il nominato c.t.u. medico – legale, dopo aver esaminato analiticamente la documentazione clinica in atti, ha accertato che l'attrice in conseguenza del sinistro ha subito le seguenti lesioni obiettivamente rilevate:
pagina 6 di 9 “esito cicatriziale ipocromico di forma irregolare e dal diametro maggiore di cinque centimetri con perdita del capillizio sulla giunzione parieto-occipitale destra da lesione traumatica del cuoio capelluto trattata con sutura chirurgica e successiva revisione chirurgica dei margini;
esito cicatriziale piano ipocromico e a tratti ipercromico chirurgico rettilineo lungo sette centimetri e alto un centimetro con relativi multipli esiti cicatriziali da sutura lungo il margine inferiore della clavicola destra ictu oculi;
esito cicatriziale irregolare a tratti ipercromico ed ipertrofico a mo di' tatuaggio da asfalto sulla spalla destra;
esiti algo-funzionali ed estetici di trauma contusivo con vestibolarizzazione traumatica dell'elemento dentario 41 e trauma delle articolazioni temporo-mandibolari trattati con terapia gnatologica con bite e terapia ortodontica;
esiti algo-funzionali di frattura traumatica pluriframmentaria composta del peduncolo vertebrale destro e della lamina omolaterale dell'arco posteriore di C7, frattura parcellare dell'angolo antero- superiore del soma di D1 con lieve infossamento della limitante somatica superiore strumentalmente accertate e rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale trattate con utilizzo del collare cervicale esiti algo-funzionali di frattura spiroide scomposta del terzo medio-laterale della clavicola destra strumentalmente accertata e trattata con riduzione e sintesi con placca e viti, successivamente rimossa con controllo ampliscopico in destrimane slivellamento del tono dell'umore in Disturbo post traumatico da stress in trattamento farmacologico”.
Conseguentemente, il c.t.u. ha stimato nella percentuale complessiva del 25% i postumi permanenti causalmente riconducibili al sinistro;
ha inoltre accertato, quanto all'invalidità temporanea, un'inabilità assoluta per 32 giorni ed un'inabilita' parziale al 50% per altri quaranta giorni.
Passando alla determinazione del danno risarcibile, va preliminarmente richiamata l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. ord. 7024/20, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n.
7513; 28/09/2018, n. 23469) in tema di risarcimento del danno alla persona, e vanno, in particolare, ribaditi, per la loro diretta rilevanza nel caso di specie, i seguenti principi. A) Sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.). B) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez.
U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. C) Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 — la cui nuova rubrica («danno non patrimoniale», sostituiva della precedente, «danno biologico»), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni pagina 7 di 9 da quello morale — deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
D) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare — ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003) — il giudice deve pertanto valutare le conseguenze subite dal danneggiato sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé»). E) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
F) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico — inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). G) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del 2016.
Alla luce di tali consolidati principi, appare evidente che:
a) è priva di fondamento concettuale e substrato fenomenologico la tesi che ipotizza un pregiudizio esistenziale diverso e suscettibile di essere distintamente risarcito dal danno biologico (che di per sé definisce e racchiude le conseguenze dannose di tipo dinamico relazionale derivanti dalla lesione del diritto alla salute);
b) del tutto apodittica e priva di alcun fondamento normativo è la tesi secondo cui la liquidazione tabellare del danno imporrebbe comunque una personalizzazione del danno, essendo invece vero proprio il contrario, ossia che, come detto, la personalizzazione del danno presuppone l'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari;
c) quanto al danno morale, anche tale pregiudizio deve essere allegato e provato, ancorché ovviamente per presunzioni, nella sua concreta ed effettiva consistenza.
Ora, nel caso di specie l'attrice non ha neppure specificamente richiesto il risarcimento del cd. danno morale, limitandosi ad invocare genericamente una personalizzazione del danno nella misura del 31% per l'asserito “peggioramento delle condizioni di vita e di relazione”. Tuttavia, l'invocata personalizzazione non può essere riconosciuta, non risultando dimostrate, ed invero neppure specificamente dedotte, conseguenze lesive anomale, eccezionali e peculiari, diverse ed pagina 8 di 9 ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti dalla lesione patita e già compensate dalla liquidazione tabellare.
Pertanto, applicando la tabella del Tribunale di Milano, con esclusione della personalizzazione e della voce relativa al danno morale, in relazione all'età dell'attrice al momento dell'evento lesivo (21 anni), si ottiene un importo del danno biologico permanente pari ad euro 99.199 ed un importo del danno biologico temporaneo pari ad euro 4368,00, così per un importo totale del danno biologico pari ad euro 103.567,00. Da tale importo va detratta la somma di euro 60.000,00 già versata dalla compagnia assicuratrice, così per un importo residuo finale di euro 43.567,00. Poiché il danno non patrimoniale è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente, conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data del sinistro le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
L'attrice ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche documentate e delle necessarie spese odontoiatriche future come quantificate e ritenute congrue dal c.t.u., per un importo complessivo di euro 3448,44.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 43.567,00, già detratta la somma di euro 60.000,00 versata dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale, a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 3448,44 a titolo di rimborso delle spese mediche anche future;
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
300,00 per spese ed € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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