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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr.
Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2272/2020 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
e vertente tra: con sede in Napoli, in persona del suo Parte_1
amministratore unico p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Pietro Cocchi, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E con sede in Striano (SA), in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo
Polito,come da mandato in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
– di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
[...]
propone opposizione al decreto ingiuntivo n.264.2020 emesso dal Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore con cui veniva condannata al pagamento dell'importo di €uro 92.600,00 oltre interessi legali ex artt. 4 e 5 D.L.vo 231/02 dalla domanda sino al soddisfo , oltre alle spese e competenze della procedura monitoria per saldo lavori di ristrutturazione eseguiti dalla Controparte_1
giusto contratto di appalto del 12.01.2004; lamentando la nullità del
[...]
decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale Adito vista la clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di
Napoli;l'insussistenza della pretesa creditoria formulata;
la contestazione dei lavori mai ultimati oltre che la prescrizione delle somme richieste. Per cui insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione con declaratoria di incompetenza del
Tribunale Adito in favore di quello di Napoli e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in accoglimento ai motivi di opposizione formulati comunque disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
2 Si è costituita in giudizio l'opposta che contesta l'intero assunto avverso,le eccezioni formulate e chiede il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 14.10.2020 il Giudice precedente assegnatario del fascicolo si ri- servava sulla concessione della provvisoria esecuzione per poi sciogliere detta ri- serva solo in data 10.01.2023 ,non concedendo la provvisoria esecuzione e conce- dendo i termini di cui all'art.183 VI co c.p.c. Il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato che non ammetteva i mezzi istruttori articolati dalla sola par- te opposta, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi introitata per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Infe- riore, sostenendo che il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12 gennaio
2004 conteneva una clausola di deroga della competenza territoriale, in favore del
Tribunale di Napoli. L'opposta ha replicato sostenendo che la clausola non sarebbe opponibile in quanto non espressamente accettata ai sensi dell'art. 1341 c.c. o co- munque derogabile per effetto della normativa vigente in materia di obbligazioni contrattuali. Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, si rileva che il contratto di appalto intercorso tra le parti effettivamente reca la clausola di deroga della competenza, prevedendo che per ogni controversia che dovesse sorgere per il contratto fosse competente il Tribunale di Napoli.
Si segnala sul punto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario (Cassazione Civile Sesta sezione ordi- nanza 1838/18).Nel caso di specie la clausola contrattuale concordata dalla parti all'art. 16 del contratto, prevedendo che “per ogni controversia sarà competente il
3 Foro di Napoli ” in realtà non esprime l'esclusività del foro, limitandosi, altresì, ad estenderlo “per ogni controversia”. Pertanto, condividendo la giurisprudenza di le- gittimità maggioritaria, per cui la designazione convenzionale di un foro territoria- le, non attribuisce a detto foro carattere di esclusività mancando un'esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso.
Per tali motivi, l'eccezione di incompetenza territoriale per come sollevata non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Sul merito dell'opposizione
L'opponente ha contestato l'esistenza del credito azionato dalla
[...]
ritenendolo privo di fondamento e sfornito di idonea docu- Controparte_1
mentazione probatoria.
Nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Cassazione Civile, sentenza n. 2968 del 05/02/2024 ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo, il creditore opposto ha l'onere di provare il credito in maniera ri- gorosa, non essendo sufficienti le fatture e gli estratti autentici allegati al ricorso monitorio qualora l'opponente ne contesti la fondatezza. La sentenza evidenzia come tali documenti abbiano natura di meri indizi e non costituiscano prova piena del credito, se non supportati da ulteriori elementi dimostrativi.
Dalla documentazione in atti , non è emersa prova sufficiente che dimostri la sus- sistenza del credito vantato dall'opposta. Gli elementi forniti non risultano idonei a dimostrare l'effettiva esistenza e l'esigibilità del credito ingiunto. Infatti a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente alla documentazione posta alla ba- se del decreto ingiuntivo,ovvero fatture ed estratti depositati,l'opposta avrebbe do-
4 vuto fornire prova del credito vantato;
prova che sarebbe dovuta essere fornita per iscritto ed in relazione ai lavori appaltati con deposito dei SAL dei lavori, ovvero dei verbali di stato avanzamento lavori redatti dalla direzione lavori che compro- vavano la effettiva sussistenza delle opere o quanto meno il verbale collaudo delle opere ultimate.
Invero agli atti risulta una nota AR a firma proprio della società opposta che in data
01.09.2009 e, quindi successivamente all'emissione delle fatture poste alla base della richiesta ingiuntiva,facendo presente l'impossibilità di proseguire i lavori og- getto di appalto, per problemi amministrativi di esso , richiedeva il Parte_1
saldo pagamento spettante per una somma nettamente inferiore a quella posta alla base dell'ingiunzione.
Detta circostanza in uno al verbale redatto nel contraddittorio delle parti in data
10.10.2006 fanno presumere che i lavori fossero conclusi per impossibilità alla prosecuzione dell'appalto e che le somme dovute fossero quelle richieste con nota del 2009.
Appare pertanto contraddittorio che la richiedesse il pagamento CP_1
delle somme dovute nel 2009 senza menzionare le fatture insolute che risultavano già emesse;
per tale ragione il convincimento di questo giudice sulla effettiva de- benza delle somme non si è formato e l'opposizione va accolta con revoca del de- creto ingiuntivo opposto.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, si dispone la revoca del decreto ingiun- tivo opposto.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispo- sitivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione formulata, per l'effetto,revoca il D.I. n.264.2020
2) condanna l'opposto al pagamento, a favore dell'opponente,al pagamento della somma di € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cassa come per legge,con attribuzione.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr.
Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2272/2020 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
e vertente tra: con sede in Napoli, in persona del suo Parte_1
amministratore unico p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Pietro Cocchi, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E con sede in Striano (SA), in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo
Polito,come da mandato in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
– di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
[...]
propone opposizione al decreto ingiuntivo n.264.2020 emesso dal Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore con cui veniva condannata al pagamento dell'importo di €uro 92.600,00 oltre interessi legali ex artt. 4 e 5 D.L.vo 231/02 dalla domanda sino al soddisfo , oltre alle spese e competenze della procedura monitoria per saldo lavori di ristrutturazione eseguiti dalla Controparte_1
giusto contratto di appalto del 12.01.2004; lamentando la nullità del
[...]
decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale Adito vista la clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di
Napoli;l'insussistenza della pretesa creditoria formulata;
la contestazione dei lavori mai ultimati oltre che la prescrizione delle somme richieste. Per cui insisteva per l'accoglimento della spiegata opposizione con declaratoria di incompetenza del
Tribunale Adito in favore di quello di Napoli e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in accoglimento ai motivi di opposizione formulati comunque disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
2 Si è costituita in giudizio l'opposta che contesta l'intero assunto avverso,le eccezioni formulate e chiede il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 14.10.2020 il Giudice precedente assegnatario del fascicolo si ri- servava sulla concessione della provvisoria esecuzione per poi sciogliere detta ri- serva solo in data 10.01.2023 ,non concedendo la provvisoria esecuzione e conce- dendo i termini di cui all'art.183 VI co c.p.c. Il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato che non ammetteva i mezzi istruttori articolati dalla sola par- te opposta, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi introitata per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Infe- riore, sostenendo che il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12 gennaio
2004 conteneva una clausola di deroga della competenza territoriale, in favore del
Tribunale di Napoli. L'opposta ha replicato sostenendo che la clausola non sarebbe opponibile in quanto non espressamente accettata ai sensi dell'art. 1341 c.c. o co- munque derogabile per effetto della normativa vigente in materia di obbligazioni contrattuali. Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta, si rileva che il contratto di appalto intercorso tra le parti effettivamente reca la clausola di deroga della competenza, prevedendo che per ogni controversia che dovesse sorgere per il contratto fosse competente il Tribunale di Napoli.
Si segnala sul punto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l'indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario (Cassazione Civile Sesta sezione ordi- nanza 1838/18).Nel caso di specie la clausola contrattuale concordata dalla parti all'art. 16 del contratto, prevedendo che “per ogni controversia sarà competente il
3 Foro di Napoli ” in realtà non esprime l'esclusività del foro, limitandosi, altresì, ad estenderlo “per ogni controversia”. Pertanto, condividendo la giurisprudenza di le- gittimità maggioritaria, per cui la designazione convenzionale di un foro territoria- le, non attribuisce a detto foro carattere di esclusività mancando un'esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso.
Per tali motivi, l'eccezione di incompetenza territoriale per come sollevata non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Sul merito dell'opposizione
L'opponente ha contestato l'esistenza del credito azionato dalla
[...]
ritenendolo privo di fondamento e sfornito di idonea docu- Controparte_1
mentazione probatoria.
Nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Cassazione Civile, sentenza n. 2968 del 05/02/2024 ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo, il creditore opposto ha l'onere di provare il credito in maniera ri- gorosa, non essendo sufficienti le fatture e gli estratti autentici allegati al ricorso monitorio qualora l'opponente ne contesti la fondatezza. La sentenza evidenzia come tali documenti abbiano natura di meri indizi e non costituiscano prova piena del credito, se non supportati da ulteriori elementi dimostrativi.
Dalla documentazione in atti , non è emersa prova sufficiente che dimostri la sus- sistenza del credito vantato dall'opposta. Gli elementi forniti non risultano idonei a dimostrare l'effettiva esistenza e l'esigibilità del credito ingiunto. Infatti a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente alla documentazione posta alla ba- se del decreto ingiuntivo,ovvero fatture ed estratti depositati,l'opposta avrebbe do-
4 vuto fornire prova del credito vantato;
prova che sarebbe dovuta essere fornita per iscritto ed in relazione ai lavori appaltati con deposito dei SAL dei lavori, ovvero dei verbali di stato avanzamento lavori redatti dalla direzione lavori che compro- vavano la effettiva sussistenza delle opere o quanto meno il verbale collaudo delle opere ultimate.
Invero agli atti risulta una nota AR a firma proprio della società opposta che in data
01.09.2009 e, quindi successivamente all'emissione delle fatture poste alla base della richiesta ingiuntiva,facendo presente l'impossibilità di proseguire i lavori og- getto di appalto, per problemi amministrativi di esso , richiedeva il Parte_1
saldo pagamento spettante per una somma nettamente inferiore a quella posta alla base dell'ingiunzione.
Detta circostanza in uno al verbale redatto nel contraddittorio delle parti in data
10.10.2006 fanno presumere che i lavori fossero conclusi per impossibilità alla prosecuzione dell'appalto e che le somme dovute fossero quelle richieste con nota del 2009.
Appare pertanto contraddittorio che la richiedesse il pagamento CP_1
delle somme dovute nel 2009 senza menzionare le fatture insolute che risultavano già emesse;
per tale ragione il convincimento di questo giudice sulla effettiva de- benza delle somme non si è formato e l'opposizione va accolta con revoca del de- creto ingiuntivo opposto.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, si dispone la revoca del decreto ingiun- tivo opposto.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispo- sitivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione formulata, per l'effetto,revoca il D.I. n.264.2020
2) condanna l'opposto al pagamento, a favore dell'opponente,al pagamento della somma di € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cassa come per legge,con attribuzione.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
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