Art. 32.
La regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.
Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 .
La regione provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta.
Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 .