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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 96/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CIARDO PIERINA;
RICORRENTE
contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da nota di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24 gennaio 2025 e cioè “La Procuratrice della signora Parte_1
si riporta in toto a quanto esposto, argomentato, dedotto e documentato nei propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI
comma n. 1 c.p.c. depositata il 04.12.2023 da ritenersi nel presente atto
1 integralmente trascritte”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 737/2023 pubblicata il 14.12.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24 gennaio 2025,
previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
***
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve osservarsi quanto segue.
Dall'unione coniugale sono nati: in data 15.07.2000 a RO (VE) la IG
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in data Persona_1
29.08.2001 a RO (VE) il figlio , maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente, in data 04.11.2004 a RO (VE) la
IG e in data 07.01.2008 a RO (VE) il figlio Persona_3
. Persona_4
In corso di causa, la madre ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta maggiore età e contestuale autosufficienza economica della IG , precisando Per_3
così le proprie conclusioni nel senso di revocarsi il mantenimento ordinario e straordinario anche per la IG dal dicembre 2023. Sul punto il Per_3
Tribunale prende atto e dispone in conformità.
Per quanto concerne il figlio egli è ormai diciassettenne e prossimo Per_4
alla maggiore età; deve, in primo luogo, confermarsi il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, disposto con l'ordinanza presidenziale,
considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che
2 può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del figlio minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori;
per quanto concerne i tempi di frequentazione con il padre, visto l'approssimarsi della maggiore età, potrà
concordare direttamente con il genitore non collocatario i tempi di visita.
Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma,
L.898/70 e successive modifiche, la casa coniugale sita in Caorle (VE), via Isola
D'Elba n. 6, di entrambi i coniugi pro quota, deve essere assegnata alla madre,
quale genitore collocatario del figlio minore.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento del figlio minore convivente con la madre.
La ricorrente ha dichiarato di percepire un salario che ammonta a circa
1.200,00/1.300,00 euro mensili;
percepisce rendite da immobili concessi in locazione (ha dichiarato circa 850,00 euro mensili), è proprietaria pro quota di immobili pervenuti in successione, è proprietaria di autovettura.
Per quanto concerne la capacità economica del convenuto, le indagini richieste alla Guardia di Finanza hanno confermato l'abilità di a Controparte_1
procacciarsi un reddito: in data 27.10.2023 il medesimo ha venduto un'unità
immobiliare di sua proprietà sita in Bibione (VE) per un prezzo convenuto pari a € 90.000,00; il predetto risulta altresì proprietario degli immobili indicati nella relazione trasmessa. La ricorrente è a conoscenza che attualmente il sig.
lavora in un supermercato a San Stino di Livenza come CP_1
macellaio. Risulta con tutta evidenza che allo stato il resistente è in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 200,00
3 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 200,00, dal mese di dicembre 2023, in quanto la cessazione in corso di causa dell'obbligo al mantenimento nei confronti degli altri figli ha senza dubbio migliorato la sua posizione, potendo così destinare maggiori risorse al figlio minore.
L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto contumace e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-complessità
bassa), dell'attività svolta in tutte le quattro fasi e incluso il sub-procedimento ex art. 156 c.c., valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore in atti generalizzato, ad entrambi Persona_4
i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Caorle (VE), via Isola D'Elba n. 6;
4 dispone che il figlio, prossimo alla maggiore età, potrà concordare direttamente con il genitore non collocatario i tempi di visita;
revoca l'obbligo a carico di di contributo al mantenimento Controparte_1
ordinario e straordinario dei figli e , Persona_1 Persona_2
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
revoca l'obbligo a carico di di contributo al mantenimento Controparte_1
ordinario e straordinario della IG con decorrenza da Persona_3
dicembre 2023;
determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
per il mantenimento del figlio minore, da corrispondersi ad Parte_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese, con decorrenza da dicembre 2023, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa sino a tale mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.500,00, per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 96/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to CIARDO PIERINA;
RICORRENTE
contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da nota di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24 gennaio 2025 e cioè “La Procuratrice della signora Parte_1
si riporta in toto a quanto esposto, argomentato, dedotto e documentato nei propri scritti difensivi e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI
comma n. 1 c.p.c. depositata il 04.12.2023 da ritenersi nel presente atto
1 integralmente trascritte”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 737/2023 pubblicata il 14.12.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24 gennaio 2025,
previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
***
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve osservarsi quanto segue.
Dall'unione coniugale sono nati: in data 15.07.2000 a RO (VE) la IG
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in data Persona_1
29.08.2001 a RO (VE) il figlio , maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente, in data 04.11.2004 a RO (VE) la
IG e in data 07.01.2008 a RO (VE) il figlio Persona_3
. Persona_4
In corso di causa, la madre ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta maggiore età e contestuale autosufficienza economica della IG , precisando Per_3
così le proprie conclusioni nel senso di revocarsi il mantenimento ordinario e straordinario anche per la IG dal dicembre 2023. Sul punto il Per_3
Tribunale prende atto e dispone in conformità.
Per quanto concerne il figlio egli è ormai diciassettenne e prossimo Per_4
alla maggiore età; deve, in primo luogo, confermarsi il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, disposto con l'ordinanza presidenziale,
considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che
2 può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del figlio minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori;
per quanto concerne i tempi di frequentazione con il padre, visto l'approssimarsi della maggiore età, potrà
concordare direttamente con il genitore non collocatario i tempi di visita.
Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma,
L.898/70 e successive modifiche, la casa coniugale sita in Caorle (VE), via Isola
D'Elba n. 6, di entrambi i coniugi pro quota, deve essere assegnata alla madre,
quale genitore collocatario del figlio minore.
Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento del figlio minore convivente con la madre.
La ricorrente ha dichiarato di percepire un salario che ammonta a circa
1.200,00/1.300,00 euro mensili;
percepisce rendite da immobili concessi in locazione (ha dichiarato circa 850,00 euro mensili), è proprietaria pro quota di immobili pervenuti in successione, è proprietaria di autovettura.
Per quanto concerne la capacità economica del convenuto, le indagini richieste alla Guardia di Finanza hanno confermato l'abilità di a Controparte_1
procacciarsi un reddito: in data 27.10.2023 il medesimo ha venduto un'unità
immobiliare di sua proprietà sita in Bibione (VE) per un prezzo convenuto pari a € 90.000,00; il predetto risulta altresì proprietario degli immobili indicati nella relazione trasmessa. La ricorrente è a conoscenza che attualmente il sig.
lavora in un supermercato a San Stino di Livenza come CP_1
macellaio. Risulta con tutta evidenza che allo stato il resistente è in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 200,00
3 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 200,00, dal mese di dicembre 2023, in quanto la cessazione in corso di causa dell'obbligo al mantenimento nei confronti degli altri figli ha senza dubbio migliorato la sua posizione, potendo così destinare maggiori risorse al figlio minore.
L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto contumace e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile-complessità
bassa), dell'attività svolta in tutte le quattro fasi e incluso il sub-procedimento ex art. 156 c.c., valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore in atti generalizzato, ad entrambi Persona_4
i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Caorle (VE), via Isola D'Elba n. 6;
4 dispone che il figlio, prossimo alla maggiore età, potrà concordare direttamente con il genitore non collocatario i tempi di visita;
revoca l'obbligo a carico di di contributo al mantenimento Controparte_1
ordinario e straordinario dei figli e , Persona_1 Persona_2
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
revoca l'obbligo a carico di di contributo al mantenimento Controparte_1
ordinario e straordinario della IG con decorrenza da Persona_3
dicembre 2023;
determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1
per il mantenimento del figlio minore, da corrispondersi ad Parte_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese, con decorrenza da dicembre 2023, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa sino a tale mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.500,00, per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 13/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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