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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/07/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 303/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza in data
20.6.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Santa Maria a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 22.5.1943, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO OCCHIUZZI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Napoli C.F._2 al Viale Gramsci n. 23 presso lo studio del difensore, pec: avv.
[...]
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._3
Cancellara (PZ) il 28.5.1944 e ivi residente al Vico Nicolò n. 6, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE MAROBBIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Napoli C.F._4 alla Via Pasquale del Torto n. 41 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
- RESISTENTE-
1 R.G. N. 303/2025
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza con scadenza in data 20.6.2025; per il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 20.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note congiunte di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo i coniugi chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo versato in atti (memoria congiunta depositata il 6.3.2025) debitamente sottoscritto, accordo che di seguito integralmente di riporta:
2 R.G. N. 303/2025
3 R.G. N. 303/2025
4 R.G. N. 303/2025
5 R.G. N. 303/2025
Avuto riguardo al procedimento ex art. 473 bis.71. c.p.c. (R.G.N. 1048/2025)
a carico del resistente dinanzi al Tribunale di Napoli per le presunte condotte violente e maltrattanti denunciate dalla ricorrente, la quale ha domandato emettersi ordine di protezione in suo favore, è stato rappresentato che i coniugi all'udienza del 28.2.2025 dinanzi al Tribunale di Napoli non sono comparsi, avendo deciso di rinvenire accordo di separazione personale. Sicché, con provvedimento del
28.2.2025 il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'estinzione del procedimento recante
R.G.N. 1048/2025.
6 R.G. N. 303/2025
II Orbene, alla luce dei risvolti del procedimento celebratosi innanzi al
Tribunale di Napoli di cui si è detto poc'anzi e dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle questioni per cui è causa, si ritiene che la domanda di separazione personale debba essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale convenute dalle parti, posto che dal matrimonio sono nati i figli (Napoli, 6.2.1976), Persona_1 Persona_2
(Napoli, 26.3.1977) e (Napoli, 12.10.1981), maggiorenni e tutti Persona_3 economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che- a ragione di ciò- possano esser poste a fondamento della pronuncia.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 303 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) nata in Santa Maria a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: nato a [...] il CP_1 C.F._3
28.5.1944, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il 9.4.1975;
7 R.G. N. 303/2025
2) dispone, dopo il passaggio in giudicato, l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975, atto N. 118, P. II, S. A, Sez. AR, Ufficio 2);
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione, che omologa;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 303/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza in data
20.6.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Santa Maria a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 22.5.1943, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO OCCHIUZZI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Napoli C.F._2 al Viale Gramsci n. 23 presso lo studio del difensore, pec: avv.
[...]
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._3
Cancellara (PZ) il 28.5.1944 e ivi residente al Vico Nicolò n. 6, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE MAROBBIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Napoli C.F._4 alla Via Pasquale del Torto n. 41 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
- RESISTENTE-
1 R.G. N. 303/2025
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza con scadenza in data 20.6.2025; per il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 20.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note congiunte di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo i coniugi chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo versato in atti (memoria congiunta depositata il 6.3.2025) debitamente sottoscritto, accordo che di seguito integralmente di riporta:
2 R.G. N. 303/2025
3 R.G. N. 303/2025
4 R.G. N. 303/2025
5 R.G. N. 303/2025
Avuto riguardo al procedimento ex art. 473 bis.71. c.p.c. (R.G.N. 1048/2025)
a carico del resistente dinanzi al Tribunale di Napoli per le presunte condotte violente e maltrattanti denunciate dalla ricorrente, la quale ha domandato emettersi ordine di protezione in suo favore, è stato rappresentato che i coniugi all'udienza del 28.2.2025 dinanzi al Tribunale di Napoli non sono comparsi, avendo deciso di rinvenire accordo di separazione personale. Sicché, con provvedimento del
28.2.2025 il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'estinzione del procedimento recante
R.G.N. 1048/2025.
6 R.G. N. 303/2025
II Orbene, alla luce dei risvolti del procedimento celebratosi innanzi al
Tribunale di Napoli di cui si è detto poc'anzi e dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle questioni per cui è causa, si ritiene che la domanda di separazione personale debba essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale convenute dalle parti, posto che dal matrimonio sono nati i figli (Napoli, 6.2.1976), Persona_1 Persona_2
(Napoli, 26.3.1977) e (Napoli, 12.10.1981), maggiorenni e tutti Persona_3 economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che- a ragione di ciò- possano esser poste a fondamento della pronuncia.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 303 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) nata in Santa Maria a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: nato a [...] il CP_1 C.F._3
28.5.1944, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il 9.4.1975;
7 R.G. N. 303/2025
2) dispone, dopo il passaggio in giudicato, l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1975, atto N. 118, P. II, S. A, Sez. AR, Ufficio 2);
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione, che omologa;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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