Decreto 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N 38/2025 VG (cui è riunito il n. 47/2025 VG)
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Annamaria Laneri Consigliere
Stefano Gaeta Consigliere onorario
Sara La Malfa Consigliere onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO decidendo in merito al reclamo ex art. 739 CPC depositato in via telematica in data 17.1.2025 (proc.
38/2025 VG) da
, nato a [...] l'[...] e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
26.9.1968, entrambi res. Genova, con l'avv. del foro di Genova Parte_1 reclamanti
e al reclamo ex art. 739 CPC depositato in via telematica in data 20.1.2025 (proc. 47/2025 VG) da
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Donati del foro di Genova Parte_3 reclamante
Oggetto: reclami ai sensi dell'art. 739 CPC proposti avverso il decreto provvisorio n. 1501/2024 pubblicato il 17.12.2024 reso del Tribunale per i Minorenni di Brescia nell'interesse del minore
, nato a [...] in data [...], nel proc. 19/2022 reg. Persona_1 Per_2
con l'intervento in causa: del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia del tutore/curatore speciale del minore, avv. Paola Aristarco del foro di Brescia dei nonni materni del minore, e rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
Patrizia Argetta del foro di Brescia presso il cui studio hanno eletto domicilio
Premesso
Con decreto provvisorio pubblicato il 17.12.2024 e comunicato in data 8.1.2025 il Tribunale per i
Minorenni di Brescia - richiamato il decreto provvisorio datato 17.5.2022, sentiti i genitori del minore all'udienza del 30.5.2022 e il tutore/curatore speciale, richiamato il decreto datato 31.5.2022 con il quale i Servizi Sociali erano stati autorizzati “a collocare il minore unitamente ai genitori nella comunità terapeutica che li ospita” e con il quale erano state impartite ai genitori prescrizioni con particolare riguardo all'astensione da sostanze e al percorso terapeutico, lette le relazioni di
1
aggiornamento1, sentiti i nonni paterni all'udienza del 19.1.2023, dato atto che la madre del minore era deceduta nel sonno in data 27.1.2023 e che sia i nonni paterni sia i nonni materni si erano resi disponibili a svolgere funzioni vicarianti di quelle genitoriali, richiamato il decreto datato 28.2.2023 con cui era stata disposta una CTU, letta l'istanza dei nonni materni datata 14.11.2023, richiamato il decreto datato 21.11.2023, letta la CTU e le relazioni di aggiornamento sul percorso del padre e sulle condizioni del minore, risentito il padre e lette le istanze delle parti - ha disposto l'affido eterofamiliare del minore presso una famiglia residente a [...]e priva di aspirazioni adottive, prevedendo anche il suo inserimento all'asilo nido. Ha incaricato il SERD di Genova di attivare la presa in carico di , che avrebbe proseguito il percorso terapeutico, verificando la sua Parte_3 astensione dall'uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche riferendo entro il 30.6.2025 o immediatamente in caso di riscontro di positività o di mancanza di collaborazione. Ha infine incaricato il Servizio Sociale, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Genova, di collocare il minore in una famiglia affidataria residente a [...]e priva di aspirazioni adottive, riferendo sull'esecuzione entro il 30.1.2025; il Servizio Sociale avrebbe anche dovuto sostenere il in un percorso di autonomia personale e lavorativa, monitorare le condizioni psichiche e di Pt_1 salute fisica del minore, attivare un incontro settimanale tra padre e figlio alla presenza di un educatore domiciliare professionale e subordinatamente all'astensione da parte del dall'uso Pt_1 di sostanze alcoliche e stupefacenti e al suo impegno nel collaborare con tutti i servizi incaricati del suo recupero e sostegno;
attivare un sostegno alla genitorialità e psicologico per il , sia Pt_1 individuale che con il coinvolgimento dei suoi genitori;
garantire la continuità affettiva tra il minore e i nonni paterni e materni con un incontro mensile con ciascun ramo di ascendenti alla presenza di un educatore;
sostenere i nonni paterni in un percorso volto a rielaborare la loro esperienza adottiva rispetto al figlio;
sostenere i nonni materni con riferimento alla loro genitorialità e al lutto recentemente subito, con relazione entro il 30.6.2025 sull'esecuzione degli incarichi disposti, precisando se le condizioni per il collocamento del minore presso il padre fossero o meno mature.
Il Tribunale per i Minorenni di Brescia osservava:
. il percorso comunitario del non risultava più rispondente ai suoi bisogni, stante la necessità Pt_1 di quest'ultimo di essere autonomo e di rientrare nel territorio di origine;
. i Servizi Sociali e i Servizi specialistici avevano proposto un progetto di autonomia del da Pt_1 attuarsi nel territorio genovese dove quest'ultimo avrebbe potuto ricevere il sostegno e il contributo economico da parte dei suoi genitori che avrebbero messo a disposizione del figlio e del nipote un'abitazione per la quale avrebbero pagato il canone di locazione;
. la CTU aveva proposto il rientro del nel territorio genovese, evidenziando però le sue Pt_1 fragilità e l'impossibilità di prevedere in quel momento se i suoi tempi di recupero fossero o meno compatibili con i bisogni psico-educativi del figlio;
. la CTU aveva anche evidenziato la necessità che il percorso di crescita del avvenisse in Pt_1 autonomia e svincolato dai genitori, con i quali i rapporti erano sempre stati problematici e fonte di sofferenza, così come dai nonni materni del minore, portatori di un lutto recente e importante, ancora da elaborare;
. doveva pertanto ritenersi che il collocamento del minore in una famiglia affidataria residente a
Genova e priva di aspirazioni adottive fosse soluzione conforme all'interesse del minore e utile per favorire, da un lato, la possibilità per il di rientrare nel territorio di origine e di impegnarsi in Pt_1 un percorso di autonomia personale e lavorativa, nonché nell'impegno terapeutico e, dall'altro per N 38/2025 VG (cui è riunito il n. 47/2025 VG)
garantire la possibilità per di continuare ad avere serene frequentazioni con il padre e gli Per_1 ascendenti,
Con reclamo depositato in data 17.1.2025 i nonni paterni del minore hanno chiesto incrementarsi gli incontri con disponendoli con cadenza settimanale e affidarsi ai Servizi Sociali la Per_1 valutazione su possibili uscite del nipote con i nonni e lo zio in luoghi aperti;
osservavano che nei tre anni di permanenza di in comunità coi genitori il bambino aveva avuto incontri mensili e Per_1 incontri aggiuntivi nel corso delle vacanze estive e invernali, con i nonni paterni, lo zio paterno CP_3
e le cugine paterne e oltre ad avere regolarmente incontrato i nonni materni e una Per_3 Per_4 cara amica della madre;
il Tribunale per i Minorenni ha previsto che si trasferisca a Genova Per_1
e ciononostante gli incontri coi nonni paterni sono rimasti mensili, laddove invece sarebbe possibile un loro incremento quantomeno a due incontri mensili, attesa la finalità dichiarata nello stesso decreto di garantire la continuità affettiva tra il minore e i nonni. La necessità della “presenza di un educatore”
a tutti gli incontri, non accompagnata da alcuna esplicita motivazione2, avrebbe inoltre comportato il contenimento degli incontri in un luogo chiuso in ogni stagione e in ogni occasione, quando invece sarebbe stato possibile attribuire al Servizio Sociale la facoltà di autorizzare uscite dei nonni con Per_1
ed in luoghi aperti, anche perché lo stesso CTU aveva evidenziato che “è parere di chi
[...] Pt_3 scrive che, in parallelo all'avvio dei percorsi di sostegno ai nonni, in linea con il percorso riabilitativo e/o di sostegno di , possa essere positivo un ampliamento delle visite tra i nonni Pt_3
e la diade padre/figlio – o eventualmente e gradualmente anche il minore da solo quando pronto – in una cornice entro la quale debbano sempre prevalere i bisogni del minore rispetto ai pur comprensibili bisogni/desideri degli adulti”.
Con separato ricorso depositato in data 20.1.2025 ha proposto reclamo avverso il Parte_3 medesimo decreto provvisorio chiedendo l'inserimento del figlio presso la Comunità per bambini
“l'abbraccio” di Don Orione di Genova, con previsione di almeno tre incontri settimanali padre - figlio monitorati dagli operatori della Comunità e con possibilità per padre e figlio di trascorrere il sabato o la domenica con i nonni paterni di con monitoraggio sempre da parte degli operatori Per_1 della Comunità circa la puntualità da parte del padre nell'osservanza dei rientri e nell'organizzazione delle uscite del minore, nonché con monitoraggio delle condizioni di quest'ultimo dopo le giornate trascorse con il padre e con i nonni paterni. Osservava che padre e figlio hanno vissuto insieme negli ultimi quasi tre anni e hanno sviluppato un attaccamento simbiotico, tanto che la stessa CTU aveva sottolineato che non era opportuno dividere padre e figlio. Certamente al momento era necessario concentrarsi sul percorso di autonomizzazione del , ma questo non poteva avvenire tramite il Pt_1 distacco tra padre e figlio disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, che sarebbe stato troppo doloroso e pesante, prima di tutto per il piccolo . Il si era così attivato sul territorio Per_1 Pt_1 genovese per rinvenire una soluzione alternativa che costituisse un piano, sì, differente, ma più adeguato alle esigenze della diade padre - figlio e aveva reperito la Comunità “l'abbraccio” di Don
Orione, specializzata in minori di tenera età, che aveva ufficiosamente confermato la disponibilità ad accogliere il piccolo . L'inserimento di in tale Comunità avrebbe infatti permesso al Per_1 Per_1
di dedicarsi alla propria formazione lavorativa, agli incontri al Serd, alla psicoterapia, Pt_1 all'adattamento alla nuova abitazione (che sarebbe stata messa a disposizione da parte dei genitori
Per_ 2 Dalla nascita di a oggi non era, infatti, mai emerso alcun indizio di comportamenti disfunzionali dei nonni o dello Per_ zio con
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del ) e al contempo avrebbe consentito al bambino di ambientarsi in un contesto ricco di Pt_1 risorse tra pari, accudito da personale specializzato che non solo avrebbe consentito al minore di alleggerire, senza possibilità di confusione, il momentaneo distacco dal padre, ma avrebbe anche agevolato il monitoraggio da parte di personale qualificato e la valutazione degli incontri tra il padre e il figlio, che sarebbero, però, dovuti avvenire con maggiore frequenza rispetto a quelli indicati nell'impugnato decreto provvisorio.
In data 24.3.2025 si è costituita la tutrice/curatrice speciale del minore che ha chiesto il rigetto di entrambi i reclami, con vittoria di spese di giudizio, deducendo, quanto al reclamo proposto dai nonni paterni del minore, che nella parte motiva del reclamato decreto provvisorio il Tribunale per i
Minorenni avesse specificato che la “relazione peritale ha evidenziato con forza e con motivazione pienamente condivisa dal collegio specializzato la necessità che il percorso di crescita del padre del minore avvenga in autonomia e sia svincolato dai suoi genitori, con i quali i rapporti sono sempre stati problematici e fonte di sofferenza” e che i nonni paterni non avevano né eccepito alcunché sul punto né criticato il ragionamento sotteso al provvedimento in esame. I nonni paterni non avevano neanche dato atto di avere iniziato il percorso psicoterapeutico consigliato dal CTU e prescritto dal reclamato decreto. In ogni caso il provvedimento in esame non poteva essere ritenuto di irrimediabile pregiudizio per il mantenimento e la crescita della relazione nonni paterni/nipote in quanto non aveva in alcun modo mutato la frequenza dei loro incontri;
gli stessi reclamanti avevano infatti confermato di incontrare il minore una volta al mese alla presenza di un educatore (che peraltro non necessariamente avrebbe organizzato gli incontri in un ambiente chiuso, in quanto spesso, in accordo con i Servizi Sociali, gli educatori favoriscono lo svolgimento degli incontri in ambienti esterni, purché adeguati alle esigenze del minore). Quanto invece al reclamo proposto dal padre del minore, la tutrice osserva che, sebbene nella parte motiva del reclamato decreto il Tribunale per i Minorenni avesse indicato il 30.6.2025 quale termine entro cui rivalutare la condizione della diade padre/figlio3, il provvedimento in esame non solo non era ancora stato eseguito, ma non poteva in ogni caso neanche essere ritenuto pregiudizievole per , posto che il collocamento provvisorio del minore Per_1 presso una coppia affidataria priva di aspirazioni adottive rappresenta una fase transitoria per consentire al di organizzare il nuovo assetto di vita nell'ottica di riuscire a condividerla con Pt_1 il figlio: il collocamento etero familiare consentirebbe, infatti, alla diade padre – figlio di mantenere la qualità della loro relazione, evitando di pregiudicarla a fronte delle inevitabili difficoltà organizzative e di gestione dello stress che il dovrà affrontare nella prima fase di Pt_1 assestamento. D'altro canto non può ritenersi opportuno il collocamento di in un'altra Per_1 comunità, posto che i bambini in tenera età necessitano di vivere in un ambiente accogliente e a dimensione familiare nel quale potere essere ascoltati e messi al centro delle attenzioni da parte degli adulti. Da ultimo, non può ritenersi condivisibile neanche l'istanza proposta dal di essere Pt_1 autorizzato a trascorrere tutti i fine settimana presso i suoi genitori (peraltro a discapito dei nonni materni del minore) a fronte di quanto evidenziato dalla CTU;
inoltre i genitori del non Pt_1 avevano avuto il tempo di essere accompagnati nel percorso di rielaborazione della loro esperienza adottiva rispetto al figlio;
ad ogni buon conto mantenere le relazioni parentali con tutti i Pt_3 nonni è senz'altro importante e di questo il Tribunale per i Minorenni ha tenuto conto, avendo tutelato il mantenimento di tali relazioni con entrambi i rami familiari. N 38/2025 VG (cui è riunito il n. 47/2025 VG)
In data 27.3.2025 si sono costituiti i nonni materni del minore che hanno chiesto aumentarsi gli incontri con il nipote a una volta a settimana, autorizzarsi le sig.re e a incontrare Pt_4 CP_4
con la medesima frequenza, autorizzarsi il minore a uscire dalla comunità insieme ai nonni Per_1 materni e alle predette sig.re e e autorizzarsi il e a trascorrere Pt_4 CP_4 Pt_1 Per_1
i fine settimana, alternativamente, presso le abitazioni dei nonni materni e paterni ovvero alternando tra i nonni materni e paterni le giornate di sabato e domenica. Hanno dedotto di avere rappresentato una figura di riferimento, prima, per la coppia – e, poi, per la diade padre - figlio, Per_5 Pt_3 con la quale hanno saputo costruire e mantenere un solido legame, così come hanno rappresentato una figura di riferimento per padre e figlio le amiche fraterne di , e Per_5 Persona_6 Per_7
che è sempre felice di vedere, riconoscendole come zie. Hanno inoltre dedotto
[...] Per_1 che, adesso che il nipote sarebbe stato provvisoriamente affidato a una famiglia di Genova, non aveva più alcun senso limitare gli incontri a una volta al mese, così come non aveva più alcun senso svolgere gli incontri alla presenza di un educatore, in quanto quest'ultimo non solo avrebbe significativamente limitato il rapporto di con i nonni materni, ma avrebbe anche compromesso la possibilità Per_1 di una loro spontanea interazione. Da ultimo, quanto all'elaborazione della prematura morte della figlia, hanno esposto che la sig.ra ha già preso contatti con il Servizio di Salute Mentale CP_2 della ASL Genovese competente per territorio.
In data 4.4.2025 è pervenuta relazione del SERT di Genova nella quale si riferiva che Pt_3
, seguito dal 2021 per “disturbo da uso di alcol e cocaina” e inserito presso la comunità
[...] terapeutica di Pontevico dal marzo 2022, si sta sottoponendo alle analisi presso quel è finora CP_5 risultato sempre negativo e si è mostrato collaborativo e partecipe al programma terapeutico.
In data 10.4.2024 è pervenuta relazione del Servizio Sociale di Genova.
Il PG in data 7.4.2025 così concludeva: “si chiede che, anche solo in considerazione del tenore di tale relazione di aggiornamento e tenuto conto della possibile compromissione della serenità del minore che la procrastinazione dell'inserimento dello stesso in un nuovo contesto familiare potrebbe comportare (ed a prescindere da ogni più approfondita valutazione inerente al merito), Codesta
Corte d'Appello voglia accogliere i reclami in atti, disponendo conformemente a quanto richiesto nel reclamo di (e conseguentemente in quello presentato dai genitori di costui), Parte_3 concedendo altresì ai soli – per il momento – nonni materni la facoltà di una visita settimanale monitorata tra essi ed il minore, secondo modalità e tempistiche da concordare con i servizi sociali
e la Comunità di accoglienza”.
All'udienza tenutasi in data 11.4.2025 al procedimento n. 38/2025 VG è stato riunito il procedimento n. 47/2025, veniva sentito il padre del minore personalmente, i difensori hanno illustrato le rispettive conclusioni e la Corte si è riservata.
Tutto ciò premesso
Si deve preliminarmente prendere atto del fatto che il decreto oggetto di reclamo, provvisorio, non ha ancora avuto esecuzione e che si trova ancora inserito nella comunità terapeutica di Pontevico Per_1 dove è collocato da circa tre anni, dapprima col padre e con la madre e poi, dopo il decesso della madre, solo col padre. Dalla relazione del Servizio Sociale ambito 9 Bassa Bresciana Centrale
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pervenuta il 10.4.2025 si ricava che la mancata esecuzione del decreto deriva dal fatto che ad oggi non è ancora stata trovata una famiglia affidataria per il minore nel territorio genovese.
Va rilevato che i nonni paterni nel loro reclamo hanno solo chiesto l'intensificazione degli incontri col nipote previsti nel decreto impugnato con cadenza mensile e che anche i nonni materni, non reclamanti ma costituiti nel procedimento dinnanzi a questa Corte, hanno chiesto l'intensificazione degli incontri con senza però censurare la decisione del Tribunale dei Minorenni di Per_1 collocamento temporaneo del minore presso una famiglia affidataria nel territorio genovese.
Il padre del minore nel suo reclamo chiede invece che il figlio non venga affidato neppure in via temporanea ad altra famiglia nel territorio genovese ma che venga inserito in una comunità per minori di Genova, “l'abbraccio” di Don Orione, dove il piccolo avrebbe la possibilità di rimanere mentre il padre svolge il percorso volto all'autonomia curando la presa in carico presso il di Genova, CP_5 reperendo un lavoro e organizzando il reperimento di un alloggio con l'aiuto dei suoi genitori.
A fronte di tale soluzione proposta nel reclamo dal padre di il Servizio Sociale di Genova, nella Per_1 relazione pervenuta a questa Corte il giorno 10.4.2025 ma datata 30.9.2024 e a suo tempo inviata al
Tribunale per i Minorenni, ha suggerito invece un differente progetto, volto ad evitare una sia pur provvisoria separazione tra padre e figlio, progetto che contempla un percorso a tappe progressive;
tale percorso in sostanza prevede che padre e figlio rimangano collocati ancora per qualche mese a
Pontevico, con rientri a Genova inizialmente e per circa un mese nella sola giornata di sabato dalla mattina alla sera;
poi, per circa un mese e mezzo/due mesi con rientri a Genova nel fine settimana con permanenza di padre e figlio presso la casa dei nonni materni o paterni ma sempre con rientro la domenica sera a Pontevico e con permanenza durante la settimana a Pontevico. Poi si prevede una fase di circa un mese di permanenza a Genova di padre e figlio nel fine settimana presso la casa reperita nel frattempo dal , poi una fase successiva di permanenza di padre e figlio a Genova Pt_1 per alcuni giorni durante la settimana con inizio della frequenza di all'asilo di Genova e con Per_1
l'intervento di una famiglia di appoggio;
infine si prevede, con una tempistica non definita ma variabile in base all'andamento del percorso, il trasferimento definitivo di padre e figlio a Genova.
Tale percorso proposto dal Servizio Sociale di Genova non pare però trovare la condivisione del al quale in udienza è stato chiesto dal Collegio cosa pensasse di tale progetto che non lo Pt_1 separerebbe dal figlio ma che comporterebbe la sua permanenza a Pontevico con ancora per Per_1 qualche mese e non un immediato trasferimento a Genova;
il sig. è rimasto silenzioso e ha Pt_1 mostrato perplessità circa tale progetto (che non è chiaro se fosse stato con lui condiviso dal Servizio
Sociale di Genova) per poi alla fine dichiarare di volersi trasferire subito a Genova: volontà, questa, tuttavia non compatibile col progetto elaborato dal Servizio Sociale di Genova che, si ripete, prevede un progressivo rientro a Genova e la permanenza di padre e figlio ancora per qualche mese a
Pontevico.
In sostanza , anziché aderire a una soluzione che, come si è visto, eviterebbe la sua Parte_3 separazione dal figlio, nel suo reclamo propone un progetto che comporterebbe il collocamento di presso una nuova comunità per minori, sia pure con incontri padre e figlio due o tre volte nella Per_1 settimana e con ricongiungimento nel fine settimana;
tale soluzione – al di là del fatto che il Giudice
Minorile non può individuare nominativamente la struttura comunitaria destinata ad accogliere un minore, che deve essere invece scelta dal Servizio Sociale -, per quanto la struttura individuata dal possa essere accogliente, separerebbe comunque dal padre costringendolo ad adattarsi Pt_1 Per_1
a un nuovo contesto comunitario dopo che ha già vissuto tre anni in una comunità terapeutica.
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Questa Corte non ritiene che tale soluzione prospettata nel reclamo da sia migliore, Parte_3 nell'ottica dell'interesse di un bambino di soli tre anni già provato dalla perdita della madre e finora sempre vissuto in comunità, rispetto a quella stabilita dal Tribunale per i Minorenni che prevede l'inserimento temporaneo (il provvedimento reclamato è provvisorio e vi si chiarisce che il collocamento eterofamiliare è finalizzato a consentire al di reperire un lavoro e di Pt_1 organizzarsi sul territorio al fine di potere poi riprendere con sé il figlio) in una famiglia affidataria dove il piccolo potrebbe beneficiare di attenzioni esclusive, necessarie per un bambino di così tenera età, mantenendo al contempo i rapporti con padre e nonni: invero la finalità dell'affido eterofamiliare
è quella di procurare ai minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo un contesto familiare adeguato favorendo al contempo il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine.
Va altresì rilevata un'altra circostanza: è vero, come rilevato dalla difesa del , che la CTU Pt_1 espletata in primo grado non aveva suggerito una separazione di padre e figlio e l'inserimento del minore in altro nucleo familiare: tuttavia aveva ben evidenziato che il collocamento del minore e del padre presso i nonni paterni era inopportuno in considerazione del non facile rapporto tra e Pt_3
i genitori;
parimenti da scartare era il collocamento del solo minore presso i nonni paterni senza il padre avendo i nonni paterni in passato agito modelli educativi disfunzionali e fallimentari col figlio.
Parimenti il CTU aveva scartato la possibilità di un collocamento di e del padre presso i genitori Per_1 di , madre di La soluzione prospettata dal CTU era invece quella di un trasferimento di Per_5 Per_1 padre e figlio in un alloggio adiacente alla comunità perché si sperimentasse in un contesto Pt_3 di semiautonomia abitativa, con affiancamento di un massiccio intervento educativo e specialistico.
E questo perché il CTU aveva rilevato in una dimensione depressiva e grandi fragilità e Pt_3 aveva sottolineato come fosse ancora lontano dal potersi prendere cura del figlio in Pt_3 autonomia (pag. 92 elaborato peritale), esplicitando che la diade padre -figlio non era ancora in grado di “reggere un percorso al di fuori da un contesto tutelato e tutelante” e che “in questo quadro di risorse, resilienze e fragilità” di era difficile esprimersi sui tempi di recupero di una Pt_3 genitorialità autonoma.
Va da ultimo ricordato come a settembre 2024 ha avuto all'interno della comunità di Pt_3
Pontevico due ricadute nel consumo alcolico sicché i richiami alla prudenza e alla gradualità suggeriti dal CTU risultavano più che giustificati.
Pertanto si ritiene di confermare la statuizione del Tribunale per i Minorenni circa il temporaneo collocamento di presso famiglia affidataria in attesa che il padre consolidi la sua situazione Per_1 abitativa e lavorativa al fine di ricongiungersi al figlio.
Quanto ai rapporti tra i nonni e il Servizio Sociale potrà senz'altro valutare la possibilità di Per_1 organizzare incontri più frequenti di quelli mensili disposti dal Tribunale per i Minorenni: tuttavia ad oggi il decreto non è ancora stato eseguito, non è dato sapere quando sarà reperita una famiglia affidataria e se e quando padre e figlio si trasferiranno nel territorio genovese: una precisa valutazione circa la frequenza degli incontri tra e i nonni sarà quindi possibile solo una volta verificato come Per_1 evolverà la situazione.
La Corte ritiene pertanto che le statuizioni di cui al decreto reclamato vadano confermate, fatta salve ulteriori nuove e diverse soluzioni che il Servizio Sociale potrà proporre al Tribunale per i Minorenni dinnanzi al quale il giudizio sta proseguendo.
Le spese di lite, stante la natura e l'esito del giudizio, possono essere compensate.
P. Q. M.
7 N 38/2025 VG (cui è riunito il n. 47/2025 VG)
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sui reclami proposti da Pt_3
e da e avverso il decreto provvisorio del Tribunale per
[...] Parte_1 Parte_2
i Minorenni di Brescia n. 1501/2024 pubblicato il 17.12.2024 reso nel proc. 19/2022 RG, sentito il
PG, così decide:
-rigetta i reclami e conferma il decreto impugnato.
- spese di lite compensate.
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale ambito 9 Bassa Brescia Centrale e al Servizio Sociale
ASL 3 Genova.
Brescia, 11.4.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare la relazione datata 30.12.2022 dalla quale erano emersi un'assunzione di alcolgen (disinfettante per le mani a base alcolica), una crisi di coppia che aveva portato il a chiedere di essere trasferito in un'altra comunità Pt_1 per poi chiedere di essere ricongiunto alla compagna e al figlio e una sostanziale inadeguatezza dei genitori nei compiti di cura anche primari.
2 3 Al fine di eventualmente modificare anche la decisione in ordine al collocamento del minore.
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