CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 252/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Annarita Billwiller ed Ivana Cervone unitamente ai quali elettivamente domicilia in Portici (Na) al
Corso Garibaldi, 73
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
CARMINE BARONE, VINCENZO DI MAIO, NICOLA DI RONZA E GIANLUCA TELLONE, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18.3.2020, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, la società proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 37120200000768532000, notificato il 27.2.2020, con il quale l' le aveva CP_1 ingiunto di pagare la somma di € 5.413.291,13, a titolo di recupero contribuzione, in conseguenza del disconoscimento di sgravi contributivi.
L'opponente eccepiva l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46 del 1999, la insufficiente ed erronea indicazione della causale del credito e la indeterminatezza della pretesa;
nel merito eccepiva la rappresentatività dell' e la legittimità del contratto CP_2
collettivo applicato.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo: Parte_1 “In via principale, accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. 371 2020 00007685 32
000 per intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito per l'importo di Euro
5.413.291,13 o del diverso importo che si riterrà di giustizia - In vi a gradatamente subordinata accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 371 2020 00007685 32 000 per tutte le motivazioni in ricorso;
- Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' e per l'effetto dichiarare CP_1 non dovuto il pagamento dell'importo di Euro 5.413.291,13 o del diverso importo che si riterrà di giustizia…”
Con sentenza n. 1641/22 il GL: rigettava l'eccezione formale relativa ad un presunto difetto di motivazione dell'avviso di addebito, evidenziando che l'avviso recava in sé, seppur sinteticamente, tutti gli elementi necessari ad individuare il credito azionato (causale del credito, periodo di riferimento, dettaglio dell'importo, data del visto di esecutività); accoglieva l'eccezione di decadenza dall'iscrizione al ruolo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46 del 1999 e dichiarava la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, evidenziando che il verbale ispettivo, dal quale era derivato l'avviso impugnato, era stato notificato in data 2.7.2018, mentre, l'avviso solo nell'anno 2020; evidenziava, tuttavia, che la illegittimità dell'avviso impugnato derivante dalla tardiva iscrizione a ruolo non era dirimente della questione sollevata, poiché, per giurisprudenza consolidata il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo"; esaminando nel merito la fondatezza della pretesa, osservava il G.L. che l'avviso di addebito impugnato riguardava il recupero della contribuzione dovuta dalla società ricorrente, per il periodo luglio 2015 - dicembre 2018, a seguito del disconoscimento delle agevolazioni/esonero contributivo operato dagli ispettori , a mezzo del Verbale Unico di Accertamento n. 2018005846/DDL, CP_1
nonché del successivo verbale n.2019003103 del 18.6.2019. Con tali verbali veniva accertato che la società aveva usufruito di agevolazioni ed esoneri contributivi di varia tipologia, per svariati lavoratori, che risultavano illegittimi, atteso che la società non aveva applicato per gli stessi lavoratori il CCNL sottoscritto dalle Associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ma il CCNL Commercio CISAL-ANPIT, che oltre ad essere sottoscritto dalla sola e non dalle organizzazioni maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL), prevedeva CP_2
un trattamento economico minimo più basso e non prevedeva la 14^ mensilità, determinando, quindi, una minore copertura previdenziale/contributiva rispetto alla contrattazione collettiva nazionale di settore, rappresentata dal “CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi” sottoscritto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e per le associazioni datoriali da ConfCommercio, ossia quelle comparativamente più rappresentative su base nazionale, contratto, quest'ultimo, applicato dalla società solo ad una minima parte dei propri dipendenti;
osservava il GL che nel caso in esame non si trattava di imporre la applicazione di un C.C.N.L. nei rapporti di lavoro tra la società ed i propri dipendenti, ma di determinare, ai fini contributivi, le retribuzioni sulla base dei minimi retributivi previsti dal CCNL sottoscritto dalle sigle maggiormente rappresentative, come espressamente richiesto dall'art.1 D.L. n. 338/89; gravava sull'imprenditore, il quale chiedeva l'applicazione del beneficio, allegare in maniera puntuale e, successivamente, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiedeva riconoscimento, in relazione alla specifica normativa invocata;
rigettava le contestazioni riguardanti la quantificazione del credito operata dall'ente impositore, evidenziando che tutti gli elementi essenziali per una corretta ricostruzione dell'agevolazione contestata, quali: data di assunzione e la base imponibile su cui era stato calcolato il recupero dell'agevolazione, erano nella disponibilità della società; in ogni caso, nel verbale risultavano analiticamente indicati i singoli lavoratori, le agevolazioni fruite e tutti gli elementi contabili di identificazione della pretesa dell' ; CP_1
rigettava, infine, l'eccezione di erroneità delle sanzioni applicate, evidenziando che nella specie, poteva ritenersi configurata l'ipotesi della omissione contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000, ciò in quanto il credito dell'istituto previdenziale era evincibile dalla documentazione proveniente dal soggetto obbligato, dovendo, dunque, escludersi una condotta di occultamento;
le sanzioni, quindi, erano dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000, come già correttamente calcolate dall'
. CP_3
Con ricorso depositato il 9.2.2023 proponeva appello la censurando Parte_1
l'interpretazione della normativa offerta dal GL e il conseguente rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l' concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con conferma della sentenza CP_1
impugnata e condanna di parte appellante alle spese di lite.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello la società eccepiva la nullità della sentenza in quanto affetta da un vizio insanabile, difatti nel
PQM
della sentenza impugnata si leggeva: “…dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento, in favore dell' della somma di € 5.413.291,13, oltre interessi moratori, dalla presente pronuncia CP_1 al soddisfo..”, laddove se l'avviso di addebito era illegittimo nessuna condanna per l'effetto poteva essere inflitta.
Con il secondo motivo di appello la censurava la sentenza nella parte in cui il GL, Parte_1 pur appurando l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo, aveva ritenuto di dover entrare nel merito della pretesa, richiamando l'Ordinanza n. 21134/21 della Suprema Corte, che rinviando ad un precedente del 2018, faceva riferimento all'illegittimità dell'atto impositivo in generale, senza specificarne la causa, includendo implicitamente anche la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
Tale raggruppamento delle varie cause di illegittimità, quasi fossero tutte uguali, destava tuttavia
“serie perplessità”, poiché non era sostenibile che un vizio meramente formale fosse accomunato, quoad effectum, alla decadenza che, invece, secondo la disciplina generale ricavabile dalle norme del codice civile, produceva un effetto preclusivo all'esercizio del diritto.
Con il terzo motivo di appello la eccepiva la erronea valutazione del giudice sulla Parte_1 rappresentatività della . Osservava l'appellante che il Giudice di prime cure, in maniera del CP_2 tutto inconferente, aveva posto l'attenzione non sulla minore o maggiore rappresentatività della OS, ma sulla presunta discriminazione tra i dipendenti derivante dall'applicazione, all'interno dell'azienda, di due tipologie contrattuali, con una disparità di trattamento ingiustificata.
Quanto alla questione oggetto del contendere, osservava la AP i criteri emersi Parte_1 nell'elaborazione giurisprudenziale per stabilire quali erano le O.S. comparativamente più rappresentative erano i seguenti:
- il numero degli iscritti;
- l'equilibrata presenza in un ampio spettro di categorie professionali;
- una diffusione su tutto il territorio nazionale;
- la titolarità di azioni di autotutela a diversi livelli e nei confronti di categorie diverse;
- azioni di contrattazione sul piano territoriale;
- la gestione del contenzioso individuale e collettivo.
- e, secondo la più recente giurisprudenza di merito, il riconoscimento del requisito da parte della
P.A. ai fini della partecipazione dell'O.S. ad Organismi consultivi e/o di vigilanza.
Ebbene, osservava l'appellante, molti erano stati i riconoscimenti sul piano amministrativo e giudiziale della , quale O.S. comparativamente più rappresentativa. L' , dal canto suo, CP_2 CP_1 avrebbe dovuto provare perché il CCNL Confcommercio/CGIL, CISL e UIL fosse da considerare il contratto leader del settore, mentre nulla aveva dimostrato.
… … …
L'appello è infondato.
Occorre innanzitutto esaminare la censura mossa da parte appellante alla decisione di primo grado nella parte in cui il G.L., pur appurando l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo da parte dell' , aveva ritenuto di dover entrare nel merito della pretesa. L'esame di tale eccezione è CP_1 preliminare in quanto l'eventuale accoglimento determinerebbe anche l'accoglimento dell'opposizione formulata dalla Parte_1
Osserva la Corte che in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs.
n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione afferma che si tratta di una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che gli stessi agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Depongono in tal senso: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24
Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all' la possibilità di agire in giudizio nelle CP_3
forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019).
L'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito
(cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007), che dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, ne consegue che la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che la illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel
"quantum" neppure se l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. (Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020)
Tanto precisato e passando all'esame degli ulteriori motivi di appello, osserva la Corte che l'avviso di addebito impugnato dalla ha ad oggetto il recupero della contribuzione Parte_1
dovuta dalla società, per il periodo luglio 2015 - dicembre 2018, a seguito del disconoscimento delle varie agevolazioni/esoneri contributivi di cui la società aveva usufruito nel medesimo periodo, in relazione a più lavoratori, che non risultavano spettanti poiché la non aveva applicato per tali Pt_1
lavoratori il CCNL sottoscritto dalle Associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ma il CCNL Commercio CISAL-ANPIT, che oltre ad essere sottoscritto dalla sola e non dalle organizzazioni maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL), prevedeva CP_2
un trattamento economico minimo più basso (e non prevedeva neanche la 14^ mensilità) rispetto al
“CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi” - sottoscritto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e per le associazioni datoriali dalla
ConfCommercio, ossia da quelle comparativamente più rappresentative su base nazionale - determinando, quindi, una minore copertura previdenziale/contributiva.
Tale disconoscimento veniva disposto all'esito dell'accertamento effettuato dagli ispettori e CP_1
riportato nel Verbale Unico di Accertamento n. 2018005846/DDL, nonché nel successivo verbale n.2019003103 del 18.6.2019.
La normativa che disciplina la questione in esame è dettata dall'art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella legge 389/89 – previsione confermata dall'art.6, comma 8 del D.Lgs. n. 314/97 - il quale ha stabilito che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
L'art. 2, comma 25, della legge n. 549/95, offrendo l'interpretazione autentica della norma precedente, ha precisato che: “L'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi interventi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
La base di calcolo dei contributi, pertanto, è rappresentata dalla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative in una determinata categoria.
Con il verbale di accertamento del 2018 gli Ispettori dell' hanno dato atto degli elementi CP_1
valutati per giungere alla conclusione che il CCNL Commercio CISAL – ANPIT, applicato dalla
AP alla maggior parte dei suoi dipendenti, non era quello sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL), ed infatti si legge:
“…Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con protocollo 0003662 dell'1/03/2018, in riferimento ad una richiesta di interpello avente ad oggetto la individuazione delle più rilevanti
OO.SS. dei lavoratori subordinati a livello nazionale ha prodotto i seguenti dati aggiornati al
31.12.2016:
- CGIL: associati n. 5.462.082;
- CISL: associati n. 4.090.681;
- UIL: associati n. 2.249.727;
Contr
- associati n. 1.732.625;
- : associati n. 1.254.569: CP_2
• associati n. 2.139.446; CP_5
- CUB: associati n. 695.824.
Nel settore del Commercio è stata rilevata al 31.12.2016 la seguente consistenza di imprese associate:
- ConfCommercio: n. 700.000;
- n. 273.929; CP_6
- : n. 650. CP_7
Orbene, nel caso di specie, l'impresa ha applicato per la maggior parte dei Pt_1 Parte_1 suoi dipendenti, nel periodo temporale compreso tra l'1/07/2015 ed il 30/04/2018, oggetto del presente accertamento, il C.C.N.L. "Commercio” siglato dalla organizzazione sindacale Cisal e per le associazioni datoriali da parte di Cidec-Anpit, Confimprenditori e Unica.
Viceversa, per una minoranza di lavoratori la stessa società ha applicato Parte_1
il contratto "Commercio e Terziario" siglato dalla ConfCommercio e dalle organizzazioni sindacali Cont CGIL, e UIL. Appare evidente, ictu oculi, che quest'ultimo contratto costituisce il contratto "leader" perché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e lelle imprese, sulla scorta dei dati sopra riportati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali…”
I dati riportati nel verbale di accertamento sono ricavati da atti pubblici, quindi, sono dati certi, oltre che non contestati dalla società appellante. Dagli stessi si ricava in maniera chiarissima la minore rappresentatività, in termini comparativi, del sindacato e del sindacato di parte datoriale CP_2
, firmatari del CCNL Commercio, applicato dall'impresa alla CP_7 Parte_1
maggior parte dei suoi dipendenti, nel periodo 1/07/2015 - 30/04/2018.
La S.r.l., pur allegando con l'atto introduttivo che la è riconosciuta come confederazione CP_2
sindacale maggiormente rappresentativa, non ha indicato nessun elemento in grado di provare tale affermazione ed infatti nulla indica (neanche con l'appello) quanto al numero complessivo dei lavoratori occupati, al numero complessivo delle imprese associate, alla diffusione territoriale o al numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti. L'unica circostanza dedotta dalla
[...]
è che la ha partecipato a numerosi Organismi consultivi e/o di vigilanza, ma Parte_1 CP_2 tale elemento, da solo, non è affatto dirimente, né è in grado di superare l'evidente dato numerico degli iscritti innanzi riportato.
Tanto accertato, risulta provata la condotta illegittima della la quale in Parte_1 violazione dell'art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella legge 389/89 e dell' art. 2, comma 25, della legge n. 549/95, non ha assunto come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale l'importo delle retribuzioni stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ossia il contratto "Commercio e Cont Terziario" siglato dalla ConfCommercio e dalle organizzazioni sindacali CGIL, e UIL, ma, per tutti i lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento del 2018, il CCNL Commercio CISAL, ossia un contratto stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente meno rappresentative, che prevede un trattamento retributivo più sfavorevole (retribuzione oraria più bassa e mancata erogazione della quattordicesima) rispetto a quello previsto dal CCNL CISAL – ANPIT,
L'accertamento della predetta violazione ha comportato, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della L.
296/2006, la perdita dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, essendo gli stessi subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Ed invero la società appellante, applicando il CCNL Commercio CISAL, che prevede una retribuzione oraria più bassa e la mancata erogazione della quattordicesima, ha individuato un imponibile previdenziale inferiore a quello dovuto normativamente previsto dall'art. 1 del D.L. CP_ 338/89, convertito nella legge 389/89, pertanto, correttamente l' da un lato ha ricalcolato, per il periodo 1.7.2015 – 31.12.2018, la contribuzione previdenziale dovuta dalla società appellante, utilizzando quale parametro la retribuzione prevista dal CCNL "Commercio e Terziario" siglato
Cont dalla ConfCommercio e dalle organizzazioni sindacali CGIL, e UIL (tanto veniva effettuato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 18.6.2019), dall'altro ha provveduto alla revoca degli sgravi contributivi goduti dalla società nello stesso periodo (1.7.2015 – 30.11.2018), essendo venuto meno il presupposto per poter godere di tali sgravi, ovvero la regolarità contributiva
(tanto veniva effettuato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 29.6.2018), avendo assoggettato a contribuzione un imponibile previdenziale inferiore a quello normativamente previsto.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese di lite del presente grado, considerata la complessità delle questioni interpretative oggetto del presente giudizio, vanno interamente compensate.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado;
dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio - della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 comma quater, del D.P.R. 115/2002.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 21.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 252/2023 del Ruolo Previdenza vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Annarita Billwiller ed Ivana Cervone unitamente ai quali elettivamente domicilia in Portici (Na) al
Corso Garibaldi, 73
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
CARMINE BARONE, VINCENZO DI MAIO, NICOLA DI RONZA E GIANLUCA TELLONE, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 18.3.2020, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, la società proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 37120200000768532000, notificato il 27.2.2020, con il quale l' le aveva CP_1 ingiunto di pagare la somma di € 5.413.291,13, a titolo di recupero contribuzione, in conseguenza del disconoscimento di sgravi contributivi.
L'opponente eccepiva l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46 del 1999, la insufficiente ed erronea indicazione della causale del credito e la indeterminatezza della pretesa;
nel merito eccepiva la rappresentatività dell' e la legittimità del contratto CP_2
collettivo applicato.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo: Parte_1 “In via principale, accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. 371 2020 00007685 32
000 per intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito per l'importo di Euro
5.413.291,13 o del diverso importo che si riterrà di giustizia - In vi a gradatamente subordinata accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 371 2020 00007685 32 000 per tutte le motivazioni in ricorso;
- Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' e per l'effetto dichiarare CP_1 non dovuto il pagamento dell'importo di Euro 5.413.291,13 o del diverso importo che si riterrà di giustizia…”
Con sentenza n. 1641/22 il GL: rigettava l'eccezione formale relativa ad un presunto difetto di motivazione dell'avviso di addebito, evidenziando che l'avviso recava in sé, seppur sinteticamente, tutti gli elementi necessari ad individuare il credito azionato (causale del credito, periodo di riferimento, dettaglio dell'importo, data del visto di esecutività); accoglieva l'eccezione di decadenza dall'iscrizione al ruolo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46 del 1999 e dichiarava la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, evidenziando che il verbale ispettivo, dal quale era derivato l'avviso impugnato, era stato notificato in data 2.7.2018, mentre, l'avviso solo nell'anno 2020; evidenziava, tuttavia, che la illegittimità dell'avviso impugnato derivante dalla tardiva iscrizione a ruolo non era dirimente della questione sollevata, poiché, per giurisprudenza consolidata il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo"; esaminando nel merito la fondatezza della pretesa, osservava il G.L. che l'avviso di addebito impugnato riguardava il recupero della contribuzione dovuta dalla società ricorrente, per il periodo luglio 2015 - dicembre 2018, a seguito del disconoscimento delle agevolazioni/esonero contributivo operato dagli ispettori , a mezzo del Verbale Unico di Accertamento n. 2018005846/DDL, CP_1
nonché del successivo verbale n.2019003103 del 18.6.2019. Con tali verbali veniva accertato che la società aveva usufruito di agevolazioni ed esoneri contributivi di varia tipologia, per svariati lavoratori, che risultavano illegittimi, atteso che la società non aveva applicato per gli stessi lavoratori il CCNL sottoscritto dalle Associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ma il CCNL Commercio CISAL-ANPIT, che oltre ad essere sottoscritto dalla sola e non dalle organizzazioni maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL), prevedeva CP_2
un trattamento economico minimo più basso e non prevedeva la 14^ mensilità, determinando, quindi, una minore copertura previdenziale/contributiva rispetto alla contrattazione collettiva nazionale di settore, rappresentata dal “CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi” sottoscritto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e per le associazioni datoriali da ConfCommercio, ossia quelle comparativamente più rappresentative su base nazionale, contratto, quest'ultimo, applicato dalla società solo ad una minima parte dei propri dipendenti;
osservava il GL che nel caso in esame non si trattava di imporre la applicazione di un C.C.N.L. nei rapporti di lavoro tra la società ed i propri dipendenti, ma di determinare, ai fini contributivi, le retribuzioni sulla base dei minimi retributivi previsti dal CCNL sottoscritto dalle sigle maggiormente rappresentative, come espressamente richiesto dall'art.1 D.L. n. 338/89; gravava sull'imprenditore, il quale chiedeva l'applicazione del beneficio, allegare in maniera puntuale e, successivamente, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiedeva riconoscimento, in relazione alla specifica normativa invocata;
rigettava le contestazioni riguardanti la quantificazione del credito operata dall'ente impositore, evidenziando che tutti gli elementi essenziali per una corretta ricostruzione dell'agevolazione contestata, quali: data di assunzione e la base imponibile su cui era stato calcolato il recupero dell'agevolazione, erano nella disponibilità della società; in ogni caso, nel verbale risultavano analiticamente indicati i singoli lavoratori, le agevolazioni fruite e tutti gli elementi contabili di identificazione della pretesa dell' ; CP_1
rigettava, infine, l'eccezione di erroneità delle sanzioni applicate, evidenziando che nella specie, poteva ritenersi configurata l'ipotesi della omissione contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000, ciò in quanto il credito dell'istituto previdenziale era evincibile dalla documentazione proveniente dal soggetto obbligato, dovendo, dunque, escludersi una condotta di occultamento;
le sanzioni, quindi, erano dovute nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000, come già correttamente calcolate dall'
. CP_3
Con ricorso depositato il 9.2.2023 proponeva appello la censurando Parte_1
l'interpretazione della normativa offerta dal GL e il conseguente rigetto dell'opposizione.
Si costituiva l' concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con conferma della sentenza CP_1
impugnata e condanna di parte appellante alle spese di lite.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello la società eccepiva la nullità della sentenza in quanto affetta da un vizio insanabile, difatti nel
PQM
della sentenza impugnata si leggeva: “…dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento, in favore dell' della somma di € 5.413.291,13, oltre interessi moratori, dalla presente pronuncia CP_1 al soddisfo..”, laddove se l'avviso di addebito era illegittimo nessuna condanna per l'effetto poteva essere inflitta.
Con il secondo motivo di appello la censurava la sentenza nella parte in cui il GL, Parte_1 pur appurando l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo, aveva ritenuto di dover entrare nel merito della pretesa, richiamando l'Ordinanza n. 21134/21 della Suprema Corte, che rinviando ad un precedente del 2018, faceva riferimento all'illegittimità dell'atto impositivo in generale, senza specificarne la causa, includendo implicitamente anche la decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
Tale raggruppamento delle varie cause di illegittimità, quasi fossero tutte uguali, destava tuttavia
“serie perplessità”, poiché non era sostenibile che un vizio meramente formale fosse accomunato, quoad effectum, alla decadenza che, invece, secondo la disciplina generale ricavabile dalle norme del codice civile, produceva un effetto preclusivo all'esercizio del diritto.
Con il terzo motivo di appello la eccepiva la erronea valutazione del giudice sulla Parte_1 rappresentatività della . Osservava l'appellante che il Giudice di prime cure, in maniera del CP_2 tutto inconferente, aveva posto l'attenzione non sulla minore o maggiore rappresentatività della OS, ma sulla presunta discriminazione tra i dipendenti derivante dall'applicazione, all'interno dell'azienda, di due tipologie contrattuali, con una disparità di trattamento ingiustificata.
Quanto alla questione oggetto del contendere, osservava la AP i criteri emersi Parte_1 nell'elaborazione giurisprudenziale per stabilire quali erano le O.S. comparativamente più rappresentative erano i seguenti:
- il numero degli iscritti;
- l'equilibrata presenza in un ampio spettro di categorie professionali;
- una diffusione su tutto il territorio nazionale;
- la titolarità di azioni di autotutela a diversi livelli e nei confronti di categorie diverse;
- azioni di contrattazione sul piano territoriale;
- la gestione del contenzioso individuale e collettivo.
- e, secondo la più recente giurisprudenza di merito, il riconoscimento del requisito da parte della
P.A. ai fini della partecipazione dell'O.S. ad Organismi consultivi e/o di vigilanza.
Ebbene, osservava l'appellante, molti erano stati i riconoscimenti sul piano amministrativo e giudiziale della , quale O.S. comparativamente più rappresentativa. L' , dal canto suo, CP_2 CP_1 avrebbe dovuto provare perché il CCNL Confcommercio/CGIL, CISL e UIL fosse da considerare il contratto leader del settore, mentre nulla aveva dimostrato.
… … …
L'appello è infondato.
Occorre innanzitutto esaminare la censura mossa da parte appellante alla decisione di primo grado nella parte in cui il G.L., pur appurando l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo da parte dell' , aveva ritenuto di dover entrare nel merito della pretesa. L'esame di tale eccezione è CP_1 preliminare in quanto l'eventuale accoglimento determinerebbe anche l'accoglimento dell'opposizione formulata dalla Parte_1
Osserva la Corte che in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs.
n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione afferma che si tratta di una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che gli stessi agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Depongono in tal senso: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24
Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all' la possibilità di agire in giudizio nelle CP_3
forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019).
L'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito
(cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007), che dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, ne consegue che la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che la illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel
"quantum" neppure se l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione. (Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020)
Tanto precisato e passando all'esame degli ulteriori motivi di appello, osserva la Corte che l'avviso di addebito impugnato dalla ha ad oggetto il recupero della contribuzione Parte_1
dovuta dalla società, per il periodo luglio 2015 - dicembre 2018, a seguito del disconoscimento delle varie agevolazioni/esoneri contributivi di cui la società aveva usufruito nel medesimo periodo, in relazione a più lavoratori, che non risultavano spettanti poiché la non aveva applicato per tali Pt_1
lavoratori il CCNL sottoscritto dalle Associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ma il CCNL Commercio CISAL-ANPIT, che oltre ad essere sottoscritto dalla sola e non dalle organizzazioni maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL), prevedeva CP_2
un trattamento economico minimo più basso (e non prevedeva neanche la 14^ mensilità) rispetto al
“CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi” - sottoscritto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e per le associazioni datoriali dalla
ConfCommercio, ossia da quelle comparativamente più rappresentative su base nazionale - determinando, quindi, una minore copertura previdenziale/contributiva.
Tale disconoscimento veniva disposto all'esito dell'accertamento effettuato dagli ispettori e CP_1
riportato nel Verbale Unico di Accertamento n. 2018005846/DDL, nonché nel successivo verbale n.2019003103 del 18.6.2019.
La normativa che disciplina la questione in esame è dettata dall'art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella legge 389/89 – previsione confermata dall'art.6, comma 8 del D.Lgs. n. 314/97 - il quale ha stabilito che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
L'art. 2, comma 25, della legge n. 549/95, offrendo l'interpretazione autentica della norma precedente, ha precisato che: “L'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi interventi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
La base di calcolo dei contributi, pertanto, è rappresentata dalla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative in una determinata categoria.
Con il verbale di accertamento del 2018 gli Ispettori dell' hanno dato atto degli elementi CP_1
valutati per giungere alla conclusione che il CCNL Commercio CISAL – ANPIT, applicato dalla
AP alla maggior parte dei suoi dipendenti, non era quello sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL), ed infatti si legge:
“…Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con protocollo 0003662 dell'1/03/2018, in riferimento ad una richiesta di interpello avente ad oggetto la individuazione delle più rilevanti
OO.SS. dei lavoratori subordinati a livello nazionale ha prodotto i seguenti dati aggiornati al
31.12.2016:
- CGIL: associati n. 5.462.082;
- CISL: associati n. 4.090.681;
- UIL: associati n. 2.249.727;
Contr
- associati n. 1.732.625;
- : associati n. 1.254.569: CP_2
• associati n. 2.139.446; CP_5
- CUB: associati n. 695.824.
Nel settore del Commercio è stata rilevata al 31.12.2016 la seguente consistenza di imprese associate:
- ConfCommercio: n. 700.000;
- n. 273.929; CP_6
- : n. 650. CP_7
Orbene, nel caso di specie, l'impresa ha applicato per la maggior parte dei Pt_1 Parte_1 suoi dipendenti, nel periodo temporale compreso tra l'1/07/2015 ed il 30/04/2018, oggetto del presente accertamento, il C.C.N.L. "Commercio” siglato dalla organizzazione sindacale Cisal e per le associazioni datoriali da parte di Cidec-Anpit, Confimprenditori e Unica.
Viceversa, per una minoranza di lavoratori la stessa società ha applicato Parte_1
il contratto "Commercio e Terziario" siglato dalla ConfCommercio e dalle organizzazioni sindacali Cont CGIL, e UIL. Appare evidente, ictu oculi, che quest'ultimo contratto costituisce il contratto "leader" perché sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e lelle imprese, sulla scorta dei dati sopra riportati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali…”
I dati riportati nel verbale di accertamento sono ricavati da atti pubblici, quindi, sono dati certi, oltre che non contestati dalla società appellante. Dagli stessi si ricava in maniera chiarissima la minore rappresentatività, in termini comparativi, del sindacato e del sindacato di parte datoriale CP_2
, firmatari del CCNL Commercio, applicato dall'impresa alla CP_7 Parte_1
maggior parte dei suoi dipendenti, nel periodo 1/07/2015 - 30/04/2018.
La S.r.l., pur allegando con l'atto introduttivo che la è riconosciuta come confederazione CP_2
sindacale maggiormente rappresentativa, non ha indicato nessun elemento in grado di provare tale affermazione ed infatti nulla indica (neanche con l'appello) quanto al numero complessivo dei lavoratori occupati, al numero complessivo delle imprese associate, alla diffusione territoriale o al numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti. L'unica circostanza dedotta dalla
[...]
è che la ha partecipato a numerosi Organismi consultivi e/o di vigilanza, ma Parte_1 CP_2 tale elemento, da solo, non è affatto dirimente, né è in grado di superare l'evidente dato numerico degli iscritti innanzi riportato.
Tanto accertato, risulta provata la condotta illegittima della la quale in Parte_1 violazione dell'art. 1 del D.L. 338/89, convertito nella legge 389/89 e dell' art. 2, comma 25, della legge n. 549/95, non ha assunto come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale l'importo delle retribuzioni stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ossia il contratto "Commercio e Cont Terziario" siglato dalla ConfCommercio e dalle organizzazioni sindacali CGIL, e UIL, ma, per tutti i lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento del 2018, il CCNL Commercio CISAL, ossia un contratto stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente meno rappresentative, che prevede un trattamento retributivo più sfavorevole (retribuzione oraria più bassa e mancata erogazione della quattordicesima) rispetto a quello previsto dal CCNL CISAL – ANPIT,
L'accertamento della predetta violazione ha comportato, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della L.
296/2006, la perdita dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, essendo gli stessi subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Ed invero la società appellante, applicando il CCNL Commercio CISAL, che prevede una retribuzione oraria più bassa e la mancata erogazione della quattordicesima, ha individuato un imponibile previdenziale inferiore a quello dovuto normativamente previsto dall'art. 1 del D.L. CP_ 338/89, convertito nella legge 389/89, pertanto, correttamente l' da un lato ha ricalcolato, per il periodo 1.7.2015 – 31.12.2018, la contribuzione previdenziale dovuta dalla società appellante, utilizzando quale parametro la retribuzione prevista dal CCNL "Commercio e Terziario" siglato
Cont dalla ConfCommercio e dalle organizzazioni sindacali CGIL, e UIL (tanto veniva effettuato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 18.6.2019), dall'altro ha provveduto alla revoca degli sgravi contributivi goduti dalla società nello stesso periodo (1.7.2015 – 30.11.2018), essendo venuto meno il presupposto per poter godere di tali sgravi, ovvero la regolarità contributiva
(tanto veniva effettuato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 29.6.2018), avendo assoggettato a contribuzione un imponibile previdenziale inferiore a quello normativamente previsto.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese di lite del presente grado, considerata la complessità delle questioni interpretative oggetto del presente giudizio, vanno interamente compensate.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado;
dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio - della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 comma quater, del D.P.R. 115/2002.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa