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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2693/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17840/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474833 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11372/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: ---------------------------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra ricorrente 1 ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 112401474833 emesso il 28.10.2024 e consegnato il 7.11.2024, indicante la pretesa omessa dichiarazione della Ta.ri e Te.fa. anni 2019- 2021 di importo complessivo accertato di € 1.488,41 oltre a sanzione irrogata € 1.655,88, spese € 7,83 con invito alla definizione agevolata con la corresponsione della somma di € 2.048,00 - relativo all'immobile posto in Indirizzo_1 “Categoria 01- abitazioni, box, cantine”, fondato su una pretesa superficie di mq 222 nonché contro ogni altro atto preordinato coordinato, connesso e consequenziale.
Nell' impugnato atto viene indicata una superficie tassabile pari a “mq 222”, ricavata dallo “specchietto” degli immobili ivi contenuto, in cui vengono riportati i seguenti dati catastali:
“1 Indirizzo_2 foglio dati cat. 1
2 Indirizzo_2 foglio dati cat. 2
3 Indirizzo_2 foglio dati cat. 3”
Secondo la ricorrente il redattore dell'impugnato avviso di accertamento non si e' accorto di aver raddoppiato la pretesa tributaria, duplicando i metri quadrati dell'originario appartamento interno 2, avendo aggiunto all'immobile, che era stato diviso, i due interni attualmente esistenti.
La contribuente impugna l'atto per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per eccesso di potere per mancanza di istruttoria ed errore manifesto riguardo alla errata applicazione della superficie tassabile degli immobili soggetti alla Ta. ri. ed alla loro materiale individuazione, nonché violazione dell'art.
4.3 di cui all'allegato 1 DPR n. 158/1999, dell'art. 11 della deliberazione A.C. di Roma n. 33 del 30 marzo 2018 e art. 11 del Regolamento Ta.ri. approvato con delibera A.C. n. 116 del 2020.
2) violazione e falsa applicazione delle norme giuridiche in materia, in particolare, del combinato disposto di cui agli artt.
4.3 di cui all'allegato 1 DPR n. 158/1999 e dell'art. 14 c. 9 D.L. 201/2011 per errata applicazione della superficie tassabile.
3) violazione dell'art. 1 comma 684 della L. n. 147/2013, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.L. n. 102/2013, conv. Legge n. 124/2013, che ha recepito l'art. 14 della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE.
Conclusioni : si chiede di annullare e/o riformare per i motivi di cui sopra l'impugnato avviso di accertamento esecutivo, ed in subordine, di riformare l'impugnato avviso tenendo conto dei periodi effettivi di possesso indicati nel presente ricorso al fine del ricalcolo di quanto dovuto. Con vittoria di spese.
Roma Capitale non risulta costituita.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso in quanto fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha fornito prova di quanto asserito mediante il deposito delle visure ante e post operam, di copia della CILA e del contratto di appalto relativo ai lavori per la divisione dell'appartamento in due unità immobiliari distinte.
Parte resistente non si è costituita in giudizio e nulla ha controdedotto. In applicazone del principio di non contestazione, le eccezioni della contribuente devono essere accolte e l'atto impositivo deve essere annullato in quanto illegittimo per erronea individuazione della superificie tassabile e degli immobili tassati.
Il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17840/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401474833 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11372/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: ---------------------------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra ricorrente 1 ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 112401474833 emesso il 28.10.2024 e consegnato il 7.11.2024, indicante la pretesa omessa dichiarazione della Ta.ri e Te.fa. anni 2019- 2021 di importo complessivo accertato di € 1.488,41 oltre a sanzione irrogata € 1.655,88, spese € 7,83 con invito alla definizione agevolata con la corresponsione della somma di € 2.048,00 - relativo all'immobile posto in Indirizzo_1 “Categoria 01- abitazioni, box, cantine”, fondato su una pretesa superficie di mq 222 nonché contro ogni altro atto preordinato coordinato, connesso e consequenziale.
Nell' impugnato atto viene indicata una superficie tassabile pari a “mq 222”, ricavata dallo “specchietto” degli immobili ivi contenuto, in cui vengono riportati i seguenti dati catastali:
“1 Indirizzo_2 foglio dati cat. 1
2 Indirizzo_2 foglio dati cat. 2
3 Indirizzo_2 foglio dati cat. 3”
Secondo la ricorrente il redattore dell'impugnato avviso di accertamento non si e' accorto di aver raddoppiato la pretesa tributaria, duplicando i metri quadrati dell'originario appartamento interno 2, avendo aggiunto all'immobile, che era stato diviso, i due interni attualmente esistenti.
La contribuente impugna l'atto per i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per eccesso di potere per mancanza di istruttoria ed errore manifesto riguardo alla errata applicazione della superficie tassabile degli immobili soggetti alla Ta. ri. ed alla loro materiale individuazione, nonché violazione dell'art.
4.3 di cui all'allegato 1 DPR n. 158/1999, dell'art. 11 della deliberazione A.C. di Roma n. 33 del 30 marzo 2018 e art. 11 del Regolamento Ta.ri. approvato con delibera A.C. n. 116 del 2020.
2) violazione e falsa applicazione delle norme giuridiche in materia, in particolare, del combinato disposto di cui agli artt.
4.3 di cui all'allegato 1 DPR n. 158/1999 e dell'art. 14 c. 9 D.L. 201/2011 per errata applicazione della superficie tassabile.
3) violazione dell'art. 1 comma 684 della L. n. 147/2013, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.L. n. 102/2013, conv. Legge n. 124/2013, che ha recepito l'art. 14 della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE.
Conclusioni : si chiede di annullare e/o riformare per i motivi di cui sopra l'impugnato avviso di accertamento esecutivo, ed in subordine, di riformare l'impugnato avviso tenendo conto dei periodi effettivi di possesso indicati nel presente ricorso al fine del ricalcolo di quanto dovuto. Con vittoria di spese.
Roma Capitale non risulta costituita.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso in quanto fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha fornito prova di quanto asserito mediante il deposito delle visure ante e post operam, di copia della CILA e del contratto di appalto relativo ai lavori per la divisione dell'appartamento in due unità immobiliari distinte.
Parte resistente non si è costituita in giudizio e nulla ha controdedotto. In applicazone del principio di non contestazione, le eccezioni della contribuente devono essere accolte e l'atto impositivo deve essere annullato in quanto illegittimo per erronea individuazione della superificie tassabile e degli immobili tassati.
Il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )