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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/10/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073/2025 RG vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., [da ora in poi società rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Luca Bui del foro di Siena;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. [da ora in poi Controparte_1
CP_
], rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Pellegrini del foro di Siena;
APPELLATA
All'udienza del 3.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Siena n. Pt_1
85/2023 pubblicata il 31.1.2023: 1) rigettare l'opposizione proposta da Parte_2
[...
[...] avverso il decreto ingiuntivo Trib. Siena n. 48/2019 del 14.1.2019 RG 92/2019
[...]
siccome infondata in fatto e in diritto;
2) confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo Trib. Siena n. 48/2019 del 14.1.2019 RG 92/2019. Con vittoria di spese e
onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio>>.
CP_ Per : <- rigettare l'appello avanzato dalla Controparte_2
riconoscendo che il giudice di primo grado ha correttamente deciso, per tutte le
[...]
ragioni espresse nel presente atto e per quant'altro di diritto, e per l'effetto confermare le
statuizioni di cui alla sentenza n. 85/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 31/01/2023
a termine del procedimento RG 634/2019; - in subordine, dichiarare comunque che la
pretesa mossa dalla con il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 48/2019 era ingiusta per i motivi tutti espressi nel giudizio di opposizione e per
quant'altro di diritto, e per l'effetto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo RG
634/2019, revocando il decreto ingiuntivo n. 48/2019 e rigettando l'appello mosso;
- In
ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari di legge ed incombenti tutte>>.
I FATTI DI CAUSA
CP_
Con decreto ingiuntivo n. 48/2019 era stato ingiunto a il pagamento di € 21.230,00 in favore di per lavori di movimento terra presso i cantieri Pt_1
di Abbadia MO e di MO Stazione di cui alle fatture n.
43/2011 e 73/2018 rispettivamente di € 15.600 e di € 14.430, al netto dell'acconto corrisposto di € 8.500.
CP_
proponeva opposizione, contestando di aver richiesto o di aver beneficiato di alcuna prestazione da parte della società allegando di Pt_1
aver intrattenuto rapporti commerciali solo con la ditta individuale , CP_3
deceduto nel 2017, che era stato interamente pagato. In subordine eccepiva la prescrizione.
La società costituitasi in giudizio, allegava di aver proseguito Pt_1
l'attività del de cuius mediante una società di fatto di comunione ereditaria di
2 azienda, denominata RE ER EZ che nel 2018 era stata regolarizzata come società e nella quale era stata Controparte_2
conferita l'azienda ereditaria. Insisteva nella pretesa monitoria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita mediante documenti e prova per testi.
Con sentenza n. 85/2023, depositata il 31.1.2023, il Tribunale di Siena
CP_ accoglieva l'opposizione proposta da , rilevando che:
- la società aveva allegato che i lavori erano stati svolti negli anni Pt_1
2011-2012;
- non era stato esibito né il contratto di appalto né il computo metrico;
CP_
- non era sufficiente l'ammissione da parte di di aver intrattenuto un rapporto (contratto d'opera/appalto) con la persona fisica negli anni CP_3
2004-2006 per il primo cantiere e negli anni 2007-2008 per il secondo cantiere,
poiché tali rapporti erano cessati nell'anno 2008 come poteva rilevarsi dalla esibita “comunicazione di ultimazione lavori e certificazione di conformità” del
23.10.2006 e dall'”attestato di collaudo di prima fase delle opere di urbanizzazione della lottizzazione” del 21.4.2008 ed erano stati pacificamente saldati;
- che non vi era prova di lavorazioni ulteriori da parte di CP_3
attesa la genericità delle dichiarazioni dei testi escussi.
Per tali ragioni revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando alle spese di lite, liquidate in € 2.540. Pt_1
Con citazione notificata in data 16.5.2023 la società proponeva Pt_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava l'erronea valutazione delle risultanze
CP_ istruttorie e la violazione dell'art. 2967 cod. civ.. NT che aveva versato acconti di € 7.800 il 16.1.2012 e di € 1.000 l'11.1.2013 sulla fattura n. 43/2011
3 di € 15.600, in tal modo tenendo un comportamento concludente di palese ammissione dell'esistenza del rapporto obbligatorio con . Invocava, CP_3
inoltre, la rilevanza probatoria delle proprie scritture contabili ai sensi dell'art. 2710 cod. civ. trattandosi di rapporti tra imprenditori. Illustrava che i testi escussi avevano pienamente confermato l'esistenza del rapporto contrattuale anche per gli anni successivi al 2008;
2) col secondo motivo impugnava il capo sulle spese di cui chiedeva la riforma unitamente al merito.
CP_
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello, contestando di avere eseguito pagamenti in acconto sulla fattura n. 43/2011. Rimarcava che i lavori affidati a si erano conclusi nel 2008 e che gli immobili erano stati CP_3
venduti tra il 2006 e il 2007 ossia 3-5 anni prima rispetto al momento in cui sarebbero stati eseguiti gli ulteriori lavori rivendicati dall'appellante, i quali,
evidentemente, si riferivano ad un rapporto completamente diverso dal precedente di cui non era stata data prova, eventualmente anche per conto di altre ditte che operavano in loco. Contestava altresì la rilevanza probatoria delle fatture emesse a fondamento del monitorio, che non erano state comunicate a
CP_
prima dell'ingiunzione di pagamento, al pari dell'estratto conto, formato dalla stessa società e privo di ogni sottoscrizione, oltre che indirizzato al Pt_1
CP_ geom. che lavorava per molte altre imprese diverse da . Contestava CP_4
altresì la concludenza delle dichiarazioni testimoniali e rimarcava che non vi era prova neppure della quantità delle lavorazioni eseguite e del corrispettivo richiesto in via monitoria. Concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 6.11.2023, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa era rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 3.6.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie
4 conclusionali e di replica. Alla predetta udienza del 3.6.2025 la causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
CP_ In via monitoria la società ha chiesto a il pagamento delle Pt_1
fatture n. 43 del 24.12.2011 di e 15.600 e della fattura n. 73 del 27.9.2018 di € 14.430
relative a “lavori di movimento terra eseguiti presso i vostri cantieri di Abbadia
MO e Stazione MO” per le quali sarebbe stato pagato solo un acconto di € 7.800 in data 16.1.2012 ed un secondo acconto di € 1.000 in data
11.1.2013.
CP_
ha contestato l'esistenza di ogni rapporto contrattuale con la società
ed anche con per gli anni successivi al 2008, sostenendo, Pt_1 CP_3
già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che gli unici rapporti intercorsi,
peraltro solo con , erano quelli relativi a lavori di scavo e CP_3
sbancamento per le fondazioni di un fabbricato nel cantiere di Abbadia di
MO (cantiere aperto nel 2004 e chiuso nel 2006) e di un minima parte dei lavori di urbanizzazione del cantiere di MO Stazione (lavorazione iniziata nel 2007 e chiusa nel 2008), facendo rilevare che dalla documentazione contabile relativa ad entrambi i cantieri, comprensiva anche dalle fatture rimesse da , non figuravano le fatture oggetto di causa. CP_3
CP_ L'assunto difensivo sostenuto da ha poi trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni del teste che, all'epoca, aveva svolto Testimone_1
l'incarico di direttore dei lavori sia nel cantiere di Abbadia di MO sia nel cantiere di MO Stazione, il quale, escusso all'udienza del
12.12.2020, ha dichiarato che: <il cantiere di Abbadia di MO è terminato
nel 2006 e quello della Stazione nel 2008. La vendita degli immobili è avvenuta sino al
2006-2007 circa>>.
5 Le dichiarazioni del teste trovano ulteriore riscontro nella CP_4
comunicazione di ultimazione lavori e certificazione di conformità resa dal
Geom. il 23.10.2006 con riguardo ai lavori nel cantiere di Abbazia di CP_4
MO e nell'attestato di collaudo delle opere di urbanizzazione della lottizzazione di in MO Stazione del 21.4.2008 con le seguenti prescrizioni: <per il parcheggio pubblico dovrà essere predisposta ulteriore griglia di
raccolta acque piovane del piazzale relativo;
per il verde pubblico dovrà essere predisposta
apposita condotta per l'installazione di un beverino e prese per l'innaffiaggio>>
comportanti opere che non collimano con il credito preteso dalla società Pt_1
E' invece rimasto sfornito di una prova adeguata l'assunto sostenuto dalla società appellante, secondo cui aveva svolto ulteriori lavorazioni CP_3
CP_ per conto di negli anni 2011 e 2012 presso le lottizzazioni di Abbadia di
MO e MO Stazione
Alcun elemento di valutazione può infatti ricavarsi dagli “estratto conto”
datati 23.1.2011 e 4.2.2015 siccome privi di ogni sottoscrizione ed indirizzati al
CP_ geometra e non alla società . Peraltro, detti estratti conto CP_4
riguardano lavorazioni che non paiono riferibili a quelle oggetto di causa come ad es. quelle relative alla voce “lavoro ”, per cui appare verosimile CP_5
CP_ ritenere che, come allegato da sin dalle sue prime difese, si trattasse di lavori che essa non aveva commissionato. Vi è inoltre da rilevare che tali estratti conto indicano importi che non trovano corrispondenza nelle fatture esibite in atti,
risultando, dall'ultimo estratto conto esibito (che riporta le rimanenze dei conti precedenti) un saldo al 4.2.2015 di € 13.875, che rappresenta una somma ben inferiore a quella ingiunta in via monitoria.
Con riguardo all'estratto autentico delle scritture contabili della società
e delle fatture esibite si osserva che, stante la natura di atti Pt_1
unilateralmente formati, le stesse, quando il rapporto è contestato, non possono
6 costituire un elemento di prova autosufficiente ed esaustivo delle prestazioni eseguite, ma, al più un mero indizio (v. Cass. 34831/2024).
Peraltro, il rilievo indiziario di tali fatture è ulteriormente diminuito dal
CP_ fatto che ha contestato il ricevimento delle fatture prima della notificazione del decreto ingiuntivo (senza che la società abbia svolto alcuna specifica Pt_1
deduzione al riguardo), per cui neppure è prospettabile un'accettazione delle stesse, neppure tacita.
In ogni caso, l'elemento indiziario costituito dalle citate fatture non ha trovato ulteriori elementi di riscontro utili a ritenere l'effettiva esistenza del credito di cui la società richiede il pagamento e tantomeno del suo Pt_1
ammontare.
In particolare, con riguardo agli acconti dichiarati dalla società e Pt_1
CP_ risultanti da un'annotazione a penna sulla fattura n. 43/2011, di cui contesta di aver provveduto al pagamento, non risulta documentato da chi siano stati corrisposti detti acconti, per cui, stante la genericità delle allegazioni svolte dalla
CP_ parte appellante sul punto e la specifica contestazione di di aver pagato acconti di sorta nel gennaio del 2011 e nel gennaio del 2012, di tale annotazione non può tenersi conto ai fini della valutazione dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Quanto alla prova orale si osserva che le dichiarazioni rese dai testi e tutti dipendenti del secondo Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Pt_1
cui le lavorazioni non erano ancora terminate nel 2008 ed erano proseguite anche negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 appaiono generiche e non consentono di
CP_ ritenere che dette ulteriori lavorazioni siano state commissionate da , tenuto conto del tempo trascorso dall'ultimazione dei lavori (2008). Né tale elemento di prova può desumersi dal fatto che i testi e hanno affermato che Tes_2 Tes_3
il interloquiva con in riferimento ai lavori da eseguire, Pt_1 Controparte_6
7 non essendo il dato sufficiente univoco per ritenere che quest'ultimo operasse
CP_ per conto di o, piuttosto, nei confronti di terzi che potevano avere commissionato lavori inerenti alle lottizzazioni in questione.
In ogni caso, anche volendo ritenere che le opere siano proseguite, in base al medesimo rapporto di appalto, anche per annualità in questione, vi è da rilevare che la pretesa creditoria della società non può ritenersi provata Pt_1
con riguardo al quantum e, dunque, alla quantità ed alla qualità delle opere realizzate.
Le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio recano una descrizione quantomai generica delle lavorazioni svolte e non contengono alcun dato quantitativo. Gli estratti conto sopra menzionati, peraltro conducenti ad un credito che non solo non pare interamente riferibile ai lavori oggetto di causa, ma che non trova corrispondenza negli importi ingiunti, non sono stati confermati dai testi, i quali non hanno saputo indicare le quantità di lavorazioni svolte nei cantieri in modo attendibile e idoneo ad individuare un criterio di quantificazione dell'asserito residuo credito della società appellante.
Per cui anche sotto questo ulteriore profilo va negato che la società
abbia offerto una prova adeguata del credito azionato in via monitoria, Pt_1
con la conseguenza che il primo motivo di appello va respinto.
Il secondo motivo (che non enuncia censure alla regolamentazione delle spese diverse dalla riforma del capo corrispondente quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello) è assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
8 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con atto notificato in data 16.5.2023 avverso Controparte_1
la sentenza n. 85/2023 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 31.1.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.10.2025.
L'Estensore
AR NI
La Presidente
DA CO
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso
9 contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.
10
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073/2025 RG vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., [da ora in poi società rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Luca Bui del foro di Siena;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. [da ora in poi Controparte_1
CP_
], rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Pellegrini del foro di Siena;
APPELLATA
All'udienza del 3.6.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Siena n. Pt_1
85/2023 pubblicata il 31.1.2023: 1) rigettare l'opposizione proposta da Parte_2
[...
[...] avverso il decreto ingiuntivo Trib. Siena n. 48/2019 del 14.1.2019 RG 92/2019
[...]
siccome infondata in fatto e in diritto;
2) confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo Trib. Siena n. 48/2019 del 14.1.2019 RG 92/2019. Con vittoria di spese e
onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio>>.
CP_ Per : <- rigettare l'appello avanzato dalla Controparte_2
riconoscendo che il giudice di primo grado ha correttamente deciso, per tutte le
[...]
ragioni espresse nel presente atto e per quant'altro di diritto, e per l'effetto confermare le
statuizioni di cui alla sentenza n. 85/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 31/01/2023
a termine del procedimento RG 634/2019; - in subordine, dichiarare comunque che la
pretesa mossa dalla con il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 48/2019 era ingiusta per i motivi tutti espressi nel giudizio di opposizione e per
quant'altro di diritto, e per l'effetto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo RG
634/2019, revocando il decreto ingiuntivo n. 48/2019 e rigettando l'appello mosso;
- In
ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari di legge ed incombenti tutte>>.
I FATTI DI CAUSA
CP_
Con decreto ingiuntivo n. 48/2019 era stato ingiunto a il pagamento di € 21.230,00 in favore di per lavori di movimento terra presso i cantieri Pt_1
di Abbadia MO e di MO Stazione di cui alle fatture n.
43/2011 e 73/2018 rispettivamente di € 15.600 e di € 14.430, al netto dell'acconto corrisposto di € 8.500.
CP_
proponeva opposizione, contestando di aver richiesto o di aver beneficiato di alcuna prestazione da parte della società allegando di Pt_1
aver intrattenuto rapporti commerciali solo con la ditta individuale , CP_3
deceduto nel 2017, che era stato interamente pagato. In subordine eccepiva la prescrizione.
La società costituitasi in giudizio, allegava di aver proseguito Pt_1
l'attività del de cuius mediante una società di fatto di comunione ereditaria di
2 azienda, denominata RE ER EZ che nel 2018 era stata regolarizzata come società e nella quale era stata Controparte_2
conferita l'azienda ereditaria. Insisteva nella pretesa monitoria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa era istruita mediante documenti e prova per testi.
Con sentenza n. 85/2023, depositata il 31.1.2023, il Tribunale di Siena
CP_ accoglieva l'opposizione proposta da , rilevando che:
- la società aveva allegato che i lavori erano stati svolti negli anni Pt_1
2011-2012;
- non era stato esibito né il contratto di appalto né il computo metrico;
CP_
- non era sufficiente l'ammissione da parte di di aver intrattenuto un rapporto (contratto d'opera/appalto) con la persona fisica negli anni CP_3
2004-2006 per il primo cantiere e negli anni 2007-2008 per il secondo cantiere,
poiché tali rapporti erano cessati nell'anno 2008 come poteva rilevarsi dalla esibita “comunicazione di ultimazione lavori e certificazione di conformità” del
23.10.2006 e dall'”attestato di collaudo di prima fase delle opere di urbanizzazione della lottizzazione” del 21.4.2008 ed erano stati pacificamente saldati;
- che non vi era prova di lavorazioni ulteriori da parte di CP_3
attesa la genericità delle dichiarazioni dei testi escussi.
Per tali ragioni revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando alle spese di lite, liquidate in € 2.540. Pt_1
Con citazione notificata in data 16.5.2023 la società proponeva Pt_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava l'erronea valutazione delle risultanze
CP_ istruttorie e la violazione dell'art. 2967 cod. civ.. NT che aveva versato acconti di € 7.800 il 16.1.2012 e di € 1.000 l'11.1.2013 sulla fattura n. 43/2011
3 di € 15.600, in tal modo tenendo un comportamento concludente di palese ammissione dell'esistenza del rapporto obbligatorio con . Invocava, CP_3
inoltre, la rilevanza probatoria delle proprie scritture contabili ai sensi dell'art. 2710 cod. civ. trattandosi di rapporti tra imprenditori. Illustrava che i testi escussi avevano pienamente confermato l'esistenza del rapporto contrattuale anche per gli anni successivi al 2008;
2) col secondo motivo impugnava il capo sulle spese di cui chiedeva la riforma unitamente al merito.
CP_
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello, contestando di avere eseguito pagamenti in acconto sulla fattura n. 43/2011. Rimarcava che i lavori affidati a si erano conclusi nel 2008 e che gli immobili erano stati CP_3
venduti tra il 2006 e il 2007 ossia 3-5 anni prima rispetto al momento in cui sarebbero stati eseguiti gli ulteriori lavori rivendicati dall'appellante, i quali,
evidentemente, si riferivano ad un rapporto completamente diverso dal precedente di cui non era stata data prova, eventualmente anche per conto di altre ditte che operavano in loco. Contestava altresì la rilevanza probatoria delle fatture emesse a fondamento del monitorio, che non erano state comunicate a
CP_
prima dell'ingiunzione di pagamento, al pari dell'estratto conto, formato dalla stessa società e privo di ogni sottoscrizione, oltre che indirizzato al Pt_1
CP_ geom. che lavorava per molte altre imprese diverse da . Contestava CP_4
altresì la concludenza delle dichiarazioni testimoniali e rimarcava che non vi era prova neppure della quantità delle lavorazioni eseguite e del corrispettivo richiesto in via monitoria. Concludeva come in epigrafe per il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 6.11.2023, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, la causa era rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 3.6.2025, previa concessione dei termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie
4 conclusionali e di replica. Alla predetta udienza del 3.6.2025 la causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
CP_ In via monitoria la società ha chiesto a il pagamento delle Pt_1
fatture n. 43 del 24.12.2011 di e 15.600 e della fattura n. 73 del 27.9.2018 di € 14.430
relative a “lavori di movimento terra eseguiti presso i vostri cantieri di Abbadia
MO e Stazione MO” per le quali sarebbe stato pagato solo un acconto di € 7.800 in data 16.1.2012 ed un secondo acconto di € 1.000 in data
11.1.2013.
CP_
ha contestato l'esistenza di ogni rapporto contrattuale con la società
ed anche con per gli anni successivi al 2008, sostenendo, Pt_1 CP_3
già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che gli unici rapporti intercorsi,
peraltro solo con , erano quelli relativi a lavori di scavo e CP_3
sbancamento per le fondazioni di un fabbricato nel cantiere di Abbadia di
MO (cantiere aperto nel 2004 e chiuso nel 2006) e di un minima parte dei lavori di urbanizzazione del cantiere di MO Stazione (lavorazione iniziata nel 2007 e chiusa nel 2008), facendo rilevare che dalla documentazione contabile relativa ad entrambi i cantieri, comprensiva anche dalle fatture rimesse da , non figuravano le fatture oggetto di causa. CP_3
CP_ L'assunto difensivo sostenuto da ha poi trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni del teste che, all'epoca, aveva svolto Testimone_1
l'incarico di direttore dei lavori sia nel cantiere di Abbadia di MO sia nel cantiere di MO Stazione, il quale, escusso all'udienza del
12.12.2020, ha dichiarato che: <il cantiere di Abbadia di MO è terminato
nel 2006 e quello della Stazione nel 2008. La vendita degli immobili è avvenuta sino al
2006-2007 circa>>.
5 Le dichiarazioni del teste trovano ulteriore riscontro nella CP_4
comunicazione di ultimazione lavori e certificazione di conformità resa dal
Geom. il 23.10.2006 con riguardo ai lavori nel cantiere di Abbazia di CP_4
MO e nell'attestato di collaudo delle opere di urbanizzazione della lottizzazione di in MO Stazione del 21.4.2008 con le seguenti prescrizioni: <per il parcheggio pubblico dovrà essere predisposta ulteriore griglia di
raccolta acque piovane del piazzale relativo;
per il verde pubblico dovrà essere predisposta
apposita condotta per l'installazione di un beverino e prese per l'innaffiaggio>>
comportanti opere che non collimano con il credito preteso dalla società Pt_1
E' invece rimasto sfornito di una prova adeguata l'assunto sostenuto dalla società appellante, secondo cui aveva svolto ulteriori lavorazioni CP_3
CP_ per conto di negli anni 2011 e 2012 presso le lottizzazioni di Abbadia di
MO e MO Stazione
Alcun elemento di valutazione può infatti ricavarsi dagli “estratto conto”
datati 23.1.2011 e 4.2.2015 siccome privi di ogni sottoscrizione ed indirizzati al
CP_ geometra e non alla società . Peraltro, detti estratti conto CP_4
riguardano lavorazioni che non paiono riferibili a quelle oggetto di causa come ad es. quelle relative alla voce “lavoro ”, per cui appare verosimile CP_5
CP_ ritenere che, come allegato da sin dalle sue prime difese, si trattasse di lavori che essa non aveva commissionato. Vi è inoltre da rilevare che tali estratti conto indicano importi che non trovano corrispondenza nelle fatture esibite in atti,
risultando, dall'ultimo estratto conto esibito (che riporta le rimanenze dei conti precedenti) un saldo al 4.2.2015 di € 13.875, che rappresenta una somma ben inferiore a quella ingiunta in via monitoria.
Con riguardo all'estratto autentico delle scritture contabili della società
e delle fatture esibite si osserva che, stante la natura di atti Pt_1
unilateralmente formati, le stesse, quando il rapporto è contestato, non possono
6 costituire un elemento di prova autosufficiente ed esaustivo delle prestazioni eseguite, ma, al più un mero indizio (v. Cass. 34831/2024).
Peraltro, il rilievo indiziario di tali fatture è ulteriormente diminuito dal
CP_ fatto che ha contestato il ricevimento delle fatture prima della notificazione del decreto ingiuntivo (senza che la società abbia svolto alcuna specifica Pt_1
deduzione al riguardo), per cui neppure è prospettabile un'accettazione delle stesse, neppure tacita.
In ogni caso, l'elemento indiziario costituito dalle citate fatture non ha trovato ulteriori elementi di riscontro utili a ritenere l'effettiva esistenza del credito di cui la società richiede il pagamento e tantomeno del suo Pt_1
ammontare.
In particolare, con riguardo agli acconti dichiarati dalla società e Pt_1
CP_ risultanti da un'annotazione a penna sulla fattura n. 43/2011, di cui contesta di aver provveduto al pagamento, non risulta documentato da chi siano stati corrisposti detti acconti, per cui, stante la genericità delle allegazioni svolte dalla
CP_ parte appellante sul punto e la specifica contestazione di di aver pagato acconti di sorta nel gennaio del 2011 e nel gennaio del 2012, di tale annotazione non può tenersi conto ai fini della valutazione dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Quanto alla prova orale si osserva che le dichiarazioni rese dai testi e tutti dipendenti del secondo Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Pt_1
cui le lavorazioni non erano ancora terminate nel 2008 ed erano proseguite anche negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 appaiono generiche e non consentono di
CP_ ritenere che dette ulteriori lavorazioni siano state commissionate da , tenuto conto del tempo trascorso dall'ultimazione dei lavori (2008). Né tale elemento di prova può desumersi dal fatto che i testi e hanno affermato che Tes_2 Tes_3
il interloquiva con in riferimento ai lavori da eseguire, Pt_1 Controparte_6
7 non essendo il dato sufficiente univoco per ritenere che quest'ultimo operasse
CP_ per conto di o, piuttosto, nei confronti di terzi che potevano avere commissionato lavori inerenti alle lottizzazioni in questione.
In ogni caso, anche volendo ritenere che le opere siano proseguite, in base al medesimo rapporto di appalto, anche per annualità in questione, vi è da rilevare che la pretesa creditoria della società non può ritenersi provata Pt_1
con riguardo al quantum e, dunque, alla quantità ed alla qualità delle opere realizzate.
Le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio recano una descrizione quantomai generica delle lavorazioni svolte e non contengono alcun dato quantitativo. Gli estratti conto sopra menzionati, peraltro conducenti ad un credito che non solo non pare interamente riferibile ai lavori oggetto di causa, ma che non trova corrispondenza negli importi ingiunti, non sono stati confermati dai testi, i quali non hanno saputo indicare le quantità di lavorazioni svolte nei cantieri in modo attendibile e idoneo ad individuare un criterio di quantificazione dell'asserito residuo credito della società appellante.
Per cui anche sotto questo ulteriore profilo va negato che la società
abbia offerto una prova adeguata del credito azionato in via monitoria, Pt_1
con la conseguenza che il primo motivo di appello va respinto.
Il secondo motivo (che non enuncia censure alla regolamentazione delle spese diverse dalla riforma del capo corrispondente quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello) è assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
8 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con atto notificato in data 16.5.2023 avverso Controparte_1
la sentenza n. 85/2023 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 31.1.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.10.2025.
L'Estensore
AR NI
La Presidente
DA CO
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso
9 contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni e integrazioni.
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