TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In persona della dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2017/2024 R.G, avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
, nata a [...], Illinois, Stati Uniti d'America il 21 maggio Parte_1
1958 residente in 8320 East Edward Avenue, Scottsdale, Arizona, 85250, Stati Uniti d'America;
, nata a [...], Illinois, stati Uniti d'America il 26 marzo 1961, Controparte_1 residente in 4744 n. 33rd Street, Phoenix, Arizona, 85081, Stati Uniti d'America;
nata il [...] a [...], California, Controparte_2
Stati Uniti d'America, residente in 12767 Southwest Sorrel Dock Court, Tigard, Oregon, 97223,
Stati Uniti d'America;
, nato il [...], a [...], California, Stati Parte_2
Uniti d'America, residente in 2137 West Isabella Avenue, Mesa, Arizona, 85202, Stati Uniti
d'America; rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Alessandro Lo Giudice e Marco
Mazzeschi.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. . P.IVA_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti. Per i ricorrenti: “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la sig.ra nata a [...], Illinois, Parte_1
Stati Uniti d'America il 21 maggio 1958 (C.F.: ); la sig.ra C.F._1 CP_1
nata a [...], Illinois, stati Uniti d'America il 26 marzo 1961 (C.F.:
[...]
; la sig.ra nata il [...] a [...]F._2 Controparte_2
Santa Maria, California, Stati Uniti d'America (C.F.: ); il sig. C.F._3 [...] nato il [...], a [...], California, Stati Uniti d'America Parte_2
(C.F.: ), sono cittadini italiani dalla nascita, ordinando alle competenti C.F._4 autorità amministrative ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto: “(…) b. accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
c.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti di , nata a [...] il [...], Persona_1 figlia di , naturalizzatosi cittadino americano nel 1920; Persona_2
- che la predetta, emigrata negli Stati Uniti d'America nel 1906, in data 11 dicembre 1915 aveva contratto matrimonio, nella città di Chicago, , con ed era ivi Per_3 Persona_4 deceduta il 3 gennaio 1975, senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
-che, dal matrimonio tra la predetta e era nata, il 27 Persona_1 Persona_4 settembre 1921, la figlia;
Controparte_4
-che si era naturalizzato cittadino americano in data 8 aprile 1921; Persona_4
- che , il 29 giugno 1957, aveva contratto matrimonio con Controparte_4 Per_5
a Chicago, ;
[...] Per_3
- che, dal matrimonio dei suddetti e , erano nate le Persona_5 Controparte_4 ricorrenti , in data 21 maggio 1958 a Chicago, Illinois, e , in Persona_6 Parte_3 data 26 marzo 1961, a Chicago, Illinois;
- che aveva contratto matrimonio, in data 19 gennaio 1989, a Scottsdale, Persona_6
Arizona, con. III e dal matrimonio erano nati i figli Parte_2 CP_2 , coniugata nata in data [...] a [...], California, e
[...] CP_2 [...]
, nato in data [...] a [...], California, odierni ricorrenti;
Parte_2
- che aveva contratto matrimonio il 1° maggio 2022 in Controparte_2
Portland, Oregon, con Persona_7
- che aveva contratto prime nozze in data 21 maggio 1983 in Parte_3
Scottsdale, Arizona, con e, in seguito allo scioglimento di tale Persona_8 matrimonio, aveva sposato in seconde nozze, il 15 novembre 1989, in Tempe, Arizona,
[...]
Persona_9
- che, né gli esponenti, né i loro ascendenti in linea retta avevano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, salvo quanto precedentemente esposto.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti chiedevano che fosse accertato e dichiarato che erano cittadini italiani, per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati l'albero genealogico ed i seguenti certificati, tradotti in italiano ed apostillati:
- (avo): certificati di nascita, di matrimonio e di naturalizzazione Persona_1 statunitense (docc. 5, 5 bis, 6 bis e 11);
- (figlia dell'avo): certificati di nascita, di matrimonio e di morte Controparte_4
(doc. 12 – 13 – 14);
- (figlia di e attuale ricorrente): certificati di Persona_6 Controparte_4 nascita, di matrimonio con , dichiarazione di non rinuncia alla Parte_2 cittadinanza italiana (doc. 1 – 15 – 20 - 21);
- (figlia di e attuale ricorrente): certificato di Parte_3 Controparte_4 nascita, di matrimonio con (primo matrimonio), certificato di divorzio Persona_8 da certificato di matrimonio con dichiarazione Persona_8 Persona_9 di non rinuncia alla cittadinanza italiana (doc. 2 – 18 – 19 - 22);
- (figlio di e e Parte_2 Persona_6 Persona_10 attuale ricorrente): certificato di nascita e dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana
(doc. 4 – 24);
- (figlio di e ): Persona_11 Persona_6 Persona_10 certificato di nascita e dichiarazione di non rinuncia (doc. 3 – 23).
Costituitosi, il , preliminarmente, chiedeva disporsi la sospensione Controparte_3 del giudizio, in attesa della pronuncia, da parte della Corte Costituzionale, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 91, proposta dal Tribunale di Bologna in analogo giudizio. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato, nel richiamare l'enorme mole di istanze proposte in sede amministrativa, con conseguente prolungamento dei tempi di definizione delle relative pratiche, chiedeva il rigoroso accertamento della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di cittadino italiano in capo a ciascuno dei ricorrenti.
Respinta la richiesta di sospensione del processo, venivano richiesti alle parti chiarimenti.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza con tale modalità di trattazione,
l'Avvocatura dello Stato eccepiva la inammissibilità della domanda, per carenza di prova, reputando incompleta la documentazione allegata al ricorso ed inammissibile la integrazione.
Con le proprie note, la difesa dei ricorrenti contestava l'assunto, deducendo la tempestività della produzione documentale ed evidenziando come l'unica integrazione riguardasse il certificato di morte dell'avo, , indicato in ricorso come allegato n. 7, ma per mero errore Persona_1 materiale non prodotto, essendo al n. 7 presente altro documento.
All'udienza del 14 ottobre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte - sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione.
Prima di passare all'esame del merito, appare opportuna una breve premessa sulla disciplina normativa della materia.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge
n. 91/1992 - applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame - la cittadinanza si acquisisce jure sanguinis per effetto della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.
Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare la fattispecie acquisitiva, costituita dalla nascita da cittadino italiano, e la linea di trasmissione della cittadinanza, incombendo alla controparte, che abbia proposto la relativa eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. Ciò, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Nella fattispecie in esame, come dedotto dai ricorrenti e dagli stessi comprovato mediante la produzione documentale, , cittadina italiana (non avendo sul suo stato influito Persona_1 la naturalizzazione del padre, in quanto intervenuta quando la predetta era già maggiore di età), nel 1915 ha sposato negli USA un cittadino italiano, , il quale è stato Persona_4 naturalizzato cittadino statunitense in data 8/4/1921, prima della nascita della figlia . CP_4
Secondo la difesa dei ricorrenti, la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del marito non ha determinato la perdita della cittadinanza in capo alla moglie ( ), non avendo Persona_1 la predetta espresso la sua volontà in tal senso;
di qui, la trasmissione della cittadinanza italiana, da parte della madre, alla figlia . CP_4 Ritiene questo giudice non pertinente il riferimento, operato dalla difesa, all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in quanto la relativa norma disciplina la diversa ipotesi di nozze contratte da donna italiana con un cittadino straniero: come detto, quando ha sposato Persona_4
era ancora cittadino italiano. Tale norma, come ricordato dalla difesa, è stata Persona_1 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte. Cost. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza da parte della moglie indipendentemente dalla sua volontà.
La fattispecie in esame va ricondotta, piuttosto, all'art. 11, primo comma, che prevede che, in caso di perdita della cittadinanza italiana da parte del marito, perde la cittadinanza anche la moglie, sempreché quest'ultima acquisti la cittadinanza straniera ed abbia in comune con il coniuge residenza;
salva, comunque, la possibilità per la moglie di riacquistare la cittadinanza italiana con il meccanismo richiamato dal precedente art. 10 (trasferimento della residenza nel
Regno, accompagnato dalla dichiarazione di volere riacquistare la cittadinanza italiana).
L'art. 11, primo comma, va letto unitamente all'art. 8, che pone dei principi di carattere generale, stabilendo quanto segue: “Perde la cittadinanza: 1.° Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2°. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza (….)”.
Dalla interpretazione sistematica dell'art. 11, primo comma, e 8, punto 2°, L. n. 666/1912
- adottata dai giudici di questo Tribunale, seguendo un indirizzo al quale si ritiene di dare continuità - si ricava che la moglie di cittadino italiano naturalizzatosi straniero che acquista senza il concorso della sua volontà la cittadinanza straniera non perde per ciò solo la cittadinanza italiana, in mancanza di una sua dichiarazione di volontà in tal senso.
Nella fattispecie in esame, come si ricava dal certificato prodotto (doc. 11 allegato al ricorso), si è naturalizzata cittadina statunitense automaticamente tramite Persona_1 coniuge, per effetto della naturalizzazione statunitense del coniuge.
Pertanto, la predetta, non avendovi mai rinunciato, non ha perso la cittadinanza italiana, che ha trasmesso alla figlia . Da quest'ultima la cittadinanza è stata trasmessa ai suoi CP_4 discendenti, fino a giugnere agli odierni ricorrenti, non essendo stata eccepita, né comprovata, la ricorrenza di una causa di interruzione della linea di trasmissione.
La documentazione prodotta in allegato al ricorso appare idonea a comprovare i fatti come sopra esposti.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta, in quanto fondata. In considerazione delle ragioni della decisione e della non uniformità degli indirizzi giurisprudenziali nella materia esaminata, si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al , e per esso all'ufficiale di stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni, e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 7 novembre 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto