Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.401 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 401 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
-il sig. nato a [...] il [...], residente a[...]
n.44
E
- la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]. Trasanni di Parte_2
Urbino Piazza B. Lugli,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Bischi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/08/2024, i ricorrenti, esponevano:
1, scegliendo il regime di separazione legale dei beni (doc.1 estratto per riassunto degli atti di matrimonio);
-dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...], CF. Persona_1
,e nato in [...] il [...], C.F._1 Controparte_1
CF. ; C.F._2
- , già maggiorenne, è iscritta al primo anno di Università di Perugia (facoltà Persona_1
di scienze dell'educazione) e, sulla base del modello ISEE presentato, percepisce per meriti una borsa di studio di circa euro 4.255,00 annui oltre al rimborso delle spese per l'alloggio e l'accesso alla mensa;
- frequenta la seconda media G. Pascoli di Urbino, con rendiment Controparte_1
scolastico buono e senza particolari difficoltà e/o problematiche;
- i coniugi hanno fissato la residenza familiare in Loc. Trasanni di Urbino presso l'immobile di proprietà comune, sito in Piazza B. Lugli n. 4, dove attualmente vivono la signora unitamente ai figli della coppia;
Parte_2
- l'acquisto dell'immobile, adibito a casa coniugale,contraddistinto al NCEU del comune di
Urbino al Foglio 76 part. 701, sub.6, cat. A2, è avvenuto tramite mutuo ipotecario variabile e trentennale, contratto con la banca Monte Paschi di Siena, filiale di Urbino, dell'importo complessivo di euro 100.000 (cfr. doc. 2 quietanze di pagamento rate mutuo) per la qual cosa i coniugi restituiscono, in ragione del 50% ciascuno, un importo mensile variabile di circa 500 euro;
- il matrimonio pur nato sotto i migliori auspici è caduto in una crisi che ad oggi è percepita irreversibile a causa del mutamento degli obiettivi comuni e la circostanza ha comportato l'uscita dalla casa coniugale del sig. dal 27.12.2022, pur Parte_1
mantenendo i coniugi un rapporto improntato al rispetto reciproco per poter svolgere al meglio il ruolo genitoriale;
- il sig. immutata la residenza in atto dichiarata, si è trasferito Controparte_2
nell'immobile sito in Loc. Trasanni di Urbino, in Ca' Lorenzi n. 8, posseduto a titologratuito;
- il sig. svolge la professione di operaio presso la C&G Ferramenta s.n.c., Parte_1
in via Monte Cucco a Urbino, con un reddito annuo come da dichiarazioni agli atti (doc. 3 D.R. padre) e la sig.ra è educatrice presso la cooperativa Labirinto con Parte_2
un reddito annuo come da dichiarazione agli atti (doc. 4 D.R. Madre);
- Il sig. è percettore di assegno unico per circa 357,00 euro mensili, già Parte_1
lasciato in disponibilità della moglie per le esclusive necessità dei figli, tramite versamento del relativo importo in una post-pay allo stesso intestata ma in possesso della signora per scelta condivisa;
”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
I coniugi concordano l'affidamento condiviso del figlio minore;
Controparte_1
Il sig. verserà quale contributo al mantenimento dei figli e , Parte_1 CP_1 Per_1
non economicamente autosufficienti, euro 150,00 (centocinquanta euro) per ciascuno di loro;
Il contributo verrà versato alla signora tramite bonifico bancario su Iban Parte_2
noto al sig. ([...] – BPER BANCA) entro e Parte_1
non oltre il giorno 20 di ogni mese;
Il contributo destinato alla figlia maggiorenne verrà versato alla medesima Persona_1
direttamente laddove la stessa ne faccia esplicita richiesta;
Le spese di straordinaria amministrazione necessitate dai figli (spese mediche, per istruzione, ricreative, personali) verranno assolte dai coniugi in regione del 50% ciascuno previa reciproca e obbligatoria comunicazione;
I coniugi definiscono straordinarie le spese che: 1)sono dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili, da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale;
2) sono periodiche e/o ricorrenti, ma non fisse nel corso della vita dei figli;
3) sono particolarmente gravose in relazione alle possibilità economiche delle parti;
Esse sono concordemente di seguito specificate:
- (I) –
Spese mediche/specialistiche
-Rimborsabili anche senza accordo: interventi chirurgici, visite anche specialistiche (ivi comprese cure dentistiche e oculistiche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-visite, accertamenti e trattamenti medici e sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-farmaci o parafarmaci prescritti dal medico di base o dallo specialista;
-ticket sanitari;
-occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi (con esclusione di montature o lenti particolarmente costose);
Spese che richiedono il preventivo accordo dei coniugi:
-interventi chirurgici, visite anche specialistiche e spese sanitarie non indifferibili o non urgenti;
-cure dentistiche, oculistiche, ortodontiche ed apparecchi ortodontici, se non indifferibili o urgenti;
-visite, accertamenti e trattamenti medici e sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) non prescritti dal medico o pediatra di famiglia e non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
-presidi ortopedici;
(II)
Spese relative all'istruzione
Rimborsabili anche in assenza di accordo:
-tasse scolastiche previste da istituti pubblici per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
-libri di testo, assicurazione, materiale scolastico e cancelleria di inizio anno per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori (sia in istituti pubblici che privati), con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dalla scuola (anche in relazione a programmi di studio differenziati) per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica;
-libri di testo universitari nonché materiale tecnico ed informatico richiesto da istituti universitari sia pubblici che privati, qualora la scelta di frequentare l'università sia stata oggetto di accordo tra i genitori, con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dall'Università per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica;
-uscite didattiche e gite scolastiche senza pernottamento;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile);
-trasporto pubblico (bus, metro, treno);
Spese che richiedono il preventivo accordo dei coniugi:
-tasse scolastiche previste da istituti privati per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
-tasse di iscrizione ad istituti universitari privati o pubblici;
-alloggio universitario;
-trasporto aereo o con mezzo privato per raggiungere la sede universitaria e rientrare nel luogo di residenza;
-master e corsi di specializzazione, anche all'estero;
-tasse per l'iscrizione e frequenza del conservatorio, nonché acquisto di materiale e strumenti richiesti;
-spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(inclusi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
-gite scolastiche con pernottamento, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, soggiorni e corsi anche all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-ripetizioni private e corsi di recupero;
-corsi di lingue straniere, informatica e spese per le relative certificazioni.
(III)
Spese straordinarie per sport e attività ludico-ricreative
Rimborsabili anche in assenza di accordo:
-per una attività sportiva o artistica (es. musica o danza) o scoutistica o ricreativa, se iniziata e concordata in costanza di convivenza dei genitori, comprensiva dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento (la frequentazione di più di un'attività è subordinata al preventivo accordo tra i genitori);
Spese che richiedono il preventivo accordo dei coniugi:
-per attività sportive, artistiche (es. musica o danza), scoutistiche, ricreative, se iniziate successivamente alla cessazione della convivenza dei genitori, comprensive dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento;
-iscrizione ai centri estivi che prescindono da esigenze lavorative dei genitori.
(IV)
Spese straordinarie personali
Rimborsabili anche in assenza di accordo:
-spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
Spese che richiedono preventivo accordo:
-esami, tasse, visita medica, lezioni di guida e corsi per il conseguimento di qualunque tipologia di patente di guida;
-vacanze e viaggi di piacere svolti dai figli autonomamente;
-spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzo di trasporto (ciclomotore, motociclo, minicar, autoveicolo);
-spese per eventi e cerimonie riguardanti i figli (comunione, cresima, compleanni, diploma/laurea);
-spese sociali che implicano scelte educative o di rilevante importo (gite, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
-acquisto computer, telefono cellulare, i pad, tablet;
-I coniugi dichiarano che non ci sono stati finora ritardi e/o inadempienze con rispetto alle spese sostenute nell'interesse dei figli;
-Il sig. potrà visitare e/o tenere presso la propria dimora i figli con le Parte_1
seguenti modalità;
-Ogni volta che ne prenderà diretto accordo con , la quale ha raggiunto la maggiore Per_1
età, in ogni caso con debita comunicazione alla madre convivente;
-Con riguardo al figlio minore i coniugi si impegnano a concordare il Controparte_1
calendario delle visite mensili entro la terza settimana del mese precedente, alla luce dei rispettivi turni di lavoro, in vero mutevoli, e nel prioritario interesse del minore;
-la calendarizzazione delle visite potrà essere variata nel caso insorgano circostanze straordinarie e imprevedibili ad entrambi i coniugi, previa loro reciproca comunicazione e regolazione/risoluzione dell'inconveniente;
-Le visite del padre, nei giorni in cui va a scuola, devono svolgersi almeno due CP_1
giorni la settimana con permanenza del figlio presso l'abitazione paterna dall'uscita di scuola, 13.30 circa, alle 19.00 della sera;
-Il sig. terrà presso di sé il figlio il giorno di sabato (dalle ore Parte_1 CP_1
13,30 alle ore 23,00) o in alternativa il giorno di domenica ( dalle ore 10,30 alle ore 21,00) di ogni settimana;
-Anche le vacanze estive, quelle natalizie e pasquali, verranno calendarizzate dai coniugi con le stesse modalità sopra specificate in modo tale che sia garantita l'alternanza tra di loro nelle festività più importanti da trascorrere coi figli ( Vigilia di Natale, Natale, primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua e Ferragosto).
-Il compleanno di prevederà la presenza di entrambi i genitori così come ogni CP_1
altro evento/accadimento che lo riguardi e che naturalmente preveda l'intervento dei genitori a sostegno/aiuto/gratificazione del ragazzo, sempre e solo nel rispetto di quanto lo stesso desidera;
-La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione: la deduzione per i figli a carico sarà effettuata dal genitore con gli stessi convivente ovvero la signora;
Parte_2
- I coniugi danno reciproco assenso al rilascio del passaporto del figlio minore CP_1
-La casa coniugale, comprensiva di mobilia, sarà assegnata alla moglie e la stessa continuerà a viverci unitamente ai figli e secondo legge;
Persona_1 Controparte_1
- sarà dovuto a titolo di mantenimento per la moglie , un importo di euro Parte_2
100,00 mensili da versarsi entro e non oltre il 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra noto al marito e sopra riportato;
Parte_2
-I coniugi dichiarano che il sig. a trasferito i propri effetti personali Parte_1
nell'abitazione di Loc. Trasanni, Ca' Lorenzi n. 8, lasciando tutti gli arredi comuni in disponibilità della famiglia;
- le parti dichiarano di avere ciascuno la propria autovettura di proprietà. Parte_2
, la vettura Opel Corsa TG CA652AK; la vettura FIAT CUBO TG.
[...] Parte_1
FM311NN;
- adempiuto quanto in questa sede concordato i coniugi dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra in merito alla regolamentazione della loro separazione personale salvo in caso di futura modificazione delle circostanze ivi dichiarate”.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
**** La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 14 novembre 2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore CP_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio minore CP_1
Anche le condizioni relative al mantenimento della figlia appaiono rispondenti Per_1
all'interesse di quest'ultima.
Le parti hanno concordato, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, statuizioni rimesse al loro pieno e libero apprezzamento per quanto riguarda l'importo che il sig.
verserà a titolo di mantenimento per la moglie . Parte_1 Parte_2
Le ulteriori statuizioni economiche/patrimoniali stabilite dalle parti, non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
31.5.1973 e , nata a [...] il [...] alle condizioni di cui al ricorso Parte_2
congiunto per separazione del 05.08.2024, riportate in parte motiva, confermate nelle note scritte del 14.11.2024 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti. DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Vallefoglia (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone