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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/09/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1607/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 04.07.2025
promossa da:
con l'avvocato CAMBIERI CLAUDIO PAOLO e FURIO DE PALMA CP_1 ed elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo studio DELL'AVV. CARLO DE
SIMONE pec: in BOLOGNA, VIA SAN Email_1
MAMOLO, 12;
- appellante –
contro con l'avvocato D'IPPOLITO DEBORA e con domicilio Controparte_2
eletto in VIA DONATO CRETI 55/3 40128 BOLOGNA
- appellato e appellante incidentale –
contro
1 con l'avv. VALENTINA CALDERONI con studio in Lugo (RA) Controparte_3
CORSO MAZZINI N. 52
- appellato -
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1649/2023 pubbl. il 04/08/2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio l'avvocato Controparte_3 Controparte_2
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della responsabilità del professionista e quantificati nell'importo complessivo di €126.935,39, ovvero in subordine di €101.548,31.
Deduceva di avere affidato in data 25.11.2010 all'avv. quale socio della CP_2
società BBG SERVIZI Srl con sede in Castel di Casio (BO), affidataria dal giugno 2009 del servizio di supporto all'ufficio Tributi del l'incarico di procedere alla CP_3 CP_3
riscossione coattiva dei Tributi e delle Entrate dell'Ente.
Nel corso del 2016, l'Ente, non avendo più notizie sullo stato di avanzamento delle pratiche di recupero, chiedeva aggiornamenti ed informazioni al legale.
Non ricevendo alcun riscontro, nell'anno 2017 il inoltrava richiesta di copia CP_3
degli atti prodotti ed ogni altra documentazione utile per valutare la eventuale inesigibilità dei crediti.
2 L'odierno convenuto dava riscontro a tale missiva in data 26.01.2017 fornendo una tabella riepilogativa dello stato delle pratiche da cui risultavano delle posizioni creditizie prescritte nel 2016.
Nel corso dell'anno 2019 il inviava una nuova richiesta di resoconto sullo CP_3
stato delle posizioni affidate al legale , il quale in data 25.07.2019 trasmetteva un nuovo tabulato.
Dalla disamina della documentazione pervenuta, l'Ente deduceva che tutte le posizioni oggetto di valutazione di esigibilità o di tentativi di recupero erano già prescritte;
pertanto, con lettera dell'11.11.2019, contestava al legale convenuto l'insufficienza delle informazioni fornite, ribadendo che ogni valutazione sulla eventuale antieconomicità avrebbe dovuto essere di competenza dell'Ente.
Solo a seguito di ulteriore richiesta, l'odierno convenuto inviava gli atti, senza tuttavia trasmettere, nonostante l'esplicita richiesta dell'attore, gli atti interruttivi della prescrizione di numerose posizioni per le quali aveva individuato delle CP_4
criticità.
Alla luce di tutto ciò, il revocava il mandato all'avv. con CP_3 CP_2
conseguente restituzione da parte del medesimo di tutta la documentazione, dalla quale emergeva che – in costanza di incarico conferito al predetto – era maturata la prescrizione di un credito dell'Ente pari ad € 126.965,39, di cui viene richiesto il risarcimento nella presente sede.
Si costituiva l'avv. contestando la domanda sia in punto di an, sia in CP_2
punti di quantum debeatur, deducendo in via subordinata la concorrente responsabilità del essendosi il professionista attenuto alle indicazioni fornitegli dall'Ente. CP_3
Formulava domanda di manleva nei confronti dell'Assicurazione la Responsabilità
Professionale di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzatane la chiamata, sì costituiva Controparte_5
– già preliminarmente eccependo
[...] Controparte_6
l'operatività della garanzia, nel merito contestando la domanda attorea in punto di an e in punto di quantum debeatur.
La causa veniva decisa su base documentale.
Con sentenza n. 1649/2023 il Tribunale di Bologna in via definitiva ha così deciso:
- In accoglimento della domanda attorea ha condannato l'avvocato CP_2
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore del
[...] [...]
[...
[...] della somma di euro 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla CP_7
messa in mora (08.04.2021) al saldo;
- Ha condannato l'avvocato al pagamento delle spese di Controparte_2
giudizio a favore dell'attore;
- Ha condannato a tenere indenne e a manlevare l'avvocato Controparte_1
delle somme come sopra determinate e poste a suo carico a Controparte_2
titolo di risarcimento del danno e di condanna alle spese di lite, come da termini contrattuali e, in ogni caso, entro i limiti contrattuali di polizza.
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia con declaratoria CP_1
di inoperatività della polizza e il rigetto della domanda risarcitoria promossa dal
[...] nei confronti dell'Avv. in quanto infondata in CP_3 Controparte_2 fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di ritenuta responsabilità professionale dell'avv.
CP_2
2 - Omessa e carente motivazione - Assenza del nesso causale tra inadempimento ed eventus damni ed erroneità del giudizio prognostico operato dal Giudice di primo grado;
3 – Erronea motivazione in punto di riconoscimento del danno da perdita di chance ed erronea quantificazione del danno – Violazione dell'art. 1223 e 1226 c.c. e 2697 c.c.;
4 – Erronea regolamentazione delle spese;
5 – Erronea motivazione in tema di operatività della polizza professionale.
Si costituiva il preliminarmente chiedendo la riunione dell'appello Controparte_3
promosso da nei confronti della medesima sentenza n. Controparte_2
1649/2023 del Tribunale di Bologna, nel merito chiedendo il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva l'avv. chiedendo la riunione degli appelli nei Controparte_2
confronti della medesima sentenza n. 1649/2023 del Tribunale di Bologna.
Riproponeva la domanda di manleva nei confronti di di cui in primo Controparte_1
grado.
Formulava appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in tema di ritenuta responsabilità dell'avv. CP_2
2 - Violazione degli art. 115 e 116 cpc e 1176 cc;
3 - Mancanza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno;
4 - Violazione degli art. 115 e 116 cpc e 1176 cc e 1218, 2236 2 2697 del c.c.;
4 Riunito l'appello RG 1628/2023 al presente giudizio, la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 02.04.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale, viene censurata la motivazione in punto di ritenuta responsabilità professionale dell'avv.
CP_2
Deducono gli appellanti che il professionista ha regolarmente informato il CP_3 dell'andamento delle pratiche di recupero crediti, in conformità al contenuto della mail del
24.03.2015 con cui il dava indicazione di “voler considerare inesigibili tutte quelle CP_3
pratiche dove non è possibile ricorrere all'esecuzione forzata perché non esiste reddito da lavoro dipendente o da pensione, e quelle partiche dove esiste un procedimento fallimentare e tutte quelle relative a contribuenti che sono deceduti e per i quali non è possibile avvalersi degli eredi (..)”, (doc 2 , e dunque l'esonero del professionista da qualsiasi CP_2
addebito di responsabilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cass.
Ord. n. . 19520 del 19/07/2019).
In tale prospettiva andrà svoltolo scrutino di adeguatezza della condotta tenuta del professionista al parametro della diligenza qualificata richiesta ai fini della completezza dell'informazione nei riguardi del cliente.
5 Dagli atti risulta che il ha ripetutamente sollecitato l'avv. CP_3 CP_2 all'invio di resoconti sullo stato delle pratiche senza tuttavia che questi abbia provveduto esaustivamente in modo tempestivo.
Quanto alla completezza, si rileva come numerose siano le posizioni in cui vi è l'indicazione:
“sono in corso verifiche per l'espletamento di azioni esecutive”, indicazione la cui genericità non era certamente idonea a consentire al creditore alcuna valutazione in merito alle iniziative da intraprendere (cfr. comunicazione avv. 26.01.2017, doc . n. 52). CP_2
Quanto alla tempestività, va rilevato che per numerose posizioni, poi rivelatesi già cadute in prescrizione, vi era l'indicazione di “verifiche per l'espletamento delle azioni esecutive”, senza tuttavia riferimenti agli atti interruttivi, dimodoché il non avendo contezza CP_3
della reale situazione, non è stato messo nella condizione di poter valutare, anche alla luce di criteri di economicità, se procedere o meno al recupero del credito, in quanto le informazioni utili a tale scopo sono pervenute quando il credito era ormai prescritto.
Ad avviso del Collegio, tale omissione è idonea a configurare il carattere inadempiente della condotta dell'avvocato.
La prospettazione della causa petendi in termini di danno da perdita di chance non può trovare spazio nella fattispecie.
Giova rammentare al riguardo che quello da perdita di chance è danno distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso non perché connotato da minore gradiente causale o probatorio, ma per ragioni legate alla sua stessa essenza.
L'essenza della figura è rappresentata da una condizione di insuperabile incertezza eventistica.
La chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una
«legge di connessione».
Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira) (v. sul tema, con riferimento alla perdita di chance a carattere non patrimoniale, ma con argomenti spendibili anche in ambito patrimoniale: Cass.
11/11/2019, n. 28993, e, prima ancora, Cass. 9/03/2018, n. 5641; Cass. 19/03/2018, n. 6688;
v. anche Cass. 7/10/2021, n. 27287; Cass. 26/01/2022, n. 2261; v. anche per un caso analogo, da ultimo, Cass. 21/05/2024, n. 14163).
Giova osservare che nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è quella per cui è causa), dove l'interesse corrispondente alla prestazione (recupero crediti) è solo strumentale
6 all'interesse primario del creditore (smobilizzazione delle somme vincolate), causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. 11/11/2019, nn. 28991-28992).
Il diritto al risarcimento sorge poi – va ribadito - solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (Cass. 24/10/2017, n.
25112; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466).
Sotto altro profilo occorre, peraltro, anche rammentare che quello sul detto nesso causale è giudizio ─ da compiere, come detto, sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica (cfr. Cass. Ord n. 21045 del 27/07/2024).
Fermo restando che nella fattispecie l'interesse primario del risiedeva nella CP_3
liberazione delle risorse vincolate a copertura del rischio di mancato incasso ai sensi della
L. 169/2009, va osservato che la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, a giudizio del Collegio, risulta, alla luce degli elementi istruttori, scevra da vizi logici.
A ciò va aggiunto l'impossibilità per l'Ente di procedere alla tempestiva declaratoria di inesigibilità del credito, con conseguente “scarico”, delle posizioni risultate inesigibili, sebbene già cadute in prescrizione, per effetto della tardiva comunicazione da parte del professionista.
Tali elementi integrano il danno risarcibile lamentato da parte attrice.
Il motivo non è meritevole di accoglimento, con assorbimetro di ogni ulteriore censura in punto di merito. Con
con il quinto motivo lamenta l'erronea motivazione in tema di operatività della garanzia.
Deduce la pregressa conoscenza da parte dell'assicurato della problematica oggetto di causa, allorquando aveva già ricevuto diverse richieste di “rendiconto” da parte del Controparte_3
cui aveva fatto seguito la revoca del mandato, e della omessa denuncia alla Compagnia in sede di sottoscrizione e successivo rinnovo della polizza.
Si osserva che la richiesta di chiarimenti e/o informazioni da parte degli Enti, non può essere intesa come contestazione di addebito.
La documentazione agli atti evidenzia che precedentemente all'atto di messa in mora di data
08/4/21 (doc. 10 atto di citazione), non sussistono richieste di risarcimento del danno e/o
7 imputazioni di responsabilità non potendosi ritenere tali le pregresse richieste di chiarimenti e/o informazioni.
Il motivo non merita accoglimento e va rigettato.
L'appello principale e l'appello incidentale vanno respinti, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale proposto da e l'appello CP_1
incidentale promosso da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_2
Bologna n. 1649/202 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna e in solido alla refusione a CP_1 Controparte_2 favore del delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Controparte_3
4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
- Condanna alla refusione a favore di CP_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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