Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6085/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessio Marfè, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6085/2018 r.g.a.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_1 CodiceFiscale_1
Riccioni, elettivamente domiciliato in San Severo alla Via Lecce n. 244, presso lo studio del difensore;
ATTORE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Angiolo Pedone, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via N. Parisi n. 86, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA nonché
(c.f. ); CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/02/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto, giova premettere che, con atto di citazione notificato in data 22/08/2018, Pt_1
ha convenuto in giudizio la e per
[...] Controparte_3 CP_2
sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro avvenuto in data 12/06/2008, alle ore 17:45 circa, in abitato del Comune di San Severo, all'intersezione tra la via Sicilia e via Ugo Foscolo.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- nelle predette condizioni di tempo e luogo, egli conduceva il motociclo avente CP_4 numero di telaio VG5SA032001001507, di proprietà di ed Controparte_5
assicurato per la rca con la (pol. n. 192207144.12), e, Controparte_6 nel mentre procedeva su via Foscolo con direzione centro città, giunto all'intersezione con la via Sicilia, dopo aver verificato che nessun veicolo provenisse dalla sua destra, aveva impegnato l'incrocio, allorquando era stato travolto dall'autocarro Fiat OM 79, targato FG
269311, di proprietà e nell'occasione condotto da che provenendo da via CP_2
Sicilia, con direzione di marcia via Torremaggiore a velocità non prudenziale, non era riuscito ad arrestare la propria marcia travolgendolo;
- all'autocarro era inibita la circolazione nel tratto di strada teatro del sinistro;
- nell'immediatezza era intervenuta la Polizia Municipale;
- a seguito dell'impatto avvenuto tra la parte anteriore dell'autocarro e quella latero-posteriore del ciclomotore e della conseguente caduta al suolo egli aveva riportato gravissime lesioni e, trasportato presso il reparto di neurochirurgia di San Giovanni Rotondo, era stato sottoposto ad intervento di “Craniotomia de compressiva ed evacuazione ematoma epidurale”;
- era stato dimesso dal nosocomio in data 05.08.2008 con diagnosi di postumi di “Trauma cranico complicato”;
- il danno subito era quantificato in postumi invalidanti nella misura del 30%, con una Inabilità temporanea assoluta di 65 giorni, una invalidità temporanea parziale al 75 % di 71 giorni, una invalidità parziale al 50% di 65 giorni ed una invalidità parziale minima al 25 % di 730 giorni;
- le richieste risarcitorie inviate con comunicazione del 6/08/2008 e del 22/09/2009, nonché
l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita erano rimasti inevasi. ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la responsabilità del conducente Pt_1 dell'autocarro FIAT OM 79, targato FG 269311, di proprietà e nell'occasione condotto dal sig. , per la causazione del sinistro per cui è causa. B) per l'effetto, previo CP_2 accertamento dei danni subiti dall'esponente a seguito del sinistro di cui sopra, condannare i convenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e secondo il proprio tiolo come per
Legge, al risarcimento di tutti i danni fisici conseguenti il sinistro de quo, quantificati complessivamente in € 246.637,50; il tutto come in premessa quantificato, ovvero di quell'altra somma che, nei limiti della competenza del Giudice adito, maggiore o minore, dovesse essere ritenuta di giustizia e/o dovesse risultare anche a seguito della espletando istruttoria;
il tutto oltre svalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi della messa
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in mora al soddisfo;
C) emettere ogni altra consequenziale pronuncia;
D) condannare il convenuto per quanto di ragione, alla refusione delle spese e competenze del Giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore siccome antistatario”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6/12/2018, si è costituita in giudizio la contestando l'esposizione attorea in fatto e in Controparte_3
diritto e deducendo:
- che la responsabilità del sinistro era da ascriversi, almeno in via prevalente, all'attore che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza a destra all'autocarro;
- che gli Agenti della Polizia Municipale di San Severo, intervenuti nell'immediatezza avevano contravvenzionato l'attore per la trasgressione degli artt. 145 e 170 del Codice della Strada;
- che trasportava un'altra persona, tale in sella al ciclomotore e tale Pt_1 Per_1
circostanza aveva importato uno spazio di arresto superiore dovuto al sovraccarico del mezzo;
- che l'attore non indossava il casco di protezione;
- di aver già inviato (prima dell'instaurazione della causa) al d'OI l'importo di € 19.000,00
(comprensivo di spese legali) a soddisfo del lamentato danno fisico e che tale importo era da ritenersi satisfattivo;
ha concluso chiedendo: “rigettare le avverse pretese, poiché palesemente infondate CP_1 in fatto ed in diritto, oltre che non provate, sia in punto di “AN”, sia in punto di
“ ”, il tutto con ogni conseguenza di legge. Ne discende la condanna dell'attore CP_7
Sig. al pagamento in favore della delle Controparte_5 Controparte_8 spese e competenze di giudizio per la cui determinazione ci si rimette al Giudicante”.
Non si è costituito pertanto ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del CP_2
30/09/2019.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, con provvedimento del 15/10/2020, lo scrivente Giudice, ritenuto che fosse preliminare ad ogni valutazione sulle richieste di prova avanzate delle parti l'acquisizione del verbale di intervento della Polizia Municipale di San Severo relativo al sinistro, ne ha disposto l'acquisizione autorizzando la Polizia Municipale a consegnare il verbale di intervento al difensore dell'attore.
Acquisito il verbale, con ordinanza del 21/4/2021, sono stati ammessi l'interrogatorio formale del convenuto contumace e la prova testimoniale richiesti dall'attore nella memoria ex art.
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183, co. 6, n. 2, c.p.c., con i testi indicati e Testimone_1 CP_9 nonché la c.t.u. medica sulla persona del . Pt_1
All'udienza del 14/03/2022 il convenuto non si è presentato per rendere il CP_2 deferitogli interrogatorio formale, nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza istruttoria.
All'udienza del 23/01/2023 sono stati escussi i testi e Testimone_1 CP_9
ed è stato nominato c.t.u. il dott. , il quale ha depositato la relazione
[...] Persona_2
in data 01/01/2024.
All'udienza del 14/03/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Preliminarmente deve essere confermata la contumacia di , già dichiarata CP_2 all'udienza del 30/09/2019.
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel giudizio che ci occupa, la questione controversa non involge, in ragione del contenuto delle rispettive difese e secondo il principio di non contestazione, il verificarsi del sinistro, ma gli aspetti ampiamente controversi riguardano la dinamica del sinistro, la responsabilità delle parti nella causazione dello stesso nonché la quantificazione del danno subito dal d'OI direttamente conseguente all'incidente.
La parte attrice ha dedotto l'esclusiva responsabilità del , conducente dell'autocarro. CP_2
infatti, ha affermato che egli percorreva via Foscolo e, giunto all'intersezione con via Pt_1
Sicilia, aveva correttamente verificato che nessun veicolo provenisse dalla sua destra impegnando l'incrocio, ma l'autocarro, condotto da , provenendo da via Sicilia con CP_2
direzione via Torremaggiore a velocità non prudenziale, e transitando su un tratto di strada sul quale gli era inibita la circolazione, l'aveva travolto.
Dal canto suo la compagnia convenuta ha sostenuto l'esclusiva responsabilità del che, Pt_1 oltre ad aver omesso di concedere la dovuta precedenza a destra, trasportava un'altra persona in sella al ciclomotore, tale , il cui peso, avrebbe inficiato le caratteristiche di Per_1
stabilità della moto, impedito al conducente di poter correttamente manovrare il motociclo e, infine, determinato un ritardo nell'arresto del mezzo. Infine, ha rimarcato il mancato uso del casco di protezione da parte di , che avrebbe sicuramente evitato o quantomeno ridotto Pt_1
le lesioni al cranio e volto, uniche conseguenze lesive del sinistro.
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3. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, deve rilevarsi che alla presente controversia deve essere applicata la regola dettata dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Nel caso di scontro tra veicoli, infatti, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, anche la prova liberatoria a carico dell'altro conducente che dovrà dimostrare di aver adottato tutte le ordinarie cautele (Cass. n. 10031/06). Tale presunzione può essere superata ove all'esito della valutazione delle prove sia individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, invece, che l'altro si sia uniformato alle regole di normale prudenza (Cass. n. 18631/15; Tribunale Salerno, Sez. II, 24/11/2014 n. 5582; Tribunale di
Mantova 17/09/2012).
Ciò posto, lo scrivente non ignora che nel caso specifico della violazione dell'obbligo di dare la precedenza a destra, che riguarda il caso che ci occupa, il giudice non è affatto dispensato dall'obbligo di verificare il comportamento dell'altro conducente, al fine di valutare la ricorrenza di un concorso di responsabilità in ordine all'occorso scontro;
di conseguenza, per superare la presunzione di responsabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c., occorre che ciascuno dei conducenti dimostri di avere osservato tutte le norme di condotta e non abbia potuto far nulla per evitare la collisione. Sul punto, è opportuno richiamare quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (vedi, in particolare, Cass. n. 124/16) secondo la quale, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, anche nell'ipotesi in cui la valutazione del materiale probatorio porti ad individuare la condotta colposa di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, per giungere ad attribuirgli la causa determinante ed esclusiva dello stesso, occorre ugualmente accertare che il conducente del veicolo antagonista abbia tenuto un comportamento osservante le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, ravvisandosi la necessità di dimostrare che questi abbia fatto quanto possibile per evitare il danno, in caso contrario dovendo essere presunto il suo colpevole concorso nella causazione dell'evento. Va aggiunto che il Supremo Collegio ha chiarito che la prova che uno dei conducenti si sia effettivamente uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente (Cass. VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre
2020).
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Nel caso di specie la presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti non risulta essere stata vinta dalle parti in causa, poiché gli esiti dell'istruttoria svolta non hanno offerto elementi a sostegno di una differente ricostruzione del sinistro in termini di riparto di responsabilità e tanto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve evidenziarsi che è stata autorizzata dallo scrivente Giudice
l'acquisizione del verbale di intervento n.142 del 12/06/2018 della Polizia Municipale di San
Severo dal quale emerge, a seguito dei rilievi effettuati in loco, la possibile dinamica del sinistro.
Nel verbale si legge: “il veicolo MBK targato 68HPG percorreva via Foscolo con direzione di marcia da Corso Mucci a via Belmonte giunto all'altezza dell'intersezione stradale con via
Sicilia effettuava manovra di attraversamento senza dare la precedenza a destra venendo a collisione con il veicolo Fiat OM targato FG269311 il quale percorreva via Sicilia con direzione di marcia da via Nenni a via Leccese che procedeva regolarmente”.
Orbene, in merito alla dinamica, come noto, il rapporto degli accertatori, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta in realtà di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti e, pertanto, la “ricostruzione del sinistro”, costituisce valutazione cui non può estendersi l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione da parte del Giudice. Tuttavia, il rapporto in questione contiene ulteriori elementi utili alla verosimile ricostruzione della dinamica, prime tra tutti le infrazioni accertate in capo ad entrambi i conducenti e le generalità dei terzi presenti sui luoghi di causa.
Quanto alle prime, al è stata contestata la violazione degli artt.145 et 170 del Codice Pt_1
della Strada, al l'art. 145 c. 1- 10 e l'art. 7 comma 7 lett. b 13. CP_2
Dal complesso di tali infrazioni, emerge in primis il comportamento negligente di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti contestualizzando il sinistro de quo alle condizioni di tempo e luogo dell'accadimento. Infatti, entrambi i conducenti i veicoli avrebbero dovuto adeguare la propria condotta di guida a maggiore prudenza e diligenza che avrebbe consentito loro, verosimilmente, di evitare il sinistro.
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Per un verso, infatti, l'attore alla guida del motociclo non ha prestato la dovuta precedenza, trasportando senza casco anche un altro passeggero;
per l'altro, al , conducente CP_2
dell'autocarro, era inibito il transito su quel tratto di strada.
Quanto, invece, alle generalità dei terzi presenti sui luoghi di causa, deve rilevarsi che nel verbale risulta quale terzo trasportato del motociclo tale e nessun testimone Persona_3
del sinistro.
Quanto alla presenza del , quale terzo trasportato sul motociclo condotto dal , Per_1 Pt_1
deve rilevarsi che, seppure quest'ultimo non lo abbia mai citato nei propri scritti difensivi in qualità di trasportato, non ha, tuttavia, mai contestato la presenza dello stesso e che, anzi,
l'abbia di fatto confermata allegando al proprio fascicolo di parte i referti di accettazione presso l'ospedale Casa Sollievo della sofferenza del stesso (cfr. fascicolo di parte Per_1
). Pt_1
Come detto, nel verbale della Polizia Municipale non è stato indicato e generalizzato alcun testimone del sinistro, neppure i due testi, e , citati dal a sostegno Tes_1 CP_9 Pt_1
della propria tesi. Peraltro, circostanza peculiare è rappresentata dal fatto che tali testi non sono stati indicati neppure nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, ove sarebbe stato sicuramente vantaggioso per l'attore dichiarare la presenza di testi oculari al fine di addivenire ad una più rapida risoluzione della controversia, né nell'atto di citazione.
e sono stati escussi all'udienza del 23.01.2023. Mentre il teste Tes_1 CP_9 [...]
ha dichiarato di aver assistito al sinistro “ho visto un camion urtare un Testimone_1 motociclo che a seguito dell'impatto è stato balzato via ed è andato a sbattere contro il muro del palazzo dopo aver saltato il marciapiede. Il motociclo aveva già impegnato l'incrocio, stava entrando nell'altra strada, quando fu colpito dal lato anteriore destro del camion”, il teste , ha precisato di non aver assistito al sinistro ma che, nel mentre conversava CP_9 con il sentirono “una frenata e vedemmo un camioncino che prese un motorino Tes_1 che aveva già di fatto superato l'incrocio. Il camioncino veniva da Via Sicilia e il motorino da Via Foscolo. Preciso che io non vidi il vero e proprio impatto, sentii il forte rumore e mi girai, e vidi la fase immediatamente successiva allo scontro”.
Entrambi i testi, tuttavia, hanno riferito una circostanza che vale a rendere le loro deposizioni inattendibili, vale a dire che il conducente del motociclo era solo e che non trasportava alcun passeggero.
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Tale contraddizione rispetto alla documentata e non espressamente contestata presenza, in qualità di passeggero, del , invalida le dichiarazioni rese, tanto più che entrambi Per_1
hanno dichiarato di essersi trattenuti dopo il sinistro e, pertanto, non avrebbero potuto non apprendere della presenza del , anch'egli ferito. V'è di più, il teste ha Per_1 Tes_1
dichiarato di aver allertato egli stesso il servizio 118 e che, dopo poco, era giunta anche la
Polizia Municipale.
Ebbene, è di tutta evidenza che i due testi citati non avrebbero potuto non rendersi conto della presenza del ferito se, effettivamente, fossero stati presenti al momento del fatto. Per_1
Dal complesso delle risultanze istruttorie, dunque, in particolare dai dati documentali e testimoniali acquisiti, non appare possibile confermare l'effettivo verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione e dunque di porre in capo al solo conducente, come richiesto dall'attore, dell'autocarro la responsabilità per il verificarsi del sinistro.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il deferito interrogatorio formale del convenuto contumace, non svoltosi per la mancata comparizione del , finanche avesse avuto luogo, nulla CP_2
avrebbe potuto aggiungere ad una differente attribuzione delle quote di responsabilità nell'eziologia del sinistro per cui è causa, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore.
Come noto, infatti, la mancata comparizione non può essere considerata quale ficta confessio in quanto ai sensi dell'art. 2733, comma terzo, cod civile, “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice”. Tale articolo, peraltro, richiama l'art. 1309 c.c. secondo cui il “riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri;
se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova gli altri”.
La ratio di detta norma è chiara e applicabile al caso di specie: sarebbe pregiudizievole e verrebbe violato il principio del contraddittorio se la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale (o quella contenuta nel CAI) da parte del presunto responsabile
(debitore in solido) potesse spiegare effetti nei confronti dell'altra parte processuale (la compagnia assicurativa).
Infatti, in ossequio ai sovraesposti principi, la facoltà del Giudice di trarre elementi di prova dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in un rapporto processuale con pluralità di parti, non può essere esercitata per ritenere accertati i fatti che ne siano oggetto se questi, pur a favore del deferente, siano a svantaggio non dell'interrogando, bensì dell'altra parte processuale (dunque mancano i presupposti per la confessione, Cass Civ 3-12-2004/22753;
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Cass Civ. 16-6- 2003/9616; Cass. Civ. 16-7-2002/10729) e nell'ambito di un diverso rapporto cui l'interrogatorio sia estraneo (Cass. Civ. 30-1-1995/1088). Ed ancora, “l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, con la conseguenza che, in un rapporto processuale con pluralità di parti, l'interrogatorio non può essere deferito, da una parte all'altra, su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente e il terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato, nè potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell'altra parte processuale” (Cassazione civile sez. III 16/07/2002 n. 10279).
Non soccorre alla tesi attorea, infine, neppure il riferimento, operato solo in conclusionale, a una supposta precedenza di fatto o cronologica che il motociclo avrebbe avuto avendo impegnato per primo l'incrocio. Come noto, infatti, la precedenza di fatto può ritenersi legittima e idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l'onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova (Cass. n. n. 8526/2004 e n. 3075/1995). Sul punto Cass. pen.
n. 53304/2016 “In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi”.
Come si evince dal verbale in atti, l'impatto è avvenuto quasi al centro dell'incrocio, tra la parte anteriore dell'autocarro e quella latero-posteriore del ciclomotore. In ragione del punto dell'incrocio in cui è avvenuto il sinistro e dei punti di impatto tra i veicoli non può, quindi, ritenersi che il conducente del motociclo avesse acquisito una precedenza di fatto, considerato oltretutto che, per evitare l'impatto, considerato l'attraversamento repentino dell'incrocio e il verosimile andamento spedito della moto, il conducente del furgone avrebbe dovuto porre in essere una vera e propria frenata di emergenza.
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Ugualmente non può omettersi di rilevare la concorrente e paritetica responsabilità del conducente dell'autocarro. Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, l'art. 145, comma 1, cod. str., nel prevedere che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito, giacché il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma 2 del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass. n.
15928/2006). Il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio
(arti. 140,141,145 cds) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. n. 8289/2016). Ancora, il conducente che impegna un incrocio, ancorché provenendo da destra, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengono al segnale di arresto (Cass. n. 9528/2012).
Come già detto, la condotta di guida di contrasta con i menzionati principi di diritto. CP_2
È indubbio, infatti, che laddove egli avesse tenuto una condotta di guida rispondente ai canoni di diligenza, prudenza e perizia, diminuendo la velocità nel momento in cui giungeva all'incrocio e accertandosi della presenza di altri veicoli in quel momento, avrebbe potuto evitare il sinistro o quantomeno ridurne le conseguenze.
Pertanto, facendo applicazione del principio per cui “l'art. 2054 c.c., comma 2, norma che ha uno specifico fine sussidiario in tutti quei casi ove non sia possibile accertare in modo concreto e preciso, in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso” (Cfr. Cass. n. 15434/04; Cass. 4639/02) ed alla luce di una concreta e globale valutazione dell'istruttoria espletata, poiché nel caso di specie non è possibile vincere la presunzione di pari responsabilità ex art 2054, comma II, cc, la quota di responsabilità che deve gravare su ciascuna delle parti deve essere stabilita al 50%.
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4. Passando al quantum del risarcimento, nel corso del giudizio è stata disposta c.t.u. medica, nominando all'uopo il dott. Al momento del conferimento dell'incarico, in Per_2 particolare, è stato posto al c.t.u. uno specifico quesito relativo all'incidenza percentuale del mancato uso del casco nel danno biologico permanente subito dall'attore.
Deve rilevarsi che la compagnia convenuta ha contestato a più riprese le risultanze della c.t.u., assumendo che la stessa, poiché espletata da un medico privo di specifica competenza in medicina legale, non avesse risposto esaurientemente ai quesiti formulati e, in particolare, a quello circa la valutazione della riduzione della lesività in caso di uso di casco protettivo da parte di . Pt_1
Su tali aspetti, prima di entrare nel merito della valutazione, ritiene questo Giudice che le considerazioni formulate dalla sulla completezza della c.t.u. espletata non siano CP_1
condivisibili ma che, al contrario, la stessa sia del tutto coerente con le indagini diagnostiche eseguite ed esauriente e completa nelle risposte ai quesiti formulati, ancor più precisate nelle risposte alle osservazioni delle parti.
Dunque, le conclusioni del perito nominato, in quanto coerenti con la documentazione in atti ed esenti da vizi, possono essere fatte proprie da questo giudicante, e può conclusivamente confermarsi, in primis, la compatibilità dei traumi subiti dall'attore, comprovati dalla documentazione medica e ospedaliera prodotta in sede di perizia (cartella cliniche con i relativi allegati e certificati medici puntualmente indicati nell'elaborato), con l'evento riferito e, inoltre, dalle lesioni fisiche indicate, ritenutone il nesso causale con il sinistro, dimostrato dalla successione cronologica e fenomenologica degli eventi (criteri cronologico e fenomenologico), l'accertamento del danno biologico con postumi permanenti nella misura percentuale del 30%.
Avuto riguardo al quesito posto circa la valutazione della riduzione della lesività in caso di uso di casco protettivo da parte del d'OI, il consulente ha precisato che: “Nel caso de quo, essendo un incidente della strada per dinamica maggiore, il casco non poteva certamente eliminare del tutto la genesi del trauma cranico in quanto l'impatto riferito dal motociclista è andato non solo contro la facciata dell'edificio (oggetto statico duro ed anaelastico) ma in particolar modo contro lo spigolo della stessa. Gli spigoli degli oggetto da un punto di vista geometrico e fisico sono punti ove si concentrano le forze (forte resistenza della facciata al moto del soma del motociclista). Ergo, in via ipote1ca l'utilizzo del casco protettivo avrebbe diminuito la lesività dell'evento traumatico solo nella misura di ¼ del D.B. complessivo”.
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Da tanto deriva che, essendo circostanza non contestata che il d'OI non indossasse il casco prescritto, il danno biologico liquidabile deve essere ridotto alla misura del 23% (22,5%, arrotondato per eccesso).
Il consulente d'ufficio ha inoltre accertato il danno determinando:
-inabilita' temporanea totale al 100%(cento per cento): giorni 67 (sessantasette);
-inabilita' temporanea parziale al 75%(settantacinque per cento): giorni 50 (cinquanta);
-inabilita' temporanea parziale al 50%(cinquanta per cento): giorni 50 (cinquanta);
-inabilita' temporanea parziale al 25%(venticinque per cento): giorni 730 (settecentotrenta).
Nel caso di specie, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico fisica secondo le modalità più sopra indicate, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano - assunte dalla
Corte di Cassazione quale parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ. (ex multis, Cass. n. 12408/2011).
Invero, non può applicarsi al caso di specie la “Tabella Unica Nazionale” ex DPR n. 12 del
13/01/2025, in quanto per espressa previsione normativa è entrata in vigore il 5 marzo 2025 e si applica agli eventi verificatisi successivamente a tale data.
Orbene, il sistema tabellare sopra richiamato si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (ex multis, Cass. S.U., n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle
Sezioni Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle
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precedenti relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo funzionale, c.d. danno biologico permanente aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria. Inoltre, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (ex multis, Cass., n. 20381/2016; Cass., n.
33770/2019).
Le tabelle così come congegnate esprimono, con accettabile approssimazione, un valore tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le conseguenze della lesione;
di tal ché è possibile discostarsene solo quando vengano allegati e dimostrati pregiudizi ulteriori rispetto a quelli che ordinariamente seguono al vulnus alla salute nella misura accertata, provvedendo a ristorare tale quid pluris attraverso una aestimatio che ben può assumere a base il valore del punto onde adeguarlo alle circostanze del caso concreto.
Orbene tale operazione di c.d. personalizzazione, come anticipato, presuppone che sia allegato e dimostrato un danno conseguenza ulteriore rispetto a quello che normalmente deriva dalla lesione riscontrata. Tale dimostrazione non potrà inferirsi dal grado di gravità della lesione alla salute, atteso che il valore del punto tabellare già comprende in sé tutte le conseguenze che normalmente una lesione di quella gravità produce. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
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ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età,
è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. n.
23778/2014).
Pertanto, alla personalizzazione del danno può procedersi soltanto nell'ipotesi in cui il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Nel caso che ci occupa, non sono presenti agli atti allegazioni specifiche utili a giustificare una personalizzazione del danno.
Ebbene, per tali ragioni, si ritiene debba escludersi il riconoscimento di ulteriori danni, non tempestivamente allegati e provati dal danneggiato, che rendano il pregiudizio patito in concreto più grave, sotto l'aspetto del pretium doloris o di qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana (quale ad esempio la lesione della serenità familiare,
o del godimento di un ambiente salubre), rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non essendo possibile incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Orbene, applicando le tabelle sopra indicate e considerata l'età dell'attore (17) al momento del fatto ne deriva:
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06
Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 122.632,00
Invalidità temporanea totale € 7.705,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 20.987,50
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Totale danno biologico temporaneo € 35.880,00
Totale generale: € 158.512,00
Il totale dovuto a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, dunque, è complessivamente pari ad euro € 158.512,00 che, in ragione del pari concorso di responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, dimidiato al 50%, è pari ad euro €
79.256,00.
Da tale somma € 79.256,00 dovrà essere sottratto l'importo di € 19.000,00 già versato dalla compagnia e trattenuto dall'attore come acconto sul maggior danno.
Pertanto, la somma complessivamente risultante è pari ad € 60.256,00.
Non vi è prova di ulteriori voci di danno (il danno alla capacità lavorativa è stato dedotto tardivamente e in maniera del tutto generica e le spese mediche non sono state documentate).
Su tale somma di € 60.256,00, come sopra calcolata, risultano richiesti interessi e rivalutazione.
La questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio 1995.
Tale sentenza, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223
c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c. Nel caso di specie appare corretto riconoscere gli interessi compensativi a fronte del tempo atteso per il richiesto risarcimento del danno in via equitativa.
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Con maggiore impegno esplicativo: in ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità e, quindi, non è necessario effettuare tale operazione.
In merito agli interessi, vanno quindi recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre,
Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605, nonché Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio
2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre
è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.
Appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi nella misura dell'1%.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito, sull'importo sopra liquidato di Euro 60.256,00 svalutato all'epoca del sinistro con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it) e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, Euro 60.256,00, maggiorato degli interessi compensativi maturati (come appena calcolati), saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. Infatti, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione
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e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate (debito liquidato+interessi equitativi) dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi tasso legale.
5. Quanto alle spese di lite del giudizio, considerata la soccombenza reciproca, visto il parziale accoglimento della domanda, dovuto al riconoscimento di una corresponsabilità paritetica del danneggiato e del danneggiante nella produzione del sinistro, vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
5.1 Pertanto, anche le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si ripartiscono nei rapporti interni tra le medesime per ½ a carico dell'attore e per ½ a carico dei convenuti, con il diritto della parte che abbia eventualmente pagato una somma maggiore ai c.t.u., in forza del decreto di liquidazione, di ripetere dalla controparte la differenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in persona del dott. Alessio Marfè, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda, riconoscendo la corresponsabilità per il sinistro di cui è causa, nella misura del 50%, in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, e Parte_1
condannando, per l'effetto, ai sensi degli artt. 2054 c.c., CP_2 [...]
e in via solidale, al risarcimento nella misura del 50% del Controparte_1 CP_2 danno subìto da , pari, detratto quanto già versato in acconto, ad euro 60.256,00, Parte_1
oltre interessi compensativi, nella misura dell'1% annuo, dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e progressivamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati fino alla data del passaggio in giudicato della presente decisione, ed oltre ulteriori interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 60.256,00 maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa come sopra indicati sino al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si ripartiscono nei rapporti interni tra le medesime per 1/2 a carico dell'attore e per 1/2 a carico dei convenuti e con il Pt_1 Controparte_10 CP_2
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diritto della parte che abbia eventualmente pagato una somma maggiore al c.t.u. di ripetere dalla controparte la differenza.
Così deciso in Foggia, in data 3/06/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfè)
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