CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 119/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 maggio 2024 e vertente
T R A
P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio BR, Via Placido
Geraci n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Demetrio Fusaro, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Santorelli (p.e.c.:
- Fax: 081/7614235); Email_1
- APPELLANTE -
E
(CF: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04.05.1964, elettivamente domiciliato in Palmi alla Via Rimembranze n. 19, presso lo studio dell'Avv. Daniela Carbone (p.e.c.: , che Email_2 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE –
NONCHE'
- già – (P. IVA , Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Gioia
Tauro (RC), Via A. Diaz n. 94, presso lo studio dall'Avv. Maria Stefania Filippone, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Gambi (p.e.c.:
; Email_3
- APPELLATA - OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1237/2018, emessa dal Tribunale di
Palmi in data 18.12.2018 nell'ambito del procedimento n. 404/2015 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 06.05.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 02.05.2024, in data 19.04.2024 ed in data
30.04.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Il sottoscritto Avv. Gennaro Santorelli, nell'interesse della appellant : Parte_1
➢ conclude riportandosi al contenuto del proprio atto di appello e ai relativi motivi di gravame, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate, e dunque per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
➢ impugna ogni avverso dedotto e chiede introitarsi la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, con decorrenza differita.
Con ogni più ampia riserva e salvezza consentita.”; per nei seguenti termini: “La sottoscritta Avv. Daniela Carbone, Controparte_1 nella qualità di procuratore d , si riporta alla comparsa di risposta con Controparte_1 appello incidentale, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari che verranno richiesti con separata istanza essendo il Sig ammesso al gratuito patrocinio. CP_1
Le presenti note vengono scambiate con controparte”; ed infine, per come di seguito : Controparte_2 Controparte_2 si riporta a tutto quanto dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta,
[...] ribadendo di contestare tutto quanto affermato dal sig. nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta con appello incidentale da questi depositata, ribadendo che:
− contrariamente a quanto affermato dal sig. , la condotta di CP_1 CP_2 comparente è sempre stata improntata alla correttezza e buona fede;
− non corrisponde al vero che il sig. abbia estinto il proprio debito, dal CP_1 momento che residua ancora un credito dell di € 8.085,00. = (€ 23.774,06 - € CP_2
15.689,06 versato dall'Assicurazione) circostanza peraltro confermata anche con la sentenza di primo grado;
− le domande svolte sono inoltre inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto diverse da quelle svolte in primo grado.
──══∞══── Ciò posto comparente precisa ed insiste nell'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio BR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
− decidere secondo giustizia in ordine all'appello svolto da Parte_1
[...]
− rigettare l'appello incidentale svolto dal sig;
Controparte_1
− con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
──══∞══── comparente chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione con CP_2 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<1.- Argomenti dell'attore
L'attore espone di avere sottoscritto un contratto di finanziamento con la Bieffe per l'importo di € 29.400, rimborsabili in 120 rate mensili da € 245; il finanziamento era garantito con la cessione del tfr in caso di insolvenza. Contestualmente il finanziamento predetto veniva assicurato con una polizza co sottoscritta Parte_1 unitamente al contratto, a garanzia dal rischio della perdita del posto di lavoro.
Aggiunge l'attore che nel gennaio 2001 (recte 2010, n.d.r.) è stato posto in cassa integrazione e licenziato nell'ottobre del 2012. L'attore ha provveduto a inoltrare denuncia di sinistro, senza esito.
Deduce quindi l'inadempimento della Bieffe, ora e della Controparte_2
che hanno omesso di attivare la copertura assicurativa e Parte_1 pertanto l'attore non ha potuto godere della liquidazione del tfr.
Pertanto l'attore chiede dichiararsi colpa la è tenuta a Parte_1 manlevare l'attore da ogni pretesa creditoria da parte della Bieffe, ora CP_2
con condanna alla restituzione del tfr incassato dalla NC BR
[...]
s.p.a.
2.- Argomenti di parte convenuta deduce di avere già pagato l'indennizzo oggetto di Controparte_3 causa, accreditando l'importo di € 15.689,06, alla beneficiaria con bonifico bancario del 19 gennaio 2015. In ordine ala domanda di restituzione del tfr, rileva di non avere mai percepito nulla né sul tfr né su qualunque altra spettanza dell'attore.
La deduce che il credito complessivo della CP_2 CP_2 CP_2 nei confronti dell'attore alla data del licenziamento è pari ad € 23.774,06. CP_2
Considerato quindi il versamento dell'importo di € 15.689,06, l Controparte_2
è ancora creditrice nei confronti dell'attore della somma di € 8.085,00, mai
[...] corrisposta.>>.
La causa veniva istruita documentalmente sulla base delle produzioni effettuate dalle parti.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di Palmi, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell e dell Controparte_1 CP_4 Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda nei confronti dell e Parte_1 per l'effetto dichiara che l tenuta a manlevare l'attore da Parte_1 ogni pretesa dell avente ad oggetto il credito maturat o a far Controparte_2 data dall'1.1.2013, oltre agli interessi previsti nel contratto assicurativo.
- Rigetta la domanda nei confronti d Controparte_2
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 07.02.2019, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, esponendo un unico lungo ed articolato motivo di gravame con il quale denunciava la presunta violazione e/o falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto (artt. 1362 ss.) nonché quella dell'art. 112
c.p.c. avendo deciso extra petita, ovvero avendo riconosciuto all'attore ben altro rispetto a quanto dallo stesso richiesto, posto che, in comparsa conclusionale, il non avrebbe reiterato le conclusioni contenute nell'originario Controparte_1 atto di citazione.
In buona sostanza il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione delle clausole contrattuali relative alla determinazione dell'indennizzo assicurativo, ridefinendolo in misura diversa rispetto a quello liquidato dalla Compagnia appellante (ovvero calcolando anche le quote di interessi sulle residue rate a scadere - in numero di 74 - mentre l'oggetto del contratto assicurativo avrebbe previsto solo il rimborso del capitale in favore della , pur non avendone l'attore fatto espressa richiesta in comparsa CP_2 conclusionale.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame nel senso che la Corte adita accertasse la congruità della somma corrisposta e, in maniera corrispondente, dichiarasse che l'appellante non fosse tenuta a manlevare il per Controparte_1
l'eventuale rimanente debito nei confronti della con la condanna di esso CP_2 appellato al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria, contenente domanda riconvenzionale, il 13.05.2019,
[...] il quale chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_5
In via incidentale chiedeva che osse riconosciuta Controparte_2 pienamente responsabile per non avergli mai comunicato l'avvenuto pagamento del credito finanziato, da parte di e, Parte_1 conseguentemente, condannarla a restituirgli le somme trattenute indebitamente dopo il maggio 2016 e comunque a rilasciare liberatoria necessaria per svincolare le somme del T.F.R. trattenuto presso la NC BR S.p.A., concesso in garanzia al finanziamento, nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva parimenti in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 03.06.2019, opponendosi Controparte_2 all'appello principale e rimettendosi alle valutazioni della Corte adita, chiedendo comunque la condanna di essa appellante alla rifusione delle spese di lite.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.05.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è destituito di fondamento fattuale e giuridico e va pertanto respinto.
Ed invero il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l'aspetto logico-giuridico, ha puntualmente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l'interposto gravame.
Quanto alla contestata presunta erronea interpretazione delle clausole contrattuali contenute nella convenzione all'epoca stipulata tra Parte_1
e BIEFFE 5 S.p.A., se ne rileva l'inconsistenza giuridica.
[...]
Ed invero, da una semplice lettura delle condizioni di assicurazioni allegate in atti - nella specie, dell'art. 5, che così recita: ”Il capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del finanziamento.(…)” – se ne ricava che, al momento della “risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con il Ceduto” (licenziamento) del (cfr. art. 4 condizioni di assicurazione), la Controparte_1 compagnia assicuratrice avrebbe dovuto manlevare quest'ultimo dal pagamento delle rimanenti rate di €. 245,00 cadauna (in numero di 74) e quindi corrispondere alla
Banca mutuante la relativa somma di €. 18.130,00, anziché quella effettivamente corrisposta di €. 15.689,86.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che fosse da versare alla la ulteriore somma di €. 2.440,94 (pari alla Controparte_2 differenza tra €. 18.130,00 e €. 15.689,86), dovendosi ricomprendere nell'importo di ciascuna rata residua non solo la quota capitale ma anche gli interessi a scalare (ed ogni altra ulteriore voce aggiuntiva) già calcolati in fase di erogazione del prestito (cfr. piano di ammortamento).
Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. può inoltre ragionevolmente essere imputata al primo Giudice per avere egli riconosciuto all'attore la ulteriore somma richiesta a titolo di manleva, poiché in tal senso depongono le conclusioni rassegnate nell'originario atto di citazione, più volte replicate anche nel corso delle successive udienze, che sono del seguente tenore: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, accoglier e la presente opposizione e per l'effetto:
1) dichiarare che (…) la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, è tenuta a manlevare l'attore da ogni pretesa creditoria da parte della , condannandoli a rifondere alla il credito CP_4 CP_4 vantato, ovvero quanto dovesse essere eventualmente tenuto a pagare l'odierno attore e, per l'effetto condannarla alla restituzione del TFR incassato dalla FINCEDI CALABRIA SPA, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì de l dovuto al soddisfo.
2) con condanna al pagamento delle spese di giudizio.”.
L'appellante sostiene che le diverse conclusioni precisate dall'attore nella comparsa conclusionale in prime cure deporrebbero per una esplicita rinuncia della domanda nei propri confronti, di talché il Tribunale avrebbe dovuto rigettarla.
In proposito si rammenta che, per giurisprudenza costante ed univoca, le comparse conclusionali non possono modificare le conclusioni;
possono eventualmente contenere nuovi profili di diritto con la possibilità di impostare diversamente dal punto di vista del diritto la controversia che si presenta in decisione, purché tale differente impostazione in diritto non presupponga l'allegazione in giudizio di fatti nuovi, perché allora ciò non sarebbe possibile proprio per l'impossibilità di introduzione di fatti nuovi.
In definitiva, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, talché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale scritto difensivo finale, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo;
eventuali conclusioni aggiunte (ed a maggior ragione documenti) non possono essere prese in considerazione dal collegio e dal giudicante.
Inoltre, benché in astratto la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, possa contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8737 del 15 aprile 2014), nella fattispecie non è dato dedursi una volontà di rinunzia rispetto a quelle conclusioni contenute nei precedenti atti processuali che non vi sono state riprodotte (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5751 del 13 giugno 1990).
Per le ragioni sopra esposte, l'appello principale va integralmente respinto.
Anche l'appello incidentale è infondato.
Innanzitutto va chiarito che, in forza della surroga espressamente prevista dal contratto di finanziamento, non è la a beneficiare della Controparte_2 trattenuta di €. 245,00 sullo stipendio erogato dalla al Parte_2 CP_1
, bensì la cfr. documentazione in atti),
[...] Parte_1 di talché nessuna ipotesi di reato può ragionevolmente essere ipotizzata né a carico della citata Banca, né a carico della compagnia di assicurazioni per qualcosa che è stata regolarmente convenuta tra le parti.
Inoltre, quanto alla domanda di restituzione del t.f.r. proposta dall'attore nei confronti della nessuna prova è stata offerta dallo stesso in Controparte_2 ordine alla materiale ricezione di tale emolumento da parte della predetta Banca, sicché non può darsi luogo ad alcuna pronuncia favorevole sul punto.
Valga, in proposito, anche quanto correttamente statuito dal primo Giudice, secondo cui: “La domanda di restituzione del t.f.r. non può essere accolta, neanche qualora la si interpreti come proposta (anche o solo) nei confronti dell Controparte_2
Infatti, fino al momento del totale adempimento dell'obbligazione della
[...]
la ha il diritto di formulare – e per Parte_1 Controparte_2 implicito lo ha fatto nel presente giudizio – eccezione di inadempimento.
Al momento del totale adempimento dell'obbligazione della Parte_1
l non potrà più rifiutare la restituzione del tfr in favore
[...] Controparte_2 dell'attore.”.
In definitiva, il potrà pretendere (qualora ne dimostri la Controparte_1 fondatezza) la restituzione del t.f.r. dalla oltanto Controparte_2 intentando apposito giudizio nei confronti di quest'ultima all'esito del totale adempimento dell'obbligazione da parte della Parte_1
Ogni ulteriore considerazione è da ritenersi assorbita. Stante la reciproca soccombenza tra e Parte_1
anche le spese processuali del presente grado vanno Controparte_1 integralmente compensate tra esse parti.
Infine, in virtù del principio generale di causalità sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, entrambi gli appellanti vanno condannati, in solido tra di essi, a rifondere alla CP_2
e spese di lite del grado che vanno liquidate, come da dispositivo, in
[...] base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 29.400,00), in complessivi €. 4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €.
1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto entrambe le impugnazioni sono state respinte integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto Parte_1 di citazione notificato telematicamente in data 07.02.2019, e su quello incidentale, spiegato da con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 cancelleria il 13.05.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa integralmente tra in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, e le spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio;
4) Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, e in solido tra di loro, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di CP_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in
[...] complessivi €. 4.996,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che entrambe le impugnazioni sono state respinte integralmente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio BR nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 119/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 maggio 2024 e vertente
T R A
P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio BR, Via Placido
Geraci n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Demetrio Fusaro, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Santorelli (p.e.c.:
- Fax: 081/7614235); Email_1
- APPELLANTE -
E
(CF: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04.05.1964, elettivamente domiciliato in Palmi alla Via Rimembranze n. 19, presso lo studio dell'Avv. Daniela Carbone (p.e.c.: , che Email_2 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE –
NONCHE'
- già – (P. IVA , Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Gioia
Tauro (RC), Via A. Diaz n. 94, presso lo studio dall'Avv. Maria Stefania Filippone, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Gambi (p.e.c.:
; Email_3
- APPELLATA - OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1237/2018, emessa dal Tribunale di
Palmi in data 18.12.2018 nell'ambito del procedimento n. 404/2015 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 06.05.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 02.05.2024, in data 19.04.2024 ed in data
30.04.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “Il sottoscritto Avv. Gennaro Santorelli, nell'interesse della appellant : Parte_1
➢ conclude riportandosi al contenuto del proprio atto di appello e ai relativi motivi di gravame, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate, e dunque per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
➢ impugna ogni avverso dedotto e chiede introitarsi la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, con decorrenza differita.
Con ogni più ampia riserva e salvezza consentita.”; per nei seguenti termini: “La sottoscritta Avv. Daniela Carbone, Controparte_1 nella qualità di procuratore d , si riporta alla comparsa di risposta con Controparte_1 appello incidentale, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari che verranno richiesti con separata istanza essendo il Sig ammesso al gratuito patrocinio. CP_1
Le presenti note vengono scambiate con controparte”; ed infine, per come di seguito : Controparte_2 Controparte_2 si riporta a tutto quanto dedotto nella propria comparsa di costituzione e risposta,
[...] ribadendo di contestare tutto quanto affermato dal sig. nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta con appello incidentale da questi depositata, ribadendo che:
− contrariamente a quanto affermato dal sig. , la condotta di CP_1 CP_2 comparente è sempre stata improntata alla correttezza e buona fede;
− non corrisponde al vero che il sig. abbia estinto il proprio debito, dal CP_1 momento che residua ancora un credito dell di € 8.085,00. = (€ 23.774,06 - € CP_2
15.689,06 versato dall'Assicurazione) circostanza peraltro confermata anche con la sentenza di primo grado;
− le domande svolte sono inoltre inammissibili ex art. 345 c.p.c., in quanto diverse da quelle svolte in primo grado.
──══∞══── Ciò posto comparente precisa ed insiste nell'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio BR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
− decidere secondo giustizia in ordine all'appello svolto da Parte_1
[...]
− rigettare l'appello incidentale svolto dal sig;
Controparte_1
− con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
──══∞══── comparente chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione con CP_2 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<1.- Argomenti dell'attore
L'attore espone di avere sottoscritto un contratto di finanziamento con la Bieffe per l'importo di € 29.400, rimborsabili in 120 rate mensili da € 245; il finanziamento era garantito con la cessione del tfr in caso di insolvenza. Contestualmente il finanziamento predetto veniva assicurato con una polizza co sottoscritta Parte_1 unitamente al contratto, a garanzia dal rischio della perdita del posto di lavoro.
Aggiunge l'attore che nel gennaio 2001 (recte 2010, n.d.r.) è stato posto in cassa integrazione e licenziato nell'ottobre del 2012. L'attore ha provveduto a inoltrare denuncia di sinistro, senza esito.
Deduce quindi l'inadempimento della Bieffe, ora e della Controparte_2
che hanno omesso di attivare la copertura assicurativa e Parte_1 pertanto l'attore non ha potuto godere della liquidazione del tfr.
Pertanto l'attore chiede dichiararsi colpa la è tenuta a Parte_1 manlevare l'attore da ogni pretesa creditoria da parte della Bieffe, ora CP_2
con condanna alla restituzione del tfr incassato dalla NC BR
[...]
s.p.a.
2.- Argomenti di parte convenuta deduce di avere già pagato l'indennizzo oggetto di Controparte_3 causa, accreditando l'importo di € 15.689,06, alla beneficiaria con bonifico bancario del 19 gennaio 2015. In ordine ala domanda di restituzione del tfr, rileva di non avere mai percepito nulla né sul tfr né su qualunque altra spettanza dell'attore.
La deduce che il credito complessivo della CP_2 CP_2 CP_2 nei confronti dell'attore alla data del licenziamento è pari ad € 23.774,06. CP_2
Considerato quindi il versamento dell'importo di € 15.689,06, l Controparte_2
è ancora creditrice nei confronti dell'attore della somma di € 8.085,00, mai
[...] corrisposta.>>.
La causa veniva istruita documentalmente sulla base delle produzioni effettuate dalle parti.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così statuiva: “Il Tribunale di Palmi, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell e dell Controparte_1 CP_4 Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda nei confronti dell e Parte_1 per l'effetto dichiara che l tenuta a manlevare l'attore da Parte_1 ogni pretesa dell avente ad oggetto il credito maturat o a far Controparte_2 data dall'1.1.2013, oltre agli interessi previsti nel contratto assicurativo.
- Rigetta la domanda nei confronti d Controparte_2
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 07.02.2019, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, esponendo un unico lungo ed articolato motivo di gravame con il quale denunciava la presunta violazione e/o falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto (artt. 1362 ss.) nonché quella dell'art. 112
c.p.c. avendo deciso extra petita, ovvero avendo riconosciuto all'attore ben altro rispetto a quanto dallo stesso richiesto, posto che, in comparsa conclusionale, il non avrebbe reiterato le conclusioni contenute nell'originario Controparte_1 atto di citazione.
In buona sostanza il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione delle clausole contrattuali relative alla determinazione dell'indennizzo assicurativo, ridefinendolo in misura diversa rispetto a quello liquidato dalla Compagnia appellante (ovvero calcolando anche le quote di interessi sulle residue rate a scadere - in numero di 74 - mentre l'oggetto del contratto assicurativo avrebbe previsto solo il rimborso del capitale in favore della , pur non avendone l'attore fatto espressa richiesta in comparsa CP_2 conclusionale.
Chiedeva pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame nel senso che la Corte adita accertasse la congruità della somma corrisposta e, in maniera corrispondente, dichiarasse che l'appellante non fosse tenuta a manlevare il per Controparte_1
l'eventuale rimanente debito nei confronti della con la condanna di esso CP_2 appellato al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria, contenente domanda riconvenzionale, il 13.05.2019,
[...] il quale chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_5
In via incidentale chiedeva che osse riconosciuta Controparte_2 pienamente responsabile per non avergli mai comunicato l'avvenuto pagamento del credito finanziato, da parte di e, Parte_1 conseguentemente, condannarla a restituirgli le somme trattenute indebitamente dopo il maggio 2016 e comunque a rilasciare liberatoria necessaria per svincolare le somme del T.F.R. trattenuto presso la NC BR S.p.A., concesso in garanzia al finanziamento, nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva parimenti in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 03.06.2019, opponendosi Controparte_2 all'appello principale e rimettendosi alle valutazioni della Corte adita, chiedendo comunque la condanna di essa appellante alla rifusione delle spese di lite.
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.05.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è destituito di fondamento fattuale e giuridico e va pertanto respinto.
Ed invero il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l'aspetto logico-giuridico, ha puntualmente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l'interposto gravame.
Quanto alla contestata presunta erronea interpretazione delle clausole contrattuali contenute nella convenzione all'epoca stipulata tra Parte_1
e BIEFFE 5 S.p.A., se ne rileva l'inconsistenza giuridica.
[...]
Ed invero, da una semplice lettura delle condizioni di assicurazioni allegate in atti - nella specie, dell'art. 5, che così recita: ”Il capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del finanziamento.(…)” – se ne ricava che, al momento della “risoluzione definitiva del rapporto di lavoro con il Ceduto” (licenziamento) del (cfr. art. 4 condizioni di assicurazione), la Controparte_1 compagnia assicuratrice avrebbe dovuto manlevare quest'ultimo dal pagamento delle rimanenti rate di €. 245,00 cadauna (in numero di 74) e quindi corrispondere alla
Banca mutuante la relativa somma di €. 18.130,00, anziché quella effettivamente corrisposta di €. 15.689,86.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che fosse da versare alla la ulteriore somma di €. 2.440,94 (pari alla Controparte_2 differenza tra €. 18.130,00 e €. 15.689,86), dovendosi ricomprendere nell'importo di ciascuna rata residua non solo la quota capitale ma anche gli interessi a scalare (ed ogni altra ulteriore voce aggiuntiva) già calcolati in fase di erogazione del prestito (cfr. piano di ammortamento).
Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. può inoltre ragionevolmente essere imputata al primo Giudice per avere egli riconosciuto all'attore la ulteriore somma richiesta a titolo di manleva, poiché in tal senso depongono le conclusioni rassegnate nell'originario atto di citazione, più volte replicate anche nel corso delle successive udienze, che sono del seguente tenore: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, accoglier e la presente opposizione e per l'effetto:
1) dichiarare che (…) la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, è tenuta a manlevare l'attore da ogni pretesa creditoria da parte della , condannandoli a rifondere alla il credito CP_4 CP_4 vantato, ovvero quanto dovesse essere eventualmente tenuto a pagare l'odierno attore e, per l'effetto condannarla alla restituzione del TFR incassato dalla FINCEDI CALABRIA SPA, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì de l dovuto al soddisfo.
2) con condanna al pagamento delle spese di giudizio.”.
L'appellante sostiene che le diverse conclusioni precisate dall'attore nella comparsa conclusionale in prime cure deporrebbero per una esplicita rinuncia della domanda nei propri confronti, di talché il Tribunale avrebbe dovuto rigettarla.
In proposito si rammenta che, per giurisprudenza costante ed univoca, le comparse conclusionali non possono modificare le conclusioni;
possono eventualmente contenere nuovi profili di diritto con la possibilità di impostare diversamente dal punto di vista del diritto la controversia che si presenta in decisione, purché tale differente impostazione in diritto non presupponga l'allegazione in giudizio di fatti nuovi, perché allora ciò non sarebbe possibile proprio per l'impossibilità di introduzione di fatti nuovi.
In definitiva, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, talché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale scritto difensivo finale, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo;
eventuali conclusioni aggiunte (ed a maggior ragione documenti) non possono essere prese in considerazione dal collegio e dal giudicante.
Inoltre, benché in astratto la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, possa contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8737 del 15 aprile 2014), nella fattispecie non è dato dedursi una volontà di rinunzia rispetto a quelle conclusioni contenute nei precedenti atti processuali che non vi sono state riprodotte (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5751 del 13 giugno 1990).
Per le ragioni sopra esposte, l'appello principale va integralmente respinto.
Anche l'appello incidentale è infondato.
Innanzitutto va chiarito che, in forza della surroga espressamente prevista dal contratto di finanziamento, non è la a beneficiare della Controparte_2 trattenuta di €. 245,00 sullo stipendio erogato dalla al Parte_2 CP_1
, bensì la cfr. documentazione in atti),
[...] Parte_1 di talché nessuna ipotesi di reato può ragionevolmente essere ipotizzata né a carico della citata Banca, né a carico della compagnia di assicurazioni per qualcosa che è stata regolarmente convenuta tra le parti.
Inoltre, quanto alla domanda di restituzione del t.f.r. proposta dall'attore nei confronti della nessuna prova è stata offerta dallo stesso in Controparte_2 ordine alla materiale ricezione di tale emolumento da parte della predetta Banca, sicché non può darsi luogo ad alcuna pronuncia favorevole sul punto.
Valga, in proposito, anche quanto correttamente statuito dal primo Giudice, secondo cui: “La domanda di restituzione del t.f.r. non può essere accolta, neanche qualora la si interpreti come proposta (anche o solo) nei confronti dell Controparte_2
Infatti, fino al momento del totale adempimento dell'obbligazione della
[...]
la ha il diritto di formulare – e per Parte_1 Controparte_2 implicito lo ha fatto nel presente giudizio – eccezione di inadempimento.
Al momento del totale adempimento dell'obbligazione della Parte_1
l non potrà più rifiutare la restituzione del tfr in favore
[...] Controparte_2 dell'attore.”.
In definitiva, il potrà pretendere (qualora ne dimostri la Controparte_1 fondatezza) la restituzione del t.f.r. dalla oltanto Controparte_2 intentando apposito giudizio nei confronti di quest'ultima all'esito del totale adempimento dell'obbligazione da parte della Parte_1
Ogni ulteriore considerazione è da ritenersi assorbita. Stante la reciproca soccombenza tra e Parte_1
anche le spese processuali del presente grado vanno Controparte_1 integralmente compensate tra esse parti.
Infine, in virtù del principio generale di causalità sancito dall'art. 91 c.p.c., secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, entrambi gli appellanti vanno condannati, in solido tra di essi, a rifondere alla CP_2
e spese di lite del grado che vanno liquidate, come da dispositivo, in
[...] base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 29.400,00), in complessivi €. 4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €.
1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto entrambe le impugnazioni sono state respinte integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto Parte_1 di citazione notificato telematicamente in data 07.02.2019, e su quello incidentale, spiegato da con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 cancelleria il 13.05.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa integralmente tra in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, e le spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio;
4) Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, e in solido tra di loro, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di CP_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in
[...] complessivi €. 4.996,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che entrambe le impugnazioni sono state respinte integralmente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio BR nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)