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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/11/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 2515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2515/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gorizia alla Parte_1 C.F._1
Via Vittorio Veneto n. 14, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA NEGRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia Parte_2 C.F._2 alla Via Vittorio Veneto n. 14 presso lo studio dell'avv. FRANCESCA NEGRO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
1 2. disporre che la casa già di abitazione coniugale, sita a Gorizia in via dell'Ortigara n. 7 interno 3 e di intestata proprietà dei sig.ri e per ½ i.p., venga Parte_1 Parte_2 assegnata a quest'ultima che continuerà a risiedervi unitamente ai figli e Per_1 Per_2 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimi e solo in seguito
[...] prenderanno eventuali decisioni in ordine alla medesima abitazione, ovvero se mantenerla cointestata, oppure se venderla con divisione poi del ricavato, ovvero se uno dei due coniugi liquiderà l'altro per la quota di proprietà con relativo trasferimento di proprietà in suo favore;
4. disporre che il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, ai sensi della Legge 54/2006, continuando a risiedere con la madre presso l'abitazione sita a Gorizia in via dell'Ortigara n. 7 interno 3 e con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé durante la settimana ogni qualvolta lo desidera, compatibilmente con gli impegni didattici e scolastici dello stesso, e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti e comunque come da piano genitoriale che si allega (all. 9); le festività rituali verranno programmate di anno in anno tra i genitori. Durante le vacanze estive i genitori avranno diritto ciascuno a tenere con sé il figlio minore per un Per_2 periodo non inferiore a 15 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti;
6. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra quale contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento dei figli e l'importo complessivo di € 500,00 Per_1 Persona_2 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
7. darsi atto che il sig. assume altresì l'obbligo di far fronte al 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, ludiche e scolastiche etc. dei figli e come Per_1 Persona_2 previste e disciplinate secondo le regole dell'Osservatorio Nazionale per la Famiglia;
8. nulla è dovuto per il reciproco mantenimento essendo entrambi i coniugi autonomi e autosufficienti;
9. darsi atto che le parti hanno già provveduto tra di loro alla divisione di tutti i beni mobili e che nulla hanno a che pretendere;
10. darsi atto che la vettura Hyundai targata FV844BN, di proprietà del sig. , Parte_1 rimane in uso alla sig.ra Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/06/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 20/10/1996 a Gorizia (GO), nel corso del quale sono nati i figli , nato a [...] il [...] e , nato a Per_1 Persona_2
2 Gorizia il 18/09/2009, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 13.9.2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 31/10/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2515/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gorizia alla Parte_1 C.F._1
Via Vittorio Veneto n. 14, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA NEGRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia Parte_2 C.F._2 alla Via Vittorio Veneto n. 14 presso lo studio dell'avv. FRANCESCA NEGRO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
1 2. disporre che la casa già di abitazione coniugale, sita a Gorizia in via dell'Ortigara n. 7 interno 3 e di intestata proprietà dei sig.ri e per ½ i.p., venga Parte_1 Parte_2 assegnata a quest'ultima che continuerà a risiedervi unitamente ai figli e Per_1 Per_2 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimi e solo in seguito
[...] prenderanno eventuali decisioni in ordine alla medesima abitazione, ovvero se mantenerla cointestata, oppure se venderla con divisione poi del ricavato, ovvero se uno dei due coniugi liquiderà l'altro per la quota di proprietà con relativo trasferimento di proprietà in suo favore;
4. disporre che il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, ai sensi della Legge 54/2006, continuando a risiedere con la madre presso l'abitazione sita a Gorizia in via dell'Ortigara n. 7 interno 3 e con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé durante la settimana ogni qualvolta lo desidera, compatibilmente con gli impegni didattici e scolastici dello stesso, e a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti e comunque come da piano genitoriale che si allega (all. 9); le festività rituali verranno programmate di anno in anno tra i genitori. Durante le vacanze estive i genitori avranno diritto ciascuno a tenere con sé il figlio minore per un Per_2 periodo non inferiore a 15 giorni anche non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti;
6. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra quale contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento dei figli e l'importo complessivo di € 500,00 Per_1 Persona_2 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
7. darsi atto che il sig. assume altresì l'obbligo di far fronte al 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, ludiche e scolastiche etc. dei figli e come Per_1 Persona_2 previste e disciplinate secondo le regole dell'Osservatorio Nazionale per la Famiglia;
8. nulla è dovuto per il reciproco mantenimento essendo entrambi i coniugi autonomi e autosufficienti;
9. darsi atto che le parti hanno già provveduto tra di loro alla divisione di tutti i beni mobili e che nulla hanno a che pretendere;
10. darsi atto che la vettura Hyundai targata FV844BN, di proprietà del sig. , Parte_1 rimane in uso alla sig.ra Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/06/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 20/10/1996 a Gorizia (GO), nel corso del quale sono nati i figli , nato a [...] il [...] e , nato a Per_1 Persona_2
2 Gorizia il 18/09/2009, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 13.9.2024, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 31/10/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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