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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1929/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito nella Camera di Consiglio il 17.4.2025 con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba Presidente Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1929/2024 promossa da
Parte_1 vese (TO) il 09/09/1953, residente in [...] scala B (C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Mancino (C.F.: - C.F._1 CodiceFiscale_2 FAX: 011/658446; PEC: presso il cui studio in Torino, C.so Email_1 Raffaello 7 bis, è elettivamente domiciliato per delega in atti.
- Parte ricorrente- nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...] Sant'Anna n. 14, e domiciliata presso la Casa dell'Ospitalità in Ivrea, Via Burolo, 41/C
- Parte convenuta non costituita – e con l'intervento del Pubblico Ministero Assegnata a sentenza all'udienza in data 19.2.2025 sulle infrascritte conclusioni delle Parti. Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: all'udienza del 19.2.2025 ha precisato nel merito le conclusioni richiamando il ricorso introduttivo con richiesta di interdizione della Parte convenuta. Per il P.M: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 414 ss cc – 473 bis 52 ss cpc Parte ricorrente, qual fratello della parte convenuta ha richiesto la pronuncia interdittiva di per esser questa attinta da psicosi Controparte_1 schizofrenica di tipo schizoaffettivo con esacerbazioni acute. All'udienza del 11.11.2024 il GR ha proceduto all'esame della parte convenuta che non ha correttamente risposto ad alcune delle semplicissime domande postegli (…
“Domanda: in che stagione ci troviamo? - Risposta: ottobre non so l'anno; Domanda: quanto va 25 per 2? Risposta: trenta. Poi pronuncia parole incomprensibili. Si assopisce sulla sedia. Domanda: quando è nata? Risposta: non lo so. Non so quando sono nata, non so novembre), mostrando sostanziale disorientamento e deficit attentivi in un contesto di soporosità, essendo peraltro comparsa in aula di udienza con un cappuccio rosa della felpa tirato su sino agli occhi. La documentazione attorea sub docc. 5 (verbali invalidità civile) e 6 (certificato medico a firma del dott. – ord Persona_1 med. Torino n. 22230 C.R. 00335P) attesta la presenza di schizofrenia di tipo schizoaffettivo. All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche della convenuta sono apparse gravi e compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile pagina 1 di 2 alla patologia da cui è affetta. La certificazione depositata in atti da parte ricorrente sostiene oltremodo la domanda avanzata nella presente sede. Alla luce del quadro testè delineato appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicenda, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, la convenuta, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetta, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando ella totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia accertata in capo alla convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi. Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dall'interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, segnalando l'avvenuta nomina – in sede di udienza del 19.2.2025 2023 – del tutore provvisorio in persona di
La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla Parte_1 domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), res e, via Sant'Anna n. 14, e domiciliata presso la Casa C.F._3 dell'Ospitalità in Ivrea, Via Burolo, 41/C
- Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e per tutti gli incombenti di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 17.4.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice Relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Riunito nella Camera di Consiglio il 17.4.2025 con l'intervento dei Signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba Presidente Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice Rel. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1929/2024 promossa da
Parte_1 vese (TO) il 09/09/1953, residente in [...] scala B (C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Mancino (C.F.: - C.F._1 CodiceFiscale_2 FAX: 011/658446; PEC: presso il cui studio in Torino, C.so Email_1 Raffaello 7 bis, è elettivamente domiciliato per delega in atti.
- Parte ricorrente- nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...] Sant'Anna n. 14, e domiciliata presso la Casa dell'Ospitalità in Ivrea, Via Burolo, 41/C
- Parte convenuta non costituita – e con l'intervento del Pubblico Ministero Assegnata a sentenza all'udienza in data 19.2.2025 sulle infrascritte conclusioni delle Parti. Oggetto: interdizione. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: all'udienza del 19.2.2025 ha precisato nel merito le conclusioni richiamando il ricorso introduttivo con richiesta di interdizione della Parte convenuta. Per il P.M: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 414 ss cc – 473 bis 52 ss cpc Parte ricorrente, qual fratello della parte convenuta ha richiesto la pronuncia interdittiva di per esser questa attinta da psicosi Controparte_1 schizofrenica di tipo schizoaffettivo con esacerbazioni acute. All'udienza del 11.11.2024 il GR ha proceduto all'esame della parte convenuta che non ha correttamente risposto ad alcune delle semplicissime domande postegli (…
“Domanda: in che stagione ci troviamo? - Risposta: ottobre non so l'anno; Domanda: quanto va 25 per 2? Risposta: trenta. Poi pronuncia parole incomprensibili. Si assopisce sulla sedia. Domanda: quando è nata? Risposta: non lo so. Non so quando sono nata, non so novembre), mostrando sostanziale disorientamento e deficit attentivi in un contesto di soporosità, essendo peraltro comparsa in aula di udienza con un cappuccio rosa della felpa tirato su sino agli occhi. La documentazione attorea sub docc. 5 (verbali invalidità civile) e 6 (certificato medico a firma del dott. – ord Persona_1 med. Torino n. 22230 C.R. 00335P) attesta la presenza di schizofrenia di tipo schizoaffettivo. All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento. Infatti, le condizioni psichiche della convenuta sono apparse gravi e compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo collegabile pagina 1 di 2 alla patologia da cui è affetta. La certificazione depositata in atti da parte ricorrente sostiene oltremodo la domanda avanzata nella presente sede. Alla luce del quadro testè delineato appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi in capo all'interdicenda, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione della convenuta. Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto ella è totalmente incapace di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione e non è in grado di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano. Nella specie, la convenuta, in relazione all'attuale situazione psico/fisica da cui è affetta, non è in grado di compiere alcun atto per la gestione dei propri interessi, risultando ella totalmente incapace;
con la conseguenza che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti della medesima. Nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale “incapacitazione” del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia accertata in capo alla convenuta, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi. Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possano essere compiuti dall'interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, segnalando l'avvenuta nomina – in sede di udienza del 19.2.2025 2023 – del tutore provvisorio in persona di
La natura della causa, l'esito della stessa, la non opposizione della convenuta alla Parte_1 domanda di interdizione ed i rapporti intercorrenti tra le parti consentono di non accollare alla parte convenuta le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), res e, via Sant'Anna n. 14, e domiciliata presso la Casa C.F._3 dell'Ospitalità in Ivrea, Via Burolo, 41/C
- Non si accollano alla parte convenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e per tutti gli incombenti di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 17.4.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice Relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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