Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 637/2020
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 13/02/2025, innanzi al Giudice dott. Valentina Stabile, viene chiamata la causa R.G. n. 637 dell'anno 2020 promossa da
(avv. TIRNETTA MAURO) Parte_1
CONTRO
(avv. BELLIA NICOLA) Controparte_1
Si da atto che sono presenti l'avv. Roberta Lo Iacono in sostituzione dell'avv. TIRNETTA MAURO per
Parte_1
l'avv. BELLIA NICOLA per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano al-
le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
Stabile, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 637 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. TIRNETTA MAURO per mandato in atti, PEC
[...]
; Email_1
CONTRO
, p.iva , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Nicola
Bellia PEC Email_2
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/7/2020 ha Parte_1
evocato in giudizio il , in persona del Sindaco pro tem- Controparte_1
pore, rappresentando al Tribunale:
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che in data1/7/2018 alle ore 5.30 circa mentre stava percorrendo a piedi il Lungomare Cristoforo Colombo quando, all'improvviso, giunto nel piazzale che collega la via San Paolo con il Lungomare Cristoforo Colom-
bo, si è imbattuto in un tombino, non segnalato, collocato ad un livello inferiore di alcuni centimetri rispetto alla sede stradale, nel quale ha messo il piede sinistro, rovinando brutalmente per terra;
che a seguito della predetta caduta è stato trasportato dagli opera-
tori del 118 il Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove gli è stata CP_1
diagnosticata “Fx TT sx” cui è seguito il ricovero e un intervento chirurgi-
co.
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto, ritenendo il Conune
di responsabile per i danni fisici ed economici patiti il ha CP_1 Pt_1
chiesto al Tribunale di: - “ritenere e dichiarare che il sig. per Parte_1
la dinamica del sinistro, ha diritto al risarcimento integrale di tutti i danni
fisici e materiali subiti, patrimoniali e non patrimoniali;
- conseguentemente,
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, cor- Controparte_1
rente in nella via Roma, Palazzo comunale, al risarcimento integra- CP_1
le di tutti i danni fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti
dall'attore, come in narrativa specificamente indicati e quantificati, nella
somma di € 17.105,50, o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà
ritenuta dovuta, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro sino al sod-
disfo; - condannare il convenuto , al pagamento delle Controparte_1
spese vive ed i compensi professionali del presente giudizio, con distrazione dei medesimi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver an-
ticipato le spese e di non aver riscosso onorari.”.
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Si è costituito in giudizio il convenuto contestando le difese CP_1
svolte dall'attore e rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “-
Rigettare la domanda proposta dall'attore, in quanto inammissibile ed in-
fondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva re-
sponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
- Ritenere e dichiarare
l'assoluta mancanza di responsabilità del nel presente Controparte_1
giudizio, stante la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo allo
stesso relativamente all'incidente occorso all'odierno attore. - Assolversi il
convenuto dalle domande contro di esso proposte dall'attore. - Ri- CP_1
tenere e dichiarare che il non è tenuto a risarcire alcun Controparte_1
danno e/o a pagare alcuna somma a nessun titolo. - Con vittoria di spese e
compensi difensi”.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, l'escussione di un testimone e l'espletamento di una C.T.U. medica;
è stata poi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
****
Così riassunti i termini della controversia, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata, e in particolare la deposizione del teste , ha confermato che l'accadimento del sinistro si Testimone_1
è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione, smentendo così le contestazioni dell'ente convenuto.
Il teste, sulla cui attendibilità non pende alcun sospetto, ha infatti con-
fermato tutti i capitoli di prova ammessi e indicati nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria, precisando, con dovizia di dettagli che la causa
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esclusiva dell'incidente a cui ha assistito è stata la presenza del tombino collocato ad un livello inferiore di alcuni centimetri rispetto alla sede stradale.
Le dichiarazioni del predetto teste hanno peraltro trovato riscontro nel-
le ritrazioni fotografiche versate agli atti del giudizio dalla parte attrice dalle quali risulta evidente che, proprio come riferito dal , Testimone_1
il manto stradale in questione, adibito al passaggio di pedoni, presenta un avvallamento proprio in corrispondenza del tombino citato.
Risultando con ciò provate sia l'esistenza della lamentata anomalia del manto stradale, sia la rilevanza della stessa e la sua pericolosità per l'utenza – in quanto non segnalata né agevolmente visibile ad un soggetto in movimento e, infine, la sussistenza del necessario nesso causale tra essa e l'evento dannoso per cui è causa, è opportuno ricordare, in ordine alla disciplina applicabile al caso che ci occupa, che la più recente giuri-
sprudenza di legittimità – muovendo dall'obbligo della pubblica ammini-
strazione, quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze, di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt. 16 e 28 L.
2248/65 e 14 Cod. della Strada) ha ormai superato il precedente orien-
tamento, criticato da certa dottrina, che giustificava l'esclusione dell'ap-
plicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della PA ritenendo che l'esten-
sione dei beni demaniali e il loro utilizzo diretto e generalizzato da parte della collettività costituissero fattori impeditivi dell'assunzione di una vera e propria posizione di custodia da parte dell'amministrazione.
Già la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 156/99, aveva posto le premesse per un'apertura all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai casi in cui
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l'evento dannoso fosse conseguito alla pericolosità intrinseca della rete viaria pubblica non adeguatamente vigilata e manutenuta da parte dell'amministrazione, e tale apertura è stata successivamente confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 10983/01), per poi trovare in-
fine espressa consacrazione nella famosa pronuncia n. 1415/06.
Nell'ultimo ventennio si è ormai consolidato il principio che l'art. 2051
c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità
dell'effettiva custodia del bene, sicchè detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass. 9546/10; 17377/07).
In particolare, si è osservato come gli indici precedentemente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. demanialità o patrimoniali-
tà del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non sono effettivamente idonei a determinare, ex se,
l'esclusione dall'operatività dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma e, quindi nell'individuazione delle condi-
zioni alle quali la Pubblica Amministrazione può ritenersi esente da re-
sponsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la si-
tuazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
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Tale orientamento del Supremo Collegio, che il Tribunale condivide,
pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della
Pubblica Amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qual-
siasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la ne-
cessità di valutare le specificità del caso concreto.
Pertanto, ogni qual volta venga in rilievo un bene di uso generale, al fi-
ne di escludere la responsabilità dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di ma-
nutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa.
Nessuna prova in questo senso è stata però acquisita al giudizio, atte-
so che la difesa del nulla ha dedotto in ordine all'espletamento CP_1
dell'attività di vigilanza nei termini anzidetti.
In ordine al nesso di causalità, deve evidenziarsi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sen-
si dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibili-
tà a scelte discrezionali della P.A., potendo, su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusi-
va soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto,
rilevando tale condotta, in caso contrario, solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cfr Cass. Sez. 3, n. 15761 del 29/07/2016,)
Una volta dunque provata la sussistenza del nesso causale tra la peri-
colosità della strada e l'evento dannoso, era onere del allegare e CP_1
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provare l'intervento – nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale au-
tonomo e abnorme, suscettibile di porsi quale causa efficiente dell'evento idonea ad interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
In particolare, in ordine alla visibilità e riconoscibilità del pericolo, de-
dotte dalla difesa del convenuto al fine di escludere la responsabilità dello stesso per l'infortunio del deve precisarsi che queste non integra- Pt_1
no gli estremi del caso fortuito e non sono idonee, pertanto, ad escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c., rap-
presentando, invece, elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c..
La responsabilità del custode può, infatti, essere attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
Sebbene, invero, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può
essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero im-
prudente (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 21328/2010, 1002/2010,
11414/2004).
Ne caso in esame, tuttavia, nessun elemento induce a ritenere che ove l'attore avesse impiegato adeguata diligenza e prudenza e avesse prestato
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la dovuta attenzione alle condizioni del rivestimento del manto stradale, il danno avrebbe potuto essere evitato o almeno attenuato.
Venendo, dunque, alla quantificazione della prestazione risarcitoria e con riferimento ai danni non patrimoniali patiti dall'attore, il C.T.U. no-
minato nel corso del giudizio – le cui conclusioni sono condensate nella relazione in atti– ha accertato la compatibilità eziologica tra il sinistro, le lesioni refertate all'attrice il giorno dell'incidente e i postumi permanenti stabilizzati
Corrette appaiono, inoltre, sia la durata dell'inabilità temporanea tota-
le stimata in giorni venti, dell'inabilità temporanea parziale al 75% stima-
ta in giorni venti, dell'inabilità temporanea parziale al 50% stimata in giorni venti, dell'inabilità temporanea parziale al 25% stimata in giorni venti sia la valutazione del danno biologico permanente in misura deter-
minata dal CTU in 4,5 punti percentuali ma che il Tribunale ritiene di adeguare al 5% anche in considerazione degli esiti cicatriziali pure de-
scritti dal CTU nel proprio elaborato.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno non patrimoniale alla salute, esaminate le difese svolte dall'attrice ritiene chi giudica di dovere evidenziare che per la liqui-
dazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano
cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale
(anche nelle controversie attinenti a danni prodotti da eventi estranei alla circolazione stradale), indicandoli come parametri equi, cioè idonei a ga-
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rantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fatti-
specie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incremen-
tarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno
2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), nonché dalle succes-
sive pronunce delle sezioni semplici, espressi da ultimo da Cass. civ. Sez.
III Ord., 17/05/2022, n. 15733 muovendo proprio dall'esigenza di riaf-
fermare il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur poten-
dole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneg-
giato.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà necessariamente accertare l'esistenza,
nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-
relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, nella versione 2024, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno con indicazione specifica, nella loro quinta colonna (che nella edizione del 2018 recava so-
lo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale - sofferenza soggettiva) di due valori
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separati a ciascuna delle citate componenti, sotto la nuova dicitura di danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
La liquidazione della voce di danno conseguente alle lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale ma in termini di dolore e sofferenza soggettiva se da un lato può
ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita,
al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malat-
tia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni de-
gli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, dall'altro presuppone l'assolvimento, da parte della danneggiata, dell'onere di alle-
gazione sul punto, non potendo l'applicazione della Tabella esonerare il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario ac-
certamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari,
e delle allegazioni di parte attrice in ordine alle sofferenza soggettiva inte-
riore dalla stessa partite, ritiene chi giudica di dovere procedere alla liqui-
dazione del danno nella sua duplice componente del danno biologi-
co/dinamico relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore per cui con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così
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come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di €
115,00 al giorno e dunque complessivamente € 5.750,00
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (43
anni) del danneggiato all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità,
partendo dal valore punto (€ 2.177,00) tabellare relativo al “danno non patrimoniale” nel senso sopra chiarito, va equitativamente liquidato a fa-
vore del l'importo di € 8.599,00 che non occorre ulteriormente Pt_1
personalizzare, in assenza di precise allegazioni da parte dell'attrice in or-
dine alle ulteriori, straordinarie o più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività
realizzatrici della persona.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessi-
vamente spettante all'attore ascende a complessivi euro 14.349,00
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore)
dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giuri-
sprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 15.714,39 (di cui € 1.365,39 per interessi).
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla deci-
sione al saldo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il va condannato al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
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nute da parte attrice, da rifondere in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte attrice, liqui-
date riducendo del 50% i valori medi previsti dallo scaglione di valore cor-
rispondente, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Pone altresì al carico del convenuto soccombente le spese necessarie per l'espletamento della CTU che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in accoglimento delle domande proposte da con l'atto di Parte_1
citazione introduttivo del presente giudizio condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
[..
della somma di € 15.714,39 (di cui € 1.365,39 per interessi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla deci-
sione al saldo;
condanna inoltre il a rifondere all'Erario le spese Controparte_1
del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15% dei compensi oltre al pagamento delle spese prenotate a debito;
pone a carico del convenuto, ma in solido nei rapporti esterni, la spesa occorsa per la CTU medico – legale liquidate con separato decreto
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 13/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
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