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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14071/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice LE D'LE, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14071/2017 r.g. proposta da
in proprio e quale titolare della Bottega Uomo di Parte_1
DO RI, rappresentata e difesa dagli Avv. ti MA IR
e NI CI, domiciliatari, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- attrice-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof Avv. Fabrizio
Panza, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
-convenuta-
Oggetto: azione di risarcimento danni per responsabilità della banca da omessa verifica dell'autenticità della firma di traenza – assegno pagina 1 di 13 bancario - levata protesto e segnalazione alla Centrale dei Rischi
presso la Banca d'Italia.
Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 22/10/2025
che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- titolare del c/c n. 0241023546-4 aperto Parte_1
presso la - filiale di Mola di Bari sin dal Controparte_1
15.10.2013, utilizzato per la gestione finanziaria dell'impresa individuale “Bottega Uomo”, premettendo che, nel mese di aprile 2016,
dopo essersi recata presso la filiale dell'istituto di credito convenuto, aveva appreso che il proprio conto corrente n. 0241023546-
4 aperto sin dal 15/10/2013 era privo di disponibilità in quanto numerosi assegni bancari, all'apparenza sottoscritti dalla stessa,
erano stati posti all'incasso ma rimasti insoluti per assenza di adeguata copertura finanziaria, e che, pertanto, con pec del 3/5/2016
aveva diffidato formalmente la Controparte_2
dal porre all'incasso ulteriori assegni eventualmente emessi e alla stessa riferibili, riconducibili al medesimo carnet di assegni, ha convenuto in giudizio detto istituto di credito per farne accertare la responsabilità da inadempimento contrattuale per avere violato gli obblighi di adeguata verifica della conformità della firma di traenza allo specimen depositato presso di essa in relazione alla messa all'incasso, successivamente al ricevimento della suddetta diffida,
degli ulteriori assegni bancari nn. 0024566445-07 del 30.6.2017,
pagina 2 di 13 0024566441-03, 0024566442-04, 0024561823, 0024566448-10, e per avere illegittimamente segnalato la posizione a sofferenza della cliente presso la Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, fondata sulla levata del protesto per n. 4 assegni bancari privi di provvista e sulla conseguente iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti
tenuto dalla Camera di Commercio di . Ha domandato, pertanto, la CP_1
condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni in misura del complessivo importo di €22.570,00 articolati nelle seguenti voci:
- danno patrimoniale derivante dalla negoziazione di assegni recanti sottoscrizione apocrifa emessi antecedentemente alla ricezione della diffida del 3/5/2016 pari ad €11.081,12;
- danno patrimoniale scaturente dalla negoziazione degli assegni recanti firma apocrifa a seguito della diffida del 3/5/2016 di cui
€998,94 per protesti ed €500,00 per spese di giustizia;
- danno patrimoniale conseguenza dell'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia per €5.000,00;
- danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine da quantificarsi in via equitativa entro l'importo di
€5.000,00; il tutto oltre vittoria di spese di giudizio e rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore degli Avv. ti
MA IR e NI CI dichiaratisi anticipatari (atto di citazione notificato il 31/7/2017).
I.2.- Costituendosi in giudizio la Controparte_1
ha, in via preliminare, eccepito la nullità della
[...]
citazione per indeterminatezza della causa petendi, atteso che l'attrice avrebbe omesso di indicare specificatamente il numero identificativo degli assegni bancari illegittimamente negoziati e anche il relativo importo;
nel merito, ha contestato la sussistenza pagina 3 di 13 di profili di negligenza omissiva alla stessa imputabili e ritenuti fonte di responsabilità risarcitoria, avendo la chiesto ed Pt_1
ottenuto il rilascio di un primo carnet di assegni in data 11/9/2015,
contenente n. 10 assegni bancari dal n. 24561821 al n. 24561830, e di un altro, in data 15/2/2016, contenente sempre n. 10 assegni bancari dal n. 24566441 al n. 24566450, i quali le venivano consegnati personalmente, previa apposizione della firma per il ritiro (doc.5-
6), in relazione ai quali venivano emessi solo i seguenti titoli:
• Assegno nt. n. 0024561821-11 del 31.12.2015 di €1.000,00;
• Assegno nt. n. 0024561828-05 del 31.03.2016 di €702,91;
• Assegno nt. n. 0024566441-03 del 31.08.2016 di €1.734,84;
• Assegno nt. n. 0024566448-10 del 31.08.2016 di €1.503,47;
• Assegno nt. n. 0024566444 del 31.08.2016 di €5.223,89;
• Assegno nt. n. 0024566443-05 del 31.07.2016 di €5.000,00;
• Assegno nt. n. 0024566447-09 del 31.07.2016 di €2.654,23.
Orbene, quanto all'assegno n. 0024561828 del 31/3/2016 dell'importo di €702,91 la avrebbe confermato la materiale sottoscrizione Pt_1
e consegna alla con sede in Avellino, ove veniva Controparte_3
negoziato presso il Banco di Napoli s.p.a. (doc. 7- 7 bis), posto che dopo essere stato respinto, il 1°/4/2016, per carenza di fondi,
la stessa correntista aveva provveduto a versare l'importo di
€2.000,00 allo scopo di consentire la negoziazione del predetto titolo (doc. 21); mentre gli assegni contraddistinti dal n.
0245666441, posto all'incasso presso la Torre del Controparte_4
GR in data 1°/9/2016 di €1.734,84, nonché dal n. 002456447 posto all'incasso presso la Controparte_5
sede di Casamassima, il 31/8/2016 per l'importo di €2.654,23,
sarebbero stati emessi in favore rispettivamente della CP_3
pagina 4 di 13 e della Toscar s.r.l., previa sottoposizione a regolare CP_3
procedura di verifica e controllo denominata “check truncation”.
Quanto, infine, agli ulteriori assegni di cui all'elenco sopra riportato, ha osservato come gli stessi siano stati respinti in stanza di compensazione per assenza di fondi attesa l'incapienza del saldo attivo del c/c n. 024-103546-4, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia danno derivante dalla segnalazione in centrale dei rischi, posto che un saldo debitore di appena €90,43 era da considerarsi di gran lunga inferiore alla soglia di €30.000,00
ritenuta necessaria per far sorgere l'obbligo in capo all'istituto di credito negoziatore. Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza e condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, oltre che a titolo di responsabilità da lite temeraria
ex art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 17/11/2017).
I.3.- All'udienza del 4/4/2018 l'attrice ha disconosciuto le sottoscrizioni ad essa riferibili apposte in calce ai documenti di consegna dei carnet di assegni, nonché alle copie degli assegni n.
0024561828, n. 0024566441 e n. 0024566447 e del modulo prodotto sub doc. 7bis.
I.4.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti la causa è pervenuta all'udienza del
22/10/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è
stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni.
II.- In primo luogo, si evidenzia che, dall'analisi delle risultanze processuali, l'efficacia probatoria dei cedolini comprovanti il rilascio dei carnet di assegni in data 11.9.2015 e
15/2/2016 (docc.
5-6 fasc. convenuta), della copia dell'assegno pagina 5 di 13 0024561828 del 31/3/2016 di €702,91, dei moduli sottoscritti dalla per convalida della sottoscrizione del medesimo assegno n. Pt_1
0024561828 emesso in favore di per l'importo di Controparte_3
€702,91 (docc. 7 e 7 bis fasc. convenuta) e delle copie degli assegni n. 0024566441 di €1.734,85 e n. 0024566447 di €2.6454,34 (docc. 17 e
18) è stata paralizzata dal tempestivo e puntuale disconoscimento compiuto dall'attrice a verbale d'udienza del 4/4/2018.
Si osserva, in proposito, come “in tema di disconoscimento della
scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di
verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una
dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come
mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne
conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base
ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici
- e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre
dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di
prova a sé favorevoli” (cfr. Cass. Sez. 2, 08/02/2024, n. 3602).
Il disconoscimento giudiziale toglie valore probatorio agli specifici documenti formali che ne sono stati interessati, quali, in particolare, quelli comprovanti la dazione del carnet di assegni, al pari dei titoli di credito impiegati per effettuare pagamenti a presunti fornitori dell'impresa individuale nella titolarità
dell'attrice, ossia per l'importo di €702,91 Controparte_3
(assegno bancario n. 0023451828) e per l'ulteriore somma di €1.734,83
(assegno bancario n. 0024566441), e Toscar s.r.l. per l'importo di
€2.654,23 (assegno bancario n. 0024566447).
Orbene, mentre rispetto alla negoziazione del primo titolo,
alcun rilievo assume l'apocrifia della sottoscrizione non avendo la pagina 6 di 13 relativa emissione comportato alcuna conseguenza dannosa per l'attrice; atteso che, al fine di evitare la levata del protesto, si
è subito ripristinata la disponibilità necessaria a far fronte all'ordine di pagamento sul conto corrente (attraverso un versamento di somme non contestato).
Gli altri due titoli, invece, anche stando alla rappresentazione dei relativi esiti offerta dalla parte convenuta a pagina 4 e 5 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. sono risultati protestati.
In disparte i limiti di efficacia probatoria derivanti dall'operato disconoscimento giudiziale dei cedolini di consegna degli assegni, non si può non considerare come la stessa dazione di tale carnet sia stata non specificamente contestata dall'attrice,
atteso che la stessa presuppone, a fondamento delle proprie doglianze, che una convenzione di assegni riferita alla numerazione oggetto di causa vi sia stata, dolendosi della circostanza che la banca non abbia effettuato le necessarie verifiche di conformità
della firma allo specimen nella sua disponibilità.
Ad ogni modo, tenuto conto delle allegazioni di parte attrice,
pur nell'ampiezza e spesso genericità delle relative argomentazioni,
la verifica giudiziale non può che essere circoscritta agli assegni che vengono menzionati nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie le quali definiscono com'è noto i limiti delle preclusioni assertive nel processo civile.
L'attrice ha lamentato l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da creditori sulla scorta dei soli assegni nn. 0024566445
– 07 del 30.6.2017; 0024566441-03; 0024566442-04; 0024561823 -00;
0024566448-10 (cfr. pagina 9 dell'atto di citazione).
pagina 7 di 13 Quanto al n. 0024561823 -00, la banca, con precisazione offerta nella memoria ex art. 183, co. VI. n. 2) ha rappresentato come lo stesso fosse stato respinto per irregolarità formale. Di conseguenza,
non è provato che sia stato messo all'incasso e che dal relativo protesto sia derivata un'azione esecutiva fonte di danno per l'attrice.
Anche rispetto agli altri titoli bancari asseritamente apocrifi l'attrice si duole che dalla loro emissione siano derivati esborsi legati a n. 4 giudizi di opposizione a precetto contraddistinti dai nn. 2670/2017; 2866/2017; 2039/17; 9936/2016 promossi innanzi al
Giudice di Pace di Bari.
Tuttavia, la stessa attrice omette di produrre in atti copia di siffatta documentazione processuale che impedisce di verificare l'effettiva corrispondenza tra oggetto del giudizio e specifico titolo contestato, nell'ambito dell'elencazione offerta in citazione.
Carente è, in proposito, anche la prova dei relativi esborsi economici – quantificati in un complessivo importo di €11.081,12 -da cui la stessa pretenderebbe di essere ristorata. Pt_1
Analoghe considerazioni valgono per le spese di protesto e di giustizia non essendovi prova alcuna che siano state sostenute dalla attrice.
Per quanto riguarda, invece, il profilo del danno non patrimoniale conseguente all'illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, si osserva che la fattispecie fonte della contestata responsabilità
dell'intermediario trae fondamento sull'addebito di mancata verifica di autenticità della firma di traenza sull'assegno prima della levata pagina 8 di 13 del protesto;
quest'ultima da considerarsi obbligatoria al momento della constatazione dell'assenza di idonea copertura del titolo.
Infatti, a fronte di un debitore che ha emesso assegni senza provvista ex art. 2 L. 386/1990 (o senza autorizzazione ex art. 1 L.
386/1990), l'iscrizione del suo nominativo presso l'archivio CAI
(Centrale Allarme Interbancaria) istituito presso la Banca d'Italia
(art. 36 D.lgs. n. 507/1999) è obbligatorio per il funzionario dell'intermediario finanziario.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel caso di
falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale
presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la
misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta
falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla
natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al
secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al
giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta
alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella
determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto
volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della
diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione
sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto,
visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in
possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza
di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di
consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione
stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature
tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o
pagina 9 di 13 utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”
(cfr. Cass. Sez. 3, 20/03/2014, n. 6513, Rv. 630555 - 01).
Si è aggiunto, inoltre, che “nell'ipotesi di assegno bancario
privo di provvista il protesto va levato al nome delle persone cui è
"esteriormente riferibile" la titolarità del conto;
viceversa, nel
caso di manifesta difformità tra la firma di traenza apposta
sull'assegno e lo "specimen" in possesso della banca, quest'ultima ha
l'obbligo di evitare che il protesto dell'assegno sia levato al nome
del correntista ed è gravata, di conseguenza, dell'onere di
dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto
diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione
dell'assegno e che al nome di quest'ultimo nessun conto di traenza
esiste presso di essa” (così Cass. Sez. 6, 03/05/2019, n. 11607).
Rispetto, dunque, ai due titoli oggetto di disconoscimento,
ossia il n. 0024566441 e n. 0024566447, tale circostanza processuale corrobora il giudizio di apparente, anche se non manifesta e grossolana, difformità della sottoscrizione riferibile a Parte_1
, confrontandola con la firma autografa apposta in calce al
[...]
contratto di apertura del conto corrente in data 15/10/2013 (cfr.
docc.
3-4 del fascicolo della convenuta).
D'altronde, incontestato il ricevimento della diffida a porre all'incasso assegni con firme di traenza apocrifa inoltrata alla banca dall'attrice il 3/5/2016, l'onere di diligenza della banca medesima, con riguardo alle operazioni da compiersi successivamente,
si sarebbe dovuto estrinsecare con maggior rigore.
Pur ipotizzando, quindi, limitatamente ai due assegni in esame,
una condotta astrattamente negligente della banca dotata di efficienza causale rispetto alla levata del protesto, si deve pagina 10 di 13 considerare che tale circostanza non è sufficiente ad integrare nel loro complesso i fatti costitutivi della specifica responsabilità
invocata dall'attrice.
Infatti, alcuna voce di danno patrimoniale può dirsi dimostrata;
né l'azzeramento del credito di conto corrente, in difetto di termini di comparazione offerti dall'attrice e risultando di scarso valore il saldo conto desumibile dagli estratti conto versati dall'istituto di credito convenuto, ma neppure il pregiudizio derivante dall'ostacolo a future concessioni di credito, essendo l'attrice risultata inerte non solo nel produrre la segnalazione alla Centrale dei Rischi (i cui presupposti di obbligatorietà sono stati, per vero, pure contestati dalla Banca allorquando evidenzia che un saldo di conto corrente di appena €90,43 fosse di gran lunga inferiore rispetto alla soglia minima rilevante di €30.000,00 e non potendosi escludere che la stessa sia avvenuta in epoca distante dai fatti di causa), ma anche gli elementi presuntivi da cui apprezzare il potenziale danno derivante da siffatta segnalazione (es. richiesta di accesso al credito evasa negativamente;
cfr. Cass. Sez. 3, 10/02/2020, n. 3133,
che esclude il danno in re ipsa).
Allo stesso modo privo di prova adeguata è il danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'immagine ed alla reputazione
(nella specie, “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”),
in quanto costituente “danno conseguenza”, dunque, non apprezzabile
“in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (Cass. Sez. 6, 28/03/2018, n. 7594, Rv. 648443 - 01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda attorea, inadeguatamente provata sul piano dei danni oggetto di richiesta risarcitoria, deve essere rigettata per infondatezza.
pagina 11 di 13 III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore della domanda;
dunque, con riferimento all'intervallo di valore compreso tra €5.200,01 ed €26.000,00), con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria, attesa la modesta produzione documentale, nonché in misura del 50% per quella decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse : da €5.000,01 ad €26.000,00 Per_1
Parte_2
[...] Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 - 50% 840,00 Decisoria 1.701,00 - 30% 1.190,00 TOTALE 3.726,00
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per difetto di prova adeguata del dolo e della colpa grave.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 31/7/2017 da nei Parte_1 confronti di per azioni, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., così provvede:
a) RIGETTA la domanda attorea;
pagina 12 di 13 b) CONDANNA alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
ora Controparte_1 Parte_3
delle spese del presente giudizio liquidandole nel complessivo importo di €3.726,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 23/10/2025 Il Giudice
LE D'LE
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice LE D'LE, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14071/2017 r.g. proposta da
in proprio e quale titolare della Bottega Uomo di Parte_1
DO RI, rappresentata e difesa dagli Avv. ti MA IR
e NI CI, domiciliatari, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- attrice-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof Avv. Fabrizio
Panza, domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
-convenuta-
Oggetto: azione di risarcimento danni per responsabilità della banca da omessa verifica dell'autenticità della firma di traenza – assegno pagina 1 di 13 bancario - levata protesto e segnalazione alla Centrale dei Rischi
presso la Banca d'Italia.
Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 22/10/2025
che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- titolare del c/c n. 0241023546-4 aperto Parte_1
presso la - filiale di Mola di Bari sin dal Controparte_1
15.10.2013, utilizzato per la gestione finanziaria dell'impresa individuale “Bottega Uomo”, premettendo che, nel mese di aprile 2016,
dopo essersi recata presso la filiale dell'istituto di credito convenuto, aveva appreso che il proprio conto corrente n. 0241023546-
4 aperto sin dal 15/10/2013 era privo di disponibilità in quanto numerosi assegni bancari, all'apparenza sottoscritti dalla stessa,
erano stati posti all'incasso ma rimasti insoluti per assenza di adeguata copertura finanziaria, e che, pertanto, con pec del 3/5/2016
aveva diffidato formalmente la Controparte_2
dal porre all'incasso ulteriori assegni eventualmente emessi e alla stessa riferibili, riconducibili al medesimo carnet di assegni, ha convenuto in giudizio detto istituto di credito per farne accertare la responsabilità da inadempimento contrattuale per avere violato gli obblighi di adeguata verifica della conformità della firma di traenza allo specimen depositato presso di essa in relazione alla messa all'incasso, successivamente al ricevimento della suddetta diffida,
degli ulteriori assegni bancari nn. 0024566445-07 del 30.6.2017,
pagina 2 di 13 0024566441-03, 0024566442-04, 0024561823, 0024566448-10, e per avere illegittimamente segnalato la posizione a sofferenza della cliente presso la Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, fondata sulla levata del protesto per n. 4 assegni bancari privi di provvista e sulla conseguente iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti
tenuto dalla Camera di Commercio di . Ha domandato, pertanto, la CP_1
condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni in misura del complessivo importo di €22.570,00 articolati nelle seguenti voci:
- danno patrimoniale derivante dalla negoziazione di assegni recanti sottoscrizione apocrifa emessi antecedentemente alla ricezione della diffida del 3/5/2016 pari ad €11.081,12;
- danno patrimoniale scaturente dalla negoziazione degli assegni recanti firma apocrifa a seguito della diffida del 3/5/2016 di cui
€998,94 per protesti ed €500,00 per spese di giustizia;
- danno patrimoniale conseguenza dell'illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia per €5.000,00;
- danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine da quantificarsi in via equitativa entro l'importo di
€5.000,00; il tutto oltre vittoria di spese di giudizio e rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore degli Avv. ti
MA IR e NI CI dichiaratisi anticipatari (atto di citazione notificato il 31/7/2017).
I.2.- Costituendosi in giudizio la Controparte_1
ha, in via preliminare, eccepito la nullità della
[...]
citazione per indeterminatezza della causa petendi, atteso che l'attrice avrebbe omesso di indicare specificatamente il numero identificativo degli assegni bancari illegittimamente negoziati e anche il relativo importo;
nel merito, ha contestato la sussistenza pagina 3 di 13 di profili di negligenza omissiva alla stessa imputabili e ritenuti fonte di responsabilità risarcitoria, avendo la chiesto ed Pt_1
ottenuto il rilascio di un primo carnet di assegni in data 11/9/2015,
contenente n. 10 assegni bancari dal n. 24561821 al n. 24561830, e di un altro, in data 15/2/2016, contenente sempre n. 10 assegni bancari dal n. 24566441 al n. 24566450, i quali le venivano consegnati personalmente, previa apposizione della firma per il ritiro (doc.5-
6), in relazione ai quali venivano emessi solo i seguenti titoli:
• Assegno nt. n. 0024561821-11 del 31.12.2015 di €1.000,00;
• Assegno nt. n. 0024561828-05 del 31.03.2016 di €702,91;
• Assegno nt. n. 0024566441-03 del 31.08.2016 di €1.734,84;
• Assegno nt. n. 0024566448-10 del 31.08.2016 di €1.503,47;
• Assegno nt. n. 0024566444 del 31.08.2016 di €5.223,89;
• Assegno nt. n. 0024566443-05 del 31.07.2016 di €5.000,00;
• Assegno nt. n. 0024566447-09 del 31.07.2016 di €2.654,23.
Orbene, quanto all'assegno n. 0024561828 del 31/3/2016 dell'importo di €702,91 la avrebbe confermato la materiale sottoscrizione Pt_1
e consegna alla con sede in Avellino, ove veniva Controparte_3
negoziato presso il Banco di Napoli s.p.a. (doc. 7- 7 bis), posto che dopo essere stato respinto, il 1°/4/2016, per carenza di fondi,
la stessa correntista aveva provveduto a versare l'importo di
€2.000,00 allo scopo di consentire la negoziazione del predetto titolo (doc. 21); mentre gli assegni contraddistinti dal n.
0245666441, posto all'incasso presso la Torre del Controparte_4
GR in data 1°/9/2016 di €1.734,84, nonché dal n. 002456447 posto all'incasso presso la Controparte_5
sede di Casamassima, il 31/8/2016 per l'importo di €2.654,23,
sarebbero stati emessi in favore rispettivamente della CP_3
pagina 4 di 13 e della Toscar s.r.l., previa sottoposizione a regolare CP_3
procedura di verifica e controllo denominata “check truncation”.
Quanto, infine, agli ulteriori assegni di cui all'elenco sopra riportato, ha osservato come gli stessi siano stati respinti in stanza di compensazione per assenza di fondi attesa l'incapienza del saldo attivo del c/c n. 024-103546-4, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia danno derivante dalla segnalazione in centrale dei rischi, posto che un saldo debitore di appena €90,43 era da considerarsi di gran lunga inferiore alla soglia di €30.000,00
ritenuta necessaria per far sorgere l'obbligo in capo all'istituto di credito negoziatore. Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza e condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, oltre che a titolo di responsabilità da lite temeraria
ex art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 17/11/2017).
I.3.- All'udienza del 4/4/2018 l'attrice ha disconosciuto le sottoscrizioni ad essa riferibili apposte in calce ai documenti di consegna dei carnet di assegni, nonché alle copie degli assegni n.
0024561828, n. 0024566441 e n. 0024566447 e del modulo prodotto sub doc. 7bis.
I.4.- Istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti la causa è pervenuta all'udienza del
22/10/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è
stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni.
II.- In primo luogo, si evidenzia che, dall'analisi delle risultanze processuali, l'efficacia probatoria dei cedolini comprovanti il rilascio dei carnet di assegni in data 11.9.2015 e
15/2/2016 (docc.
5-6 fasc. convenuta), della copia dell'assegno pagina 5 di 13 0024561828 del 31/3/2016 di €702,91, dei moduli sottoscritti dalla per convalida della sottoscrizione del medesimo assegno n. Pt_1
0024561828 emesso in favore di per l'importo di Controparte_3
€702,91 (docc. 7 e 7 bis fasc. convenuta) e delle copie degli assegni n. 0024566441 di €1.734,85 e n. 0024566447 di €2.6454,34 (docc. 17 e
18) è stata paralizzata dal tempestivo e puntuale disconoscimento compiuto dall'attrice a verbale d'udienza del 4/4/2018.
Si osserva, in proposito, come “in tema di disconoscimento della
scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di
verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una
dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come
mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne
conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base
ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici
- e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre
dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di
prova a sé favorevoli” (cfr. Cass. Sez. 2, 08/02/2024, n. 3602).
Il disconoscimento giudiziale toglie valore probatorio agli specifici documenti formali che ne sono stati interessati, quali, in particolare, quelli comprovanti la dazione del carnet di assegni, al pari dei titoli di credito impiegati per effettuare pagamenti a presunti fornitori dell'impresa individuale nella titolarità
dell'attrice, ossia per l'importo di €702,91 Controparte_3
(assegno bancario n. 0023451828) e per l'ulteriore somma di €1.734,83
(assegno bancario n. 0024566441), e Toscar s.r.l. per l'importo di
€2.654,23 (assegno bancario n. 0024566447).
Orbene, mentre rispetto alla negoziazione del primo titolo,
alcun rilievo assume l'apocrifia della sottoscrizione non avendo la pagina 6 di 13 relativa emissione comportato alcuna conseguenza dannosa per l'attrice; atteso che, al fine di evitare la levata del protesto, si
è subito ripristinata la disponibilità necessaria a far fronte all'ordine di pagamento sul conto corrente (attraverso un versamento di somme non contestato).
Gli altri due titoli, invece, anche stando alla rappresentazione dei relativi esiti offerta dalla parte convenuta a pagina 4 e 5 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. sono risultati protestati.
In disparte i limiti di efficacia probatoria derivanti dall'operato disconoscimento giudiziale dei cedolini di consegna degli assegni, non si può non considerare come la stessa dazione di tale carnet sia stata non specificamente contestata dall'attrice,
atteso che la stessa presuppone, a fondamento delle proprie doglianze, che una convenzione di assegni riferita alla numerazione oggetto di causa vi sia stata, dolendosi della circostanza che la banca non abbia effettuato le necessarie verifiche di conformità
della firma allo specimen nella sua disponibilità.
Ad ogni modo, tenuto conto delle allegazioni di parte attrice,
pur nell'ampiezza e spesso genericità delle relative argomentazioni,
la verifica giudiziale non può che essere circoscritta agli assegni che vengono menzionati nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie le quali definiscono com'è noto i limiti delle preclusioni assertive nel processo civile.
L'attrice ha lamentato l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da creditori sulla scorta dei soli assegni nn. 0024566445
– 07 del 30.6.2017; 0024566441-03; 0024566442-04; 0024561823 -00;
0024566448-10 (cfr. pagina 9 dell'atto di citazione).
pagina 7 di 13 Quanto al n. 0024561823 -00, la banca, con precisazione offerta nella memoria ex art. 183, co. VI. n. 2) ha rappresentato come lo stesso fosse stato respinto per irregolarità formale. Di conseguenza,
non è provato che sia stato messo all'incasso e che dal relativo protesto sia derivata un'azione esecutiva fonte di danno per l'attrice.
Anche rispetto agli altri titoli bancari asseritamente apocrifi l'attrice si duole che dalla loro emissione siano derivati esborsi legati a n. 4 giudizi di opposizione a precetto contraddistinti dai nn. 2670/2017; 2866/2017; 2039/17; 9936/2016 promossi innanzi al
Giudice di Pace di Bari.
Tuttavia, la stessa attrice omette di produrre in atti copia di siffatta documentazione processuale che impedisce di verificare l'effettiva corrispondenza tra oggetto del giudizio e specifico titolo contestato, nell'ambito dell'elencazione offerta in citazione.
Carente è, in proposito, anche la prova dei relativi esborsi economici – quantificati in un complessivo importo di €11.081,12 -da cui la stessa pretenderebbe di essere ristorata. Pt_1
Analoghe considerazioni valgono per le spese di protesto e di giustizia non essendovi prova alcuna che siano state sostenute dalla attrice.
Per quanto riguarda, invece, il profilo del danno non patrimoniale conseguente all'illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, si osserva che la fattispecie fonte della contestata responsabilità
dell'intermediario trae fondamento sull'addebito di mancata verifica di autenticità della firma di traenza sull'assegno prima della levata pagina 8 di 13 del protesto;
quest'ultima da considerarsi obbligatoria al momento della constatazione dell'assenza di idonea copertura del titolo.
Infatti, a fronte di un debitore che ha emesso assegni senza provvista ex art. 2 L. 386/1990 (o senza autorizzazione ex art. 1 L.
386/1990), l'iscrizione del suo nominativo presso l'archivio CAI
(Centrale Allarme Interbancaria) istituito presso la Banca d'Italia
(art. 36 D.lgs. n. 507/1999) è obbligatorio per il funzionario dell'intermediario finanziario.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel caso di
falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale
presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la
misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta
falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla
natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al
secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al
giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta
alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella
determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto
volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della
diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione
sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto,
visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in
possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza
di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di
consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione
stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature
tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o
pagina 9 di 13 utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”
(cfr. Cass. Sez. 3, 20/03/2014, n. 6513, Rv. 630555 - 01).
Si è aggiunto, inoltre, che “nell'ipotesi di assegno bancario
privo di provvista il protesto va levato al nome delle persone cui è
"esteriormente riferibile" la titolarità del conto;
viceversa, nel
caso di manifesta difformità tra la firma di traenza apposta
sull'assegno e lo "specimen" in possesso della banca, quest'ultima ha
l'obbligo di evitare che il protesto dell'assegno sia levato al nome
del correntista ed è gravata, di conseguenza, dell'onere di
dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto
diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione
dell'assegno e che al nome di quest'ultimo nessun conto di traenza
esiste presso di essa” (così Cass. Sez. 6, 03/05/2019, n. 11607).
Rispetto, dunque, ai due titoli oggetto di disconoscimento,
ossia il n. 0024566441 e n. 0024566447, tale circostanza processuale corrobora il giudizio di apparente, anche se non manifesta e grossolana, difformità della sottoscrizione riferibile a Parte_1
, confrontandola con la firma autografa apposta in calce al
[...]
contratto di apertura del conto corrente in data 15/10/2013 (cfr.
docc.
3-4 del fascicolo della convenuta).
D'altronde, incontestato il ricevimento della diffida a porre all'incasso assegni con firme di traenza apocrifa inoltrata alla banca dall'attrice il 3/5/2016, l'onere di diligenza della banca medesima, con riguardo alle operazioni da compiersi successivamente,
si sarebbe dovuto estrinsecare con maggior rigore.
Pur ipotizzando, quindi, limitatamente ai due assegni in esame,
una condotta astrattamente negligente della banca dotata di efficienza causale rispetto alla levata del protesto, si deve pagina 10 di 13 considerare che tale circostanza non è sufficiente ad integrare nel loro complesso i fatti costitutivi della specifica responsabilità
invocata dall'attrice.
Infatti, alcuna voce di danno patrimoniale può dirsi dimostrata;
né l'azzeramento del credito di conto corrente, in difetto di termini di comparazione offerti dall'attrice e risultando di scarso valore il saldo conto desumibile dagli estratti conto versati dall'istituto di credito convenuto, ma neppure il pregiudizio derivante dall'ostacolo a future concessioni di credito, essendo l'attrice risultata inerte non solo nel produrre la segnalazione alla Centrale dei Rischi (i cui presupposti di obbligatorietà sono stati, per vero, pure contestati dalla Banca allorquando evidenzia che un saldo di conto corrente di appena €90,43 fosse di gran lunga inferiore rispetto alla soglia minima rilevante di €30.000,00 e non potendosi escludere che la stessa sia avvenuta in epoca distante dai fatti di causa), ma anche gli elementi presuntivi da cui apprezzare il potenziale danno derivante da siffatta segnalazione (es. richiesta di accesso al credito evasa negativamente;
cfr. Cass. Sez. 3, 10/02/2020, n. 3133,
che esclude il danno in re ipsa).
Allo stesso modo privo di prova adeguata è il danno non patrimoniale derivante dalla lesione all'immagine ed alla reputazione
(nella specie, “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”),
in quanto costituente “danno conseguenza”, dunque, non apprezzabile
“in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (Cass. Sez. 6, 28/03/2018, n. 7594, Rv. 648443 - 01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda attorea, inadeguatamente provata sul piano dei danni oggetto di richiesta risarcitoria, deve essere rigettata per infondatezza.
pagina 11 di 13 III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore della domanda;
dunque, con riferimento all'intervallo di valore compreso tra €5.200,01 ed €26.000,00), con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria, attesa la modesta produzione documentale, nonché in misura del 50% per quella decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche controverse : da €5.000,01 ad €26.000,00 Per_1
Parte_2
[...] Studio 919,00 // 919,00 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 - 50% 840,00 Decisoria 1.701,00 - 30% 1.190,00 TOTALE 3.726,00
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per difetto di prova adeguata del dolo e della colpa grave.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 31/7/2017 da nei Parte_1 confronti di per azioni, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., così provvede:
a) RIGETTA la domanda attorea;
pagina 12 di 13 b) CONDANNA alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
ora Controparte_1 Parte_3
delle spese del presente giudizio liquidandole nel complessivo importo di €3.726,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Bari, 23/10/2025 Il Giudice
LE D'LE
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