Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 1509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 20/09/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa in giudizio dagli avv.ti Filippo Lupo e Michele Bernardini con domicilio eletto presso lo studio del primo in Rimini, via Flaminia n. 171, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
- parte appellante - contro
(C.F. ) rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._1
giudizio dagli avv.ti Paolo Flesca e Andrea Franco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Fondamenta Foscarini, Dorsoduro 3455 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-parte appellata-
Avente a oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. -
Sez. Spec. imprese - Appello avverso la sentenza n.567/2024 del tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 22/02/2024.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
In via pregiudiziale di rito.
Dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dall'appellato con la propria comparsa di costituzione e risposta, per tutte le ragioni dedotte in atti.
-1-
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi d'appello esplicati con il presente atto, riformare - con riferimento alle parti di provvedimento ed ai capi oggetto di gravame - l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, n. 567/2024 pubblicata il 22/02/2024, nel proc. n.
9150/2019 RG, non notificata e per l'effetto:
- accertato e dichiarato che il sig. è tenuto a corrispondere in favore Controparte_1 di in forza dell'art. 7 del contratto preliminare del 17.05.2017 di Controparte_2 cui è causa, nonché alla luce di tutti i motivi dedotti e dell'incidenza del riconoscimento di debito e della transazione intercorsi tra la debitrice solidare sig.ra e la somma di € 8.025,76 in linea Parte_2 Controparte_2
capitale, oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda
(09.09.2019) alla data dell'introduzione del presente giudizio di gravame, per la somma di € 3.751,21, oltre agli interessi maturandi fino all'effettivo saldo;
- condannare il sig. al pagamento in favore della società Controparte_1 [...] della somma pari ad € 11.776,97, oltre agli interessi di mora CP_2
maturandi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione del presente gravame al saldo effettivo.
In via di subordine rispetto all'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avversario.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avversario, rigettare, siccome infondato sia in fatto sia in diritto, il detto appello incidentale.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenza di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale condizionato [si riportano le conclusioni richiamate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, per tutte le ragioni e i motivi riportati nei propri atti difensivi depositati in giudizio, respingere integralmente, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, l'appello formulato dalla Controparte_3
[...]
[...] avverso la sentenza emessa dall'Ill.mo Tribunale di Venezia il 17
[...]
gennaio/22 febbraio 2024, n. 567/2024 a definizione del giudizio rubricato al R.G.
9150/2019 e, nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello formulato dalla accoglie i motivi di appello formulati dal Parte_1 sig. avverso la sentenza emessa dall'Ill.mo Tribunale di Venezia il Controparte_1
17 gennaio/22 febbraio 2024, n. 567/2024 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla in quanto inammissibili e Parte_1
infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado di giudizio”.]
Motivi della decisione
In fatto.-
1. (anche solo “ ” o “società”) ha Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio avanti il tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa,
e per sentirli dichiarare, nella loro qualità di CP_1 Parte_2
parte promittente venditrice delle quote sociali di GEAP s.r.l., inadempienti al contratto preliminare del 17 maggio 2017 e in conseguenza condannarli al pagamento della somma di € 49.166,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via alternativa, ha chiesto che la condanna al pagamento della predetta somma venisse disposta in ragione dell'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni nascenti ex lege e derivanti dal contratto ovvero ancora a titolo di arricchimento senza causa. In via ancora subordinata la parte attrice ha chiesto dichiarare che l'obbligo di futuro pagamento in capo alla parte promissaria acquirente deve essere decurtato della somma di € 49.166,88 in conseguenza dell'esercizio dell'azione quanti minoris con diritto della società di compensare detta Controparte_2
somma con il prezzo residuo dovuto ai promittenti venditori.
2. Nella resistenza di rimasta contumace la Controparte_1 Parte_2
parte attrice in data 9 febbraio 2022, ha depositato la transazione intervenuta con l'altra e, successivamente, il 29 settembre 2022, ha Parte_2
depositato la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di costei.
3. L'adito tribunale con sentenza n. 567/2024 del 22/02/2024 ha dichiarato estinto il giudizio nei rapporti tra l'attrice e la convenuta e Parte_2 inammissibili le domande dell'attrice dirette alla condanna dei convenuti al
-3- versamento di somme in favore della società GEAP s.r.l., accertando che nulla era ulteriormente dovuto da all'attrice e dichiarando integralmente Controparte_1
compensate le spese di lite.
3.1. La sentenza appellata ha ritenuto che la transazione conclusa da uno dei due condebitori ( avesse avuto ad oggetto unicamente la Parte_2
quota di responsabilità di costei nei confronti della creditrice Parte_1
onde l'altro coobbligato non aveva titolo per
[...] Controparte_1 potersene avvalere ai sensi dell'art. 1304 c.c.
3.2. Il tribunale ha peraltro considerato che la somma pagata da Parte_2
per la transazione relativamente alla di lei quota fosse superiore non solo
[...] alla quota di debito alla stessa spettante, ma “addirittura all'ammontare complessivo del debito”, onde “era sufficiente a coprire anche la quota di , dal Controparte_1 quale pertanto l'attrice nulla potrà ulteriormente pretendere” (sentenza appellata, pag. 36).
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello affidato a tre motivi: Parte_1
4.1. con il primo e il secondo motivo di gravame si denuncia la violazione degli artt.
1304 e 1309 c.c. in relazione alla transazione intercorsa, in pendenza del giudizio di primo grado, tra la società l'appellata e , in attuazione Parte_2 della quale, quest'ultima ha corrisposto all'appellante la somma di euro 17.815,67. Si censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che con il predetto pagamento sia stato estinto il debito, con conseguente insussistenza del diritto di a pretendere ulteriori somme per il titolo fatto valere in questa Parte_1
controversia nei confronti di Si lamenta, inoltre, una corretta Controparte_1
determinazione degli interessi moratori maturati ex lege ex art. 1284 c.c., comma 4, dalla data della domanda giudiziale al saldo sulla somma correttamente determinata;
4.2. con il terzo motivo si critica la regolamentazione delle spese processuali, sostenendosi l'erroneità della compensazione integrale delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
5. Si è costituito in giudizio chiedendo di respingere integralmente Controparte_1
l'appello della in quanto inammissibile e infondato, fermi i Parte_1 motivi di appello incidentale condizionato nell'ipotesi accoglimento anche parziale del gravame formulato dall'appellante.
-4- 6. Con ordinanza del 28/02/25, la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/02/25, dichiarava la contumacia di e Parte_2 fissava l'udienza del 27/03/25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc, all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione.
In diritto.-
1. Va innanzi tutto revocata l'ordinanza con la quale è stata dichiarata la contumacia di volta che la stessa, pur presente nel giudizio di Parte_2
primo grado, non è stata evocata in questo processo.
2. Merita ricordare che la sentenza appellata ha ritenuto che la transazione conclusa da uno dei due condebitori ( avesse avuto ad oggetto Parte_2
unicamente la quota di responsabilità di costei nei confronti della creditrice
[...]
onde l'altro coobbligato ( non aveva Parte_1 Controparte_1 titolo per avvalersene ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Il tribunale ha peraltro considerato che la somma pagata da Parte_2
per la transazione relativamente alla di lei quota fosse superiore non solo
[...] alla quota di debito alla stessa spettante, ma “addirittura all'ammontare complessivo del debito”, onde “era sufficiente a coprire anche la quota di , dal Controparte_1 quale pertanto l'attrice nulla potrà ulteriormente pretendere” (sentenza appellata, pag. 36).
Sulla scorta di tale rilievo il tribunale ha accertato che “nulla è ulteriormente dovuto da all'attrice”, dichiarando integralmente compensate le spese Controparte_1
processuali.
3. Con l'appello non si pone in discussione:
- che la transazione riguardasse la sola quota di debito della transigente;
- che non poteva pertanto avvalersi di tale transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c.;
- che l'ammontare del debito complessivo di e nei CP_1 Parte_2 confronti di ammonti a € 13.602,99 oltre interessi e che le quote dei due Parte_1 debitori siano pari a € 8.025,76, oltre interessi, con riferimento a e a Controparte_1
€ 5.577,23, oltre interessi, per quanto riguarda Parte_2
- che abbia pagato a la somma di € Parte_2 Parte_1
17.8915,67 in adempimento della raggiunta transazione.
-5- 4. L'appello impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, con il predetto pagamento, il debito è stato completamente estinto, con conseguente insussistenza del diritto di a pretendere ulteriori somme per il titolo fatto valere in questa Parte_1
controversia nei confronti di Controparte_1
4.1. La tesi prospettata con l'appello ritiene “erronea l'argomentazione successiva spesa dal Tribunale per la quale, avendo uno dei condebitori solidali corrisposto (ai fini di transigere la propria quota astratta di debito) la somma di € 17.815,67 - cifra quest'ultima superiore a quanto complessivamente sarebbe risultato dovuto dei cedenti in forza di quanto sopra – nulla sarebbe in definitiva dovuto dal Convenuto
a . Controparte_1 Controparte_2
4.2. Secondo l'appellante, va tenuto presente atteso che Parte_2 nella transazione, “riconosceva espressamente la debenza nell'an e nel
[...]
quantum del credito azionato da nel giudizio n. 9150/19 RG per la CP_2 somma di € 49.166,88” e che tale riconoscimento “spiega pacificamente efficacia nei confronti della (sola) stessa transigente (ai sensi dell'art. 1309 c.c.)”.
4.3. La circostanza che la condebitrice abbia transatto per una somma inferiore a quella che sarebbe astrattamente stata di sua competenza (40% di 49.166,88=
20.153,50) spettata comporterebbe – ad avviso dell'appellante – “ridonda comunque
a beneficio dei coobbligati in solido (e quindi in favore dell'odierno Appellato), ma solo nella misura in cui questi ultimi potranno andare esenti da responsabilità con riguardo per la quota di colui (in questo caso, di colei) che ha transatto (nel caso di specie, una quota – lo si è visto – pari al 40,99%)”.
4.4. “Calato il ragionamento nella fattispecie concreta, il sig. può Controparte_1
risultare beneficiario della transazione sottoscritta dalla sorella per la SOLA quota di costei, pari al 40,99% del credito riconosciuto come sussistente (nei propri confronti) dalla sentenza”, con la conseguenza che si sarebbe dovuto “espungere dal quantum dovuto dal sig. esclusivamente la quota del 40,99% del credito accertato CP_1 come sussistente in sentenza (cioè, il 40,99% di € 13.602,99), atteso che – in forza del riconoscimento di debito effettuato dal condebitore solidale ex art. 1309 c.c. – non si può ritenere che sia ricorsa l'ipotesi in cui il detto condebitore solidale abbia versato “di più” della propria astratta quota di debito”.
4.5. Il tribunale avrebbe dunque errato, nella prospettazione dell'appellante, per aver
-6- ritenuto che abbia effettuato un pagamento superiore Parte_2 alla sua astratta quota di debito “atteso che per essa la quota di debito astratta Contr risultava pari al 40,99% dell'intera somma originariamente azionata da – in quanto questa sola è stata fatta oggetto di espresso riconoscimento ex art. 1309 c.c.
– e non certo quella, inferiore, solo successivamente determinata dal Tribunale nel Contr giudizio pendente tra e per a € 13.602,99”. Controparte_1
5. L'appello è infondato.
6.1. Occorre muovere dal rilievo che l'accertamento circa il complessivo credito di per il titolo da essa dedotto in causa compiuto dal tribunale non è stato Parte_1
fatto oggetto di alcun motivo di impugnazione.
L'appellante non esita infatti a «concordare con l'arresto impugnato sulla circostanza per la quale “ che l'attrice può vantare nei confronti di e Per_1 Controparte_1
un credito fondato esclusivamente sull'art. 7 del Parte_2 contratto preliminare e pari ad € 13.602,99 oltre interessi”» (appello, pag. 14).
Alla mancata impugnazione di tale accertamento consegue che deve ritenersi ormai coperto dal giudicato che l'ammontare complessivo del debito di Parte_2
e verso è pari a € 13.602,99 oltre interessi. Controparte_1 CP_4
Contr
6.2. E, se questo è il debito complessivo verso dei due coobbligati è CP_1
sufficiente constatare che esso è stato estinto dal pagamento effettuato da per evidenziare l'inconsistenza della tesi agitata con Parte_2
l'impugnazione.
6.3. In disparte dunque l'intrinseca contraddittorietà della tesi agitata con l'appello, secondo la quale, pur dandosi atto che la transazione della condebitrice ha riguardato esclusivamente la di lei quota, il riconoscimento del debito effettuato da spiegherebbe la propria efficacia anche nei confronti Parte_2 dell'altro debitore solidale, tra l'altro con violazione dell'art. 1309 c.c., il dato dirimente
è che il debito comune – nei termini irretrattabilmente accertati dal primo giudice – è stato pagato.
6.4. La giurisprudenza di legittimità invocata dalla parte appellante va, come del resto riconosce la stessa società, calata nella concreta fattispecie e, dunque, va preso atto che – differentemente dalle ipotesi sulle quali si è pronunciata la s. Corte – nel caso in disamina è pacifico che il pagamento del condebitore – come peraltro posto in
-7- evidenza dal tribunale – è stato superiore non solo alla quota di debito allo stesso spettante, ma “addirittura all'ammontare complessivo del debito”,
7. Il rigetto dell'impugnazione principale assorbe l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1
8. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione di esse si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'attività svolta in questo grado per le fasi di studio e introduttiva, nonché secondo i parametri minimi per la fase decisionale, essendosi adottato il rito previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
revocata la dichiarazione di contumacia di Parte_2 definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 567/2024 del tribunale di Venezia, sezione
[...] specializzata in materia di impresa, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 3.011,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 27 marzo 2025.-
Il presidente est.
Guido Santoro
-8-