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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico Stefania Ciani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36688 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
e per essa la sua mandataria Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. dall'avv. Domenico Nolè giusta procura speciale in atti;
attore
E
(Roma, 26/09/1969), rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti dell'Avv. Maurizio Bellucci e Gianni Inchingolo giusta procura speciale in atti;
convenuto
E
(Roma, 13/09/1975) rappresentata e Controparte_2
difesa dagli avv.ti dell'Avv. Maurizio Bellucci e Gianni Inchingolo giusta procura speciale in atti;
convenuta
E
(Roma, 05/03/1942) rappresentato e Controparte_3
difeso dagli avv.ti dell'Avv. Maurizio Bellucci e Gianni Inchingolo giusta procura speciale in atti;
convenuto deceduto
E
(Roma, 24/05/1944) rappresentata e difesa CP_4
dagli avv.ti dell'Avv. Maurizio Bellucci e Gianni Inchingolo giusta procura speciale in atti;
convenuta deceduta
E
(Roma, 10/06/1975) rappresentata e difesa CP_5
dagli avv.ti dell'Avv. Maurizio Bellucci e Gianni Inchingolo giusta procura speciale in atti;
convenuta
E
n. 288/2017 della “ ” (cod. fisc. CP_6 Controparte_7
), in persona dei curatori protempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Benedetto Gargani giusta procura speciale in atti;
intervenuto
E in personale del legale rappresentante protempore e Controparte_8
per essa la sua mandataria Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Nolè;
intervenuto
OGGETTO: Causa per revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato diva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dei due atti di costituzione del fondo patrimoniale posti in essere rispettivamente dai coniugi e nonchè e Controparte_3 CP_4 CP_1 [...]
tutti odierni convenuti, e nel dettaglio: CP_2
“- nel merito, accertare e dichiarare che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere da unitamente alla coniuge , CP_1 Controparte_2
per NO , in Roma, rep. 5203 e racc. 4047, del 04.05.2012, Persona_1
trascritto in data 23.05.2012 al reg. gen. N. 53601 reg. part. 39528 e annotato sull'atto di matrimonio in data 06.06.2012, è revocabile ex art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in palese pregiudizio delle ragioni di credito di creditrice- Parte_1
e, per l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti della medesima;
- accertare e dichiarare che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere da
unitamente alla coniuge , per NO Controparte_3 CP_4
, in Roma, rep. 5209 e racc. 4053, del 10.05.2012, trascritto in data Persona_1
30.05.2012 al reg. gen. n. 56074 reg. part. 41233 e annotato sull'atto di matrimonio in data 15.06.2012, è revocabile ex art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in palese pregiudizio delle ragioni di credito di creditrice e, per l'effetto, Parte_1
dichiararlo inefficace nei confronti della esponente banca;
- per l'effetto, ordinare al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa e delle spese processuali, comprese le spese generali”.
Assumeva la parte attrice di essere creditrice di e Controparte_3 [...]
dell'importo di € 98.246,11, quale saldo del contratto di conto corrente CP_1
n.500013424 stipulato con la società e le cui obbligazioni venivano Controparte_7
tutte garantite con atto di fidejussione di , amministratore unico e CP_1
legale rappresentante della società nonché titolare della quota dell'80%, e CP_3
titolare della quota del 20% per il complessivo importo di Euro 1.235.000;
[...]
che con sentenza del Tribunale di Roma n.209/2017 del 06/04/2017 la società veniva dichiarata fallita e in precedenza con atto in data 04/05/2012, trascritto in data
23/05/2012, i coniugi e avevano costituito un CP_1 Controparte_2
fondo patrimoniale (rep.5203 racc.4047) e con atto in data 10/05/2012, trascritto in data 30/05/2012, e avevano costituito, un altro fondo Controparte_3 CP_4
patrimoniale (rep. 5209 racc.5043); che in entrambi i casi gli atti di disposizione avevano ad oggetto gli immobili siti in Roma via della Giustiniana n. 772 e 772 A;
che tali atti erano revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c., e nel caso di specie, il fondo patrimoniale era una ipotesi di atto a titolo gratuito per il quale era sufficiente la prova della presenza del solo requisito della “scientia damni”(intesa nel senso di una mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditori) per disporre la revoca dell'atto medesimo;
che la consapevolezza di ledere gli interessi della banca sussisteva in quanto e , oltre a rivestire le cariche CP_3 CP_1
suindicate, erano fideiussori della società avendo sottoscritto in data 09.01.2012 un atto di fideiussione/garanzia autonoma a prima richiesta;
che tali fondi patrimoniali erano atti lesivi dei diritti patrimoniali della perchè impedivano alla predetta Pt_4
creditrice di poter aggredire i beni immobili di proprietà dei convenuti i quali, con la costituzione dei fondi predetti, si erano resi del tutto impossidenti non essendovi ulteriori immobili su cui poter soddisfare il credito.
Si costituivano in giudizio , Controparte_3 CP_4
, i quali contestavano le avverse CP_1 Controparte_9
osservazioni chiedendone il rigetto e deducendo che: al momento della costituzione dei fondi vi era la totale assenza di volontà e di consapevolezza di arrecare pregiudizio reale o solo potenziale in quanto i fondi patrimoniali erano stati costituiti nell'anno
2012 e all'epoca e così sino all'anno 2017, non vi era stata alcuna azione legale contro i predetti garanti da parte di e/o di altri creditori in quanto le Parte_1
problematiche della società si erano manifestate nell'anno 2016; che CP_7
inoltre, quanto ai coniugi erano divenuti genitori di un bambino Persona_2
nell'anno 2011 e pertanto la finalità del fondo era unicamente quella di creare una rete di protezione familiare a maggior tutela del minore mentre, quanto ai coniugi avevano accolto nella propria abitazione la figlia il marito ed Persona_3 CP_5
le due figlie minori degli stessi per cui era interesse dei predetti coniugi creare una protezione per i figli e le nipoti;
contestavano poi che la copia del contratto di fideiussore depositata dalla controparte era illegibile e pertanto ne chiedevano la produzione dell'originale riservandosi ogni utile difesa all'esito della presa visione del documento;
in ogni caso contestavano la sussistenza del requisito della certezza del credito non essendo il documento depositato, redatto ai sensi dell'art. 50 TUB, idoneo a comprovare il credito in quanto riferibile soltanto al periodo dal 1 gennaio al 31 marzo
2017, senza alcuna indicazione delle operazioni da cui poi era scaturito l'intero debito in contestazione;
a seguito della declaratoria di fallimento della debitrice principale si era è insinuata al passivo così maturando l'aspettativa di CP_7 Parte_1
ricevere soddisfazione del credito e comunque eccepivano inoltre l'illegittimità della voce del contratto “fidi e sconfinamenti” laddove prevista l'applicazione di un tasso debitore annuo pari al 14,5% in quanto superiore al tasso soglia previsto e pertanto, ai sensi dell'art. 1815 c. 2° cc, da ritenersi clausola nulla con conseguente gratuità e imputazione di tutte le somme complessivamente versate nel tempo da in CP_7 conto capitale o in subordine comunque con riconduzione del tasso di interessi in questione a quello legale.
Con atto di intervento, depositato in data 19/01/2018, si costituiva in giudizio il il quale chiedeva di dichiarare la Controparte_10
simulazione assoluta e quindi la nullità dei fondi patrimoniali costituiti da
[...]
e nonché da e in ogni CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
caso, accertare e dichiarare, con riferimento all'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere da e la nullità del medesimo, per Controparte_3 CP_4
difetto di causa concreta;
in via subordinata, dichiarare e/o pronunciare la inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti del dei medesimi Controparte_10
negozi ed in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che i debiti di
[...]
e nei confronti della erano stati CP_1 Controparte_3 Controparte_7
contratti per far fronte a bisogni familiari e, quindi, dichiarare la inopponibilità al
Fallimento degli atti costitutivi dei fondo patrimoniali in discussione, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della emananda sentenza e condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.
All'uopo l' interveniente deduceva che e nel corso CP_1 CP_3
degli anni avevano ottenuto dalla società somme a titolo di finanziamento dell'importo complessivo di €. 1.060.485,00, di cui €. 377.615,00, in favore di , Controparte_3
ed €. 682.870,00, in favore di come da verbali di assemblea della CP_1
del 21 aprile 2005 e del 7 luglio 2009 e il verbale del Consiglio di Controparte_7
Amministrazione del 23 maggio 2014; che era provato l'animus simulandi delle parti le quali in realtà non volevano procedere ad alcun atto ma sottrarre tutti i beni immobili ai creditori;
che in particolare con riferimento a e Controparte_3 CP_4
l'atto era stato posto in essere dopo 45 anni di matrimonio e quindi in assenza di figli minori. Mancando la causa concreta l'atto era da ritenersi nullo;
in ogni caso gli atti erano revocabili in quanto il credito era sorto anteriormente alla costituzione dei fondi i quali peraltro erano stati costituiti a distanza di una settimana l'uno dall'altro, alla presenza dei medesimi testimoni ed a mezzo dello stesso notaio e da parte di soggetti legati da rapporti di parentela (trattandosi di padre e figlio e ) CP_3 CP_1
e di coniugi;
in estremo subordine chiedevano comunque di accertare che i debiti contratti dai erano stati assunti per i “bisogni della famiglia” come CP_3
desumibile dai verbali di assemblea del 21/04/2005 e 07/07/2009 e quindi non opponibili.
Con memoria autorizzata i convenuti prendevano posizione circa le domande spiegate dal chiedendo: disporre la sospensione del presente giudizio in CP_6
attesa della definizione delle cause pendenti innanzi al Tribunale di Roma e distinte con i numeri di ruolo generale 7225/2019 e 7310/2019 (opposizioni a decreti ingiuntivi); in ogni caso respingere le domande perchè infondate o inammissibili o prescritte.
A sostegno delle proprie conclusioni i convenuti deducevano che erano pendenti i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo suindicati e pertanto se tali cause non comportavano la sospensione del presente giudizio tuttavia era carente la legittimazione del in mancanza di un credito certo, ancorché condizionato CP_6
o non esigibile;
inoltre contestavano che le somme ricevute dalla società fosse state percepite per i bisogni della famiglie (con conseguente inopponibilità del fondo patrimoniale coma dedotto dal Fallimento) essendo state ricevute proprio con riferimento all'attività di carattere imprenditoriale della e nello Controparte_7
specifico riportavano a riprova di tale difesa il testo del verbale del C.d.A. del 23 maggio 2014 in cui veniva atto che i si impegnavano a mantenere le CP_3
fideiussioni in favore della società nei seguenti termini “I soci fideiussori CP_3
e saranno impegnati a conservare le fideiussioni
[...] CP_1
personali rilasciate alla data odierna a favore della società fino ad CP_7
esaurimento degli obblighi garantiti. La società avrà diritto alla CP_7
restituzione delle somme erogata a favore di e Controparte_3 CP_1
rispettivamente pari ad euro 377.615 ed euro 628.870 maggiorate degli interessi legali ovvero al saggio interesse BOT annuale, se maggiore a semplice richiesta e i via solidale una volta esauriti gli obblighi connessi alle rilasciate fideiussioni con relativa liberazione, salvo ogni eventuale obbligo di legge”; contestavano che i fondi patrimoniali erano effettivamente voluti e non atti simulati e rispetto alla richiesta di revocatoria degli atti veniva eccepita la intervenuta prescrizione del diritto del in quanto l'atto di intervento era stato depositato in data 19/01/2018, mentre CP_6
gli atti in contestazione erano stati trascritti nel mese di maggio 2012 e registrati nel mese di giugno 2012, indi oltre il termine quinquennale.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 17/01/2020, si costituiva in giudizio nella qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_8
giusto atto di cessione, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 91 Parte_1
del 03.08.2019, e per essa la sua mandataria Parte_3
la quale deduceva che con contratto di cessione pro soluto, ai sensi e per gli
[...]
effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione n. 130/99, aveva acquistato i crediti da quest'ultima vantati tra cui quello relativo alla società con annessi privilegi, garanzie (ivi comprese le fideiussioni rilasciate dai e costituendosi in giudizio faceva proprie tutte le domande CP_3
eccezioni deduzioni ed istanze formulate da acconsentendo a che la Parte_1
venisse estromessa dal presente giudizio;
successivamente integrava le proprie Pt_4
domande con la richiesta, in via subordinata, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente all'atto posto in essere dai coniugi
In particolare la interveniente deduceva che aveva Persona_3 Parte_1
ottenuto il decreto ingiuntivo n. 14420/2017 del 15/06/2017 (RG. n. 39064/2017 ) con il quale il Tribunale di Roma aveva condannato e Controparte_3 CP_1
al pagamento in solido dell'importo di Euro 98.216,66, oltre interessi e spese in ragione della garanzia fideiussoria dai predetti rilasciata in favore delle obbligazioni assunte dalla società ; che detto decreto non era stato opposto e Controparte_7
pertanto era divenuto esecutivo.
All'udienza del 05 luglio 2021 veniva comunicato il decesso di CP_3
con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio e concessione dei
[...]
termini per la riassunzione. Con ricorso ex art. 303 c.p.c. , in sostituzione della cedente Controparte_8
ed il provvedevano a chiedere di Parte_1 Controparte_10
disporsi il termine per la riassunzione del giudizio nei confronti di , CP_4
- in qualità già di parti del giudizio - nonché legatari e di CP_1 CP_5
in qualità di legataria in forza di quanto previsto nel testamento del 16.01.2020 a
[...]
rogito Notaio Dr. (rep. n. 6.475, racc. n. 5076) ed avente ad oggetto Persona_1
i beni di cui ai fondi patrimoniali in contestazione.
A seguito della riassunzione del giudizio con atto depositato in data 22/12/2021 si costituiva in giudizio la quale deduceva di essere una legataria e CP_5
pertanto non erede successore di , che era cessata la materia del Controparte_3
contendere relativamente all'atto posto in essere dai coniugi Persona_3
contestava nei confronti di e suoi aventi causa che il fondo patrimoniale non Parte_1
era un atto dolosamente preordinato alla sottrazione dei beni ai creditori, eccepiva la prescrizione dell'azione del e concludeva chiedendo di dichiarare il difetto CP_6
di legittimazione passiva ed in ogni caso rigettare ogni domanda nei confronti della stessa ove mai fosse qualificata come successore di siccome Controparte_3
infondata e/o prescritta e/o cessata la materia del contendere a seguito del decesso del predetto.
Con atto depositato sempre in data 22/12/2021 si costituivano CP_4
e reiterando le precedenti conclusioni e chiedendo CP_1 Controparte_2
anche di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in relazione alla dedotta qualità di eredi di . Controparte_3
All'udienza del 07 aprile 2022, veniva dato atto del sopravvenuto decesso anche di e pertanto veniva nuovamente dichiarata la interruzione della causa. CP_4
A seguito di riassunzione da parte del , all'udienza Controparte_10
del 09 dicembre 2022 la causa veniva rinviata al 23 marzo 2023, poi differita al 16 maggio 2023, per la precisazione delle conclusioni.
Si costituivano pertanto nuovamente e e CP_1 Controparte_2
reiterando le conclusioni e chiedendo anche di dichiarare il loro difetto CP_5 di legittimazione passiva in relazione alla dedotta qualità di eredi/successori di e Controparte_3 CP_4
A detta udienza la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 26 ottobre 2023 in cui il Giudice la tratteneva in decisione.
Successivamente con ordinanza del 21/05/2024, rilevato che a seguito dell'intervento del , il valore della causa eccedeva quello Controparte_10
di competenza del giudice onorario quest'ultimo rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 14 giugno 2024 ai fini della eventuale rimessione degli atti al Presidente per l'assegnazione ad altro giudice.
La causa veniva pertanto assegnata al nuovo giudice, dott.ssa Ciani, che fissava l'udienza del 24 settembre 2024, da svolgersi con modalità cartolari, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24 settembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali.
Premesso che in pendenza del giudizio sono deceduti e Controparte_3
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei CP_4
loro confronti. .
Come ben noto ai sensi del combinato disposto degli artt. 149 e 171 c.c. il fondo patrimoniale cessa per effetto dello scioglimento del matrimonio che, nel caso che ci occupa, si è verificato essendo intervenuta la fattispecie risolutiva (decesso dei coniugi).
La Corte di Cassazione ha, anche di recente, affermato che “ La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cassazione civile, sez. II, 30251/2023 conforme a Cass. ord. 19568/2017 e sent. sez.
I, 10553/2009)
Nel merito, la domanda di simulazione nei confronti di e CP_1
formulata dal solo è destituita di Controparte_2 Controparte_10
fondamento.
Ed invero come si evince dagli atti di causa il fondo patrimoniale è stato costituito in data 04/05/2012 quando il figlio dei coniugi aveva un anno di Per_4
età circa essendo nato il [...] (come da certificato di nascita in atti non contestato) e pertanto tale circostanza comprova la volontà di costituire il fondo per i bisogni della propria famiglia in considerazione della minore età del figlio.
Quanto invece alla domanda di revocatoria, occorre preliminarmente esaminare la eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti nei confronti del . CP_6
Orbene mette conto evidenziare che il fallimento della società era stato dichiarato con sentenza del 06/04/2017 ed il termine prescrizionale quinquennale per l'azione legale decorreva dalla data dell'atto posto in essere dai coniugi coincidente con la data di trascrizione del fondo patrimoniale, Persona_2
quale adempimento obbligatorio ex art. 2647 c.c., e precisamente dal 23/05/2012 ( vedi all. 69 dell'atto di citazione) mentre l'atto di intervento è stato depositato in data
19/01/2018 e quindi oltre il termine quinquennale con conseguente prescrizione del diritto a far valere la revocatoria.
Sotto altro profilo il deduce che l'obbligazione fideiussoria del CP_6
sarebbe stata assunta per far fronte ai bisogni della famiglia e pertanto il CP_3
fondo patrimoniale non sarebbe opponibile alla procedura.
La giurisprudenza ritiene che quando vi sia, come nel caso in questione, una fideiussione stipulata a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale la funzione diretta ed immediata sia proprio quella di garantire le obbligazioni della società. La Corte di Cassazione è andata anche ben oltre precisando che “nell'esercizio dell'attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì al fine dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale.” (Cass. ordinanza n. 27562 del 28/09/2023). In particolare nella citata sentenza veniva evidenziato come la fideiussione stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale era da ritenersi destinata in via immediata e diretta a garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare.
Ciò non esclude a priori che l'obbligazione possa essere assunta per scopi diversi da quelli societari ma nel caso di specie risulta puntualmente indicato nel verbale societario del 23 maggio 2014 che l'importo complessivo erogato in misura pari ad
Euro 1.060.485 era stato versato quanto ad Euro 377.615 a e Controparte_3
quanto ad Euro 682.870 a allo scopo di mantenere le fideiussioni CP_1
prestate in favore della società; di contro l'assunto del secondo il quale le CP_6
somme erano state erogate per i bisogni delle famiglie dei si basa sui verbali CP_3
societari del 21 aprile 2005 e del 7 luglio 2009 in cui genericamente viene indicato che sarebbero stati effettuati dei finanziamenti ai soci per le necessità familiari.
Alla luce di ciò stante la genericità degli elementi prodotti dal Fallimento la tesi formulata dalla procedura concorsuale non appare suffragata da prove idonee e non può pertanto trovare accoglimento.
Venendo alla domanda di revocatoria, il primo presupposto dell'azione ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050), né la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla normativa di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (cfr. Cass. 22 marzo
1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (cfr. Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678): anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto e attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (cfr. Cass. 26 febbraio 1986, n. 1220; Cass. 22 marzo 1990, n. 2400;
Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. 2 settembre 1996, n. 8013; Cass. 18 febbraio
1998, n. 1712; Cass. 22 gennaio 1999, n. 591; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144).
Con riferimento al caso in questione risulta documentalmente provata la sussistenza di un considerevole credito vantato da poi Parte_1 CP_8
nei confronti della società e dei fideiussori e come
[...] CP_1 Controparte_3
risultante dal decreto ingiuntivo n. 14420/2017, divenuto esecutivo, nel quale i predetti sono stati condannati al pagamento dell'importo di Euro 98.216,66 oltre interessi e spese.
In ordine agli altri requisiti, si deve rilevare che il fondo patrimoniale oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 04/05/2012 e trascritto in data 23/05/2012 per cui successivamente al rilascio da parte di della fideiussione, CP_1
avvenuto in data 09/01/2012, in favore di e che costituisce la fonte delle Parte_1
obbligazioni.
Si deve dunque ritenere, in conformità con l'orientamento manifestato dalla
Suprema Corte, che in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito garantito, ossia alla data di sottoscrizione della fideiussione, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito e deve ritenersi irrilevante che i crediti vantati dalla banca, a favore della quale era stata in precedenza prestata la garanzia, fossero derivati da affidamenti concessi al debitore principale in epoca successiva all'atto di disposizione compiuto dal fideiussore (cfr. Cass. Civ. n.
22465/06).
Ciò premesso, si deve ritenere che, nella fattispecie in esame, i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni siano desumibili con ragionevole certezza dalle risultanze istruttorie acquisite.
Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dall'atto di cui viene chiesta la revoca occorre, invero, osservare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la sua garanzia generica, spetta al debitore dimostrare - in applicazione del principio di vicinanza della prova - l'assoluta capienza del suo patrimonio e l'insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. Civ. n. 21808/15).
Ne consegue che tale requisito deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, non potendosi dubitare che la costituzione nel fondo di tutti i beni immobili disponibili, fatto non contestato, comporta che la garanzia patrimoniale sia venuta meno, quantomeno rispetto al patrimonio immobiliare, e così la possibilità per i creditori di recuperare il credito e senza che i convenuti abbiano provato il contrario ossia di essere solvibili.
Dalla gratuità dell'atto oggetto di revocatoria, discende, poi, che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria deve essere valutato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., solo con riguardo alla posizione del debitore.
Orbene era legale rappresentante della società, titolare della CP_1
quota dell'80% della stessa e fideiussore per cui non vi chi non veda come non poteva non essere a conoscenza delle pendenze debitorie della società e quanto a
[...]
parimenti in quanto suo coniuge. CP_2 Sussistono, dunque, nella fattispecie concreta tutte le condizioni richieste dalla norma di cui all'art. 2901 c.c. affinché la parte attrice ottenga la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dai convenuti e CP_1 [...]
in pregiudizio alle ragioni creditorie: 1) la sussistenza del credito;
2) la CP_2
consapevolezza in capo alla parte debitrice del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito anteriore all'atto dispositivo.
In accoglimento della domanda spiegata da e per essa Controparte_8
quale cessionaria di e per essa Parte_3 Parte_1
deve, pertanto, essere dichiarata l'inefficacia nei confronti delle Parte_2
medesime, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del fondo patrimoniale posto in essere da
[...]
e rep. 5203 e racc. 4047, del 04.05.2012, trascritto in CP_1 Controparte_2
data 23.05.2012 al reg. gen. N. 53601 reg. part. 39528 e annotato sull'atto di matrimonio in data 06.06.2012.
Per quanto attiene alle spese di lite relativamente alle domande promosse nei confronti di e entrambi deceduti, in considerazione Controparte_3 CP_4
delle circostanze che hanno portato alla anticipata conclusione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione tra le parti mentre relativamente alle domande formulate nei confronti di e le spese sono CP_1 Controparte_2
liquidate nei termini indicati in dispositivo e seguono la soccombenza, risultando tali e quanto alle domande formulate dalla cessionaria CP_1 Controparte_2
e il relativamente alle domande da questo formulate. Controparte_8 CP_6
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3668/2017 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti relativamente alle domande formulate nei confronti di e e dei loro eredi Controparte_3 CP_4
e/o legatari e ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla annotazione della presente sentenza relativamente allo scioglimento del fondo patrimoniale per atto notaio , in Roma, rep. 5209 e racc. 4053, del Persona_1
10.05.2012, trascritto in data 30.05.2012 al reg. gen. n. 56074 reg. part. 41233,
- dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_8
e per essa quale cessionaria di
[...] Parte_3 Parte_1
e per essa del fondo patrimoniale posto in essere da
[...] Parte_2 [...]
e per atto a rogito notaio , in Roma, CP_1 Controparte_2 Persona_1
rep. 5203 e racc. 4047, del 04.05.2012, trascritto in data 23.05.2012 al reg. gen. N.
53601 reg. part. 39528,
- rigetta le domande formulate dal nei confronti di Controparte_10 [...]
e CP_1 Controparte_2
- compensa le spese di lite tra le parti relativamente alle domande formulate nei confronti di e e per essi dei loro eredi/ legatari Controparte_3 CP_4
, e;
CP_1 Controparte_2 CP_5
- condanna e in solido, a rimborsare le spese di CP_1 Controparte_2
lite che liquida, a favore di e per essa Controparte_8 [...]
in € 10.578,00 per compensi e € 786,00 per spese, oltre IVA, CPA Parte_3
e rimborso spese forfettarie, come per legge;
- condanna il a rimborsare le spese di lite che liquida, a Controparte_10
favore di e in qualità di convenuti a titolo CP_1 Controparte_2
personale, in € 7.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ciani