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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE II SEZIONE CIVILE
Udienza del 11/11/2025 N. 160 /2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Varese Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Parte_1 C.F._1
PA e UC RU ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, alla via
Salvo D'Acquisto n. 35, come da procura in atti
RICORRENTE contro
con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta 3/5 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta pagamento provvidenze economiche da decreto di omologa ex art.
445bis cpc
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3.3.2025 Pt_1
ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della prestazione
[...] CP_1 assistenziale di cui al decreto di omologa ex art. 445bis cpc notificato il 19.3.2024 (in atti).
Costituendosi ritualmente in giudizio l' dava atto di aver provveduto a liquidare la prestazione CP_1 richiesta (si veda estratto di liquidazione del 20.3.2025, prodotto unitamente alla memoria difensiva).
In prima udienza i procuratori hanno quindi congiuntamente chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, salvo che parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese di lite con distrazione, mentre parte resistente ne ha chiesto l'integrale compensazione. In primo luogo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto il bene della vita oggetto del presente giudizio, ossia il pagamento delle provvidenze economiche relative al decreto di omologa ex art. 445bis cpc precedentemente emesso.
Quanto invece alla regolamentazione delle spese di lite, sebbene risulti per tabulas che il provvedimento di liquidazione versato in atti dall'istituto sia stato emesso prima della notifica dell'odierno ricorso, va comunque ritenuto prevalente - ai fini che ci occupano - il principio della soccombenza virtuale, anche in considerazione del fatto che nella odierna fattispecie non sono ravvisabili né le stringenti specifiche ipotesi in relazione alle quali il disposto di cui all'art. 92 cpc prevede la facoltà, per il giudice, di compensare le spese di lite, né le “gravi ed eccezionali ragioni” giustificative in tal senso.
Per ciò solo, le spese di lite vengono poste a carico di e, in considerazione della natura non CP_1 particolarmente complessa della fattispecie, vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere a le spese di lite, quantificate nell'importo CP_1 Parte_1 di € 1.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 15 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro Giorgiana Manzo
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Udienza del 11/11/2025 N. 160 /2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Varese Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Parte_1 C.F._1
PA e UC RU ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, alla via
Salvo D'Acquisto n. 35, come da procura in atti
RICORRENTE contro
con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta 3/5 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta pagamento provvidenze economiche da decreto di omologa ex art.
445bis cpc
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3.3.2025 Pt_1
ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento della prestazione
[...] CP_1 assistenziale di cui al decreto di omologa ex art. 445bis cpc notificato il 19.3.2024 (in atti).
Costituendosi ritualmente in giudizio l' dava atto di aver provveduto a liquidare la prestazione CP_1 richiesta (si veda estratto di liquidazione del 20.3.2025, prodotto unitamente alla memoria difensiva).
In prima udienza i procuratori hanno quindi congiuntamente chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, salvo che parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese di lite con distrazione, mentre parte resistente ne ha chiesto l'integrale compensazione. In primo luogo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto il bene della vita oggetto del presente giudizio, ossia il pagamento delle provvidenze economiche relative al decreto di omologa ex art. 445bis cpc precedentemente emesso.
Quanto invece alla regolamentazione delle spese di lite, sebbene risulti per tabulas che il provvedimento di liquidazione versato in atti dall'istituto sia stato emesso prima della notifica dell'odierno ricorso, va comunque ritenuto prevalente - ai fini che ci occupano - il principio della soccombenza virtuale, anche in considerazione del fatto che nella odierna fattispecie non sono ravvisabili né le stringenti specifiche ipotesi in relazione alle quali il disposto di cui all'art. 92 cpc prevede la facoltà, per il giudice, di compensare le spese di lite, né le “gravi ed eccezionali ragioni” giustificative in tal senso.
Per ciò solo, le spese di lite vengono poste a carico di e, in considerazione della natura non CP_1 particolarmente complessa della fattispecie, vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere a le spese di lite, quantificate nell'importo CP_1 Parte_1 di € 1.500,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di 15 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro Giorgiana Manzo
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