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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/11/2024, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2018 1140
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1140/2018 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Bolzano n. 11 elett.nte domiciliata in Grammichele in Viale R. Failla n.5, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Aquino che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], difeso Controparte_1 dall'Avv. Rossana Di Stefano;
RESISTENTE
1 Nonché con l'intervento di
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_2 C.F._1
a Caltagirone in via Bolzano n. 7, domiciliata a Torino Corso Novara n 38 piano 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Malaspina
Terza intervenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 8.5.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note tempestivamente depositate.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 21.6.2024.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 8.10.2018, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione dal marito, sig. con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio in data 31.10.1992 e dalla cui unione erano nati due figli: CP_2
nata il [...], oggi di anni 26 e nato il [...], oggi di anni 13.
[...] Persona_1
La ricorrente esponeva che la rottura della armonia coniugale era stata determinata unicamente dalle gravi condotte poste in essere dal marito, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, poi scoperta dalla ricorrente ed ammessa dallo stesso , determinando così la sig.ra a CP_1 Pt_1
chiedere la separazione, con addebito a carico del marito.
La sig.ra domandava inoltre che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore Pt_1 Per_1
ad entrambi i genitori, domandando altresì che fosse posto a carico del sig. un contributo CP_1
2 al mantenimento del figlio minore, pari ad euro 300 mensili ed un ulteriore contributo al mantenimento della stessa ricorrente pari a euro 300,00 mensili. A sostegno di tali domande, la deduceva che il marito svolgeva a tempo indeterminato (come la stessa ) la Pt_1 Pt_1 mansione di infermiere presso l'ASP di Catania, ma con funzioni di caposala e dunque percepiva uno stipendio mensile ben superiore a quello invece percepito dalla moglie (pari a 2.500 mensili in confronto ai 1.700 percepiti dalla ricorrente).
In pendenza della fissazione della udienza presidenziale, la sig.ra ne chiedeva una Pt_1
anticipazione, denunciando gravi fatti di violenza e minaccia posti in essere dal marito poco dopo il deposito del ricorso per la separazione, condotte che per la verità sarebbero iniziate già a partire dal mese di aprile del 2018, allorquando la ricorrente, scoperta la relazione extraconiugale del marito, gli aveva manifestato l'intenzione di separarsi, decisione che il coniuge non accettava. A seguito degli ultimi episodi di aggressione anche fisica verificatisi da ultimo il 30.10.2018, la ricorrente sporgeva denuncia-querela e per tali fatti veniva poi aperto a carico del sig. un procedimento CP_1
penale per il reato ex art. 572 c.p.
Si costituiva in giudizio il sig. , in data 21.12.2018, il quale in primo luogo smentiva di CP_1
aver intrattenuto alcuna relazione extraconiugale ed evidenziava che era stata la ad Pt_1
abbandonare la casa coniugale, ingenerando una tensione esasperata con il coniuge coinvolgendo anche i due figli.
Aderiva pertanto alla domanda di separazione, pur contestando la richiesta di addebito e chiedeva invece che il figlio minore fosse collocato presso di sé con obbligo in capo alla madre di contribuire al suo mantenimento, versando un importo mensile pari ad euro 150,00.
All'esito della udienza presidenziale del 4.4.2019 e della riserva assunta in pari data, preso atto che la ricorrente domandava anche un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, studentessa universitaria che era tornata a vivere con lei, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo:
- l'affido condiviso del minore e il suo collocamento presso la madre, regolamentando Per_1
il diritto di visita del padre;
- un contributo a carico del padre di euro 300 per il mantenimento del figlio minore e di euro
350,00 per la figlia maggiorenne
- nulla disponeva a titolo di mantenimento per la ricorrente
La suddetta ordinanza presidenziale veniva reclamata dal convenuto e tuttavia la Corte di Appello di
Catania la confermava integralmente, rigettando il reclamo proposto dal sig. . CP_1
3 Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, venivano ammessi i mezzi di prova orale nonché la documentazione fornita dalle parti.
Con memoria integrativa, ex art. 709 c.p.c. la ricorrente anche alla luce dei gravi fatti di violenza denunciati dalla stessa in sede penale nei confronti del marito, reiterava la domanda di addebito della separazione, domandando altresì che venisse anche disposto l'affido esclusivo a sé del figlio minore,
Per_1
Nelle more del giudizio, il sig. incardinava un sub-procedimento ex art 709 ter c.p.c. CP_1
volto ad ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali con riferimento alla regolamentazione dell'affido e delle visite del figlio minore, ricorso tuttavia rigettato con ordinanza del 4.12.2020 resa dal Giudice istruttore.
Con atto di intervento del 14.10.2020 interveniva nel presente giudizio la figlia maggiorenne della coppia, la quale domandava, a parziale modifica della ordinanza presidenziale Controparte_2
e deducendo la sopravvenuta circostanza di essersi trasferita a studiare a Torino, un aumento del contributo per il proprio mantenimento, in euro 900 mensili, da ripartire a carico di entrambi i genitori
(euro 600 a carico del padre ed euro 300 a carico della madre).
In relazione al ricorso presentato dalla figlia veniva quindi instaurato il contraddittorio e, all'esito, con ordinanza del 21.3.2021, il Giudice poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia fissando l'importo di euro 400 mensili a carico del sig. CP_2
e di euro 350,00 mensili a carico della sig.ra , oltre alle spese straordinarie, nella CP_1 Pt_1
misura del 50 % ciascuno.
Esaurita l'istruttoria, il giudizio veniva alfine rinviato per la precisazione delle conclusioni e veniva altresì acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente, con particolare riferimento agli esiti del procedimento penale avviato a carico del sig. , conclusosi con CP_1 sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p. emessa dal Tribunale di Caltagirone in data
3.4.2024.
In sede di note conclusive, la ricorrente di fatto rinunciava alla domanda di mantenimento per sé, peraltro mai più coltivata nel corso del giudizio.
§
Così ricostruita la vicenda processuale, in primo luogo osserva il Collegio che appare del tutto superflua la audizione del minore richiesta dal convenuto in sede di memorie finali con Per_1
conseguente istanza di rimessione della causa in istruttoria, alla luce del complessivo esito di tutti gli
4 accertamenti già svolti e dell'ampia istruttoria espletata, sia a mezzo delle prove orali sia a mezzo di documentazione acquisita.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente
La domanda di addebito è fondata e può pertanto essere accolta, per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Nella vicenda che ci occupa, la ricorrente aveva in principio fondato la domanda di addebito sostenendo che la crisi coniugale era stata determinata dalla circostanza che il marito aveva iniziato una relazione extraconiugale con tal sig.ra , collega di lavoro e che la , Persona_2 Pt_1
una volta scoperto il fatto, aveva preso quindi la decisione di chiedere la separazione.
Occorre rammentare che secondo la giurisprudenza consolidata "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la
5 preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (Cass. ord.
6-1 n. 1685/2015; Cass. n. 25618/2007).
Ed è comunque onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr Cass. 18/3923, 12/2059), prova che, nel caso di specie, non si ritiene essere stata assolta dal convenuto.
Al contrario, il sig. , imputato nel procedimento penale summenzionato e sentito pertanto CP_1
in quella veste alla udienza del 17.10.2023 ha in quella sede proprio confermato che la moglie aveva chiesto la separazione dopo aver scoperto il tradimento (cfr. verbale udienza penale del 17.10.2023, pag. 14, prodotto dalla ricorrente), ciò a palese smentita di quanto invece in questa sede aveva affermato nella propria comparsa di costituzione, ove inizialmente aveva anzi affermato di non aver mai avuto alcuna relazione extraconiugale.
L'esistenza di tale relazione, invece, così come la contiguità temporale con la separazione di fatto, è stata in effetti confermata anche dalle prove testimoniali assunte, in particolare dalle dichiarazioni rese dalla figlia della coppia, e dall'ex coniuge della sig.ra il quale a sua volta CP_2 Per_2
rammentava di aver appreso della relazione della propria moglie con il sig. , di cui già CP_1 sospettava sin dall'anno 2016, avendoli personalmente colti in atteggiamenti intimi dentro la macchina posteggiata nelle vicinanze di casa , tanto che poi decideva a sua volta di separarsi dalla moglie nel medesimo anno del 2018. (cfr. verbale udienza del 9.1.2023).
Ritiene il Collegio che le deposizioni testimoniali non sembrano inficiate da inattendibilità, essendo d'altra parte coerenti con quanto dichiarato dallo stesso in sede penale, come sopra detto. CP_1
Va detto poi che in uno alla allegazione della violazione dell'obbligo di fedeltà, la ricorrente ha di fatto integrato la propria domanda di addebito anche alla luce delle gravi condotte di violenza e di minaccia perpetrate nei suoi confronti dal sig. nel periodo di fatto concomitante con la CP_1
proposizione della domanda di separazione e, verosimilmente, proprio subito dopo la scoperta del tradimento, ossia circa dal mese di aprile del 2018 (cfr. denuncia resa in sede penale).
In relazione a tali fatti va detto che il convenuto è stato condannato in sede penale, per il reato di cui all'art. 572 c.p., con sentenza emessa in data 3.4.2024, avendo il Tribunale penale accertato la attendibilità delle accuse mosse dalla sig.ra . Pt_1
6 Ebbene, per quanto rileva in questa sede ai fini della declaratoria di addebito della separazione, occorre rammentare che se, in linea generale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass. civ., n. 8862/2012), è altrettanto indubbio che l'indagine sul nesso causale trova sempre una attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista, come in effetti avvenuto nel caso di specie, anche in atti di violenza, fisici o psichici, quand'anche verificatisi in un momento successivo alla separazione di fatto.
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicchè esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi, restando altresì irrilevante anche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 7388 del
2017).
L'avvenuto accertamento in sede penale della responsabilità del sig. per le reiterate CP_1
aggressioni e minacce nei confronti della moglie non può essere trascurato, tanto più a fronte della specificità delle accuse descritte dalla in sede di denuncia resa in data 13.11.2018 e a fronte Pt_1
anche di un certificato medico, datato 31.10.2018, proveniente dall'ASP di Catania, che aveva attestato la presenza di escoriazioni ed ematomi sulle braccia della ricorrente, a seguito della riferita aggressione da parte del marito.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che plurimi sono gli elementi che depongono a sostegno della responsabilità del sig. nella causazione della fine del matrimonio e dunque la CP_1
domanda di addebito avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento.
Sui provvedimenti relativi al figlio minorenne Per_1
Ritiene il Tribunale di poter in primo luogo confermare l'affido condiviso del minore ad Per_1
entrambi i genitori, così come disposto provvisoriamente in sede presidenziale, non essendo comunque emerse circostanze significative che giustifichino una deroga dalla preferenza sempre accordata dall'ordinamento a favore dell'affido condiviso rispetto all'affido c.d. monogenitoriale.
La stessa ricorrente, d'altra parte, pur avendo domandato l'affido esclusivo in sede di memoria integrativa, nelle conclusioni ha invece richiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali.
7 Deve trovare parimenti conferma il collocamento di presso la madre, con la quale ha sempre Per_1
stabilmente convissuto e a cui pertanto deve essere assegnata la casa coniugale, così come la regolamentazione delle visite del padre, così come fissata in sede di ordinanza presidenziale, atteso che tale assetto ormai ha assunto una sostanziale stabilità.
Sugli obblighi di mantenimento a favore della prole
Per quanto attiene alla ripartizione degli obblighi di mantenimento dei due figli della coppia, valgono le seguenti considerazioni.
I coniugi svolgono entrambi la professione di infermieri, con contratto a tempo indeterminato presso l'ASP di Catania, potendo dunque contare su una capacità economica e reddituale sostanzialmente analoga, sebbene in parte superiore per il sig. (da ultima dichiarazione reddituale in atti, CP_1
reddito annuale imponibile di euro 46.472,00) rispetto alla sig.ra (la quale da ultima Pt_1
dichiarazione reddituale percepisce un reddito annuale imponibile di euro 37.427,00).
Ciò posto, per quanto attiene al minore collocato presso la madre, occorre stabilire il Per_1
contributo economico da porre a carico del sig. , potendo confermarsi sul punto l'importo CP_1
già stabilito in sede di ordinanza presidenziale, pari cioè a euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale importo, la cui conferma viene richiesta anche dalla e che era stato Pt_1
a suo tempo confermato anche dalla Corte di Appello di Catania, si ritiene tuttora congruo ed adeguato alle esigenze di vita del ragazzo.
Per quanto invece riguarda la figlia maggiorenne, , la quale aveva spiegato Controparte_2
autonomo intervento in giudizio come sopra evidenziato, ritiene il Collegio di poter parimenti confermare quanto disposto in corso di giudizio, prevedendosi cioè un contributo al mantenimento della ragazza, ancora studentessa universitaria fuori sede (Torino), a carico di entrambi i genitori, nella misura di euro 400,00 a carico del sig. e di euro 350,00 a carico della sig.ra CP_1
, con ripartizione in capo a entrambi i coniugi delle spese straordinarie, nella misura del 50% Pt_1
ciascuno.
Anche tale importo, pari a complessivi euro 750,00, di fatto neppure oggetto di contestazione tra le parti, mantiene la sua giustificazione nella necessità di assicurare alla figlia i mezzi di sostentamento nonché il contributo agli studi universitari, tenuto anche conto del costo della vita, sicuramente più elevato, che la ragazza deve sostenere nella città di Torino.
8 Le spese di lite
Per la determinazione delle spese di lite si deve osservare il generale principio della soccombenza.
Nel caso di specie, allora, si evidenzia che il convenuto è risultato soccombente rispetto alla domanda di addebito e parimenti soccombente era stato con riferimento al procedimento avviato in corso di causa ai sensi dell'art. 709 ter, il cui ricorso era alfine stato rigettato.
Ritiene allora il Collegio di dover porre a carico del sig. il 50% delle spese del presente CP_1
giudizio, potendosi invece compensare il restante 50% tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di separazione.
Il complessivo ammontare delle spese viene fissato nell'importo indicato in dispositivo, considerandosi svolte tutte le fasi ai parametri minimi fissati dall'art. 55 del D.M.147 del 2022, ad eccezione della fase di istruttoria e trattazione che può essere considerata secondo i parametri medi, tenuto conto della ampia attività istruttoria, del numero di udienze e della presenza del sub- procedimento avviato dal sig. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. DICHIARA la separazione addebitabile al sig. Controparte_1
3. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo Per_1
presso la madre;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nei termini fissati in sede di ordinanza presidenziale emessa il 9.5.2019;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore, l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
oltre al
50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
6. DISPONE che il sig. versi direttamente sul conto corrente intestato Controparte_1
alla figlia maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_2
mantenimento, un contributo mensile pari a euro 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè documentate;
7. DISPONE che la sig.ra versi direttamente sul conto corrente intestato Parte_1
alla figlia maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_2
9 mantenimento, un contributo mensile pari a euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè documentate;
8. CONDANNA il sig. a rifondere alla ricorrente il 50% delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano per l'intero in: euro 4.700,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 50% delle predette spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 25.11.2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1140/2018 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Bolzano n. 11 elett.nte domiciliata in Grammichele in Viale R. Failla n.5, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Aquino che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], difeso Controparte_1 dall'Avv. Rossana Di Stefano;
RESISTENTE
1 Nonché con l'intervento di
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_2 C.F._1
a Caltagirone in via Bolzano n. 7, domiciliata a Torino Corso Novara n 38 piano 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Malaspina
Terza intervenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 8.5.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note tempestivamente depositate.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 21.6.2024.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 8.10.2018, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione dal marito, sig. con Controparte_1
il quale aveva contratto matrimonio in data 31.10.1992 e dalla cui unione erano nati due figli: CP_2
nata il [...], oggi di anni 26 e nato il [...], oggi di anni 13.
[...] Persona_1
La ricorrente esponeva che la rottura della armonia coniugale era stata determinata unicamente dalle gravi condotte poste in essere dal marito, il quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, poi scoperta dalla ricorrente ed ammessa dallo stesso , determinando così la sig.ra a CP_1 Pt_1
chiedere la separazione, con addebito a carico del marito.
La sig.ra domandava inoltre che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore Pt_1 Per_1
ad entrambi i genitori, domandando altresì che fosse posto a carico del sig. un contributo CP_1
2 al mantenimento del figlio minore, pari ad euro 300 mensili ed un ulteriore contributo al mantenimento della stessa ricorrente pari a euro 300,00 mensili. A sostegno di tali domande, la deduceva che il marito svolgeva a tempo indeterminato (come la stessa ) la Pt_1 Pt_1 mansione di infermiere presso l'ASP di Catania, ma con funzioni di caposala e dunque percepiva uno stipendio mensile ben superiore a quello invece percepito dalla moglie (pari a 2.500 mensili in confronto ai 1.700 percepiti dalla ricorrente).
In pendenza della fissazione della udienza presidenziale, la sig.ra ne chiedeva una Pt_1
anticipazione, denunciando gravi fatti di violenza e minaccia posti in essere dal marito poco dopo il deposito del ricorso per la separazione, condotte che per la verità sarebbero iniziate già a partire dal mese di aprile del 2018, allorquando la ricorrente, scoperta la relazione extraconiugale del marito, gli aveva manifestato l'intenzione di separarsi, decisione che il coniuge non accettava. A seguito degli ultimi episodi di aggressione anche fisica verificatisi da ultimo il 30.10.2018, la ricorrente sporgeva denuncia-querela e per tali fatti veniva poi aperto a carico del sig. un procedimento CP_1
penale per il reato ex art. 572 c.p.
Si costituiva in giudizio il sig. , in data 21.12.2018, il quale in primo luogo smentiva di CP_1
aver intrattenuto alcuna relazione extraconiugale ed evidenziava che era stata la ad Pt_1
abbandonare la casa coniugale, ingenerando una tensione esasperata con il coniuge coinvolgendo anche i due figli.
Aderiva pertanto alla domanda di separazione, pur contestando la richiesta di addebito e chiedeva invece che il figlio minore fosse collocato presso di sé con obbligo in capo alla madre di contribuire al suo mantenimento, versando un importo mensile pari ad euro 150,00.
All'esito della udienza presidenziale del 4.4.2019 e della riserva assunta in pari data, preso atto che la ricorrente domandava anche un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, studentessa universitaria che era tornata a vivere con lei, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo:
- l'affido condiviso del minore e il suo collocamento presso la madre, regolamentando Per_1
il diritto di visita del padre;
- un contributo a carico del padre di euro 300 per il mantenimento del figlio minore e di euro
350,00 per la figlia maggiorenne
- nulla disponeva a titolo di mantenimento per la ricorrente
La suddetta ordinanza presidenziale veniva reclamata dal convenuto e tuttavia la Corte di Appello di
Catania la confermava integralmente, rigettando il reclamo proposto dal sig. . CP_1
3 Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, venivano ammessi i mezzi di prova orale nonché la documentazione fornita dalle parti.
Con memoria integrativa, ex art. 709 c.p.c. la ricorrente anche alla luce dei gravi fatti di violenza denunciati dalla stessa in sede penale nei confronti del marito, reiterava la domanda di addebito della separazione, domandando altresì che venisse anche disposto l'affido esclusivo a sé del figlio minore,
Per_1
Nelle more del giudizio, il sig. incardinava un sub-procedimento ex art 709 ter c.p.c. CP_1
volto ad ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali con riferimento alla regolamentazione dell'affido e delle visite del figlio minore, ricorso tuttavia rigettato con ordinanza del 4.12.2020 resa dal Giudice istruttore.
Con atto di intervento del 14.10.2020 interveniva nel presente giudizio la figlia maggiorenne della coppia, la quale domandava, a parziale modifica della ordinanza presidenziale Controparte_2
e deducendo la sopravvenuta circostanza di essersi trasferita a studiare a Torino, un aumento del contributo per il proprio mantenimento, in euro 900 mensili, da ripartire a carico di entrambi i genitori
(euro 600 a carico del padre ed euro 300 a carico della madre).
In relazione al ricorso presentato dalla figlia veniva quindi instaurato il contraddittorio e, all'esito, con ordinanza del 21.3.2021, il Giudice poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia fissando l'importo di euro 400 mensili a carico del sig. CP_2
e di euro 350,00 mensili a carico della sig.ra , oltre alle spese straordinarie, nella CP_1 Pt_1
misura del 50 % ciascuno.
Esaurita l'istruttoria, il giudizio veniva alfine rinviato per la precisazione delle conclusioni e veniva altresì acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente, con particolare riferimento agli esiti del procedimento penale avviato a carico del sig. , conclusosi con CP_1 sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p. emessa dal Tribunale di Caltagirone in data
3.4.2024.
In sede di note conclusive, la ricorrente di fatto rinunciava alla domanda di mantenimento per sé, peraltro mai più coltivata nel corso del giudizio.
§
Così ricostruita la vicenda processuale, in primo luogo osserva il Collegio che appare del tutto superflua la audizione del minore richiesta dal convenuto in sede di memorie finali con Per_1
conseguente istanza di rimessione della causa in istruttoria, alla luce del complessivo esito di tutti gli
4 accertamenti già svolti e dell'ampia istruttoria espletata, sia a mezzo delle prove orali sia a mezzo di documentazione acquisita.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente
La domanda di addebito è fondata e può pertanto essere accolta, per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 co. II c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Nella vicenda che ci occupa, la ricorrente aveva in principio fondato la domanda di addebito sostenendo che la crisi coniugale era stata determinata dalla circostanza che il marito aveva iniziato una relazione extraconiugale con tal sig.ra , collega di lavoro e che la , Persona_2 Pt_1
una volta scoperto il fatto, aveva preso quindi la decisione di chiedere la separazione.
Occorre rammentare che secondo la giurisprudenza consolidata "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la
5 preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" (Cass. ord.
6-1 n. 1685/2015; Cass. n. 25618/2007).
Ed è comunque onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr Cass. 18/3923, 12/2059), prova che, nel caso di specie, non si ritiene essere stata assolta dal convenuto.
Al contrario, il sig. , imputato nel procedimento penale summenzionato e sentito pertanto CP_1
in quella veste alla udienza del 17.10.2023 ha in quella sede proprio confermato che la moglie aveva chiesto la separazione dopo aver scoperto il tradimento (cfr. verbale udienza penale del 17.10.2023, pag. 14, prodotto dalla ricorrente), ciò a palese smentita di quanto invece in questa sede aveva affermato nella propria comparsa di costituzione, ove inizialmente aveva anzi affermato di non aver mai avuto alcuna relazione extraconiugale.
L'esistenza di tale relazione, invece, così come la contiguità temporale con la separazione di fatto, è stata in effetti confermata anche dalle prove testimoniali assunte, in particolare dalle dichiarazioni rese dalla figlia della coppia, e dall'ex coniuge della sig.ra il quale a sua volta CP_2 Per_2
rammentava di aver appreso della relazione della propria moglie con il sig. , di cui già CP_1 sospettava sin dall'anno 2016, avendoli personalmente colti in atteggiamenti intimi dentro la macchina posteggiata nelle vicinanze di casa , tanto che poi decideva a sua volta di separarsi dalla moglie nel medesimo anno del 2018. (cfr. verbale udienza del 9.1.2023).
Ritiene il Collegio che le deposizioni testimoniali non sembrano inficiate da inattendibilità, essendo d'altra parte coerenti con quanto dichiarato dallo stesso in sede penale, come sopra detto. CP_1
Va detto poi che in uno alla allegazione della violazione dell'obbligo di fedeltà, la ricorrente ha di fatto integrato la propria domanda di addebito anche alla luce delle gravi condotte di violenza e di minaccia perpetrate nei suoi confronti dal sig. nel periodo di fatto concomitante con la CP_1
proposizione della domanda di separazione e, verosimilmente, proprio subito dopo la scoperta del tradimento, ossia circa dal mese di aprile del 2018 (cfr. denuncia resa in sede penale).
In relazione a tali fatti va detto che il convenuto è stato condannato in sede penale, per il reato di cui all'art. 572 c.p., con sentenza emessa in data 3.4.2024, avendo il Tribunale penale accertato la attendibilità delle accuse mosse dalla sig.ra . Pt_1
6 Ebbene, per quanto rileva in questa sede ai fini della declaratoria di addebito della separazione, occorre rammentare che se, in linea generale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass. civ., n. 8862/2012), è altrettanto indubbio che l'indagine sul nesso causale trova sempre una attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista, come in effetti avvenuto nel caso di specie, anche in atti di violenza, fisici o psichici, quand'anche verificatisi in un momento successivo alla separazione di fatto.
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicchè esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi, restando altresì irrilevante anche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 7388 del
2017).
L'avvenuto accertamento in sede penale della responsabilità del sig. per le reiterate CP_1
aggressioni e minacce nei confronti della moglie non può essere trascurato, tanto più a fronte della specificità delle accuse descritte dalla in sede di denuncia resa in data 13.11.2018 e a fronte Pt_1
anche di un certificato medico, datato 31.10.2018, proveniente dall'ASP di Catania, che aveva attestato la presenza di escoriazioni ed ematomi sulle braccia della ricorrente, a seguito della riferita aggressione da parte del marito.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che plurimi sono gli elementi che depongono a sostegno della responsabilità del sig. nella causazione della fine del matrimonio e dunque la CP_1
domanda di addebito avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento.
Sui provvedimenti relativi al figlio minorenne Per_1
Ritiene il Tribunale di poter in primo luogo confermare l'affido condiviso del minore ad Per_1
entrambi i genitori, così come disposto provvisoriamente in sede presidenziale, non essendo comunque emerse circostanze significative che giustifichino una deroga dalla preferenza sempre accordata dall'ordinamento a favore dell'affido condiviso rispetto all'affido c.d. monogenitoriale.
La stessa ricorrente, d'altra parte, pur avendo domandato l'affido esclusivo in sede di memoria integrativa, nelle conclusioni ha invece richiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali.
7 Deve trovare parimenti conferma il collocamento di presso la madre, con la quale ha sempre Per_1
stabilmente convissuto e a cui pertanto deve essere assegnata la casa coniugale, così come la regolamentazione delle visite del padre, così come fissata in sede di ordinanza presidenziale, atteso che tale assetto ormai ha assunto una sostanziale stabilità.
Sugli obblighi di mantenimento a favore della prole
Per quanto attiene alla ripartizione degli obblighi di mantenimento dei due figli della coppia, valgono le seguenti considerazioni.
I coniugi svolgono entrambi la professione di infermieri, con contratto a tempo indeterminato presso l'ASP di Catania, potendo dunque contare su una capacità economica e reddituale sostanzialmente analoga, sebbene in parte superiore per il sig. (da ultima dichiarazione reddituale in atti, CP_1
reddito annuale imponibile di euro 46.472,00) rispetto alla sig.ra (la quale da ultima Pt_1
dichiarazione reddituale percepisce un reddito annuale imponibile di euro 37.427,00).
Ciò posto, per quanto attiene al minore collocato presso la madre, occorre stabilire il Per_1
contributo economico da porre a carico del sig. , potendo confermarsi sul punto l'importo CP_1
già stabilito in sede di ordinanza presidenziale, pari cioè a euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale importo, la cui conferma viene richiesta anche dalla e che era stato Pt_1
a suo tempo confermato anche dalla Corte di Appello di Catania, si ritiene tuttora congruo ed adeguato alle esigenze di vita del ragazzo.
Per quanto invece riguarda la figlia maggiorenne, , la quale aveva spiegato Controparte_2
autonomo intervento in giudizio come sopra evidenziato, ritiene il Collegio di poter parimenti confermare quanto disposto in corso di giudizio, prevedendosi cioè un contributo al mantenimento della ragazza, ancora studentessa universitaria fuori sede (Torino), a carico di entrambi i genitori, nella misura di euro 400,00 a carico del sig. e di euro 350,00 a carico della sig.ra CP_1
, con ripartizione in capo a entrambi i coniugi delle spese straordinarie, nella misura del 50% Pt_1
ciascuno.
Anche tale importo, pari a complessivi euro 750,00, di fatto neppure oggetto di contestazione tra le parti, mantiene la sua giustificazione nella necessità di assicurare alla figlia i mezzi di sostentamento nonché il contributo agli studi universitari, tenuto anche conto del costo della vita, sicuramente più elevato, che la ragazza deve sostenere nella città di Torino.
8 Le spese di lite
Per la determinazione delle spese di lite si deve osservare il generale principio della soccombenza.
Nel caso di specie, allora, si evidenzia che il convenuto è risultato soccombente rispetto alla domanda di addebito e parimenti soccombente era stato con riferimento al procedimento avviato in corso di causa ai sensi dell'art. 709 ter, il cui ricorso era alfine stato rigettato.
Ritiene allora il Collegio di dover porre a carico del sig. il 50% delle spese del presente CP_1
giudizio, potendosi invece compensare il restante 50% tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di separazione.
Il complessivo ammontare delle spese viene fissato nell'importo indicato in dispositivo, considerandosi svolte tutte le fasi ai parametri minimi fissati dall'art. 55 del D.M.147 del 2022, ad eccezione della fase di istruttoria e trattazione che può essere considerata secondo i parametri medi, tenuto conto della ampia attività istruttoria, del numero di udienze e della presenza del sub- procedimento avviato dal sig. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. DICHIARA la separazione addebitabile al sig. Controparte_1
3. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo Per_1
presso la madre;
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nei termini fissati in sede di ordinanza presidenziale emessa il 9.5.2019;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
minore, l'importo di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
oltre al
50% delle spese straordinarie, purchè concordate e documentate;
6. DISPONE che il sig. versi direttamente sul conto corrente intestato Controparte_1
alla figlia maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_2
mantenimento, un contributo mensile pari a euro 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè documentate;
7. DISPONE che la sig.ra versi direttamente sul conto corrente intestato Parte_1
alla figlia maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_2
9 mantenimento, un contributo mensile pari a euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè documentate;
8. CONDANNA il sig. a rifondere alla ricorrente il 50% delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano per l'intero in: euro 4.700,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 50% delle predette spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 25.11.2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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