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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2626/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Zamagni
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, con sede in Malè (TN), via IV Novembre n° 13, in persona
[...] del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi
PARTE OPPOSTA
E
, con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 127, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore
, con sede legale in Ossana (TN), via dell'Artigianato Controparte_3
n. 3/B, in persona del legale rappresentante pro tempore
, residente in [...] Controparte_4
, residente in [...]
Bezzi n. 3
residente in [...] Controparte_6
, residente in [...] Controparte_7
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
OGGETTO: pagina 1 di 14 opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
così conclude: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza:
- sospendere la procedura esecutiva sub n. 78/2022 RGE – Tribunale di Trento per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione del titolo nei confronti di per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 204/2022 emesso dal Tribunale di Trento il 13-
14.04.2022 nei confronti dell'odierna ricorrente in opposizione;
- accertare - seppur in via sommaria – la qualità di consumatore rivestita dal fide- garante defunto e, di conseguenza, il subentro della sua erede ON [...] nella suddetta posizione;
Parte_1
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia della clausola di cui all'art. 7 della fideiussione rilasciata da in data ON
05.08.2005 nella quale la sig.ra è subentrata iure successionis per Parte_1 violazione della normativa in materia consumeristica e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 co. 3c.c. della fideiussione sottoscritta in data 05.08.2005 nella quale la sig.ra è ON Parte_1 subentrata iure successionis e, consequenzialmente, accertare e dichiarare la liberazione di da ogni obbligazione nei confronti dell'odierna convenuta quale Parte_1 garante iure successionis della CP_3
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia della clausola di cui all'art. 3 della fideiussione rilasciata da in data ON
05.08.2005 nella quale la sig.ra è subentrata iure successionis per Parte_1 violazione della normativa in materia consumeristica e, per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere liberata la sig.ra Parte_1 dalle obbligazioni fideiussorie per l'intervenuta decadenza della Banca dal termine di cui all'art. 1957 c.c., disporre la riduzione del quantum debitorio dell'odierna opponente in proporzione alla quota ereditaria della stessa.
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore del
Tribunale di Rovereto in forza del combinato disposto degli artt. 28 e 38, co. 3 c.p.c. nonché dell'art. 66 bis cod. cons. e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare pagina 2 di 14 l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 204/2022 emesso dal Tribunale di Trento in quanto pronunciato da Giudice incompetente;
- Con vittoria di spese e competente della presente procedura, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
- In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze esposte in narrativa, anche a conferma dei documenti prodotti, previa idonea capitolazione nei termini istruttori. Testi riservati.
Con ogni consentita riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e formulazioni di istanze istruttorie anche alla luce dell'atteggiamento processuale avversario”
così conclude: Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
e respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande svolte dalla signora e, per l'effetto, respingerle Parte_1 integralmente;
IN OGNI CASO:
- condannare controparte alla integrale rifusione delle competenze e delle spese relative al presente procedimento, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% ex D.M. 55/14, al 4% CNPA ed all'IVA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, modificare e/o precisare le domande già svolte e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche in relazione all'atteggiamento processuale assunto da controparte;
- si fa salva ogni ulteriore istanza.
Cassa Rurale ribadisce l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa di data
28.2.2024 nei confronti di ai sensi dell'art. 141 comma 4 c.p.c., tenuto Controparte_7 conto di un possibile conflitto di interessi tra l'opponente e la signora Parte_1
.” Controparte_7 pagina 3 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora Controparte_9 innanzi, per brevità, soltanto , con sede in Malè, per chiedere, oltre alla CP_1 sospensione della procedura esecutiva n° 78/2022 R.G.E., di accertare e dichiarare:
➢ “l'inesistenza e/o la nullità della notificazione del titolo” nei suoi confronti e, per l'effetto, “l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 204/2022 emesso dal Tribunale di Trento il 13-14.04.2022”;
➢ la qualità di consumatore rivestita dal “fide-garante defunto , al ON quale essa attrice era succeduta mortis causa;
➢ la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia delle clausole n° 7 e n° 3 della fideiussione rilasciata da il 5.8.2005 per violazione della ON normativa consumeristica e, per l'effetto, la decadenza di controparte ex art. 1957
c.c., nonché la riduzione del quantum dovuto da essa opponente in proporzione alla sua quota ereditaria;
➢ l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore di quello di Rovereto ai sensi degli artt. 28, 38 c.p.c. e 66 bis Cod. Cons., con conseguente revoca del detto decreto ingiuntivo.
A sostegno di tali domande in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ le dette conclusioni erano state già formulate nel ricorso per opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c. depositato nel corso della procedura esecutiva immobiliare sub n° 78/2022 R.G.E.;
➢ in conformità a quanto disposto dal giudice dell'esecuzione con l'atto di citazione in riassunzione si intendeva introdurre il giudizio di merito successivo alla fase sommaria;
➢ il giudice dell'esecuzione non aveva stabilito (a) se il decreto ingiuntivo era stato
“emesso in modo regolare”, visto che nel ricorso monitorio essa opponente era stata indicata come “erede del fidegarante , mentre nel decreto ON monitorio le era stato ingiunto il pagamento come “debitrice diretta-garante” della (b) se lo stato di consumatore fosse attribuibile a CP_3 ON
e, quindi, a essa opponente, quale erede dello stesso;
(c) se a lei fosse o meno attribuibile la veste di “debitrice-fideiussore per causa di morte (del padre
)”; _1 pagina 4 di 14 ➢ essa opponente era legittimata ad agire ex art. 650 c.p.c. soltanto dopo che il
Tribunale aveva accertato (i) che l'ingiunzione nei suoi confronti in qualità di
“fidegarante” era il frutto di un errore materiale;
(ii) che il debitore _1
aveva assunto la veste di consumatore;
(iii) che tale stato le era stato
[...] trasmesso iure successionis;
➢ con i provvedimenti dd. 23.5.2023 e 8.8.2023 il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto che gli spettasse soltanto di avvertire essa opponente che, a fronte di un decreto ingiuntivo definitivo, aveva facoltà di agire ex art. 650 c.p.c. per far valere l'abusività di clausole contrastanti con diritti del consumatore e che, quindi, non fosse a lui devoluto l'accertamento della veste di consumatore o meno del dante causa di essa opponente, il padre . ON
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la oltre ad CP_1 eccepire il difetto di integrità del contraddittorio, per mancanza di litisconsorti necessari, non essendo state convenute in giudizio, tutte le parti della procedura esecutiva, contestava in fatto e in diritto l'opposizione e chiedeva di dichiararla inammissibile o comunque di rigettarla per infondatezza.
Con provvedimento dd. 16.2.22024 veniva ordinata, ex art. 102 c.p.c.,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri debitori esecutati ( CP_3
) e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 dell'ulteriore creditore munito di titolo esecutivo ( intervenuta in surroga di CP_2
. Controparte_10
Costoro, seppure ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Per comodità e chiarezza espositiva appare preliminarmente opportuno riassumere i passaggi salienti della vicenda oggetto di causa nei sintetici termini che seguono:
➢ con decreto n° 204/2022 emesso da quest'ufficio il 13.4.2022 (v. doc. n° 1 di parte opponente) veniva ingiunto alla nonché a CP_3 Controparte_5
, , e quali
[...] Controparte_4 Controparte_6 Parte_1 fideiussori della detta società ed eredi di altro fideiussore deceduto, _1
, e a , soltanto quale erede di quest'ultimo, di pagare, in
[...] Controparte_7 solido fra loro, alla la somma di € 636.273,02 (oltre interessi e oneri di CP_1 procedura); pagina 5 di 14 ➢ il 14 luglio 2022 veniva dichiarata l'esecutorietà di tale provvedimento ex art. 647 c.p.c. per difetto di opposizione nel termine stabilito (v. doc. n° 2 di parte opposta);
➢ il successivo 9 agosto l'ingiungente notificava, fra gli altri, a Parte_1
atto di pignoramento immobiliare, azionando in executivis il detto decreto monitorio irrevocabile;
➢ il 5 maggio dell'anno seguente proponeva ricorso in Parte_1 opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c., rappresentando che:
nel decreto ingiuntivo essa opponente era stata indicata come fideiussore della mentre tale veste era ascrivibile ai soli , CP_3 Controparte_5
, di talché il debito le era riferibile solo Controparte_4 Controparte_6 quale erede di altro fideiussore, il padre;
ON
la notificazione del provvedimento monitorio nei suoi confronti era inesistente, in quanto nell'avviso di giacenza la destinataria risultava essere “ PE
”;
[...]
all'epoca della sottoscrizione della fideiussione il proprio dante causa aveva la qualità di consumatore, il che comportava l'applicabilità della disciplina consumeristica;
con la sentenza n° 9479 del 2023 le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano individuato il modus procedendi da seguire, in caso di decreto ingiuntivo irrevocabile, per rilevare l'abusività di clausole contrattuali in danno del consumatore;
la clausola n° 7 del contratto di fideiussione sottoscritto dal padre _1
, recando la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., doveva essere ritenuta
[...] vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. Cod. Cons. e, in quanto tale, priva di efficacia;
stante la decorrenza del termine indicato nella detta disposizione codicistica, la parte ingiungente era decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore;
inoltre, la fideiussione prestata dal dante causa era nulla, quantomeno nelle clausole nn. 2 (annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti), 6
(responsabilità del fideiussore) ed 8 (invalidità dell'obbligazione garantita), per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n° 287/1990, in quanto pagina 6 di 14 corrispondenti a quelle contemplate dallo schema Abi del 2003, censurato nel provvedimento della Banca d'Italia n° 55 dd. 2.5.2005;
la clausola n° 3, recante la previsione della solidarietà dell'obbligazione di garanzia nei confronti degli eredi del fideiussore, doveva essere parimenti ritenuta vessatoria;
il decreto ingiuntivo era stato emesso da Tribunale incompetente per territorio, per essere essa opponente “personalmente e quale erede di una ON consumatrice”, di talché, stante l'ubicazione della sua residenza in Riva del
Garda, la competenza per territorio era riferibile al Tribunale di Rovereto;
dopo la morte di la non aveva comunicato alcunché agli ON CP_1 eredi in ordine all'esistenza della fideiussione e all'ammontare della relativa esposizione debitoria, continuando, inoltre, a far debito alla debitrice principale, con ciò tenendo una condotta contraria ai principi di buonafede e correttezza;
➢ con ordinanza dd.
8.8.2023 il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, rilevando, in particolare, che:
come già ritenuto nel proprio precedente decreto dd. 23.5.2023 (con il quale, oltre a fissare l'udienza di comparizione delle parti, aveva assegnato alla parte opponente il termine di giorni 40 per introdurre il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in ossequio alle statuizioni dettate dalla sentenza n° 9479/2023 della Suprema Corte), i motivi di opposizione relativi all'“errore sulla qualità di fideiussore di e alla “inesistenza Parte_1 della notificazione” non apparivano fondati;
in base ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n° 9479 del 2023, quando, come nel caso di specie, è lo stesso debitore esecutato a denunciare profili di abusività delle clausole con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione è tenuto soltanto ad assegnare il termine di giorni 40 per la proposizione dell'opposizione tardiva e a non procedere alla vendita o all'assegnazione del bene prima della decisione assunta dal giudice adito ex art. 650 c.p.c. sull'istanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
➢ il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto ex art. 650 c.p.c. da con atto di citazione dd. 12.9.2023 (v. doc. n° 41 di parte Parte_1 opposta) è stato definito in primo grado con la sentenza di rigetto di quest'ufficio pagina 7 di 14 n° 162 dd. 19.2.2025 (il che è stato asserito dalla nella comparsa CP_1 conclusionale, senza essere stato successivamente smentito ex adverso);
➢ nel corso del detto giudizio il giudice procedente, con ordinanza dd. 14.1.2024 (v. doc. n° 5 di parte opposta) rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. di Parte_1
, rilevando che la notificazione dell'atto introduttivo risaliva al 12.9.2023,
[...] quindi a data successiva alla scadenza del termine perentorio di giorni 40 assegnato dal giudice dell'esecuzione con il decreto dd. 23.5.2023.
Ciò premesso, mette conto rilevare che l'opponente, avendo riportato nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito l'intero ricorso ex art. 615, 2° co.,
c.p.c. con cui in precedenza aveva proposto l'opposizione all'esecuzione immobiliare pendente nei suoi confronti, ha, di fatto, reiterato, fra l'altro, l'eccezione di “inesistenza
e/o nullità del titolo esecutivo” in base ai due motivi ivi formulati nei seguenti termini:
“
1. Errore sulla qualità di fideiussore di , per essere essa opponente Parte_1 debitrice nei confronti della non già, come statuito nel decreto monitorio, quale CP_1 fideiussore in favore della debitrice principale ma soltanto come erede del padre CP_3
che, invece, aveva assunto la veste di fideiussore;
ON
“
2. Inesistenza della notificazione”, in quanto nell'avviso di giacenza l'agente notificatore aveva riportato, quale destinataria della notificazione, “ e non già Persona_2
“ , il che l'aveva indotta a ritenere che l'atto non fosse a lei destinato, Parte_1 fermo restando che, non essendo riportato il suo nominativo nel detto avviso, neppure avrebbe potuto ritirarlo.
Con riguardo a questo secondo motivo, che, per ragioni di ordine logico, appare opportuno esaminare per primo, giova rammentare che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti pagina 8 di 14 dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3, 08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello)” (così, per tutte, in motivazione, Cass., n° 14692/2023).
In adesione a tale consolidata impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, l'errore materiale in cui è in corso il personale postale nella compilazione dell'avviso di giacenza relativo alla notificazione del decreto ingiuntivo n° 204/2022, per aver ivi indicato, quale destinataria dell'atto notificato, “ ”, anziché Persona_2
”, non appare in grado di comportare l'eccepita inesistenza della Parte_1 notificazione del provvedimento monitorio, ove si consideri che la notificazione è stata comunque eseguita presso il luogo di residenza dell'opponente (il civico n° 1 di Viale dei
Tigli di Riva del Garda, come si desume dal relativo certificato prodotto da parte opposta come doc. n° 8) e che ebbe comunque a ricevere la comunicazione di Parte_1 avvenuto deposito speditale con raccomandata dd. 12.5.2022 (il che si evince dall'avviso di ricevimento relativo alla prima raccomandata), ciò significando che nel caso di specie, venendo comunque in rilievo un'attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato a effettuarla e in grado di porre l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità della destinataria, non è ravvisabile una carenza di quegli “elementi costitutivi essenziali” idonei secondo la citata giurisprudenza a qualificare l'atto come notificazione.
Pertanto, l'eccepita difformità dell'espletata attività notificatoria dal modello legale, avendo comportato tutt'al più la nullità della notificazione, avrebbe dovuto essere dedotta con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo nei modi e tempi di cui all'art. 650
c.p.c. in ragione del principio di diritto secondo cui “in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (così, per tutte, Cass., n° 9050/2020).
Il motivo di opposizione in esame non può, dunque, trovare accoglimento. pagina 9 di 14 Deve essere parimenti disatteso anche il motivo sub 1.
Al riguardo va considerato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (così, da ultimo Cass., n° 2785/2025; nello stesso senso, fra le altre, v. Cass., n°
3716/2020, secondo cui “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo”).
Tenuto conto, dunque, che, quando, come nel caso di specie, l'esecuzione già iniziata si fonda su titolo esecutivo di formazione giudiziale, qual è il decreto ingiuntivo,
l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità
o l'inefficacia, e che quindi il giudice dell'opposizione all'esecuzione può prendere in esame i soli vizi implicanti l'inesistenza giuridica del titolo azionato in executivis, da individuare in quelli di gravità tale - ad esempio la mancanza della sottoscrizione del giudice (art. 161, 2° co., c.p.c.), l'emissione a non iudice (v. Cass., n° 272/1996) o nei confronti di parte inesistente, la presenza di un contenuto scritto assolutamente indecifrabile (v. Cass., n° 4921/1980) - da escludere ogni rilevanza giuridica all'atto che ne è affetto, vi è ragione di ritenere che, ove ritenuta rilevante, la questione relativa alla ragione per la quale ha assunto la veste di coobbligata solidale (ossia Parte_1 per essersi costituita fideiussore della o soltanto per essere erede del padre CP_3 [...]
già fideiussore della detta società), non afferendo a un vizio in grado di privare _1 il decreto ingiuntivo di ogni rilevanza giuridica e, quindi, tale da comportarne l'inesistenza nei termini detti, avrebbe dovuto essere dedotta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, di talché esula dall'ambito cognitivo del presente giudizio di opposizione all'esecuzione. pagina 10 di 14 Per l'eventualità (verificatasi in ragione dei rilievi appena svolti) che non fosse stata ravvisata l'“inesistenza/nullità/inefficacia” del titolo esecutivo, ha Parte_1 richiamato i principi di diritti affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 9479/2023, per far valere “la qualifica di consumatore del fideiussore di
, l'“applicabilità del codice del consumo e i suoi effetti”, la ON
“vessatorietà della clausola n. 7 di cui alla fideiussione d.d. 03.08.2005” (ossia la clausola recante la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.), “gli effetti della nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.”, nonché l'“incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo”.
Ha, inoltre, eccepito la “nullità della fideiussione e/o nullità parziale delle clausole per violazione della normativa antitrust di cui alla l.287/1990” (per identità di alcune clausole con quelle dello schema Abi oggetto del provvedimento della Banca
d'Italia n° 55 dd. 2.5.2005) e la “mala fede della Banca” (per non averla informata dell'esistenza della fideiussione prestata dal padre e dell'ammontare della relativa esposizione debitoria, nonché per aver continuato a concedere credito alla debitrice principale, nonostante fosse in stato di decozione, con conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede e il disposto dell'art. 1956 c.c.).
Queste ultime due eccezioni, avendo a oggetto fatti impeditivi asseritamente in grado di paralizzare la pretesa pecuniaria azionata dalla in sede monitoria, CP_1 dovevano essere fatte valere, per le ragioni innanzi esposte, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, non sono valorizzabili a sostegno dell'opposizione all'esecuzione qui proposta.
Con riferimento, invece, alle altre eccezioni, giova preliminarmente rammentare che con la citata pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito, fra l'altro, che “f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere
l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di quaranta giorni per proporre
l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alla determinazione del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”.
Pertanto, considerato che nel caso di specie si è verificata proprio la detta evenienza, visto che nel ricorso ex art. 615, 2° co., c.p.c., ebbe a Parte_1 eccepire, fra l'altro, che il padre , a cui era subentrato mortis causa nel Controparte_11 pagina 11 di 14 rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dalla parte ingiungente, si era costituito fideiussore della società in veste di consumatore, per poi sostenere che, quindi, CP_3 essa opponente, quale erede del genitore, aveva titolo per far valere l'abusività di alcune clausole della fideiussione, vi è ragione di ritenere che il giudice dell'esecuzione si sia correttamente limitato ad assegnare il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., astenendosi da qualsivoglia valutazione in ordine all'effettiva abusività delle clausole della fideiussione, che, invece, lo stesso giudice può e deve effettuare in difetto di eccezione di parte.
Al riguardo, in parte motiva le Sezioni Unite hanno, infatti, precisato che “in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (g.e.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere dovere di rilevare d'ufficio
l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo…”, nonché di provvedere, se necessario, nel contraddittorio tra le parti, “ad una sommaria istruttoria” e di avvisare all'esito il debitore consumatore che nel termine di 40 giorni “può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”
(punto 8.2.1.).
Trattasi, dunque, di ipotesi ulteriore e diversa da quella oggetto di causa, che, invece, come detto, è riconducibile alla fattispecie descritta nella lett. f) del paragrafo della sentenza dedicato ai principi di diritto, che riguarda l'eventualità in cui il debitore esecutato propone opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c. proprio per far valere l'abusività di una o più clausole contrattuali per violazione della disciplina consumeristica.
In casi del genere l'effettiva sussistenza della violazione delle norme a tutela del consumatore deve essere accertata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da proporre ex art. 650 c.p.c. nel termine di giorni 40 assegnato dal giudice dell'esecuzione.
Stando a quanto dedotto e documentato in atti, tale giudizio è stato effettivamente proposto da , ma dopo la scadenza del termine assegnatole dal giudice Parte_1 dell'esecuzione con il decreto dd. 23.5.2023, il che, come asserito da parte opposta, senza che ciò sia stato contestato dall'opponente, ha comportato il successivo rigetto dell'opposizione da parte del giudice adito.
pagina 12 di 14 Alla luce delle considerazioni svolte in questa sede è precluso l'esame delle dette questioni, anche nei limiti indicati dall'opponente, che in tutto il corso del giudizio ha sostenuto che fosse compito del giudice dell'esecuzione nella fase sommaria e, non avendolo questi assolto, del giudice adito per la successiva fase di merito, accertare preliminarmente la veste di consumatore del fideiussore , nonché la ON trasmissibilità di tale qualità iure successionis, e poi assegnare il termine per la proposizione del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c..
Tale assunto non trova alcun riscontro nella sentenza n° 9479/2023 delle Sezioni
Unite, in quanto, come condivibisibilmente già rilevato nell'ordinanza di assegnazione del termine per l'introduzione del presente giudizio di merito ex art. 615 c.p.c. e come sopra evidenziato, quando l'opposizione esecutiva viene proposta, soltanto o anche, per far valere l'abusività di una clausola in danno del consumatore, come è avvenuto nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, in ordine alle dedotte violazioni della normativa consumeristica, è tenuto soltanto ad assegnare il termine per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ad astenersi dalla vendita o dall'assegnazione di beni o crediti sino alla pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del giudice adito ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche alla detta verifica preliminare richiesta dall'opponente, che, del resto, essendo parte della più ampia valutazione in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti applicativi della disciplina dettata a tutela del consumatore, non può che essere demandata in via esclusiva al giudice a cui compete tale valutazione.
Le considerazioni svolte appaiono in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di rigetto, rendendo superfluo l'esame di ogni altra questione dedotta in causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione, in misura della metà, dei valori medi relativi alla fase istruttoria, non essendosi provveduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisionale, non essendovi stata necessità nelle memorie conclusionali di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione; pagina 13 di 14 - condanna a rifondere alla le spese di Parte_1 Controparte_12 lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 14.300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 27.5.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2626/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Zamagni
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, con sede in Malè (TN), via IV Novembre n° 13, in persona
[...] del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi
PARTE OPPOSTA
E
, con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 127, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore
, con sede legale in Ossana (TN), via dell'Artigianato Controparte_3
n. 3/B, in persona del legale rappresentante pro tempore
, residente in [...] Controparte_4
, residente in [...]
Bezzi n. 3
residente in [...] Controparte_6
, residente in [...] Controparte_7
LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI
OGGETTO: pagina 1 di 14 opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
così conclude: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza:
- sospendere la procedura esecutiva sub n. 78/2022 RGE – Tribunale di Trento per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione del titolo nei confronti di per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 204/2022 emesso dal Tribunale di Trento il 13-
14.04.2022 nei confronti dell'odierna ricorrente in opposizione;
- accertare - seppur in via sommaria – la qualità di consumatore rivestita dal fide- garante defunto e, di conseguenza, il subentro della sua erede ON [...] nella suddetta posizione;
Parte_1
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia della clausola di cui all'art. 7 della fideiussione rilasciata da in data ON
05.08.2005 nella quale la sig.ra è subentrata iure successionis per Parte_1 violazione della normativa in materia consumeristica e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 co. 3c.c. della fideiussione sottoscritta in data 05.08.2005 nella quale la sig.ra è ON Parte_1 subentrata iure successionis e, consequenzialmente, accertare e dichiarare la liberazione di da ogni obbligazione nei confronti dell'odierna convenuta quale Parte_1 garante iure successionis della CP_3
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia della clausola di cui all'art. 3 della fideiussione rilasciata da in data ON
05.08.2005 nella quale la sig.ra è subentrata iure successionis per Parte_1 violazione della normativa in materia consumeristica e, per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere liberata la sig.ra Parte_1 dalle obbligazioni fideiussorie per l'intervenuta decadenza della Banca dal termine di cui all'art. 1957 c.c., disporre la riduzione del quantum debitorio dell'odierna opponente in proporzione alla quota ereditaria della stessa.
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore del
Tribunale di Rovereto in forza del combinato disposto degli artt. 28 e 38, co. 3 c.p.c. nonché dell'art. 66 bis cod. cons. e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare pagina 2 di 14 l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 204/2022 emesso dal Tribunale di Trento in quanto pronunciato da Giudice incompetente;
- Con vittoria di spese e competente della presente procedura, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
- In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze esposte in narrativa, anche a conferma dei documenti prodotti, previa idonea capitolazione nei termini istruttori. Testi riservati.
Con ogni consentita riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e formulazioni di istanze istruttorie anche alla luce dell'atteggiamento processuale avversario”
così conclude: Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
e respinta, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in atti, l'inammissibilità e/o infondatezza di tutte le domande svolte dalla signora e, per l'effetto, respingerle Parte_1 integralmente;
IN OGNI CASO:
- condannare controparte alla integrale rifusione delle competenze e delle spese relative al presente procedimento, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% ex D.M. 55/14, al 4% CNPA ed all'IVA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti, modificare e/o precisare le domande già svolte e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche in relazione all'atteggiamento processuale assunto da controparte;
- si fa salva ogni ulteriore istanza.
Cassa Rurale ribadisce l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa di data
28.2.2024 nei confronti di ai sensi dell'art. 141 comma 4 c.p.c., tenuto Controparte_7 conto di un possibile conflitto di interessi tra l'opponente e la signora Parte_1
.” Controparte_7 pagina 3 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora Controparte_9 innanzi, per brevità, soltanto , con sede in Malè, per chiedere, oltre alla CP_1 sospensione della procedura esecutiva n° 78/2022 R.G.E., di accertare e dichiarare:
➢ “l'inesistenza e/o la nullità della notificazione del titolo” nei suoi confronti e, per l'effetto, “l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 204/2022 emesso dal Tribunale di Trento il 13-14.04.2022”;
➢ la qualità di consumatore rivestita dal “fide-garante defunto , al ON quale essa attrice era succeduta mortis causa;
➢ la nullità e/o l'invalidità e/o comunque l'inefficacia delle clausole n° 7 e n° 3 della fideiussione rilasciata da il 5.8.2005 per violazione della ON normativa consumeristica e, per l'effetto, la decadenza di controparte ex art. 1957
c.c., nonché la riduzione del quantum dovuto da essa opponente in proporzione alla sua quota ereditaria;
➢ l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore di quello di Rovereto ai sensi degli artt. 28, 38 c.p.c. e 66 bis Cod. Cons., con conseguente revoca del detto decreto ingiuntivo.
A sostegno di tali domande in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ le dette conclusioni erano state già formulate nel ricorso per opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c. depositato nel corso della procedura esecutiva immobiliare sub n° 78/2022 R.G.E.;
➢ in conformità a quanto disposto dal giudice dell'esecuzione con l'atto di citazione in riassunzione si intendeva introdurre il giudizio di merito successivo alla fase sommaria;
➢ il giudice dell'esecuzione non aveva stabilito (a) se il decreto ingiuntivo era stato
“emesso in modo regolare”, visto che nel ricorso monitorio essa opponente era stata indicata come “erede del fidegarante , mentre nel decreto ON monitorio le era stato ingiunto il pagamento come “debitrice diretta-garante” della (b) se lo stato di consumatore fosse attribuibile a CP_3 ON
e, quindi, a essa opponente, quale erede dello stesso;
(c) se a lei fosse o meno attribuibile la veste di “debitrice-fideiussore per causa di morte (del padre
)”; _1 pagina 4 di 14 ➢ essa opponente era legittimata ad agire ex art. 650 c.p.c. soltanto dopo che il
Tribunale aveva accertato (i) che l'ingiunzione nei suoi confronti in qualità di
“fidegarante” era il frutto di un errore materiale;
(ii) che il debitore _1
aveva assunto la veste di consumatore;
(iii) che tale stato le era stato
[...] trasmesso iure successionis;
➢ con i provvedimenti dd. 23.5.2023 e 8.8.2023 il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto che gli spettasse soltanto di avvertire essa opponente che, a fronte di un decreto ingiuntivo definitivo, aveva facoltà di agire ex art. 650 c.p.c. per far valere l'abusività di clausole contrastanti con diritti del consumatore e che, quindi, non fosse a lui devoluto l'accertamento della veste di consumatore o meno del dante causa di essa opponente, il padre . ON
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la oltre ad CP_1 eccepire il difetto di integrità del contraddittorio, per mancanza di litisconsorti necessari, non essendo state convenute in giudizio, tutte le parti della procedura esecutiva, contestava in fatto e in diritto l'opposizione e chiedeva di dichiararla inammissibile o comunque di rigettarla per infondatezza.
Con provvedimento dd. 16.2.22024 veniva ordinata, ex art. 102 c.p.c.,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri debitori esecutati ( CP_3
) e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7 dell'ulteriore creditore munito di titolo esecutivo ( intervenuta in surroga di CP_2
. Controparte_10
Costoro, seppure ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Per comodità e chiarezza espositiva appare preliminarmente opportuno riassumere i passaggi salienti della vicenda oggetto di causa nei sintetici termini che seguono:
➢ con decreto n° 204/2022 emesso da quest'ufficio il 13.4.2022 (v. doc. n° 1 di parte opponente) veniva ingiunto alla nonché a CP_3 Controparte_5
, , e quali
[...] Controparte_4 Controparte_6 Parte_1 fideiussori della detta società ed eredi di altro fideiussore deceduto, _1
, e a , soltanto quale erede di quest'ultimo, di pagare, in
[...] Controparte_7 solido fra loro, alla la somma di € 636.273,02 (oltre interessi e oneri di CP_1 procedura); pagina 5 di 14 ➢ il 14 luglio 2022 veniva dichiarata l'esecutorietà di tale provvedimento ex art. 647 c.p.c. per difetto di opposizione nel termine stabilito (v. doc. n° 2 di parte opposta);
➢ il successivo 9 agosto l'ingiungente notificava, fra gli altri, a Parte_1
atto di pignoramento immobiliare, azionando in executivis il detto decreto monitorio irrevocabile;
➢ il 5 maggio dell'anno seguente proponeva ricorso in Parte_1 opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c., rappresentando che:
nel decreto ingiuntivo essa opponente era stata indicata come fideiussore della mentre tale veste era ascrivibile ai soli , CP_3 Controparte_5
, di talché il debito le era riferibile solo Controparte_4 Controparte_6 quale erede di altro fideiussore, il padre;
ON
la notificazione del provvedimento monitorio nei suoi confronti era inesistente, in quanto nell'avviso di giacenza la destinataria risultava essere “ PE
”;
[...]
all'epoca della sottoscrizione della fideiussione il proprio dante causa aveva la qualità di consumatore, il che comportava l'applicabilità della disciplina consumeristica;
con la sentenza n° 9479 del 2023 le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano individuato il modus procedendi da seguire, in caso di decreto ingiuntivo irrevocabile, per rilevare l'abusività di clausole contrattuali in danno del consumatore;
la clausola n° 7 del contratto di fideiussione sottoscritto dal padre _1
, recando la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., doveva essere ritenuta
[...] vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. Cod. Cons. e, in quanto tale, priva di efficacia;
stante la decorrenza del termine indicato nella detta disposizione codicistica, la parte ingiungente era decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore;
inoltre, la fideiussione prestata dal dante causa era nulla, quantomeno nelle clausole nn. 2 (annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti), 6
(responsabilità del fideiussore) ed 8 (invalidità dell'obbligazione garantita), per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n° 287/1990, in quanto pagina 6 di 14 corrispondenti a quelle contemplate dallo schema Abi del 2003, censurato nel provvedimento della Banca d'Italia n° 55 dd. 2.5.2005;
la clausola n° 3, recante la previsione della solidarietà dell'obbligazione di garanzia nei confronti degli eredi del fideiussore, doveva essere parimenti ritenuta vessatoria;
il decreto ingiuntivo era stato emesso da Tribunale incompetente per territorio, per essere essa opponente “personalmente e quale erede di una ON consumatrice”, di talché, stante l'ubicazione della sua residenza in Riva del
Garda, la competenza per territorio era riferibile al Tribunale di Rovereto;
dopo la morte di la non aveva comunicato alcunché agli ON CP_1 eredi in ordine all'esistenza della fideiussione e all'ammontare della relativa esposizione debitoria, continuando, inoltre, a far debito alla debitrice principale, con ciò tenendo una condotta contraria ai principi di buonafede e correttezza;
➢ con ordinanza dd.
8.8.2023 il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, rilevando, in particolare, che:
come già ritenuto nel proprio precedente decreto dd. 23.5.2023 (con il quale, oltre a fissare l'udienza di comparizione delle parti, aveva assegnato alla parte opponente il termine di giorni 40 per introdurre il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in ossequio alle statuizioni dettate dalla sentenza n° 9479/2023 della Suprema Corte), i motivi di opposizione relativi all'“errore sulla qualità di fideiussore di e alla “inesistenza Parte_1 della notificazione” non apparivano fondati;
in base ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n° 9479 del 2023, quando, come nel caso di specie, è lo stesso debitore esecutato a denunciare profili di abusività delle clausole con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione è tenuto soltanto ad assegnare il termine di giorni 40 per la proposizione dell'opposizione tardiva e a non procedere alla vendita o all'assegnazione del bene prima della decisione assunta dal giudice adito ex art. 650 c.p.c. sull'istanza ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
➢ il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto ex art. 650 c.p.c. da con atto di citazione dd. 12.9.2023 (v. doc. n° 41 di parte Parte_1 opposta) è stato definito in primo grado con la sentenza di rigetto di quest'ufficio pagina 7 di 14 n° 162 dd. 19.2.2025 (il che è stato asserito dalla nella comparsa CP_1 conclusionale, senza essere stato successivamente smentito ex adverso);
➢ nel corso del detto giudizio il giudice procedente, con ordinanza dd. 14.1.2024 (v. doc. n° 5 di parte opposta) rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. di Parte_1
, rilevando che la notificazione dell'atto introduttivo risaliva al 12.9.2023,
[...] quindi a data successiva alla scadenza del termine perentorio di giorni 40 assegnato dal giudice dell'esecuzione con il decreto dd. 23.5.2023.
Ciò premesso, mette conto rilevare che l'opponente, avendo riportato nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito l'intero ricorso ex art. 615, 2° co.,
c.p.c. con cui in precedenza aveva proposto l'opposizione all'esecuzione immobiliare pendente nei suoi confronti, ha, di fatto, reiterato, fra l'altro, l'eccezione di “inesistenza
e/o nullità del titolo esecutivo” in base ai due motivi ivi formulati nei seguenti termini:
“
1. Errore sulla qualità di fideiussore di , per essere essa opponente Parte_1 debitrice nei confronti della non già, come statuito nel decreto monitorio, quale CP_1 fideiussore in favore della debitrice principale ma soltanto come erede del padre CP_3
che, invece, aveva assunto la veste di fideiussore;
ON
“
2. Inesistenza della notificazione”, in quanto nell'avviso di giacenza l'agente notificatore aveva riportato, quale destinataria della notificazione, “ e non già Persona_2
“ , il che l'aveva indotta a ritenere che l'atto non fosse a lei destinato, Parte_1 fermo restando che, non essendo riportato il suo nominativo nel detto avviso, neppure avrebbe potuto ritirarlo.
Con riguardo a questo secondo motivo, che, per ragioni di ordine logico, appare opportuno esaminare per primo, giova rammentare che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti pagina 8 di 14 dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3, 08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello)” (così, per tutte, in motivazione, Cass., n° 14692/2023).
In adesione a tale consolidata impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, l'errore materiale in cui è in corso il personale postale nella compilazione dell'avviso di giacenza relativo alla notificazione del decreto ingiuntivo n° 204/2022, per aver ivi indicato, quale destinataria dell'atto notificato, “ ”, anziché Persona_2
”, non appare in grado di comportare l'eccepita inesistenza della Parte_1 notificazione del provvedimento monitorio, ove si consideri che la notificazione è stata comunque eseguita presso il luogo di residenza dell'opponente (il civico n° 1 di Viale dei
Tigli di Riva del Garda, come si desume dal relativo certificato prodotto da parte opposta come doc. n° 8) e che ebbe comunque a ricevere la comunicazione di Parte_1 avvenuto deposito speditale con raccomandata dd. 12.5.2022 (il che si evince dall'avviso di ricevimento relativo alla prima raccomandata), ciò significando che nel caso di specie, venendo comunque in rilievo un'attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato a effettuarla e in grado di porre l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità della destinataria, non è ravvisabile una carenza di quegli “elementi costitutivi essenziali” idonei secondo la citata giurisprudenza a qualificare l'atto come notificazione.
Pertanto, l'eccepita difformità dell'espletata attività notificatoria dal modello legale, avendo comportato tutt'al più la nullità della notificazione, avrebbe dovuto essere dedotta con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo nei modi e tempi di cui all'art. 650
c.p.c. in ragione del principio di diritto secondo cui “in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (così, per tutte, Cass., n° 9050/2020).
Il motivo di opposizione in esame non può, dunque, trovare accoglimento. pagina 9 di 14 Deve essere parimenti disatteso anche il motivo sub 1.
Al riguardo va considerato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (così, da ultimo Cass., n° 2785/2025; nello stesso senso, fra le altre, v. Cass., n°
3716/2020, secondo cui “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo”).
Tenuto conto, dunque, che, quando, come nel caso di specie, l'esecuzione già iniziata si fonda su titolo esecutivo di formazione giudiziale, qual è il decreto ingiuntivo,
l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità
o l'inefficacia, e che quindi il giudice dell'opposizione all'esecuzione può prendere in esame i soli vizi implicanti l'inesistenza giuridica del titolo azionato in executivis, da individuare in quelli di gravità tale - ad esempio la mancanza della sottoscrizione del giudice (art. 161, 2° co., c.p.c.), l'emissione a non iudice (v. Cass., n° 272/1996) o nei confronti di parte inesistente, la presenza di un contenuto scritto assolutamente indecifrabile (v. Cass., n° 4921/1980) - da escludere ogni rilevanza giuridica all'atto che ne è affetto, vi è ragione di ritenere che, ove ritenuta rilevante, la questione relativa alla ragione per la quale ha assunto la veste di coobbligata solidale (ossia Parte_1 per essersi costituita fideiussore della o soltanto per essere erede del padre CP_3 [...]
già fideiussore della detta società), non afferendo a un vizio in grado di privare _1 il decreto ingiuntivo di ogni rilevanza giuridica e, quindi, tale da comportarne l'inesistenza nei termini detti, avrebbe dovuto essere dedotta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, di talché esula dall'ambito cognitivo del presente giudizio di opposizione all'esecuzione. pagina 10 di 14 Per l'eventualità (verificatasi in ragione dei rilievi appena svolti) che non fosse stata ravvisata l'“inesistenza/nullità/inefficacia” del titolo esecutivo, ha Parte_1 richiamato i principi di diritti affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 9479/2023, per far valere “la qualifica di consumatore del fideiussore di
, l'“applicabilità del codice del consumo e i suoi effetti”, la ON
“vessatorietà della clausola n. 7 di cui alla fideiussione d.d. 03.08.2005” (ossia la clausola recante la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.), “gli effetti della nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.”, nonché l'“incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo”.
Ha, inoltre, eccepito la “nullità della fideiussione e/o nullità parziale delle clausole per violazione della normativa antitrust di cui alla l.287/1990” (per identità di alcune clausole con quelle dello schema Abi oggetto del provvedimento della Banca
d'Italia n° 55 dd. 2.5.2005) e la “mala fede della Banca” (per non averla informata dell'esistenza della fideiussione prestata dal padre e dell'ammontare della relativa esposizione debitoria, nonché per aver continuato a concedere credito alla debitrice principale, nonostante fosse in stato di decozione, con conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede e il disposto dell'art. 1956 c.c.).
Queste ultime due eccezioni, avendo a oggetto fatti impeditivi asseritamente in grado di paralizzare la pretesa pecuniaria azionata dalla in sede monitoria, CP_1 dovevano essere fatte valere, per le ragioni innanzi esposte, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, non sono valorizzabili a sostegno dell'opposizione all'esecuzione qui proposta.
Con riferimento, invece, alle altre eccezioni, giova preliminarmente rammentare che con la citata pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito, fra l'altro, che “f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere
l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di quaranta giorni per proporre
l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alla determinazione del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”.
Pertanto, considerato che nel caso di specie si è verificata proprio la detta evenienza, visto che nel ricorso ex art. 615, 2° co., c.p.c., ebbe a Parte_1 eccepire, fra l'altro, che il padre , a cui era subentrato mortis causa nel Controparte_11 pagina 11 di 14 rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dalla parte ingiungente, si era costituito fideiussore della società in veste di consumatore, per poi sostenere che, quindi, CP_3 essa opponente, quale erede del genitore, aveva titolo per far valere l'abusività di alcune clausole della fideiussione, vi è ragione di ritenere che il giudice dell'esecuzione si sia correttamente limitato ad assegnare il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., astenendosi da qualsivoglia valutazione in ordine all'effettiva abusività delle clausole della fideiussione, che, invece, lo stesso giudice può e deve effettuare in difetto di eccezione di parte.
Al riguardo, in parte motiva le Sezioni Unite hanno, infatti, precisato che “in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (g.e.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere dovere di rilevare d'ufficio
l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo…”, nonché di provvedere, se necessario, nel contraddittorio tra le parti, “ad una sommaria istruttoria” e di avvisare all'esito il debitore consumatore che nel termine di 40 giorni “può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione”
(punto 8.2.1.).
Trattasi, dunque, di ipotesi ulteriore e diversa da quella oggetto di causa, che, invece, come detto, è riconducibile alla fattispecie descritta nella lett. f) del paragrafo della sentenza dedicato ai principi di diritto, che riguarda l'eventualità in cui il debitore esecutato propone opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c. proprio per far valere l'abusività di una o più clausole contrattuali per violazione della disciplina consumeristica.
In casi del genere l'effettiva sussistenza della violazione delle norme a tutela del consumatore deve essere accertata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da proporre ex art. 650 c.p.c. nel termine di giorni 40 assegnato dal giudice dell'esecuzione.
Stando a quanto dedotto e documentato in atti, tale giudizio è stato effettivamente proposto da , ma dopo la scadenza del termine assegnatole dal giudice Parte_1 dell'esecuzione con il decreto dd. 23.5.2023, il che, come asserito da parte opposta, senza che ciò sia stato contestato dall'opponente, ha comportato il successivo rigetto dell'opposizione da parte del giudice adito.
pagina 12 di 14 Alla luce delle considerazioni svolte in questa sede è precluso l'esame delle dette questioni, anche nei limiti indicati dall'opponente, che in tutto il corso del giudizio ha sostenuto che fosse compito del giudice dell'esecuzione nella fase sommaria e, non avendolo questi assolto, del giudice adito per la successiva fase di merito, accertare preliminarmente la veste di consumatore del fideiussore , nonché la ON trasmissibilità di tale qualità iure successionis, e poi assegnare il termine per la proposizione del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c..
Tale assunto non trova alcun riscontro nella sentenza n° 9479/2023 delle Sezioni
Unite, in quanto, come condivibisibilmente già rilevato nell'ordinanza di assegnazione del termine per l'introduzione del presente giudizio di merito ex art. 615 c.p.c. e come sopra evidenziato, quando l'opposizione esecutiva viene proposta, soltanto o anche, per far valere l'abusività di una clausola in danno del consumatore, come è avvenuto nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, in ordine alle dedotte violazioni della normativa consumeristica, è tenuto soltanto ad assegnare il termine per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ad astenersi dalla vendita o dall'assegnazione di beni o crediti sino alla pronuncia sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del giudice adito ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche alla detta verifica preliminare richiesta dall'opponente, che, del resto, essendo parte della più ampia valutazione in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti applicativi della disciplina dettata a tutela del consumatore, non può che essere demandata in via esclusiva al giudice a cui compete tale valutazione.
Le considerazioni svolte appaiono in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di rigetto, rendendo superfluo l'esame di ogni altra questione dedotta in causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione, in misura della metà, dei valori medi relativi alla fase istruttoria, non essendosi provveduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisionale, non essendovi stata necessità nelle memorie conclusionali di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione; pagina 13 di 14 - condanna a rifondere alla le spese di Parte_1 Controparte_12 lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 14.300,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 27.5.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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