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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1072/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose mobili ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1072/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
24/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Sona, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante assistita e difesa dall'avv. Danilo Cerpelloni Parte_2
del foro di Verona e avv. Tito Zilioli del foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia via castellini n. 2/a, giusta delega in atti;
Attrice in riassunzione pagina 1 di 21 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Ostiglia, in persona del legale rappresentante assistita CP_1
e difesa dagli avv. Stefano Baietta del foro di Verona e avv. Christian Chiarello
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Legnago, via
Carceri n. 1, giusta delega in atti;
Convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), nella qualità di soci illimitatamente responsabili C.F._2
di rappresentati e difesi Controparte_1
dall'avv. Marica Bologna del foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Legnago via carceri n. 1 giusta deleghe rilasciate in allegato alla comparsa di nuovo procuratore del 20.06.2025;
Convenuti in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Suprema Corte del
24.07.2023 n. 22104.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
In ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez.
II Civ., numero di raccolta generale 22104/2023 pronunciata il 5.4.2023 e pubblicata il 24.7.2023, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di pagina 2 di 21 Brescia,
- respingersi tutte le domande proposte dalla Parte_3
poi divenuta nei
[...] Controparte_1
confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_1
confermandosi integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova n.
48/2012 anche sul punto della rifusione delle spese di lite e di c.t.u. in favore della (cfr. doc. 7 del ricorso per Cassazione) e rigettandosi Parte_1
quindi l'appello ex adverso proposto;
- condannarsi già CP_1 Controparte_1 [...]
e/o i e , quali soci Parte_3 CP_1 Controparte_2
illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti della sopracitata società, a restituire alla la somma di € 41.245,46 da quest'ultima Parte_1
corrisposta in data 4.6.2018, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello
di Brescia n. 751/2018, oltre agli interessi legali dal 5.6.2018 al saldo effettivo;
- rigettarsi l'eccezione di inammissibilità svolta da e CP_1 CP_2
nella comparsa di costituzione 16.5.2024 ed ogni ulteriore eccezione e/o
[...]
domanda da essi formulata nei confronti della Parte_1
Spese e compenso di lite, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese generali, del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del giudizio riformato di secondo grado, integralmente rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla nelle proprie memorie I, II e III ex art. 183, comma Controparte_1
pagina 3 di 21 sesto, c.p.c. del giudizio di primo grado, dovendosi le relative istanze ritenersi superate da quanto statuito nella sentenza della Corte di Cassazione n.
22104/2023 a cui il Giudice di rinvio dovrà attenersi;
ci si oppone all'istanza della di acquisizione agli atti del presente grado di giudizio del Controparte_1
fascicolo dell'ATP n. 2380/2006 R.G. – Trib. Mantova con la relativa relazione peritale del 14.2.2007, non essendosi svolto il predetto procedimento in contraddittorio con la Controparte_3
, quindi, per mero scrupolo di difesa, al fine di contestare ulteriormente le
[...]
istanze istruttorie avversarie, rinviamo al foglio di p.c. depositato il 19-20.6.2017
nel giudizio d'appello n. 269/2013 R.G. (cfr. foglio di p.c. dep. il 19-20.6.2017
nel giudizio d'appello n. 269/2013 R.G. – doc. 7r del Ricorso per Cassazione
16.11.2018).
Si insiste affinché la Cancelleria di codesta Corte d'Appello voglia disporre, ove non l'abbia già disposto, l'acquisizione dei fascicoli di ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio compreso quello innanzi alla Suprema Corte e con riserva, ove occorra e se richiesto, di depositare i fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio anche in forma cartacea.
Per la convenuta in riassunzione Controparte_4
Nel merito: respingersi e/o rigettarsi tutte le domande svolte da poiché Pt_1
del tutto infondate,
accertato, per tutti i motivi di cui ai propri atti difensivi, che la vendita dell'autovettura Alfa Romeo GTV tg. BK740RC posta in essere dalla Parte_1
pagina 4 di 21 in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, nei confronti Pt_1
della è avvenuta con dolo incidente, condannarsi Controparte_1 [...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
alla la somma di € 12.943,77 o quella maggiore e/o minore Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di vendita al saldo, quale riduzione del prezzo d'acquisto della vettura oggetto di causa, a titolo di risarcimento del danno, nonché la somma di € 651,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Conseguentemente, condannarsi la
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore alla Parte_1
restituzione di tutte le somme (€ 7.400) che l'odierna appellante ha corrisposto in data 4/09/2012 a quest'ultima in esecuzione della sentenza appellata, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese di lite e di causa del grado di giudizio d'appello, di quello di primo grado e dell'accertamento tecnico preventivo ex art
696 bis c.p.c., oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nonché integrale rimborso delle spese di causa sostenute per l'espletamento della c.t.u. del 22/09/2009;
anche con conferma della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n 751/2018;
spese e compenso di lite oltre accessori di Legge e 15% per rimborso spese generali, del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del giudizio riformato di secondo grado, integralmente rifusi.
In via istruttoria: si insiste sin d'ora per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate dalla nelle proprie memorie I, II, III ex art 183 Controparte_1
pagina 5 di 21 VI comma c.p.c. del giudizio di primo grado con i testi ivi indicati.
- Si chiede inoltre che la Corte adita voglia acquisire al presente grado di giudizio il fascicolo di causa relativo all'accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento n. 2380/2006 avanti il Tribunale di Mantova, già disposto dal
Giudice di prime cure del Tribunale di Mantova ed acquisito al primo grado di giudizio dalla Dott.ssa Laura De Simone con ordinanza del 24/10/2008, qualora lo stesso non fosse presente nel fascicolo d'ufficio di primo grado.
Si chiede altresì che la Corte adita voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio compreso quello innanzi alla
Suprema Corte e con riserva, ove occorra, di depositare i fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio anche in forma cartacea.
Per i convenuti in riassunzione e : CP_1 CP_2
Nel merito: accertati tutti i motivi di cui ai propri scritti difensivi, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 382 c.p.c. proposto dalla Parte_1
nei confronti di e di personalmente, quali soci CP_1 Controparte_2
solidalmente ed illimitatamente responsabili della Controparte_1
[...]
Conseguentemente, e comunque in ogni caso, rigettarsi tutte le domande proposte nei confronti di , personalmente, quali CP_5 Controparte_2
soci solidalmente ed illimitatamente responsabili della Controparte_1
[...]
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa, oltre 4% Cassa Avvocati,
pagina 6 di 21 IVA se dovuta e 15% rimborso Forfettario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 5.04.2007, conveniva in Controparte_6
giudizio innanzi al Tribunale di Mantova Parte_3
esponendo:
- che nel mese di aprile 2006 il deducente veniva a conoscenza della messa in vendita del veicolo Alfa Romeo tg. BK740RC disponibile presso la società
convenuta avente sede in Ostiglia e in data 7.04.2006 aveva formalizzato l'acquisto di detta autovettura innanzi al notaio per la complessiva Per_1
somma di € 7.000;
- che, dopo un'ora di percorrenza, era stato costretto ad arrestare la sua marcia sulla A4 stante la fuoriuscita di fumo bianco e il mezzo veniva ricoverato presso il deposito ACI di Verona;
- che in data 9.05.2006 aveva promosso un procedimento per a.t.p. finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno e in detto accertamento era emersa la rottura di alcuni componenti (microcricche sotto la vite di biella del prigioniero dritto, la rottura del prigioniero curvo e la bruciatura della testa di biella e la perdita di potenza del gruppo motore con funzionamento anomalo);
- che il collaudo eseguito dalla venditrice di era rivelato errato e che ovviamente non vi era mai stato un suo uso improprio dell'autovettura.
Instava dunque per il risarcimento del danno esposto in complessivi € 23.521,08,
di cui € 9.422 per spese di a.t.p., € 4.000 per spese del consulente di parte, €
pagina 7 di 21 4.686,84 per il rifacimento del motore ed € 3.750 per altre spese.
Si costituiva la società che resisteva. Esponeva che l'Alfa Controparte_1
Romeo GTV tg. BK740RC era stata immatricolata in data 30.03.2000 e quindi era entrata nella disponibilità della concessionaria e in data Parte_1
15.11.2002 per conto della società deducente, la aveva acquistata CP_1
con parziale permuta di altro veicolo;
che aveva affermato che Parte_2
questa autovettura aveva percorso solo 10 km.; che in seguito la macchina era stata revisionata constatando il mancato funzionamento del contachilometri, la cui funzionalità era stata riattivata da che in data 17.03.2006 era Parte_1
stata eseguita la manutenzione ad opera di di Controparte_7
RG sul Po' e quindi aveva manifestato il suo interesse CP_6
all'acquisto, dopo aver verificato su strada la corretta funzionalità
dell'autovettura.
Ripercorso l'iter del procedimento per a.t.p., la convenuta contestava la debenza e il quantum del risarcimento e chiedeva la chiamata in causa di
[...]
e di per essere da queste garantita e Controparte_8 Parte_1
manlevata in caso di condanna;
in via riconvenzionale, chiedeva nei confronti di la corresponsione della somma di € 12.943,77 in quanto la Controparte_9
vendita inter partes era inficiata da dolo incidente a titolo di riduzione del prezzo di acquisto dell'Alfa Romeo tg. BK740RC e la somma di € 651 a titolo di danno.
resisteva rilevando l'incompetenza per territorio Controparte_10
del giudice adito e la genericità dell'atto di chiamata e comunque eccepiva pagina 8 di 21 l'intervenuta prescrizione e/o decadenza da parte della società CP_1
dall'azione ex art. 1495 c.c.; la chiamata allegava che la vendita Parte_1
era avvenuta diversi anni prima (ossia in data 15.11.2002) e solo con la raccomandata del 22.05.2007 la chiamante aveva sollevato doglianze, da cui la maturazione dei termini di prescrizione e di decadenza;
nel merito allegava che nel contratto di vendita era stato specificato che l'autoveicolo compravenduto era usato e con la precisazione che “il chilometraggio è sconosciuto” e che erano
“assolutamente escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche ed elettroniche
(batteria, contachilometri, centraline ecc.)” sicché nessun dolo era ravvisabile.
CP_1 Istruita la lite con acquisizione dell' e con consulenza tecnica affidata all'ing. il Tribunale di Mantova dava atto che nessuna parte Persona_2
aveva contestato la sussistenza del grave vizio del veicolo alienato da
[...]
a in quanto dopo essere utilizzato dall'acquirente per soli 60 CP_1 CP_6
km. lo stesso si era arrestato per un importante guasto che aveva determinato la necessità di sostituire il motore. Il primo giudice recepiva la consulenza in punto causa del guasto, ossia il fuori giri a 8.800 g/m' registrato dalla centralina che aveva distrutto con effetto immediato il propulsore. Condannava la società
convenuta a versare all'attore la somma di € 5.400 e riduceva il prezzo di vendita del veicolo di € 1.600; liquidava i danni subiti da in € 637,75 CP_6
oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con riguardo alla domanda di manleva, il Tribunale rigettava quella svolta nei confronti di in quanto il consulente aveva escluso Controparte_10
pagina 9 di 21 qualsiasi responsabilità della casa costruttrice e, con riguardo alla domanda svolta nei confronti di il Tribunale rilevava che era ampiamente Parte_1
decorso il termine annuale di cui all'art. 1495 c.c. e che parimenti “… prescritto
il diritto deve ritenersi il diritto alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei
danni proposto nei confronti delle terza chiamata per il fatto che Parte_1
l'autovettura Alfa Romeo oggetto di causa sarebbe stata venduta nel 2002 dalla
concessionaria come a chilometro zero mentre è emerso dall'accertamento
tecnico preventivo che l'autovettura avea percorso un numero di chilometri
sicuramente non inferiore a 1000”
A seguito di appello proposto da questa Corte, con Controparte_1
sentenza del 27.04.2018, rigettava l'appello principale proposto dalla società nei confronti dell'originario attore;
accoglieva parzialmente l'appello incidentale svolto da relativamente alle mancata rifusione delle spese sostenute per CP_6
l'a.t.p. riconosciute in € 7.752,08 oltre accessori di legge, ma riconosceva quelle del consulente di parte in difetto di prova del pagamento della parte al consulente di parte.
Per quanto di maggior interesse, la Corte, accoglieva la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di fondata sul vizio del Controparte_1 Parte_1
consenso per dolo incidente. A detta della Corte, la domanda riconvenzionale ex art. 1442 c.c. non era prescritta e la prova che il veicolo avesse circolato prima della vendita era costituita dalla registrazione dell'intervento manutentivo nel data base della casa costruttrice in occasione della chiusura del finestrino in cui pagina 10 di 21 era indicata una percorrenza di 1.000 km, dallo stato di usura dei pneumatici da cui poteva evincersi un uso approssimativo del veicolo di 20/30 mila chilometri e pertanto veniva condannata a versare a Controparte_9 Controparte_1
la somma di € 13.658,02 oltre rivalutazione e interessi e le spese del
[...]
doppio grado di giudizio.
proponeva ricorso per cassazione limitatamente al capo con cui era Parte_1
stata condannata a risarcire il danno a e Controparte_1
la Suprema Corte accoglieva il primo motivo, con assorbimento dei restanti,
così argomentando:
“Nel contratto di vendita del 15.11.2022 (la data dell'atto di vendita riportata in
sentenza è effettivamente erronea, perché la compravendita è stata stipulata
nella data di cui sopra, ma non vi è dubbio che il giudice a quo si riferisca allo
stesso atto invocato dal ricorrente) le parti avevano tuttavia espressamente
indicato che il bene compravenduto era l'autoveicolo usato marca Alfa Romeo
tipo GTV 2.0TS targa BK740RC precisando che “il chilometraggio esatto è
sconosciuto" e che erano "assolutamente escluse dalla garanzia tutte le parti
elettriche ed elettroniche (batteria, contachilometri, centraline ecc.)”, come
precisa la ricorrente.
non aveva quindi occultato che il veicolo fosse usato, né dichiarato Parte_1
un chilometraggio diverso da quello effettivo, né assicurato che il veicolo non
fosse mai stato messo su strada, tanto che appare inconferente l'elencazione dei
fatti dai quali sarebbe emersa la dimostrazione che il veicolo ha circolato prima
pagina 11 di 21 della vendita, che si legge sempre a pag. 20 della sentenza per giustificare il
danno quantificato nella differenza di prezzo applicato in contratto e nel costo
di sostituzione dei pneumatici …”.
riassumeva il processo ex art. 392 c.p.c. chiedendo la Parte_1
restituzione della complessiva somma di € 41.245,46 convenendo sia la società
(in origine di che i Controparte_1 Parte_3
soci personalmente e;
i soci si costituivano con CP_1 Controparte_2
comparsa a parte rilevando l'inammissibilità della riassunzione in quanto mai evocati in giudizio in precedenza.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata all'udienza del
24.09.2025 per la spedizione a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
pagina 12 di 21 l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Orbene, nel caso concreto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 751/2018
di questa Corte per il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia riscontrando un vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Nella fattispecie, pertanto, si è in presenza di un error in iudicando e di un rinvio proprio in cui la presente fase ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Per dette ragioni, la chiamata in giudizio in questo grado dei soci illimitatamente responsabili di ossia e è Controparte_1 Controparte_2 CP_1
inammissibile. E' vero che i soci di una società in nome collettivo rispondono pagina 13 di 21 delle obbligazioni sociali con il loro patrimonio personale, sicché, sotto il profilo pratico le conseguenze sono le stesse, ma con la presente iniziativa l'attrice in riassunzione pretende di ottenere un titolo giudiziale anche nei confronti dei soci con l'effetto di modificare la fonte della loro obbligazione, ossia non più il rapporto sociale, ma un titolo giudiziale per il quale non sarebbe più operante il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.
Ne consegue che le domande rivolte direttamente ai soci solo in questo giudizio di rinvio sono inammissibili e di conseguenza in riassunzione Parte_1
dovrà rifondere le spese del grado che si liquidano nel valore minimo dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000)
attesa la limitata attività svolta, ossia in € 1.984, di cui € 567 per fase studio, €
461 per fase introduttiva ed € 956 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Pacifici i fatti di causa, puntualmente documentati che possono così essere riassunti.
L'autovettura Alfa Romeo GTV targata BK740RC veniva immatricolata in data
30.03.2000 e intestata alla concessionaria di Sona (VR); in Controparte_9
data 20.12.2000 vi era un intervento in garanzia relativamente alla registrazione di un vetro e in data 27.11.2002, dopo quasi due anni, veniva alienata a
[...]
e nell'allegato certificato di assicurazione era indicato un CP_1
chilometraggio di 10 km, mentre due anni prima l'autovettura aveva già
percorso circa 1.000 km;
in data 22.05.2003 era eseguita una prima pagina 14 di 21 manutenzione presso Officina Cavallini di Poggio Rusco;
in data 11.02.2004 una seconda manutenzione sempre nella stessa officina;
una terza manutenzione in data 8.06.2005 e nel tagliando adesivo della portiera sinistra era indicata una percorrenza di 35.433 chilometri;
in data 17.03.2006 era effettuata una quarta revisione;
in data 5.04.2006 veniva eseguita una prova di revisione presso CAR
2000 s.r.l. di Ostiglia e quindi l'autovettura era venduta all'attore nel CP_6
mese di aprile 2006.
Posto che sulle statuizioni risarcitorie in favore dell'originario attore poste a carico della convenuta è ormai sceso il giudicato e Controparte_1
parimenti è divenuta irrevocabile la pronuncia del Tribunale di Mantova con cui disattendeva la domanda di manleva svolta dalla convenuta per prescrizione ex art. 1495 c.c., resta solo da esaminare la domanda risarcitoria per dolo incidente formulata da verso la chiamata Controparte_1 Parte_1
Per completezza, va rimarcato che detta domanda non era neppure stata compiutamente formulata nella comparsa di costituzione e di risposta in cui l'originaria convenuta si era limitata a svolgere una domanda di manleva e di riduzione del prezzo connesse con la presenza di vizi dell'autovettura oggetto di vendita inter partes; solo nella memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. previgente è
stato introdotto il tema del vizio del consenso in termini espliciti allegando che con condotta fraudolenta, aveva fatto risultare che l'autovettura CP_1
oggetto di causa aveva un chilometraggio diverso da quello reale e dunque detta circostanza aveva indotto la società acquirente a concludere un contratto a pagina 15 di 21 condizioni più gravose rispetto a quello che avrebbe comunque concluso conoscendo il reale chilometraggio della vettura de qua.
Così circoscritto il thema decidendum, invero il dolo incidente non è una fattispecie diversa rispetto al dolo ex art. 1439 c.c., ma una manifestazione meno intensa e si verifica quando l'attività ingannatrice abbia influito su condizioni del contratto che la parte non avrebbe accettato se non fosse stata fuorviata dal raggiro;
il dolo incidente non determina l'invalidità del contratto, ma la responsabilità del contraente in malafede per i danni arrecati al comportamento illecito.
Nel caso concreto, pur dando atto che pure la reticenza può essere equivalente al raggiro, queste condotte reticenti non sono state adeguatamente rappresentante e il semplice fatto che l'autovettura in questione avesse percorso un maggior numero di chilometri rispetto a quanto rappresentato collide con le emergenze del contratto di vendita inter partes del 15.11.2002.
In detto contratto, come sopra scritto, al punto 3 era pattuito che erano assolutamente escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche ed elettroniche
(batteria, contachilometri, centraline radio, antifurti, climatizzatori ecc.) e che erano escluse dalla garanzia tutte le parti meccaniche di normale usura (frizione,
freni, olio, candele, ammortizzatori, marmitte, catalizzatori ecc. ) e al punto 5 era evidenziato: “Si porta a conoscenza che il chilometraggio esatto è sconosciuto”.
Con scrittura a mano, era prevista la garanzia per un anno Equilibrio e in allegato viera la detta garanzia Equilibre (e non Equilibrio) in cui era scritto che pagina 16 di 21 i chilometri di percorrenza al giorno della vendita erano pari a 10.
Invero, pur dando atto di questa evidente discrasia, ritiene la Corte che debbano prevalere le condizioni previste nel contratto rispetto al certificato di assicurazione rilasciato da un terzo, ossia Allan Garantie Italia Broker s.r.l., in cui era stato specificato che i chilometri effettivamente percorsi non erano noti e che la garanzia su componenti importanti era esclusa. Tanto lasciava chiaramente intendere che il veicolo in questione avesse percorso un certo numero di chilometri dalla data di sua immatricolazione del 30.03.2000 al momento della vendita del 15.11.2002.
Peraltro, dopo la vendita la società convenuta ha fatto eseguire ben quattro interventi di manutenzione e ha mantenuto la proprietà del veicolo per oltre tre anni sino all'aprile 2006 e dunque era nelle condizioni di avvedersi che il veicolo acquistato non era nuovo e che di certo non aveva solo 10 km di percorrenza, anche alla luce del fatto che si tratta di imprenditori professionali del settore.
In presenza di clausole contrattuali così chiare e di operatori qualificati diviene difficile scorgere l'esistenza di raggiri o artifici, anche sotto la limitata forma della reticenza, che possano giustificare l'esistenza del dolo incidente.
Anche i capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. non sono utili per la decisione e il cap. 12 volto alla dimostrazione che aveva dichiarato che la macchina aveva percorso solo 10 km. Parte_2
collide con il diverso testo del contratto di vendita.
pagina 17 di 21 Alla luce di questi rilievi, pertanto, correttamente il primo giudice aveva escluso qualsiasi forma di risarcimento a carico di - statuizione che Parte_1
questa Corte avrebbe dovuto confermare.
Il rigetto della domanda risarcitoria impone l'obbligo per la convenuta in riassunzione di restituire a le somme Controparte_1 Pt_1 Parte_1
erogate per effetto della sentenza della Corte di Appello per complessivi
41.245,46 (doc. 8 del fascicolo Cassazione), di cui € 21.587,58 comprensivo di rivalutazione e interessi sul capitale di € 13.658,02; € 5.293,58 versate a titolo di rifusione delle spese di primo grado, € 6.964,30 relativamente alla rifusione delle spese legali di secondo grado ed € 7.400 relativamente alla restituzione delle spese legali corrisposte da a in Parte_4 Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dal bonifico del 4.06.2018 al saldo.
Con riguardo al regime delle spese, la Suprema Corte ha specificato che il giudice del rinvio al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per le spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (cfr. Cass. 13.06.2018 n. 15506, ma anche Cass. 21.06.2025 n.
16645). Invero, detto principio parrebbe meglio attagliarsi ai casi rinvio improprio, più che a quelli di rinvio proprio, ove, come detto, la Corte decide pagina 18 di 21 direttamente sulle domande e non già come giudice dell'impugnazione, ma detto principio parrebbe rivestire portata generale.
Ne consegue che, ferma la condanna alle spese già disposta dal Tribunale di
Mantova a pagina 11 ultime due righe e a pagina 12 le prime due righe della sentenza n. 48/12), dovrà Parte_3
rifondere a le spese del grado di appello liquidate in € 3.966 per Parte_1
compenso (€ 1.134 per fase studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1.911 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
quelle del giudizio di legittimità liquidate in € 1.263 per esborsi ed €
3.082 per compenso (di cui € 1.276 per la fase studio, € 1.134 per la fase introduttiva ed € 672 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge, e, per il presente giudizio di rinvio, in € 804 per borsuali € 3.966 per compenso (€ 1.134 per fase studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1.911 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
A giudizio della Corte, lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 dovendosi valorizzare la domanda dell'originaria convenuta verso la chiamata e non l'ammontare complessivo delle restituzioni per effetto della cassazione della sentenza di appello.
Le spese di consulenza disposta nel giudizio di primo grado restano definitivamente a carico di come disposto dal Tribunale Controparte_1
di Mantova.
pagina 19 di 21
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte a seguito di giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c. proposto da a seguito di ordinanza della Suprema Corte n. Parte_1
22104/2023 del 24.07.2023, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità delle domande rivolte in questo grado nei confronti di e di Controparte_2 CP_1
- condanna a rifondere a e a le Parte_1 Controparte_2 CP_1
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- rigetta la domanda risarcitoria ex art. 1440 c.c. avanzata da
[...]
nei confronti di e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 41.245,46 oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma
[...]
c.c. dalla data del 4.06.2018 al saldo;
- condanna a rifondere Controparte_1 Parte_1
le spese di lite come indicato in motivazione;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE pagina 20 di 21 dott. Giuseppe Serao
pagina 21 di 21
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Vendita di cose mobili ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1072/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
24/09/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Sona, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante assistita e difesa dall'avv. Danilo Cerpelloni Parte_2
del foro di Verona e avv. Tito Zilioli del foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia via castellini n. 2/a, giusta delega in atti;
Attrice in riassunzione pagina 1 di 21 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Ostiglia, in persona del legale rappresentante assistita CP_1
e difesa dagli avv. Stefano Baietta del foro di Verona e avv. Christian Chiarello
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Legnago, via
Carceri n. 1, giusta delega in atti;
Convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), nella qualità di soci illimitatamente responsabili C.F._2
di rappresentati e difesi Controparte_1
dall'avv. Marica Bologna del foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Legnago via carceri n. 1 giusta deleghe rilasciate in allegato alla comparsa di nuovo procuratore del 20.06.2025;
Convenuti in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Suprema Corte del
24.07.2023 n. 22104.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
In ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez.
II Civ., numero di raccolta generale 22104/2023 pronunciata il 5.4.2023 e pubblicata il 24.7.2023, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di pagina 2 di 21 Brescia,
- respingersi tutte le domande proposte dalla Parte_3
poi divenuta nei
[...] Controparte_1
confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto, Parte_1
confermandosi integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova n.
48/2012 anche sul punto della rifusione delle spese di lite e di c.t.u. in favore della (cfr. doc. 7 del ricorso per Cassazione) e rigettandosi Parte_1
quindi l'appello ex adverso proposto;
- condannarsi già CP_1 Controparte_1 [...]
e/o i e , quali soci Parte_3 CP_1 Controparte_2
illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti della sopracitata società, a restituire alla la somma di € 41.245,46 da quest'ultima Parte_1
corrisposta in data 4.6.2018, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello
di Brescia n. 751/2018, oltre agli interessi legali dal 5.6.2018 al saldo effettivo;
- rigettarsi l'eccezione di inammissibilità svolta da e CP_1 CP_2
nella comparsa di costituzione 16.5.2024 ed ogni ulteriore eccezione e/o
[...]
domanda da essi formulata nei confronti della Parte_1
Spese e compenso di lite, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese generali, del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del giudizio riformato di secondo grado, integralmente rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla nelle proprie memorie I, II e III ex art. 183, comma Controparte_1
pagina 3 di 21 sesto, c.p.c. del giudizio di primo grado, dovendosi le relative istanze ritenersi superate da quanto statuito nella sentenza della Corte di Cassazione n.
22104/2023 a cui il Giudice di rinvio dovrà attenersi;
ci si oppone all'istanza della di acquisizione agli atti del presente grado di giudizio del Controparte_1
fascicolo dell'ATP n. 2380/2006 R.G. – Trib. Mantova con la relativa relazione peritale del 14.2.2007, non essendosi svolto il predetto procedimento in contraddittorio con la Controparte_3
, quindi, per mero scrupolo di difesa, al fine di contestare ulteriormente le
[...]
istanze istruttorie avversarie, rinviamo al foglio di p.c. depositato il 19-20.6.2017
nel giudizio d'appello n. 269/2013 R.G. (cfr. foglio di p.c. dep. il 19-20.6.2017
nel giudizio d'appello n. 269/2013 R.G. – doc. 7r del Ricorso per Cassazione
16.11.2018).
Si insiste affinché la Cancelleria di codesta Corte d'Appello voglia disporre, ove non l'abbia già disposto, l'acquisizione dei fascicoli di ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio compreso quello innanzi alla Suprema Corte e con riserva, ove occorra e se richiesto, di depositare i fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio anche in forma cartacea.
Per la convenuta in riassunzione Controparte_4
Nel merito: respingersi e/o rigettarsi tutte le domande svolte da poiché Pt_1
del tutto infondate,
accertato, per tutti i motivi di cui ai propri atti difensivi, che la vendita dell'autovettura Alfa Romeo GTV tg. BK740RC posta in essere dalla Parte_1
pagina 4 di 21 in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, nei confronti Pt_1
della è avvenuta con dolo incidente, condannarsi Controparte_1 [...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1
alla la somma di € 12.943,77 o quella maggiore e/o minore Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di vendita al saldo, quale riduzione del prezzo d'acquisto della vettura oggetto di causa, a titolo di risarcimento del danno, nonché la somma di € 651,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Conseguentemente, condannarsi la
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore alla Parte_1
restituzione di tutte le somme (€ 7.400) che l'odierna appellante ha corrisposto in data 4/09/2012 a quest'ultima in esecuzione della sentenza appellata, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese di lite e di causa del grado di giudizio d'appello, di quello di primo grado e dell'accertamento tecnico preventivo ex art
696 bis c.p.c., oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nonché integrale rimborso delle spese di causa sostenute per l'espletamento della c.t.u. del 22/09/2009;
anche con conferma della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n 751/2018;
spese e compenso di lite oltre accessori di Legge e 15% per rimborso spese generali, del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del giudizio riformato di secondo grado, integralmente rifusi.
In via istruttoria: si insiste sin d'ora per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate dalla nelle proprie memorie I, II, III ex art 183 Controparte_1
pagina 5 di 21 VI comma c.p.c. del giudizio di primo grado con i testi ivi indicati.
- Si chiede inoltre che la Corte adita voglia acquisire al presente grado di giudizio il fascicolo di causa relativo all'accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento n. 2380/2006 avanti il Tribunale di Mantova, già disposto dal
Giudice di prime cure del Tribunale di Mantova ed acquisito al primo grado di giudizio dalla Dott.ssa Laura De Simone con ordinanza del 24/10/2008, qualora lo stesso non fosse presente nel fascicolo d'ufficio di primo grado.
Si chiede altresì che la Corte adita voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio compreso quello innanzi alla
Suprema Corte e con riserva, ove occorra, di depositare i fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio anche in forma cartacea.
Per i convenuti in riassunzione e : CP_1 CP_2
Nel merito: accertati tutti i motivi di cui ai propri scritti difensivi, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 382 c.p.c. proposto dalla Parte_1
nei confronti di e di personalmente, quali soci CP_1 Controparte_2
solidalmente ed illimitatamente responsabili della Controparte_1
[...]
Conseguentemente, e comunque in ogni caso, rigettarsi tutte le domande proposte nei confronti di , personalmente, quali CP_5 Controparte_2
soci solidalmente ed illimitatamente responsabili della Controparte_1
[...]
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa, oltre 4% Cassa Avvocati,
pagina 6 di 21 IVA se dovuta e 15% rimborso Forfettario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 5.04.2007, conveniva in Controparte_6
giudizio innanzi al Tribunale di Mantova Parte_3
esponendo:
- che nel mese di aprile 2006 il deducente veniva a conoscenza della messa in vendita del veicolo Alfa Romeo tg. BK740RC disponibile presso la società
convenuta avente sede in Ostiglia e in data 7.04.2006 aveva formalizzato l'acquisto di detta autovettura innanzi al notaio per la complessiva Per_1
somma di € 7.000;
- che, dopo un'ora di percorrenza, era stato costretto ad arrestare la sua marcia sulla A4 stante la fuoriuscita di fumo bianco e il mezzo veniva ricoverato presso il deposito ACI di Verona;
- che in data 9.05.2006 aveva promosso un procedimento per a.t.p. finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno e in detto accertamento era emersa la rottura di alcuni componenti (microcricche sotto la vite di biella del prigioniero dritto, la rottura del prigioniero curvo e la bruciatura della testa di biella e la perdita di potenza del gruppo motore con funzionamento anomalo);
- che il collaudo eseguito dalla venditrice di era rivelato errato e che ovviamente non vi era mai stato un suo uso improprio dell'autovettura.
Instava dunque per il risarcimento del danno esposto in complessivi € 23.521,08,
di cui € 9.422 per spese di a.t.p., € 4.000 per spese del consulente di parte, €
pagina 7 di 21 4.686,84 per il rifacimento del motore ed € 3.750 per altre spese.
Si costituiva la società che resisteva. Esponeva che l'Alfa Controparte_1
Romeo GTV tg. BK740RC era stata immatricolata in data 30.03.2000 e quindi era entrata nella disponibilità della concessionaria e in data Parte_1
15.11.2002 per conto della società deducente, la aveva acquistata CP_1
con parziale permuta di altro veicolo;
che aveva affermato che Parte_2
questa autovettura aveva percorso solo 10 km.; che in seguito la macchina era stata revisionata constatando il mancato funzionamento del contachilometri, la cui funzionalità era stata riattivata da che in data 17.03.2006 era Parte_1
stata eseguita la manutenzione ad opera di di Controparte_7
RG sul Po' e quindi aveva manifestato il suo interesse CP_6
all'acquisto, dopo aver verificato su strada la corretta funzionalità
dell'autovettura.
Ripercorso l'iter del procedimento per a.t.p., la convenuta contestava la debenza e il quantum del risarcimento e chiedeva la chiamata in causa di
[...]
e di per essere da queste garantita e Controparte_8 Parte_1
manlevata in caso di condanna;
in via riconvenzionale, chiedeva nei confronti di la corresponsione della somma di € 12.943,77 in quanto la Controparte_9
vendita inter partes era inficiata da dolo incidente a titolo di riduzione del prezzo di acquisto dell'Alfa Romeo tg. BK740RC e la somma di € 651 a titolo di danno.
resisteva rilevando l'incompetenza per territorio Controparte_10
del giudice adito e la genericità dell'atto di chiamata e comunque eccepiva pagina 8 di 21 l'intervenuta prescrizione e/o decadenza da parte della società CP_1
dall'azione ex art. 1495 c.c.; la chiamata allegava che la vendita Parte_1
era avvenuta diversi anni prima (ossia in data 15.11.2002) e solo con la raccomandata del 22.05.2007 la chiamante aveva sollevato doglianze, da cui la maturazione dei termini di prescrizione e di decadenza;
nel merito allegava che nel contratto di vendita era stato specificato che l'autoveicolo compravenduto era usato e con la precisazione che “il chilometraggio è sconosciuto” e che erano
“assolutamente escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche ed elettroniche
(batteria, contachilometri, centraline ecc.)” sicché nessun dolo era ravvisabile.
CP_1 Istruita la lite con acquisizione dell' e con consulenza tecnica affidata all'ing. il Tribunale di Mantova dava atto che nessuna parte Persona_2
aveva contestato la sussistenza del grave vizio del veicolo alienato da
[...]
a in quanto dopo essere utilizzato dall'acquirente per soli 60 CP_1 CP_6
km. lo stesso si era arrestato per un importante guasto che aveva determinato la necessità di sostituire il motore. Il primo giudice recepiva la consulenza in punto causa del guasto, ossia il fuori giri a 8.800 g/m' registrato dalla centralina che aveva distrutto con effetto immediato il propulsore. Condannava la società
convenuta a versare all'attore la somma di € 5.400 e riduceva il prezzo di vendita del veicolo di € 1.600; liquidava i danni subiti da in € 637,75 CP_6
oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con riguardo alla domanda di manleva, il Tribunale rigettava quella svolta nei confronti di in quanto il consulente aveva escluso Controparte_10
pagina 9 di 21 qualsiasi responsabilità della casa costruttrice e, con riguardo alla domanda svolta nei confronti di il Tribunale rilevava che era ampiamente Parte_1
decorso il termine annuale di cui all'art. 1495 c.c. e che parimenti “… prescritto
il diritto deve ritenersi il diritto alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei
danni proposto nei confronti delle terza chiamata per il fatto che Parte_1
l'autovettura Alfa Romeo oggetto di causa sarebbe stata venduta nel 2002 dalla
concessionaria come a chilometro zero mentre è emerso dall'accertamento
tecnico preventivo che l'autovettura avea percorso un numero di chilometri
sicuramente non inferiore a 1000”
A seguito di appello proposto da questa Corte, con Controparte_1
sentenza del 27.04.2018, rigettava l'appello principale proposto dalla società nei confronti dell'originario attore;
accoglieva parzialmente l'appello incidentale svolto da relativamente alle mancata rifusione delle spese sostenute per CP_6
l'a.t.p. riconosciute in € 7.752,08 oltre accessori di legge, ma riconosceva quelle del consulente di parte in difetto di prova del pagamento della parte al consulente di parte.
Per quanto di maggior interesse, la Corte, accoglieva la domanda risarcitoria svolta da nei confronti di fondata sul vizio del Controparte_1 Parte_1
consenso per dolo incidente. A detta della Corte, la domanda riconvenzionale ex art. 1442 c.c. non era prescritta e la prova che il veicolo avesse circolato prima della vendita era costituita dalla registrazione dell'intervento manutentivo nel data base della casa costruttrice in occasione della chiusura del finestrino in cui pagina 10 di 21 era indicata una percorrenza di 1.000 km, dallo stato di usura dei pneumatici da cui poteva evincersi un uso approssimativo del veicolo di 20/30 mila chilometri e pertanto veniva condannata a versare a Controparte_9 Controparte_1
la somma di € 13.658,02 oltre rivalutazione e interessi e le spese del
[...]
doppio grado di giudizio.
proponeva ricorso per cassazione limitatamente al capo con cui era Parte_1
stata condannata a risarcire il danno a e Controparte_1
la Suprema Corte accoglieva il primo motivo, con assorbimento dei restanti,
così argomentando:
“Nel contratto di vendita del 15.11.2022 (la data dell'atto di vendita riportata in
sentenza è effettivamente erronea, perché la compravendita è stata stipulata
nella data di cui sopra, ma non vi è dubbio che il giudice a quo si riferisca allo
stesso atto invocato dal ricorrente) le parti avevano tuttavia espressamente
indicato che il bene compravenduto era l'autoveicolo usato marca Alfa Romeo
tipo GTV 2.0TS targa BK740RC precisando che “il chilometraggio esatto è
sconosciuto" e che erano "assolutamente escluse dalla garanzia tutte le parti
elettriche ed elettroniche (batteria, contachilometri, centraline ecc.)”, come
precisa la ricorrente.
non aveva quindi occultato che il veicolo fosse usato, né dichiarato Parte_1
un chilometraggio diverso da quello effettivo, né assicurato che il veicolo non
fosse mai stato messo su strada, tanto che appare inconferente l'elencazione dei
fatti dai quali sarebbe emersa la dimostrazione che il veicolo ha circolato prima
pagina 11 di 21 della vendita, che si legge sempre a pag. 20 della sentenza per giustificare il
danno quantificato nella differenza di prezzo applicato in contratto e nel costo
di sostituzione dei pneumatici …”.
riassumeva il processo ex art. 392 c.p.c. chiedendo la Parte_1
restituzione della complessiva somma di € 41.245,46 convenendo sia la società
(in origine di che i Controparte_1 Parte_3
soci personalmente e;
i soci si costituivano con CP_1 Controparte_2
comparsa a parte rilevando l'inammissibilità della riassunzione in quanto mai evocati in giudizio in precedenza.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata all'udienza del
24.09.2025 per la spedizione a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
pagina 12 di 21 l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Orbene, nel caso concreto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 751/2018
di questa Corte per il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia riscontrando un vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Nella fattispecie, pertanto, si è in presenza di un error in iudicando e di un rinvio proprio in cui la presente fase ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola,
statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Per dette ragioni, la chiamata in giudizio in questo grado dei soci illimitatamente responsabili di ossia e è Controparte_1 Controparte_2 CP_1
inammissibile. E' vero che i soci di una società in nome collettivo rispondono pagina 13 di 21 delle obbligazioni sociali con il loro patrimonio personale, sicché, sotto il profilo pratico le conseguenze sono le stesse, ma con la presente iniziativa l'attrice in riassunzione pretende di ottenere un titolo giudiziale anche nei confronti dei soci con l'effetto di modificare la fonte della loro obbligazione, ossia non più il rapporto sociale, ma un titolo giudiziale per il quale non sarebbe più operante il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.
Ne consegue che le domande rivolte direttamente ai soci solo in questo giudizio di rinvio sono inammissibili e di conseguenza in riassunzione Parte_1
dovrà rifondere le spese del grado che si liquidano nel valore minimo dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000)
attesa la limitata attività svolta, ossia in € 1.984, di cui € 567 per fase studio, €
461 per fase introduttiva ed € 956 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Pacifici i fatti di causa, puntualmente documentati che possono così essere riassunti.
L'autovettura Alfa Romeo GTV targata BK740RC veniva immatricolata in data
30.03.2000 e intestata alla concessionaria di Sona (VR); in Controparte_9
data 20.12.2000 vi era un intervento in garanzia relativamente alla registrazione di un vetro e in data 27.11.2002, dopo quasi due anni, veniva alienata a
[...]
e nell'allegato certificato di assicurazione era indicato un CP_1
chilometraggio di 10 km, mentre due anni prima l'autovettura aveva già
percorso circa 1.000 km;
in data 22.05.2003 era eseguita una prima pagina 14 di 21 manutenzione presso Officina Cavallini di Poggio Rusco;
in data 11.02.2004 una seconda manutenzione sempre nella stessa officina;
una terza manutenzione in data 8.06.2005 e nel tagliando adesivo della portiera sinistra era indicata una percorrenza di 35.433 chilometri;
in data 17.03.2006 era effettuata una quarta revisione;
in data 5.04.2006 veniva eseguita una prova di revisione presso CAR
2000 s.r.l. di Ostiglia e quindi l'autovettura era venduta all'attore nel CP_6
mese di aprile 2006.
Posto che sulle statuizioni risarcitorie in favore dell'originario attore poste a carico della convenuta è ormai sceso il giudicato e Controparte_1
parimenti è divenuta irrevocabile la pronuncia del Tribunale di Mantova con cui disattendeva la domanda di manleva svolta dalla convenuta per prescrizione ex art. 1495 c.c., resta solo da esaminare la domanda risarcitoria per dolo incidente formulata da verso la chiamata Controparte_1 Parte_1
Per completezza, va rimarcato che detta domanda non era neppure stata compiutamente formulata nella comparsa di costituzione e di risposta in cui l'originaria convenuta si era limitata a svolgere una domanda di manleva e di riduzione del prezzo connesse con la presenza di vizi dell'autovettura oggetto di vendita inter partes; solo nella memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. previgente è
stato introdotto il tema del vizio del consenso in termini espliciti allegando che con condotta fraudolenta, aveva fatto risultare che l'autovettura CP_1
oggetto di causa aveva un chilometraggio diverso da quello reale e dunque detta circostanza aveva indotto la società acquirente a concludere un contratto a pagina 15 di 21 condizioni più gravose rispetto a quello che avrebbe comunque concluso conoscendo il reale chilometraggio della vettura de qua.
Così circoscritto il thema decidendum, invero il dolo incidente non è una fattispecie diversa rispetto al dolo ex art. 1439 c.c., ma una manifestazione meno intensa e si verifica quando l'attività ingannatrice abbia influito su condizioni del contratto che la parte non avrebbe accettato se non fosse stata fuorviata dal raggiro;
il dolo incidente non determina l'invalidità del contratto, ma la responsabilità del contraente in malafede per i danni arrecati al comportamento illecito.
Nel caso concreto, pur dando atto che pure la reticenza può essere equivalente al raggiro, queste condotte reticenti non sono state adeguatamente rappresentante e il semplice fatto che l'autovettura in questione avesse percorso un maggior numero di chilometri rispetto a quanto rappresentato collide con le emergenze del contratto di vendita inter partes del 15.11.2002.
In detto contratto, come sopra scritto, al punto 3 era pattuito che erano assolutamente escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche ed elettroniche
(batteria, contachilometri, centraline radio, antifurti, climatizzatori ecc.) e che erano escluse dalla garanzia tutte le parti meccaniche di normale usura (frizione,
freni, olio, candele, ammortizzatori, marmitte, catalizzatori ecc. ) e al punto 5 era evidenziato: “Si porta a conoscenza che il chilometraggio esatto è sconosciuto”.
Con scrittura a mano, era prevista la garanzia per un anno Equilibrio e in allegato viera la detta garanzia Equilibre (e non Equilibrio) in cui era scritto che pagina 16 di 21 i chilometri di percorrenza al giorno della vendita erano pari a 10.
Invero, pur dando atto di questa evidente discrasia, ritiene la Corte che debbano prevalere le condizioni previste nel contratto rispetto al certificato di assicurazione rilasciato da un terzo, ossia Allan Garantie Italia Broker s.r.l., in cui era stato specificato che i chilometri effettivamente percorsi non erano noti e che la garanzia su componenti importanti era esclusa. Tanto lasciava chiaramente intendere che il veicolo in questione avesse percorso un certo numero di chilometri dalla data di sua immatricolazione del 30.03.2000 al momento della vendita del 15.11.2002.
Peraltro, dopo la vendita la società convenuta ha fatto eseguire ben quattro interventi di manutenzione e ha mantenuto la proprietà del veicolo per oltre tre anni sino all'aprile 2006 e dunque era nelle condizioni di avvedersi che il veicolo acquistato non era nuovo e che di certo non aveva solo 10 km di percorrenza, anche alla luce del fatto che si tratta di imprenditori professionali del settore.
In presenza di clausole contrattuali così chiare e di operatori qualificati diviene difficile scorgere l'esistenza di raggiri o artifici, anche sotto la limitata forma della reticenza, che possano giustificare l'esistenza del dolo incidente.
Anche i capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. non sono utili per la decisione e il cap. 12 volto alla dimostrazione che aveva dichiarato che la macchina aveva percorso solo 10 km. Parte_2
collide con il diverso testo del contratto di vendita.
pagina 17 di 21 Alla luce di questi rilievi, pertanto, correttamente il primo giudice aveva escluso qualsiasi forma di risarcimento a carico di - statuizione che Parte_1
questa Corte avrebbe dovuto confermare.
Il rigetto della domanda risarcitoria impone l'obbligo per la convenuta in riassunzione di restituire a le somme Controparte_1 Pt_1 Parte_1
erogate per effetto della sentenza della Corte di Appello per complessivi
41.245,46 (doc. 8 del fascicolo Cassazione), di cui € 21.587,58 comprensivo di rivalutazione e interessi sul capitale di € 13.658,02; € 5.293,58 versate a titolo di rifusione delle spese di primo grado, € 6.964,30 relativamente alla rifusione delle spese legali di secondo grado ed € 7.400 relativamente alla restituzione delle spese legali corrisposte da a in Parte_4 Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dal bonifico del 4.06.2018 al saldo.
Con riguardo al regime delle spese, la Suprema Corte ha specificato che il giudice del rinvio al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per le spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (cfr. Cass. 13.06.2018 n. 15506, ma anche Cass. 21.06.2025 n.
16645). Invero, detto principio parrebbe meglio attagliarsi ai casi rinvio improprio, più che a quelli di rinvio proprio, ove, come detto, la Corte decide pagina 18 di 21 direttamente sulle domande e non già come giudice dell'impugnazione, ma detto principio parrebbe rivestire portata generale.
Ne consegue che, ferma la condanna alle spese già disposta dal Tribunale di
Mantova a pagina 11 ultime due righe e a pagina 12 le prime due righe della sentenza n. 48/12), dovrà Parte_3
rifondere a le spese del grado di appello liquidate in € 3.966 per Parte_1
compenso (€ 1.134 per fase studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1.911 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
quelle del giudizio di legittimità liquidate in € 1.263 per esborsi ed €
3.082 per compenso (di cui € 1.276 per la fase studio, € 1.134 per la fase introduttiva ed € 672 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge, e, per il presente giudizio di rinvio, in € 804 per borsuali € 3.966 per compenso (€ 1.134 per fase studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1.911 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
A giudizio della Corte, lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000 dovendosi valorizzare la domanda dell'originaria convenuta verso la chiamata e non l'ammontare complessivo delle restituzioni per effetto della cassazione della sentenza di appello.
Le spese di consulenza disposta nel giudizio di primo grado restano definitivamente a carico di come disposto dal Tribunale Controparte_1
di Mantova.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte a seguito di giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c. proposto da a seguito di ordinanza della Suprema Corte n. Parte_1
22104/2023 del 24.07.2023, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità delle domande rivolte in questo grado nei confronti di e di Controparte_2 CP_1
- condanna a rifondere a e a le Parte_1 Controparte_2 CP_1
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- rigetta la domanda risarcitoria ex art. 1440 c.c. avanzata da
[...]
nei confronti di e per l'effetto Controparte_1 Parte_1
- condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 41.245,46 oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma
[...]
c.c. dalla data del 4.06.2018 al saldo;
- condanna a rifondere Controparte_1 Parte_1
le spese di lite come indicato in motivazione;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE pagina 20 di 21 dott. Giuseppe Serao
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