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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AS LO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2265/2022 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“risarcimento del danno terminale, danno catastrofale, da perdita del rapporto parentale”
promossa da
(CF: ), in proprio e iure hereditatis quale Parte_1 C.F._1 p pote deceduta in Imperia il Persona_1 19.10.2010, e iure hereditatis, rappresentata e cesco RAMO' e dall'avv. Massimo RAMO' presso il cui studio in Albenga alla via Trieste n.6/5 è eletto domicilio
–attore–
contro
1) (CF: ), contumace Controparte_1 C.F._2
2) : , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rap prese da do CARACCIOLO pressi il cui studio in Imperia alla via Bonfante n.10 è eletto domicilio
-convenuto-
conclusioni delle parti
⁃ parte attrice Parte_1 Controparte_ «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare tenuti e condannare, in via tra di loro solidale, e la compagnia di Assicurazione Generali , già in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 Controparte_4 risarcimento in favore dell'attore, quale erede di ed in proprio, di tutti i danni allo stesso dovuti in Parte_1 Persona_1 conseguenza del sinistro mortale per cui è causa, sia a titolo di danno patrimoniale, sia a titolo di danno morale, sia a titolo di danno biologico e morale dovuto ad , il tutto nella misura accertata in corso di causa e/o in quell'altra meglio vista e/o ritenuta, Persona_1 oltre rivalutazione monetaria da determinarsi secondo gli indici ISTAT dall'evento al saldo, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dall'evento al saldo. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali ed oneri di legge»
⁃ parte convenuta Controparte_2
«Piaccia all'On.le Tribunale, respingere le domande attoree con il favore delle spese»
Ragioni della decisione
(1) abstract. in proprio e iure hereditatis, quale erede di Parte_1 [...]
deceduta il 10.01.2010 a seguito di un incidente stradale verificatosi in Imperia Per_1 il 5.1.2010, con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che la nonna, nella cui casa aveva convissuto per 30 anni fino all'anno 2007, era Persona_1 deceduta a causa della condotta imprudente/imperita/negligente di
[...] che, priva di patente di guida, a bordo dell'autovettura Peuge CP_1
BH282VW, priva di copertura assicurativa e in cattive condizioni di manutenzione,
1 dott. AS LO l'aveva investita mentre essa si accingeva, a piedi, ad attraversare la strada, ritenuta la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra le lesioni traumatiche riportate in occasione del detto sinistro stradale (“frattura comminuta branche pubiche in pz. In terapia dicumarolica”) e il decesso della nonna (come da consulenza medico–legale eseguita nell'ambito del relativo procedimento penale per omicidio colposo che si concludeva con sentenza di NDP perché il fatto non costituiva reato), allegato che, con atto di citazione, del 24.2.2012, unitamente alla figlia e ad altri nipoti della Persona_1 avevano evocato in giudizio e, quale impresa Controparte_1 di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Liguria, la CP_4
per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che, in
[...]
o grado, si concludeva, in rito, con sentenza di improcedibilità della domanda svolta da esso per omesso invio della lettera raccomandata AR di Parte_1 richiesta dei d e sull'assicurazione qual requisito di procedibilità, e, in merito, con sentenza di rigetto delle domande attore svolte dagli altri attori, il cui appello veniva poi accolto dalla CdA di Genova con sentenza definitiva del 21.11.2020 laddove, ritenendo che la causa del sinistro fosse da attribuirsi alla responsabilità del 50% del conducente dell'autovettura, liquidava in favore degli appellanti il danno in proporzione al concorso di colpa paritario, dedotto di avere anch'esso diritto, in quanto nipote della deceduta, al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, non essendo necessaria la sussistenza di una situazione di convivenza, diritto non prescritto per la sussistenza di atti interruttivi del decorso del termine quinquennale di prescrizione (atto di citazione del 24.2.2012; lettera raccomandata AR del 19.2.2013; lettera raccomandata AR del 29.10.2017; lettera raccomandata AR del 19.3.2019 e lettera raccomandata AR del 7.9.2021), lamentato un danno da perdita del rapporto parentale ed un danno biologico e psicologico/morale iure hereditatis, evocava in giudizio e , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 Controparte_2 tempore, già , quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_4 le vittime della strada per la Regione Liguria, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti quali eredi ed in qualità di prossimo congiunto della de cuius, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.1) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che, osservato che la sentenza della CdA di Genova, non avendo esaminato la domanda del GIRGENTI in quanto estraneo al giudizio di appello, non può spiegare effetti di giudicato esterno, dedotta la infondatezza della domanda attorea non essendo il sinistro ascrivibile a colpa della conducente Controparte_1 rilevata la insussistenza del danno catastrofale, instava per il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese. 1.2) Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo alla causa della CdA di Genova RG 1240/2017, assunta la prova orale (testi di parte attrice: Tes_1 Testimone_2
, la causa, nella contumacia di
[...] Testimone_3 Testimone_4 [...]
'udienza del 26.02.2025 con c CP_1 dei termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.
(2) sulla responsabilità del decesso di . In punto causazione del sinistro Persona_1 mortale oggetto di contesa, in ragione della medesima causa petendi e petitum, nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, opera l'effetto vincolante del giudicato esterno formatosi nel giudizio RG 1240/2017 conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Genova
2 dott. AS LO n.1286/2020, passata in giudicato. In tema di giudicato esterno/riflesso, se uno dei due giudizi, riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, come nel caso che ci occupa, di detto accertamento è precluso il riesame. 2.1) Ai sensi dell'art. 2909 cc, la detta sentenza spiega efficacia riflessa anche nei confronti di che, seppur estraneo al processo, era ed è titolare di Parte_1 un diritto dipendente dalla situazione di fatto definita in quel processo che non consente una diversa ricostruzione. Ai sensi del citato articolo 2909 cc, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa sì stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ma produce altresì un'efficacia riflessa nei confronti di terzi i cui diritti dipendono dalla situazione giuridica definita in quella sentenza. Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (cass. n. 8766/2019; cass. n.21240/2018; cass. n. 2137/2014; cass. n. 22908/2013). 2.2) Correttamente, il giudice di seconde cure, rilevando (dalla relazione di incidente stradale e dalla successiva segnalazione della notizia di reato della Polizia Municipale) che la conducente, con la patente scaduta, si era posta alla guida di un auto priva di assicurazione obbligatoria per la RCA e sprovvista dell'obbligatoria idoneità alla circolazione, per di più con i pneumatici anteriori usurati, tenendo conto che il sinistro si era verificato su strada urbana di centro abitato, rettilinea, con pioggia in atto e fondo stradale bagnato, costatando che il sol fatto di porsi alla guida in tali condizioni di inidoneità, sia del mezzo che personali, costituiva antecedente perché fosse “più probabile che non” l'investimento di un ostacolo che si fosse posto davanti al mezzo, evento sempre prevedibile in circolazione cittadina e marciapiedi sui lati, escludeva che la CP_1 avesse adottato tutte le cautele richieste dalla concreta situazione volte ad evitare l'investimento di un pedone che effettuava l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali (ai sensi dell'art. 141, co. 1, CDS, «E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione»; mentre ai sensi del comma 2 «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile»), utilizzando lo spazio libero tra due autovetture in sosta, riconoscendoLe e attribuendoLe, ex art. 2054 cc, una responsabilità, nella causazione del sinistro, nella misura del 50%. 2.3) Invero, rilevato che il giudizio controfattuale in ambito civile, diversamente dall'ambito penale ove deve essere operato facendo riferimento ad “una elevata probabilità logica/alto grado di credibilità razionale”, va verificato sulla scorta di una “probabilità relativa/più probabile che non”, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è di per sé sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1 cc, dimostrando di aver fatto tutto il
3 dott. AS LO possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, sotto tutti i profili di diligenza nella guida e nella circolazione. Ebbene, la condotta, seppur colposa, della in ragione Persona_1 dell'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, non oncretezza degli eventi, i caratteri della imprevedibilità ed anormalità tali da escludere la concorrente responsabilità della conducente dell'autovettura al quale, essendo esigibile una condotta diversa, era, peraltro, rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è sufficiente di per sé ai fini dell'affermazione della sua esclusiva responsabilità. Deve infatti sottolinearsi la necessità che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, cc, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che non rileva in tal senso l'anomalia comportamentale del pedone. L'investitore deve infatti dimostrare che tale comportamento non fosse ragionevolmente prevedibile, oltre al fatto di aver adottato tutte le cautele possibili anche in termini di adeguamento della velocità di guida. La Corte d'Appello correttamente ha applicato tali principi. 2.4) Pertanto, in ragione delle superiori considerazioni, non potendo, in ogni caso, questo Giudice disattendere l'accertamento della responsabilità compiuto e cristallizzato nella richiamata sentenza della Corte di Appello di Genova, ed essendo incontestata la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso di e Persona_1 le lesioni dalle stessa riportate in occasione del sinistro stradale del 5.1.2010 atteso che nel corso del ricovero ospedaliero non si è mai interrotta la continuità sintomatologica delle lesioni traumatiche, non vi è alcun dubbio sulla fondatezza della domanda risarcitoria in punto an debeatur, risultando provata la condotta negligente/imprudente, seppur paritaria nella causazione del sinistro rispetto a quella della , della Per_1 conduttrice dell'auto Peugeot 206 tg BH282VW e la sussistenza del necessario nesso di causalità tra la condotta colposa della stessa e l'esito letale, cui segue il diritto, non prescritto, dell'odierno ricorrente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti per la perdita del congiunto. 2.4.1) infatti, era il nipote di la cui Parte_1 Persona_1 continuità e contiguità affettiva con la nonna deceduta è risultata provata all'esito della prova orale (teste suocero di alla domanda “Vero Tes_1 Parte_1 che nipote di , figlio della di lei figlia Parte_1 Persona_1 Testimone_2
i anni da 07.02.1977) fino al 20
[...] sposato, nella stessa casa in cui abitava la nonna , in Vessalico, frazione Persona_1
Siglioli?”, rispondeva: «so che quando veniva a trovare mia figlia, diceva che arrivava dalla nonna. Che aveva pranzato o cenato o dalla nonna perché i suoi genitori erano assenti e arrivavano tardi. bitava dalla nonna, così lui mi disse»; alla domanda “vero che Sino all'anno 2007, Pt_1 quando si trasferì in altra abitazione dopo il proprio matrimonio, Parte_1 convisse con i suoi genitori, in un alloggio indipendente, situato nel medesimo edificio ove si trovava l'appartamento abitato da ?”, così rispondeva: «ho appreso Persona_1 dal che lui abitava dalla nonna. GIRGENTI so che ha vissuto con in suoi genitori. Pt_1
Abitavano nello stesso edificio ove abitava la nonna»; teste madre di Testimone_2
alla domanda “Vero che nipote di Parte_1 Parte_1 [...]
, figlio della di lei figlia ha vissuto molti anni da quando Per_1 Testimone_2
è nato (07.02.1977) fino al 2007, quando si è sposato, nella stessa casa in cui abitava la nonna , in Vessalico, frazione Siglioli?”, rispondeva: «si è vera, era una casa Persona_1 unica. Vi erano due appartamenti, uno sopra ed uno sotto. Io abitavo e mia mamma di sotto. Era una
4 dott. AS LO casa divisa in due. Prima di sposarsi, viveva con me e mio marito»; teste Pt_1 Tes_3
, cugino di alla alla domanda “Vero che
[...] Parte_1 Parte_1 nipote di , figlio della di lei figlia ha vissuto molti Persona_1 Testimone_2 anni da quando è nato (07.02.1977) fino al 2007, quando si è sposato, nella stessa casa in cui abitava la nonna , in Vessalico, frazione Siglioli?”, rispondeva: «si è Persona_1 vero. Vi era una casa unica, suddivisa in due piani. Mio cugina con mia zia, abitavano di sopra. La nonna di sotto. Io abitavo con la nonna. Mio cugino frequentava la casa della nonna, scendeva spesso da noi»; teste moglie di alla domanda “Vero che Testimone_4 Parte_1
nipote di , figlio della di lei figlia Parte_1 Persona_1 Testimone_2
ha vissuto molti anni da quando è nato (07.02.1977) fino al 2007, quando si è
[...] sposato, nella stessa casa in cui abitava la nonna , in Vessalico, frazione Persona_1
Siglioli?”, rispondeva: «si, abitavano nella stessa casa. Conobbi mio marito nel 1997/1998»
(3) sul danno risarcibile. Sono vittime secondarie dell'evento morte altrui, causato da una condotta illecita di terzi, i congiunti della vittima primaria. «Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita» (cass. n.7748/2020). Il danno subito da tali soggetti è detto dalla giurisprudenza “danno riflesso” o “danno da rimbalzo”. Tuttavia, ciò è coerente con il dettato dell'art. 1223 Cc, in quanto il danno patito da tali soggetti è comunque considerato come causato in via immediata e diretta dal fatto dannoso del terzo. I congiunti, quali vittime secondarie, hanno innanzitutto diritto al risarcimento: (a) del danno patrimoniale iure proprio, consistente nella perdita delle utilità economiche di cui i prossimi congiunti beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro;
(b) del danno biologico iure proprio, ricorrente qualora le sofferenze causate dalla perdita del prossimo congiunto hanno determinato una loro lesione dell'integrità psicofisica;
(c) del danno esistenziale iure proprio, trattantesi della lesione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato1. 3.1) Oltre al danno da perdita parentale come sopra definito, i congiunti potranno altresì fare valere iure hereditatis i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima e trasmissibili agli eredi, vale a dire: (i) il danno biologico (danno terminale): si tratta della lesione del bene salute come danno conseguenza, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato, nella fase tra la lesione alla morte;
(ii) il danno morale soggettivo (danno catastrofale): si tratta dello stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi della fine-vita, ossia la lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine. Non sono invece risarcibili come danni da morte iure hereditatis: (iii) il danno tanatologico, cioè il danno derivante dalla perdita in sé del bene della vita;
(iv) il danno esistenziale, cioè derivante dalla grave lesione e stravolgimento delle condizioni sociali di vita che, per prodursi,
1 Il risarcimento del danno da perdita parentale va concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima. A tal fine, occorre fare riferimento alla titolarità di una situazione qualificata dal contatto con il danneggiato primario. Il danno da perdita parentale sarà senz'altro configurabile, ad esempio, tra genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti particolarmente vicini. Al contempo occorre tenere presente che i rapporti familiari di sangue costituiscono solo un punto di partenza per l'individuazione delle vittime secondarie, potendosi anche in altre relazioni accertarsi in concreto una situazione di vicinanza sostanziale.
5 dott. AS LO necessitano della permanenza temporale della lesione (che, in caso di morte, non può configurarsi). 3.2) In particolare, quanto al danno biologico terminale, consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte. Esso rientra nel danno da inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità. Condizione necessaria per la risarcibilità del danno biologico terminale è che tra l'evento lesivo e la morte intercorra un considerevole lasso di tempo, cioè una netta separazione temporale fra i due eventi. In mancanza sarà pur sempre possibile ritenere integrato il danno morale terminale subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. 3.3) Questi sono i più recenti approdi giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale e di danno da perdita parentale (v. in particolare Cass. n. 23469/2018, nonché Cass. 901/2018 e Cass. 7513/2018): (a) il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonchè nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto;
(b) il danno da perdita parentale è un danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile anche in caso di mera lesione del rapporto parentale;
(c) le categorie di danno disciplinate dall'ordinamento sono soltanto due: il danno patrimoniale (ex art.1223 Cc nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (ex artt. 2059 Cc e 185 Cp); (d) il danno non patrimoniale ha natura unitaria ed onnicomprensiva: il giudice di merito deve tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, evitando però duplicazioni con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici;
(e) occorre pervenire ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
(f) nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto); (g) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali;
(h) costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico (che già comprende, per definizione legislativa, l'incidenza sulle quotidiane attività dinamico-relazionali) e del danno c.d. esistenziale;
(i) al contrario, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come oggi confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a.; (j) al di fuori della lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro bene costituzionalmente tutelato andrà accertato all'esito di compiuta istruttoria e in assenza di qualsiasi automatismo.
(4) sul danno da risarcire. Tanto premesso, agisce in giudizio per vedersi Pt_1 riconosciuto, in proprio, il danno morale da perdita parentale, iure hereditatis, il danno catastrofale.
6 dott. AS LO 4.1) La morte di ha causato nel nipote iure Persona_1 Parte_1 proprio, il danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella sofferenza che da ciò ne deriva. Il pregiudizio patito dalla parte attrice si desume presuntivamente dall'incontestato e documentato stretto legame parentale (cass. ord. n. 7748/2020). Quando il risarcimento per danno da perdita di rapporto parentale è domandato dai più stretti congiunti della vittima, la giurisprudenza non esige alcun tipo di prova sull'esistenza del pregiudizio: dal fatto noto che tra defunto e superstite esisteva un così stretto rapporto familiare, il giudice risale infatti al fatto ignorato della sussistenza del danno, perché è una legge di natura che la perdita di una persona così vicina provochi un grave dolore ai congiunti. 4.1.1) Relativamente al danno da perdita parentale, in aderenza alla recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 37009/2022, la liquidazione va affidata alle nuove tabelle del Tribunale di Milano del 2022 integrate dal sistema dei punti così come ivi delineato, ritenute dalla giurisprudenza maggiormente aderenti alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. Il congiunto aveva 33 anni, era nipote della vittima e non era convivente;
la vittima aveva 87 anni al momento del decesso;
il congiunto non aveva convissuto con la vittima ma abitava nello stesso stabile;
nel nucleo familiare erano presenti 3 familiari. In ragione della corresponsabilità della vittima nella misura del 50%, sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento va quantificato nella somma complessiva di € 31.143,00. 4.2) In ragione delle circostanze che decedeva solo alcuni giorni Persona_1 dopo il sinistro e che era provato che la stessa era rimasta lucida, in stato di coscienza, la morte della ha causato nel nipote, iure hereditatis il c.d. danno terminale che, Per_1 sostituendo sostanzialmente il danno tanatologico o da morte, è quel danno di costituzione giurisprudenziale che prevede la risarcibilità del danno quando la morte, a seguito della lesione, non sia immediata ma trascorra un considerevole lasso di tempo. Tale danno per essere definito come terminale deve avere una durata limitata nel tempo, per convenzione di 100 giorni: se dalla lesione all'evento morte passa un tempo superiore, si calcolerà come inabilità temporanea. Affinché detto danno possa essere riconosciuto è necessario che la vittima sia cosciente e si stia nella consapevolezza della propria imminente morte. 4.2.1) Ai fini della liquidazione del danno terminale si deve fare riferimento alle tabelle relative all'invalidità temporanea assoluta con personalizzazione massima in ragioni delle gravissime sofferenze psichiche subite dalla danneggiata e delle specifiche ripercussioni sul piano dinamico relazionale che la stessa è stata costretta ad affrontare. 4.2.2) Tenuto conto dell'eseguità del periodo di sopravvivenza (5 giorni) e del rapporto parentale, in via equitativa, a tale titolo, va liquidata la somma di € 2.500,00.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una 4.3)
somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con
7 dott. AS LO valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. 4.3.1) Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (10.01.2010) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo
8 dott. AS LO stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 5.1) In ragione della soccombenza, e la , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, devono essere dichiarate tenute condannate a rimborsare, in solido tra loro, a le spese di lite del presente Parte_1 giudizio, così come liquidate in d à del DM n.147 del 13.8.2022, tenendo però conto del “criterio del decisum”, proporzionando cioè gli onorari all'effettiva consistenza della lite (cass. SSUU n.19014/2007; cass. n. 21256/2016). In ragione del valore e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: _ per la fase di studio, € 1.701,00 _ per la fase introduttiva, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo di euro 8.758,40, di cui euro 7.616,00 per compenso tabellare, euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre euro 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna e la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante ento vore di Parte_1
iure hereditatis, della somma di € 2.500,00 a titolo di danno termin
[...] ompensativi e alla rivalutazione monetaria sulle predette somme con le decorrenze e secondo i criteri dettati in motivazione, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
al risarcimento in favore di iure proprio, della somma di € 31.143,00 a titolo di danno Parte_1 da perdit teressi compensativi e alla rivalutazione monetaria sulle predette somme con le decorrenze e secondo i criteri dettati in motivazione, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo 2) condanna e la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante ento, vore di Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 8.758,40,
[...] er compenso tabellare, euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre euro 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti
9 dott. AS LO elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 7.6.2025
Il Giudice dott. AS LO (sottoscritta con firma digitale)
10 dott. AS LO
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AS LO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2265/2022 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“risarcimento del danno terminale, danno catastrofale, da perdita del rapporto parentale”
promossa da
(CF: ), in proprio e iure hereditatis quale Parte_1 C.F._1 p pote deceduta in Imperia il Persona_1 19.10.2010, e iure hereditatis, rappresentata e cesco RAMO' e dall'avv. Massimo RAMO' presso il cui studio in Albenga alla via Trieste n.6/5 è eletto domicilio
–attore–
contro
1) (CF: ), contumace Controparte_1 C.F._2
2) : , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rap prese da do CARACCIOLO pressi il cui studio in Imperia alla via Bonfante n.10 è eletto domicilio
-convenuto-
conclusioni delle parti
⁃ parte attrice Parte_1 Controparte_ «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare tenuti e condannare, in via tra di loro solidale, e la compagnia di Assicurazione Generali , già in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 Controparte_4 risarcimento in favore dell'attore, quale erede di ed in proprio, di tutti i danni allo stesso dovuti in Parte_1 Persona_1 conseguenza del sinistro mortale per cui è causa, sia a titolo di danno patrimoniale, sia a titolo di danno morale, sia a titolo di danno biologico e morale dovuto ad , il tutto nella misura accertata in corso di causa e/o in quell'altra meglio vista e/o ritenuta, Persona_1 oltre rivalutazione monetaria da determinarsi secondo gli indici ISTAT dall'evento al saldo, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dall'evento al saldo. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali ed oneri di legge»
⁃ parte convenuta Controparte_2
«Piaccia all'On.le Tribunale, respingere le domande attoree con il favore delle spese»
Ragioni della decisione
(1) abstract. in proprio e iure hereditatis, quale erede di Parte_1 [...]
deceduta il 10.01.2010 a seguito di un incidente stradale verificatosi in Imperia Per_1 il 5.1.2010, con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che la nonna, nella cui casa aveva convissuto per 30 anni fino all'anno 2007, era Persona_1 deceduta a causa della condotta imprudente/imperita/negligente di
[...] che, priva di patente di guida, a bordo dell'autovettura Peuge CP_1
BH282VW, priva di copertura assicurativa e in cattive condizioni di manutenzione,
1 dott. AS LO l'aveva investita mentre essa si accingeva, a piedi, ad attraversare la strada, ritenuta la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra le lesioni traumatiche riportate in occasione del detto sinistro stradale (“frattura comminuta branche pubiche in pz. In terapia dicumarolica”) e il decesso della nonna (come da consulenza medico–legale eseguita nell'ambito del relativo procedimento penale per omicidio colposo che si concludeva con sentenza di NDP perché il fatto non costituiva reato), allegato che, con atto di citazione, del 24.2.2012, unitamente alla figlia e ad altri nipoti della Persona_1 avevano evocato in giudizio e, quale impresa Controparte_1 di Garanzia per le vittime della strada per la Regione Liguria, la CP_4
per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che, in
[...]
o grado, si concludeva, in rito, con sentenza di improcedibilità della domanda svolta da esso per omesso invio della lettera raccomandata AR di Parte_1 richiesta dei d e sull'assicurazione qual requisito di procedibilità, e, in merito, con sentenza di rigetto delle domande attore svolte dagli altri attori, il cui appello veniva poi accolto dalla CdA di Genova con sentenza definitiva del 21.11.2020 laddove, ritenendo che la causa del sinistro fosse da attribuirsi alla responsabilità del 50% del conducente dell'autovettura, liquidava in favore degli appellanti il danno in proporzione al concorso di colpa paritario, dedotto di avere anch'esso diritto, in quanto nipote della deceduta, al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, non essendo necessaria la sussistenza di una situazione di convivenza, diritto non prescritto per la sussistenza di atti interruttivi del decorso del termine quinquennale di prescrizione (atto di citazione del 24.2.2012; lettera raccomandata AR del 19.2.2013; lettera raccomandata AR del 29.10.2017; lettera raccomandata AR del 19.3.2019 e lettera raccomandata AR del 7.9.2021), lamentato un danno da perdita del rapporto parentale ed un danno biologico e psicologico/morale iure hereditatis, evocava in giudizio e , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 Controparte_2 tempore, già , quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_4 le vittime della strada per la Regione Liguria, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti quali eredi ed in qualità di prossimo congiunto della de cuius, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.1) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che, osservato che la sentenza della CdA di Genova, non avendo esaminato la domanda del GIRGENTI in quanto estraneo al giudizio di appello, non può spiegare effetti di giudicato esterno, dedotta la infondatezza della domanda attorea non essendo il sinistro ascrivibile a colpa della conducente Controparte_1 rilevata la insussistenza del danno catastrofale, instava per il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese. 1.2) Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo alla causa della CdA di Genova RG 1240/2017, assunta la prova orale (testi di parte attrice: Tes_1 Testimone_2
, la causa, nella contumacia di
[...] Testimone_3 Testimone_4 [...]
'udienza del 26.02.2025 con c CP_1 dei termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.
(2) sulla responsabilità del decesso di . In punto causazione del sinistro Persona_1 mortale oggetto di contesa, in ragione della medesima causa petendi e petitum, nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, opera l'effetto vincolante del giudicato esterno formatosi nel giudizio RG 1240/2017 conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Genova
2 dott. AS LO n.1286/2020, passata in giudicato. In tema di giudicato esterno/riflesso, se uno dei due giudizi, riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, come nel caso che ci occupa, di detto accertamento è precluso il riesame. 2.1) Ai sensi dell'art. 2909 cc, la detta sentenza spiega efficacia riflessa anche nei confronti di che, seppur estraneo al processo, era ed è titolare di Parte_1 un diritto dipendente dalla situazione di fatto definita in quel processo che non consente una diversa ricostruzione. Ai sensi del citato articolo 2909 cc, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa sì stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ma produce altresì un'efficacia riflessa nei confronti di terzi i cui diritti dipendono dalla situazione giuridica definita in quella sentenza. Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione (cass. n. 8766/2019; cass. n.21240/2018; cass. n. 2137/2014; cass. n. 22908/2013). 2.2) Correttamente, il giudice di seconde cure, rilevando (dalla relazione di incidente stradale e dalla successiva segnalazione della notizia di reato della Polizia Municipale) che la conducente, con la patente scaduta, si era posta alla guida di un auto priva di assicurazione obbligatoria per la RCA e sprovvista dell'obbligatoria idoneità alla circolazione, per di più con i pneumatici anteriori usurati, tenendo conto che il sinistro si era verificato su strada urbana di centro abitato, rettilinea, con pioggia in atto e fondo stradale bagnato, costatando che il sol fatto di porsi alla guida in tali condizioni di inidoneità, sia del mezzo che personali, costituiva antecedente perché fosse “più probabile che non” l'investimento di un ostacolo che si fosse posto davanti al mezzo, evento sempre prevedibile in circolazione cittadina e marciapiedi sui lati, escludeva che la CP_1 avesse adottato tutte le cautele richieste dalla concreta situazione volte ad evitare l'investimento di un pedone che effettuava l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali (ai sensi dell'art. 141, co. 1, CDS, «E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione»; mentre ai sensi del comma 2 «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile»), utilizzando lo spazio libero tra due autovetture in sosta, riconoscendoLe e attribuendoLe, ex art. 2054 cc, una responsabilità, nella causazione del sinistro, nella misura del 50%. 2.3) Invero, rilevato che il giudizio controfattuale in ambito civile, diversamente dall'ambito penale ove deve essere operato facendo riferimento ad “una elevata probabilità logica/alto grado di credibilità razionale”, va verificato sulla scorta di una “probabilità relativa/più probabile che non”, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è di per sé sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1 cc, dimostrando di aver fatto tutto il
3 dott. AS LO possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, sotto tutti i profili di diligenza nella guida e nella circolazione. Ebbene, la condotta, seppur colposa, della in ragione Persona_1 dell'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, non oncretezza degli eventi, i caratteri della imprevedibilità ed anormalità tali da escludere la concorrente responsabilità della conducente dell'autovettura al quale, essendo esigibile una condotta diversa, era, peraltro, rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è sufficiente di per sé ai fini dell'affermazione della sua esclusiva responsabilità. Deve infatti sottolinearsi la necessità che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, cc, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che non rileva in tal senso l'anomalia comportamentale del pedone. L'investitore deve infatti dimostrare che tale comportamento non fosse ragionevolmente prevedibile, oltre al fatto di aver adottato tutte le cautele possibili anche in termini di adeguamento della velocità di guida. La Corte d'Appello correttamente ha applicato tali principi. 2.4) Pertanto, in ragione delle superiori considerazioni, non potendo, in ogni caso, questo Giudice disattendere l'accertamento della responsabilità compiuto e cristallizzato nella richiamata sentenza della Corte di Appello di Genova, ed essendo incontestata la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso di e Persona_1 le lesioni dalle stessa riportate in occasione del sinistro stradale del 5.1.2010 atteso che nel corso del ricovero ospedaliero non si è mai interrotta la continuità sintomatologica delle lesioni traumatiche, non vi è alcun dubbio sulla fondatezza della domanda risarcitoria in punto an debeatur, risultando provata la condotta negligente/imprudente, seppur paritaria nella causazione del sinistro rispetto a quella della , della Per_1 conduttrice dell'auto Peugeot 206 tg BH282VW e la sussistenza del necessario nesso di causalità tra la condotta colposa della stessa e l'esito letale, cui segue il diritto, non prescritto, dell'odierno ricorrente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti per la perdita del congiunto. 2.4.1) infatti, era il nipote di la cui Parte_1 Persona_1 continuità e contiguità affettiva con la nonna deceduta è risultata provata all'esito della prova orale (teste suocero di alla domanda “Vero Tes_1 Parte_1 che nipote di , figlio della di lei figlia Parte_1 Persona_1 Testimone_2
i anni da 07.02.1977) fino al 20
[...] sposato, nella stessa casa in cui abitava la nonna , in Vessalico, frazione Persona_1
Siglioli?”, rispondeva: «so che quando veniva a trovare mia figlia, diceva che arrivava dalla nonna. Che aveva pranzato o cenato o dalla nonna perché i suoi genitori erano assenti e arrivavano tardi. bitava dalla nonna, così lui mi disse»; alla domanda “vero che Sino all'anno 2007, Pt_1 quando si trasferì in altra abitazione dopo il proprio matrimonio, Parte_1 convisse con i suoi genitori, in un alloggio indipendente, situato nel medesimo edificio ove si trovava l'appartamento abitato da ?”, così rispondeva: «ho appreso Persona_1 dal che lui abitava dalla nonna. GIRGENTI so che ha vissuto con in suoi genitori. Pt_1
Abitavano nello stesso edificio ove abitava la nonna»; teste madre di Testimone_2
alla domanda “Vero che nipote di Parte_1 Parte_1 [...]
, figlio della di lei figlia ha vissuto molti anni da quando Per_1 Testimone_2
è nato (07.02.1977) fino al 2007, quando si è sposato, nella stessa casa in cui abitava la nonna , in Vessalico, frazione Siglioli?”, rispondeva: «si è vera, era una casa Persona_1 unica. Vi erano due appartamenti, uno sopra ed uno sotto. Io abitavo e mia mamma di sotto. Era una
4 dott. AS LO casa divisa in due. Prima di sposarsi, viveva con me e mio marito»; teste Pt_1 Tes_3
, cugino di alla alla domanda “Vero che
[...] Parte_1 Parte_1 nipote di , figlio della di lei figlia ha vissuto molti Persona_1 Testimone_2 anni da quando è nato (07.02.1977) fino al 2007, quando si è sposato, nella stessa casa in cui abitava la nonna , in Vessalico, frazione Siglioli?”, rispondeva: «si è Persona_1 vero. Vi era una casa unica, suddivisa in due piani. Mio cugina con mia zia, abitavano di sopra. La nonna di sotto. Io abitavo con la nonna. Mio cugino frequentava la casa della nonna, scendeva spesso da noi»; teste moglie di alla domanda “Vero che Testimone_4 Parte_1
nipote di , figlio della di lei figlia Parte_1 Persona_1 Testimone_2
ha vissuto molti anni da quando è nato (07.02.1977) fino al 2007, quando si è
[...] sposato, nella stessa casa in cui abitava la nonna , in Vessalico, frazione Persona_1
Siglioli?”, rispondeva: «si, abitavano nella stessa casa. Conobbi mio marito nel 1997/1998»
(3) sul danno risarcibile. Sono vittime secondarie dell'evento morte altrui, causato da una condotta illecita di terzi, i congiunti della vittima primaria. «Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Nè v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita» (cass. n.7748/2020). Il danno subito da tali soggetti è detto dalla giurisprudenza “danno riflesso” o “danno da rimbalzo”. Tuttavia, ciò è coerente con il dettato dell'art. 1223 Cc, in quanto il danno patito da tali soggetti è comunque considerato come causato in via immediata e diretta dal fatto dannoso del terzo. I congiunti, quali vittime secondarie, hanno innanzitutto diritto al risarcimento: (a) del danno patrimoniale iure proprio, consistente nella perdita delle utilità economiche di cui i prossimi congiunti beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro;
(b) del danno biologico iure proprio, ricorrente qualora le sofferenze causate dalla perdita del prossimo congiunto hanno determinato una loro lesione dell'integrità psicofisica;
(c) del danno esistenziale iure proprio, trattantesi della lesione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato1. 3.1) Oltre al danno da perdita parentale come sopra definito, i congiunti potranno altresì fare valere iure hereditatis i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima e trasmissibili agli eredi, vale a dire: (i) il danno biologico (danno terminale): si tratta della lesione del bene salute come danno conseguenza, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato, nella fase tra la lesione alla morte;
(ii) il danno morale soggettivo (danno catastrofale): si tratta dello stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell'avvicinarsi della fine-vita, ossia la lucida e cosciente percezione dell'ineludibilità della propria fine. Non sono invece risarcibili come danni da morte iure hereditatis: (iii) il danno tanatologico, cioè il danno derivante dalla perdita in sé del bene della vita;
(iv) il danno esistenziale, cioè derivante dalla grave lesione e stravolgimento delle condizioni sociali di vita che, per prodursi,
1 Il risarcimento del danno da perdita parentale va concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima. A tal fine, occorre fare riferimento alla titolarità di una situazione qualificata dal contatto con il danneggiato primario. Il danno da perdita parentale sarà senz'altro configurabile, ad esempio, tra genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti particolarmente vicini. Al contempo occorre tenere presente che i rapporti familiari di sangue costituiscono solo un punto di partenza per l'individuazione delle vittime secondarie, potendosi anche in altre relazioni accertarsi in concreto una situazione di vicinanza sostanziale.
5 dott. AS LO necessitano della permanenza temporale della lesione (che, in caso di morte, non può configurarsi). 3.2) In particolare, quanto al danno biologico terminale, consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte. Esso rientra nel danno da inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità. Condizione necessaria per la risarcibilità del danno biologico terminale è che tra l'evento lesivo e la morte intercorra un considerevole lasso di tempo, cioè una netta separazione temporale fra i due eventi. In mancanza sarà pur sempre possibile ritenere integrato il danno morale terminale subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. 3.3) Questi sono i più recenti approdi giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale e di danno da perdita parentale (v. in particolare Cass. n. 23469/2018, nonché Cass. 901/2018 e Cass. 7513/2018): (a) il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonchè nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto;
(b) il danno da perdita parentale è un danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, ristorabile anche in caso di mera lesione del rapporto parentale;
(c) le categorie di danno disciplinate dall'ordinamento sono soltanto due: il danno patrimoniale (ex art.1223 Cc nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (ex artt. 2059 Cc e 185 Cp); (d) il danno non patrimoniale ha natura unitaria ed onnicomprensiva: il giudice di merito deve tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, evitando però duplicazioni con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici;
(e) occorre pervenire ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
(f) nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto); (g) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali;
(h) costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico (che già comprende, per definizione legislativa, l'incidenza sulle quotidiane attività dinamico-relazionali) e del danno c.d. esistenziale;
(i) al contrario, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come oggi confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a.; (j) al di fuori della lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro bene costituzionalmente tutelato andrà accertato all'esito di compiuta istruttoria e in assenza di qualsiasi automatismo.
(4) sul danno da risarcire. Tanto premesso, agisce in giudizio per vedersi Pt_1 riconosciuto, in proprio, il danno morale da perdita parentale, iure hereditatis, il danno catastrofale.
6 dott. AS LO 4.1) La morte di ha causato nel nipote iure Persona_1 Parte_1 proprio, il danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella sofferenza che da ciò ne deriva. Il pregiudizio patito dalla parte attrice si desume presuntivamente dall'incontestato e documentato stretto legame parentale (cass. ord. n. 7748/2020). Quando il risarcimento per danno da perdita di rapporto parentale è domandato dai più stretti congiunti della vittima, la giurisprudenza non esige alcun tipo di prova sull'esistenza del pregiudizio: dal fatto noto che tra defunto e superstite esisteva un così stretto rapporto familiare, il giudice risale infatti al fatto ignorato della sussistenza del danno, perché è una legge di natura che la perdita di una persona così vicina provochi un grave dolore ai congiunti. 4.1.1) Relativamente al danno da perdita parentale, in aderenza alla recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 37009/2022, la liquidazione va affidata alle nuove tabelle del Tribunale di Milano del 2022 integrate dal sistema dei punti così come ivi delineato, ritenute dalla giurisprudenza maggiormente aderenti alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. Il congiunto aveva 33 anni, era nipote della vittima e non era convivente;
la vittima aveva 87 anni al momento del decesso;
il congiunto non aveva convissuto con la vittima ma abitava nello stesso stabile;
nel nucleo familiare erano presenti 3 familiari. In ragione della corresponsabilità della vittima nella misura del 50%, sulla base del punteggio attribuibile per qualità ed intensità della relazione affettiva, il risarcimento va quantificato nella somma complessiva di € 31.143,00. 4.2) In ragione delle circostanze che decedeva solo alcuni giorni Persona_1 dopo il sinistro e che era provato che la stessa era rimasta lucida, in stato di coscienza, la morte della ha causato nel nipote, iure hereditatis il c.d. danno terminale che, Per_1 sostituendo sostanzialmente il danno tanatologico o da morte, è quel danno di costituzione giurisprudenziale che prevede la risarcibilità del danno quando la morte, a seguito della lesione, non sia immediata ma trascorra un considerevole lasso di tempo. Tale danno per essere definito come terminale deve avere una durata limitata nel tempo, per convenzione di 100 giorni: se dalla lesione all'evento morte passa un tempo superiore, si calcolerà come inabilità temporanea. Affinché detto danno possa essere riconosciuto è necessario che la vittima sia cosciente e si stia nella consapevolezza della propria imminente morte. 4.2.1) Ai fini della liquidazione del danno terminale si deve fare riferimento alle tabelle relative all'invalidità temporanea assoluta con personalizzazione massima in ragioni delle gravissime sofferenze psichiche subite dalla danneggiata e delle specifiche ripercussioni sul piano dinamico relazionale che la stessa è stata costretta ad affrontare. 4.2.2) Tenuto conto dell'eseguità del periodo di sopravvivenza (5 giorni) e del rapporto parentale, in via equitativa, a tale titolo, va liquidata la somma di € 2.500,00.
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una 4.3)
somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con
7 dott. AS LO valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. 4.3.1) Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (10.01.2010) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
(5) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo
8 dott. AS LO stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 5.1) In ragione della soccombenza, e la , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, devono essere dichiarate tenute condannate a rimborsare, in solido tra loro, a le spese di lite del presente Parte_1 giudizio, così come liquidate in d à del DM n.147 del 13.8.2022, tenendo però conto del “criterio del decisum”, proporzionando cioè gli onorari all'effettiva consistenza della lite (cass. SSUU n.19014/2007; cass. n. 21256/2016). In ragione del valore e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: _ per la fase di studio, € 1.701,00 _ per la fase introduttiva, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo di euro 8.758,40, di cui euro 7.616,00 per compenso tabellare, euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre euro 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna e la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante ento vore di Parte_1
iure hereditatis, della somma di € 2.500,00 a titolo di danno termin
[...] ompensativi e alla rivalutazione monetaria sulle predette somme con le decorrenze e secondo i criteri dettati in motivazione, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
al risarcimento in favore di iure proprio, della somma di € 31.143,00 a titolo di danno Parte_1 da perdit teressi compensativi e alla rivalutazione monetaria sulle predette somme con le decorrenze e secondo i criteri dettati in motivazione, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo 2) condanna e la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante ento, vore di Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 8.758,40,
[...] er compenso tabellare, euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre euro 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti
9 dott. AS LO elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 7.6.2025
Il Giudice dott. AS LO (sottoscritta con firma digitale)
10 dott. AS LO