Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
Configura il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta del titolare di una concessionaria di automobili che, ai fini dell'immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisito intracomunitario a titolo oneroso, per evadere il pagamento dell'I.V.A., attesta falsamente che detti autoveicoli siano stati venduti da soggetti privati residenti nell'Unione Europea. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, la falsità ha ad oggetto un presupposto di fatto, giuridicamente rilevante ai fini del rilascio del libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile, ed il reato sussiste pur se i falsi dati non compaiono nell'atto pubblico rilasciato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2017, n. 9950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9950 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
09950 -18 IN CALCE REPUBBLICA ITALIANA ANNOTAZIONE In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente Sent. n. sez. 2809/2017 CATERINA MAZZITELLI REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.32289/2017 ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI MA EL nato il [...] avverso la sentenza del 02/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per Udito il difensore avv. Andrea Manzola Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 2 dicembre 2016, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato il non doversi procedere nei confronti di NI AT EL per il reato contestato come consumato in data 21.5.2008, condannava l'imputato per tutti gli altri reati di falso ideologico in atto pubblico per induzione allo stesso ascritti alla pena di due anni di reclusione. In particolare, al prevenuto, legale rappresentante della HP s.r.l., avente come oggetto sociale il commercio di autovetture ed autoveicoli leggeri, è stato contestato di avere predisposto documentazione, che ha allegato alla richiesta di immatricolazione di autoveicoli che aveva importato dalla Germania, da cui falsamente risultava che gli acquirenti avevano acquistato le loro autovetture da privati cittadini residenti nell'Unione Europea, e non dalla società HP, inducendo così in errore il funzionario della Motorizzazione civile di Ferrara, determinandolo ad immatricolare le autovetture sul presupposto della falsa documentazione.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 479 c.p. e di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, quali gli artt. 2699 e 2700 cod. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di prendere in esame le sue doglianze contenute nell'atto di appello, secondo cui l'immatricolazione non è un atto bensì un procedimento all'esito del quale il competente Ufficio rilascia la carta di circolazione, alla quale sola può riconoscersi la qualità di atto pubblico. Orbene, quegli elementi che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero stati falsamente indicati nei documenti presentati dal ricorrente a corredo della domanda di immatricolazione non incidono sul contenuto tipico dell'atto carta di circolazione. Quest'ultima ha la funzione di attestare l'idoneità alla circolazione di un veicolo indicandone al suo interno una serie nutrita di dati (es. cognome o ragione sociale del proprietario, marca e tipo del veicolo, numero di telaio, caratteristiche tecniche del veicolo) dei soli quali l'atto è destinato a provare la verità. Ne consegue che posto che gli acquirenti indicati quali proprietari dei vari veicoli immatricolati corrispondono a quelli reali, l'identità della parte venditrice, l'unico dato indicato come falso nel capo di imputazione, non è prevista nel contenuto tipico della carta di circolazione, né in quello del procedimento di immatricolazione. Il nominativo del venditore non rientra, infatti, tra i dati riportati nella carta di circolazione, né la carta di circolazione riveste la funzione di fare pubblica fede circa l'identità del venditore dell'automobile. Ne consegue, che nel caso di specie, vi è stata un'erronea applicazione dell'art. 479 c.p. atteso che la contestata falsa attestazione dei dati del venditore riguarda fatti dei quali l'atto 2 non è destinato a provare la verità, con conseguente avvenuta violazione del principio di tassatività di cui all'art. 25 comma 2° cost e 1 c.p... 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la doglianza contenuta nell'atto di appello, secondo cui sarebbero stati falsamente indicati nei documenti presentati dal ricorrente, a corredo della domanda di immatricolazione, elementi che non incidono sul contenuto tipico dell'atto carta di circolazione non ha trovato alcuna risposta, con conseguente vizio sotto il profilo della mancanza di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato. Il prevenuto lamenta l'insussistenza del falso sul rilievo che i falsi dati del venditore dallo stesso forniti all'Ufficio della Motorizzazione civile di Ferrara non compaiono sul libretto di circolazione, ovvero l'atto pubblico che viene rilasciato all'esito del procedimento di immatricolazione di un autoveicolo. Tale censura è priva di pregio. Va premesso che, a norma dell'art. 1° comma 9° dlgs n. 262/06, per i soggetti che svolgono attività di vendita di autoveicoli, ai fini dell'immatricolazione degli automezzi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, è necessaria la presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA, adempimento non richiesto per i privati. Ciò premesso, il ricorrente, nel presentare le domande di immatricolazione delle vetture vendute ai clienti della propria concessionaria, avendo evaso il pagamento dell'IVA, ha attestato falsamente (anche mediante la presentazione di falsi contratti di vendita) che le autovetture oggetto di immatricolazione fossero stati vendute da soggetti privati residenti nell'Unione Europea. Così facendo, il ricorrente ha indotto in errore il pubblico ufficiale che ha rilasciato il libretto di circolazione, in ordine alla esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'immatricolazione degli autoveicoli, dei quali lo stesso pubblico ufficiale, attraverso il rilascio dell'atto, ne ha implicitamente attestato la sussistenza. Non vi è dubbio che la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà falsa in ordine alla provenienza di quei veicoli (cui va equiparata la presentazione di contratti di compravendita falsi), riverberandosi sui provvedimenti di abilitazione alla circolazione degli stessi veicoli, in cui è stato implicitamente attestato come esistente un presupposto privo, in realtà, di qualsiasi valore giuridico in quanto falso, si siano risolti in una falsità ideologica di quegli stessi provvedimenti che tale presupposto supponevano quale loro valido ed indispensabile antecedente logico giuridico. -come invocato dal ricorrente -che la condizione richiesta dalla legge per il Né rileva rilascio di quegli atti pubblici non fosse esplicitata nel contesto dello stesso atto. 3 E' pur vero che in alcune fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto il provvedimento del pubblico ufficiale ideologicamente falso, in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente, il pubblico ufficiale aveva dato atto, nella premessa dello stesso atto pubblico, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato (sez 5 n. 35006 del 17/06/2015, Rv. 265019). Tuttavia, non si tratta di un requisito imprescindibile affinchè possa essere ritenuta la falsità ideologica di un atto pubblico. Sussiste, pertanto, il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione allorquando la falsità investa i presupposti di fatto o condizioni giuridicamente rilevanti per il rilascio dell'atto - in difetto dei quali l'atto non avrebbe potuto essere rilasciato apparentemente esistenti in - virtù di attestazioni o atti provenienti dal privato, pur se non necessariamente risultanti dall'esame dell'atto, che si inseriscono funzionalmente nel complesso procedimento amministrativo che sfocia nel rilascio dell'atto pubblico. Alla luce di quanto sopra illustrato, è del tutto irrilevante, nel caso di specie, per escludere la configurabilità del falso ideologico contestato al ricorrente, che i dati falsi del venditore non rientrino nel contenuto del libretto di circolazione, avendo rappresentato la falsa indicazione dei nominativi di venditori privati come tali esentati dall'assolvimento dell'obbligo di pagamento - dell'IVA l'antecedente logico giuridico indispensabile per il rilascio dell'atto pubblico (libretto - di circolazione), con conseguente riverbero della falsità del presupposto sull'atto pubblico che ne ha implicitamente attestato l'esistenza. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2017 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Paolo Antonio BRUNO dr. Andrea Fidanzia B Depositato in Cancelleria Roma, li 0-5 MAR 2018 Il Direttore Amministrativo Do ssa Odina Odilia GALLIANO 4 CORTE DI CASSAZIONE eLa CORTE SUPREMA SI CASSAZIONE - Sez. I° pluore U.R.P. CENTRALE Can SENTENZA del 05/12/2018 No 02417-18, depositata il 18 GEN 2010: Revoca la pentenza Celibereta della Quinta Sezione Penale dello corte di Cossogime in deta 6 dicembre 2017 a carico dr Moroujoni Matter EL Rimitstamente ai delitti comment il 7 luglio 2009 ed il 15 giugno 2009; ammulle "gusta della Corte di di Bologna del 2 cumbre 2016 limitotomente senza indo la peutery Impugnota ai resti di cui i ough perchè exted yer prescriptione, fit in and a прова affells meri set at reclusione per e, per l'effetto, ridetermina le Лоша, 07/12/12020ито , я DI CAS A M E R DIRETTORE P Fabrio Tenn U E S T R N E O O C