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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2024, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.1460 /2022 GA
TR
, rappresentato e difeso dall' avv.RIPOLI LUIGI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
ROCCO ADRIANO
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.FILICE
INAIL,in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.SORACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte opponente proponeva opposizione all' intimazione di pagamento n.
03420229000149378000 notificata in data 7.2.2022 limitatamente alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito meglio descritti nell'atto introduttivo, lamentando la non dovutezza delle somme portate dalle intimazioni stesse per intervenuta prescrizione.
Si costituivano l'INPS e l'INAIL chiedendo il rigetto del ricorso.
Deducevano l'avvenuta notifica dei ruoli.
si costituiva in Controparte_2 giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso .
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
Relativamente alle cartelle n. 03420120050128881000 e all'avviso di addebito n. 33420120001965889000 di importo inferiore ai 1000 euro deve addivenirsi alla declaratoria di annullamento di diritto delle cartelle di pagamento ex art. 1, comma 222, L. n. 197/2022.
La norma adesso menzionata dispone “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Relativamente ai restanti ruoli va osservato come parte ricorrente deduce che successivamente alla notifica dei ruoli non è intervenuto alcun atto interruttivo sicchè al momento della notifica dell'intimazione i crediti portati dalle cartelle si erano estinti per prescrizione. Le parti convenute non hanno fornito la prova della notifica di atti interruttivi.
Considerando dunque che i ruoli sono stati notificati li avvisi di addebito indicati nella intimazione sono stati notificati tra il 28.12.2012 e 8.1.2015 e che l'intimazione è stata notificata in data 7.2.2022 la prescrizione è maturata.
Le spese sostenute da parte opponente vanno poste a carico dell'INPS e dell'INAIL in solido, unici legittimati, quali enti impositori,atteso che l'eccepita prescrizione è censura che afferisce al merito della pretesa e si liquidano, compensate al 50%,attesa la natura della decisione come in dispositivo
Le spese si compensano tra le altre parti.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle n. 03420120050128881000 e all'avviso di addebito n. 33420120001965889000 .Annulla l'intimazione opposta limitatamente ai restanti ruoli indicati in ricorso per intervenuta prescrizione.
Pone a carico dell'INPS le spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano, compensate al 50% ,in €
1300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione ove richiesta.
Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Cosenza,15.7.2024
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino