CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1166/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Comune Di Monte Resistente_1 Campano Comune 03025 Monte Resistente_1 Campano FR
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120007326402000 SPAZI PUBBLICI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120010416325000 SPAZI PUBBLICI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120023379414000 CAMERA COMMERCI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130005296250000 SPAZI PUBBLICI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130005296250000 SPAZI PUBBLICI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130005296250000 RIFIUTI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130005296250000 RIFIUTI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti depositati. Il difensore dell'Agenzia chiede dichiarrsi il difetto di legittimazione passiva.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-IO, ad Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di RO e al Resistente_1 , tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 047202490085969 35/000 limitatamente alle Cartelle di Pagamento seguenti di competenza di questa
CGT: n. 04720120007326402000 (notificata in data 05.03.2012 tributi occupazione spazi pubblici degli anni
2006 per € 122,24); 04720120010416325000 (notificata in data 31.08.2013 - tributi occupazione spazi pubblici degli anni 2005 € 122,44); cartella 04720120023379414000 notificata data in data 02.08.2012 tributi camera commercio - degli anni 2011 € 672,47; 04720130005296250000 notificata in data 06.05.2013 tributi occupazione spazi pubblici degli anni 2007-2008 € 173,70; 04720130005296250000 notificata in data
06.05.2013 tributi tassa rifiuti comune Monte Resistente_1 Campano 352,96; per un totale di € 1.444,01. Il tutto come meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la prescrizione dei tributi.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-IO, ribadendo la legittimità del proprio operato;
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di RO, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione.
Non si costituiva comune il Resistente_1, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Il ricorrente, quale unico sostanziale motivo di ricorso sostiene l'intervenuta prescrizione dei tributi.
L' Intimazione di pagamento n. 047202490085969 35/000 veniva impugnata limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 04720120007326402000, notificata in data 05/03 2021 e relativa a tributi occupazione spazi pubblici degli anni 2006 (cfr. all. n. 6 parte resistente);
2) n. 04720120010416325000, notificata in data 31/08/2013 e relativa a tributi occupazione spazi pubblici degli anni 2005 (cfr. all. n. 7 parte resistente);
3) n. 04720120023379414000, notificata in data 02/08/2012 e relativa a tributi camera di commercio anno 201 1 (cfr. all. n. 8 parte resistente);
4) n. 04720130005296250000, notificata in data 06/05/2013 relativa a tributi occupazione spazi pubblici anni 2007-2008 e n. 04720130005296250000, notificata in data 06/05/2013 relativa a tributi tassa rifiuti anno 2012 (çfr. all n. 9 parte resistente).
In tema di occupazione di spazi e aree pubbliche la Cosap rappresenta il corrispettivo della concessione che è soggetta, in relazione agli avvisi di pagamento emessi dal Comune o dall'ente concessionario, all'ordinaria prescrizione decennale (Cassazione, ordinanza n. 18632/2023).
In relazione ai tributi camera di commercio, il diritto camerale è, invece, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale, al pari della tassa smaltimento rifiuti.
Tuttavia, sul punto, si rappresenta che venivano notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione ed in particolare:
Comunicazione preventiva di ipoteca n. 04776201500002253000 in data 30/04/2015 (cfr. all. n. 10 e n. 11 parte resistente);
Avviso di intimazione n. 04720199004828710000 in data 07/03/2020 (cfr. all. n. 12 e n. 13 parte resistente).
Si evidenzia, inoltre, che la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta tempestivamente e nel rispetto del termine di decadenza e di prescrizione quinquennale.
A ciò si aggiunga che per quel che concerne il lasso temporale intercorso successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, è da porre in rilievo che i crediti da esse recati, si sono consolidati per effetto della loro mancata impugnazione;
pertanto, trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, la loro prescrizione matura con il decorso del termine ordinario decennale (Cass.n. 17877/11, Cass. n. 4338/14).
In merito all'applicabilità del termine decennale, si è di recente espresso il Tribunale di Trento, con la recente sentenza n. 271/2017, depositata in data 15/12/2017, secondo cui In particolare l'art. 20 comma 6 del D.
Lgs 112/99 stabilisce che l'ente creditore laddove, nell'esercizio della propria attività istituzionale, individui successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi patrimoniali o reddituali riferibili allo stesso debitore, può riaffidare in riscossione all'Agente della riscossione le somme a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale (...). Detta disciplina per il fatto di essere inserita nel Capo II del D. Lgs anzidetto il quale detta "i principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario" trova applicazione in tutti i casi in cui si sia in presenza di crediti iscritti a ruolo e/o riaffidati in riscossione. Da tale collocazione si deduce che l'art 20 comma 6 di cui al D. Lgs 112/99 riguarda tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affìdati all'agente della riscossione, siano essi relativi alle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, siano essi relativi alle entrate degli enti pubblici, anche previdenziali. Il riferimento alla prescrizione decennale contenuto nell'art 20 comma 6 costituisce una conferma del (atto che l'esercizio del potere di riscossione è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art 2946 c.p.c.. Ai sensi dell'art 49 del DPR n.
602 del 1973 "per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del titolo, che costituisce titolo esecutivo (...). Il titolo esecutivo per tutti i crediti anzidetti
è costituito pertanto, dal ruolo reso esecutivo e notificato al debitore mediante la cartella di pagamento.
Come è stato esattamente osservato da parte dell'Agenzia delle Entrate-IO, con la notifica della cartella di pagamento si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. A decorrere dalla notifica della cartella non può quindi più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella (in questo senso Cass. 13418 del 2016) ". Conclude il Tribunale affermando pertanto che: "In ossequio alla disciplina in materia di riscossione dei crediti iscritti a ruolo, come si è detto, il termine di durata della prescrizione non può che essere decennale".
Sull'obbligo dell'Agente di riscossione di produrre le cartelle esattoriali si è pronunciata la S.C., con l'ordinanza
3212/2017, che richiamando proprie precedenti pronunce sul tema (cfr ex multis, Cassazione, 26244/2016,
12352/2016, 3452 2016, 2790/2016, 12888/2015), ha ribadito che, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa ", con ciò disattendendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito. Tale affermazione scaturisce, in primo luogo, dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
L' Amministrazione "non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice” la produzione dell'estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016 e
12888/2015, nelle quali si afferma, altresì, che "Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione. L 'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, "). Nello stesso senso si v. S.C. n. 9246 del
07.05.2015, secondo cui la prova del perfezionamento è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento e non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. La notifica eseguita dall'agente della riscossione è, pertanto, valida e dimostrabile in giudizio solo producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata. Non è necessario per l'esattore portare in giudizio copia della cartella di pagamento.
In tema, infatti, di notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 26, comma l, seconda parte, del D.P.
R. n. 602/73, «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione». È opportuno, infine, precisare, circa la notifica delle cartelle di pagamento in esame, che la attestazione da parte del soggetto abilitato dal concessionario fa fede fino a querela di falso. [...] Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sé, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale
» (Trib. Napoli n. 28457/2011).
Ancora, dispone il D.P.R. n. 602/1973, art. 60: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art. 137 e ss. c.p.c. Gli estratti di molo con attestazione di conformità agli originali e la copia delle relate di notifica, hanno pieno valore probante ex artt. 6 del D.P.R. n. 445 /2000 e 5, V comma, del D.L. n. 669/1996. L'esibizione dell'estratto di ruolo e di copia di relata di notifica è idonea e sufficiente a comprovare la regolare notificazione delle cartelle in base alla normativa vigente.
Infatti, l'art. 26 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, dispone: "l 'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". La norma consente all'esattoria di conservare copia della cartella o, in mancanza, di esibirne la matrice, dovendosi intendere per "matrice" il ruolo che origina l'emissione della cartella esattoriale. Qualora il debitore, abilitato ed obbligato ad esibire in giudizio la cartella esattoriale in originale, non lo faccia, l'ente impositore e quello delegato alla riscossione, assolvono il proprio onere probatorio, esibendo l'estratto di ruolo.
Con Sentenza del 26/06/2023 n. 1914 - la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/
Collegio 29, ha chiarito che “nonostante la mancata allegazione dei documenti richiamati, l'atto impositivo motivato "per relationem " è legittimo purché lo stesso riproduca il loro contenuto essenziale e consenta al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa. Il contribuente non può invocare il difetto di motivazione dell'atto impositivo che lo riguarda per mancata allegazione dei documenti e degli atti probatori richiamati ogniqualvolta la motivazione appaia idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria in relazione al contenuto dell'atto richiamato. L'amministrazione è sempre tenuta a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali ma non è tenuta ad includere nell'atto impositivo la notizia delle prove raccolte essendo sufficiente che le predette informazioni siano accessibili, anche in forma riassuntiva, al contribuente interessato. L'atto tributario che mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, la cui indicazione è idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria e a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, assolve tutti gli obblighi di motivazione della pretesa tributaria previsti dalla norma. In questi termini la motivazione per relationem realizza solo una legittima "economia di scrittura" che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente.
Gli atti interruttivi della prescrizione sopra elencati sono stati tutti regolarmente notificati al ricorrente, come da documentazione allegata da parte resistente.
Inoltre, il termine è stato sospeso in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che "l. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3() luglio 2010, 122 1 versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 0 marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena trascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 – peraltro, esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma I del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento . . . comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione '
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra 1'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 30 aprile 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. l, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Va da sé, dunque, come la "sospensione" legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass.
2387/2004; Cass. 7645 1994).
In altri termini, costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitorio legale emergenziale sopra richiamato.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì, l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
"4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi I e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Quindi non risulta maturato alcun termine prescrizionale, così come sostenuto da parte ricorrente.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese compensate.
Così deciso in RO, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1166/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Comune Di Monte Resistente_1 Campano Comune 03025 Monte Resistente_1 Campano FR
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120007326402000 SPAZI PUBBLICI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120010416325000 SPAZI PUBBLICI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120023379414000 CAMERA COMMERCI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130005296250000 SPAZI PUBBLICI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130005296250000 SPAZI PUBBLICI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130005296250000 RIFIUTI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130005296250000 RIFIUTI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008596935 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti in atti depositati. Il difensore dell'Agenzia chiede dichiarrsi il difetto di legittimazione passiva.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-IO, ad Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di RO e al Resistente_1 , tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 047202490085969 35/000 limitatamente alle Cartelle di Pagamento seguenti di competenza di questa
CGT: n. 04720120007326402000 (notificata in data 05.03.2012 tributi occupazione spazi pubblici degli anni
2006 per € 122,24); 04720120010416325000 (notificata in data 31.08.2013 - tributi occupazione spazi pubblici degli anni 2005 € 122,44); cartella 04720120023379414000 notificata data in data 02.08.2012 tributi camera commercio - degli anni 2011 € 672,47; 04720130005296250000 notificata in data 06.05.2013 tributi occupazione spazi pubblici degli anni 2007-2008 € 173,70; 04720130005296250000 notificata in data
06.05.2013 tributi tassa rifiuti comune Monte Resistente_1 Campano 352,96; per un totale di € 1.444,01. Il tutto come meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la prescrizione dei tributi.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-IO, ribadendo la legittimità del proprio operato;
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di RO, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione.
Non si costituiva comune il Resistente_1, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Il ricorrente, quale unico sostanziale motivo di ricorso sostiene l'intervenuta prescrizione dei tributi.
L' Intimazione di pagamento n. 047202490085969 35/000 veniva impugnata limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 04720120007326402000, notificata in data 05/03 2021 e relativa a tributi occupazione spazi pubblici degli anni 2006 (cfr. all. n. 6 parte resistente);
2) n. 04720120010416325000, notificata in data 31/08/2013 e relativa a tributi occupazione spazi pubblici degli anni 2005 (cfr. all. n. 7 parte resistente);
3) n. 04720120023379414000, notificata in data 02/08/2012 e relativa a tributi camera di commercio anno 201 1 (cfr. all. n. 8 parte resistente);
4) n. 04720130005296250000, notificata in data 06/05/2013 relativa a tributi occupazione spazi pubblici anni 2007-2008 e n. 04720130005296250000, notificata in data 06/05/2013 relativa a tributi tassa rifiuti anno 2012 (çfr. all n. 9 parte resistente).
In tema di occupazione di spazi e aree pubbliche la Cosap rappresenta il corrispettivo della concessione che è soggetta, in relazione agli avvisi di pagamento emessi dal Comune o dall'ente concessionario, all'ordinaria prescrizione decennale (Cassazione, ordinanza n. 18632/2023).
In relazione ai tributi camera di commercio, il diritto camerale è, invece, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale, al pari della tassa smaltimento rifiuti.
Tuttavia, sul punto, si rappresenta che venivano notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione ed in particolare:
Comunicazione preventiva di ipoteca n. 04776201500002253000 in data 30/04/2015 (cfr. all. n. 10 e n. 11 parte resistente);
Avviso di intimazione n. 04720199004828710000 in data 07/03/2020 (cfr. all. n. 12 e n. 13 parte resistente).
Si evidenzia, inoltre, che la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta tempestivamente e nel rispetto del termine di decadenza e di prescrizione quinquennale.
A ciò si aggiunga che per quel che concerne il lasso temporale intercorso successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, è da porre in rilievo che i crediti da esse recati, si sono consolidati per effetto della loro mancata impugnazione;
pertanto, trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili, la loro prescrizione matura con il decorso del termine ordinario decennale (Cass.n. 17877/11, Cass. n. 4338/14).
In merito all'applicabilità del termine decennale, si è di recente espresso il Tribunale di Trento, con la recente sentenza n. 271/2017, depositata in data 15/12/2017, secondo cui In particolare l'art. 20 comma 6 del D.
Lgs 112/99 stabilisce che l'ente creditore laddove, nell'esercizio della propria attività istituzionale, individui successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi patrimoniali o reddituali riferibili allo stesso debitore, può riaffidare in riscossione all'Agente della riscossione le somme a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale (...). Detta disciplina per il fatto di essere inserita nel Capo II del D. Lgs anzidetto il quale detta "i principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario" trova applicazione in tutti i casi in cui si sia in presenza di crediti iscritti a ruolo e/o riaffidati in riscossione. Da tale collocazione si deduce che l'art 20 comma 6 di cui al D. Lgs 112/99 riguarda tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affìdati all'agente della riscossione, siano essi relativi alle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, siano essi relativi alle entrate degli enti pubblici, anche previdenziali. Il riferimento alla prescrizione decennale contenuto nell'art 20 comma 6 costituisce una conferma del (atto che l'esercizio del potere di riscossione è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art 2946 c.p.c.. Ai sensi dell'art 49 del DPR n.
602 del 1973 "per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del titolo, che costituisce titolo esecutivo (...). Il titolo esecutivo per tutti i crediti anzidetti
è costituito pertanto, dal ruolo reso esecutivo e notificato al debitore mediante la cartella di pagamento.
Come è stato esattamente osservato da parte dell'Agenzia delle Entrate-IO, con la notifica della cartella di pagamento si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. A decorrere dalla notifica della cartella non può quindi più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella (in questo senso Cass. 13418 del 2016) ". Conclude il Tribunale affermando pertanto che: "In ossequio alla disciplina in materia di riscossione dei crediti iscritti a ruolo, come si è detto, il termine di durata della prescrizione non può che essere decennale".
Sull'obbligo dell'Agente di riscossione di produrre le cartelle esattoriali si è pronunciata la S.C., con l'ordinanza
3212/2017, che richiamando proprie precedenti pronunce sul tema (cfr ex multis, Cassazione, 26244/2016,
12352/2016, 3452 2016, 2790/2016, 12888/2015), ha ribadito che, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa ", con ciò disattendendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito. Tale affermazione scaturisce, in primo luogo, dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
L' Amministrazione "non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice” la produzione dell'estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016 e
12888/2015, nelle quali si afferma, altresì, che "Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione. L 'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, "). Nello stesso senso si v. S.C. n. 9246 del
07.05.2015, secondo cui la prova del perfezionamento è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento e non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento. La notifica eseguita dall'agente della riscossione è, pertanto, valida e dimostrabile in giudizio solo producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata. Non è necessario per l'esattore portare in giudizio copia della cartella di pagamento.
In tema, infatti, di notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 26, comma l, seconda parte, del D.P.
R. n. 602/73, «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione». È opportuno, infine, precisare, circa la notifica delle cartelle di pagamento in esame, che la attestazione da parte del soggetto abilitato dal concessionario fa fede fino a querela di falso. [...] Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sé, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale
» (Trib. Napoli n. 28457/2011).
Ancora, dispone il D.P.R. n. 602/1973, art. 60: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art. 137 e ss. c.p.c. Gli estratti di molo con attestazione di conformità agli originali e la copia delle relate di notifica, hanno pieno valore probante ex artt. 6 del D.P.R. n. 445 /2000 e 5, V comma, del D.L. n. 669/1996. L'esibizione dell'estratto di ruolo e di copia di relata di notifica è idonea e sufficiente a comprovare la regolare notificazione delle cartelle in base alla normativa vigente.
Infatti, l'art. 26 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, dispone: "l 'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". La norma consente all'esattoria di conservare copia della cartella o, in mancanza, di esibirne la matrice, dovendosi intendere per "matrice" il ruolo che origina l'emissione della cartella esattoriale. Qualora il debitore, abilitato ed obbligato ad esibire in giudizio la cartella esattoriale in originale, non lo faccia, l'ente impositore e quello delegato alla riscossione, assolvono il proprio onere probatorio, esibendo l'estratto di ruolo.
Con Sentenza del 26/06/2023 n. 1914 - la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/
Collegio 29, ha chiarito che “nonostante la mancata allegazione dei documenti richiamati, l'atto impositivo motivato "per relationem " è legittimo purché lo stesso riproduca il loro contenuto essenziale e consenta al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa. Il contribuente non può invocare il difetto di motivazione dell'atto impositivo che lo riguarda per mancata allegazione dei documenti e degli atti probatori richiamati ogniqualvolta la motivazione appaia idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria in relazione al contenuto dell'atto richiamato. L'amministrazione è sempre tenuta a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali ma non è tenuta ad includere nell'atto impositivo la notizia delle prove raccolte essendo sufficiente che le predette informazioni siano accessibili, anche in forma riassuntiva, al contribuente interessato. L'atto tributario che mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, la cui indicazione è idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria e a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, assolve tutti gli obblighi di motivazione della pretesa tributaria previsti dalla norma. In questi termini la motivazione per relationem realizza solo una legittima "economia di scrittura" che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente.
Gli atti interruttivi della prescrizione sopra elencati sono stati tutti regolarmente notificati al ricorrente, come da documentazione allegata da parte resistente.
Inoltre, il termine è stato sospeso in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che "l. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3() luglio 2010, 122 1 versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 0 marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena trascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 – peraltro, esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma I del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento . . . comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione '
Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra 1'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 30 aprile 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. l, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Va da sé, dunque, come la "sospensione" legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass.
2387/2004; Cass. 7645 1994).
In altri termini, costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitorio legale emergenziale sopra richiamato.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì, l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
"4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi I e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Quindi non risulta maturato alcun termine prescrizionale, così come sostenuto da parte ricorrente.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese compensate.
Così deciso in RO, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti