Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 12288
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Sentenza 14 novembre 2016

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Nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato cui si riferisce, in quanto trova applicazione il principio di assorbimento delle pene temporanee di cui all'art. 72 cod. pen.

Il condannato alla pena dell'ergastolo, al quale sia stata applicata, ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen. l'ulteriore sanzione dell'isolamento diurno per il concorso, con la pena perpetua, di pene detentive temporanee di durata complessiva superiore a cinque anni, ha interesse a richiedere l'applicazione del beneficio dell'indulto sulle pene predette (se applicate per reati non ostativi), anche se la sanzione irrogata per tali reati sia già stata eseguita, perchè, anche in tal caso, dall'accoglimento dell'istanza può discendere la conseguenza favorevole della inapplicabilità dell'isolamento diurno, qualora, a seguito della estinzione delle pene condonate, l'entità complessiva delle pene detentive temporanee concorrenti con l'ergastolo risulti inferiore al limite quinquennale di cui al citato art. 72.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 12288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12288
    Data del deposito : 14 novembre 2016

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