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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Marco
Bottino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note di trattazione scritta e art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 22.5.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8433/23 RG, avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Parte_1
Valerio Coppola
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., difeso dall'avv.to Raffaele Controparte_1
Boccagna
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: condannare la parte convenuta al pagamento per le causali di cui al ricorso dell'importo complessivo di € 22.243,56. Vittoria di spese.
Per parte resistente: rigetto del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio, istaurato con ricorso del 6.7.23 e per il quale la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato, ha ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive pari ad euro 22.243,56 maturate dal gennaio 2022 al gennaio 2023 per lavoro supplementare e/o straordinario feriale e festivo effettivamente svolto rispetto all'orario part-time previsto dal contratto in corso tra le parti, avendo dedotto in ricorso lo svolgimento del seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con pausa dalle 13 alle 15 o dalle 14,00 alle 16,00, eccetto che per un giorno la settimana, mai coincidente con la domenica, in cui ha dedotto lo svolgimento di 6 ore lavorative dalle 8,00 alle 14,00, per un totale di 66 ore settimanali a fronte delle 30 ore previste dal contratto part-time.
Parte ricorrente ha infatti dedotto di lavorare quale scaffalista, mansione rientrante nel
IV livello del CCNl terziario, distribuzione e servizi, sin dal 8.12.15 presso supermercati siti a Varcaturo, Napoli e Afragola riconducibili alle società del gruppo di Palo, di cui fa parte la società resistente, dapprima con contratto part-time stipulato con la società
Ludinvest s.r.l., passando poi con trasferimento di azienda alle dipendenze della s.r.l. Di
Palo Food Service, e successivamente con altro trasferimento di azienda alle dipendenze della Controparte_1
Ha dedotto di aver svolto un monte ore pari a 66 ore settimanali ricevendo la retribuzione indicata nei prospetti di calcolo di cui al ricorso tarata su circa 30 ore settimanali insufficiente rispetto alle ore effettivamente lavorate.
Il surplus orario svolto oltre che a determinare differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario feriale e festivo, ha inciso secondo la prospettazione del ricorrente anche sulla 13^.
La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della 14^ ed ha chiesto differenze anche a titolo di accantonamento del TFR.
Si è costituito l'istituto resistente, precisando di aver assunto il ricorrente solo a seguito di trasferimento di ramo di azienda inerente il supermercato sito in Giugliano,
Varcaturo, precedentemente gestito dalla Di Palo Food Service, negando l'esistenza di un periodo di lavoro tra le parti antecedente a quanto rilevabile dalle buste paga e dalla comunicazione unilav o comunque al 28.7.22.
Ha poi contestato lo svolgimento di orario di lavoro oltre le 30 ore su turni di 6 giorni la settimana dalle 8,00 alle 11,00 o dalle 15,00 alle 17,00 dal lunedì al sabato ovvero dalle
9,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 20,00 sempre dal lunedì al sabato.
2 Ha allegato che il lavoro domenicale se svolto era pagato con la maggiorazione di cui al ccnl.
Ha allegato che le presenze all'interno del supermercato erano controllate dal responsabile del punto vendita.
Ha poi contestato i conteggi formulati dal ricorrente ed ha precisato l'inammissibilità della domanda relativa alle differenze su TFR, essendo in essere il rapporto di lavoro tra le parti.
L'istruttoria ha contemplato l'escussione di testi e l'analisi della documentazione prodotta dalle parti: bonifici, buste paga, contratti e dichiarazioni unilav.
Il teste , cognato del ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per la Testimone_1 resistente presso il supermercato di Varcaturo dall'agosto 2022 al dicembre 2022 come addetto al reparto frutta e che il ricorrente lavora da tempo con la resistente quale scaffalista.
Ha dichiarato che il ricorrente aveva osservato il seguente orario: 8,00-13,00 e dalle
14,00 alle 20,30, lavorando 13 giorni su 14, con riposo la domenica, essendo articolato il lavoro su base bisettimanale. La domenica l'orario era dalle 8,00 alle 13,00. Ha precisato che non vi era apparecchio marca tempo in azienda per rilevare le ore di lavoro e che le presenze venivano rilevate dal responsabile del supermercato.
Il teste , dipendente della resistente dal settembre 2022 con mansioni di Tes_2 responsabile del punto vendita, ha dichiarato che il ricorrente aveva lavorato con la seguente cadenza dalle ore 8,00 alle ore 11,00 o dalle ore 15,00 alle 17,00 dal lunedì al sabato e saltuariamente la domenica.
Ha dichiarato che non vi era cartellino marcatempo e che egli era addetto alla rilevazione delle presenze.
L'altro teste di parte resistente, , titolare di una piccola partecipazione Testimone_3 societaria nella società resistente ha reso dichiarazioni sovrapponibili alle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
Il teste di parte ricorrente, , ex dipendente della convenuta dal luglio Testimone_4
2022 all'agosto 2022, già in precedenza impiegato presso il predetto supermercato in precedenti gestioni, in servizio presso il supermercato di Varcaturo quale scaffalista, ha dichiarato di conoscere il ricorrente in quanto suo collega presso il supermercato di
Varcaturo, anche quando lo stesso aveva il marchio Decò.
Ha dichiarato il seguente orario di lavoro 8,00-14,00 e 16,00-20,30 con un pomeriggio libero a settimana e con il riposo a domeniche alterne.
3 Il teste, licenziato dalla convenuta, ha vinto il giudizio istaurato contro di Essa relativo all'impugnativa del licenziamento.
Le dichiarazioni maggiormente accreditabili, sia sotto il profilo della vicinanza al tema di prova che della equidistanza dalle parti, risultano quelle rese dalla dipendente il quale essendo come gli altri intraneo all'ambiente lavorativo, a differenza dei Tes_4 restanti testi, l'uno cognato del ricorrente, l'altro dipendente apicale della resistente altro titolare di quote aziendali, ha potuto delineare con precisione l'orario osservato dal ricorrente, vera ragione del contendere.
L'esito della prova testimoniale e i documenti in atti consentono di risolvere le due questioni controverse tra le parti:
1) L'inizio del rapporto di lavoro tra le parti;
2) Lo svolgimento di surplus orario rispetto alle 30 ore di cui al contratto tra le parti.
Il ricorrente agisce in questa sede in costanza di rapporto di lavoro, azionando differenze retributive relative all'arco temporale dal gennaio 2022 al gennaio 2023, allegando di aver lavorato dal 2015 per le società riconducibili al Gruppo di Palo nei supermercati di
Varcaturo, Afragola e Napoli.
Non allega e prova, però la fittizietà dei rapporti di lavoro precedentemente stipulati con altre società a seguito di cessioni di ramo di azienda, presupposto logico per la anticipazione del rapporto di lavoro in data anteriore al subentro della nella CP_1 gestione del supermercato di Varcaturo avvenuta senza dubbio a fine luglio 2022.
Del resto anche i testi di parte ricorrente confermano il dato temporale del passaggio del supermercato alla a partire da fine luglio 2022. CP_1
Non può, dunque, trovare accoglimento la domanda di differenze retributive relative al periodo dal gennaio 2022 al luglio 2022, e le domande relative alle mensilità aggiuntive
13^ e 14^.
Per converso, è emerso lo svolgimento di un surplus orario rispetto alle 30 ore previste dal contratto part-time intercorso tra le parti. Ed invero nel periodo dal luglio 2022 al gennaio 2023 a fronte di un orario previsto di 30 ore a settimana è risultato lo svolgimento effettivo di un orario settimanale pari ad 66 ore.
Risultano così generate differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario nella misura di cui alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
Rileva, dunque, il Tribunale che la azione di condanna al pagamento di differenze retributive è parzialmente fondata e può trovare accoglimento per quanto concerne le pretese economiche derivanti dal mancato pagamento della giusta retribuzione, di
4 differenze dovute per lavoro supplementare, straordinario feriale e festivo dal 1.9.22 al
31.1.23.
I conteggi depositati da parte ricorrente costituiscono una base utile alla quantificazione delle differenze retributive azionate.
Ne consegue a) un credito per differenze retributive per lavoro supplementare pari ad euro 2.688,49 per il periodo dal 1.8.22 al 31.1.23; b) un credito per differenze per lavoro straordinario feriale pari ad euro di euro 4.757,34, c) un credito per straordinario festivo pari ad euro 2.318,42.
Sono dovuti la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Alla parziale condanna segue l'obbligo, per il convenuto, di refusione della metà delle spese di giudizio, compensata la restante metà.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: in accoglimento parziale della domanda:
a) Condanna la convenuta, previa declaratoria del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate, anche ex art. 36 Cost. e 2099
c.c., al pagamento della somma di € 9.764,25 in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione sino all'effettivo saldo;
b) condannare la convenuta al pagamento della metà delle spese e competenze professionali di giudizio che liquida in euro 1.855,67 oltre spese generali, IVA e
CPA, da attribuirsi al procuratore antistatario, compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Aversa, 30.5.25
IL GIUDICE
Dott. Marco Bottino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Marco
Bottino, ha pronunciato, a seguito di deposito di note di trattazione scritta e art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 22.5.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8433/23 RG, avente ad
OGGETTO: differenze retributive vertente
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuliana Quattromini e Fabio Parte_1
Valerio Coppola
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., difeso dall'avv.to Raffaele Controparte_1
Boccagna
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: condannare la parte convenuta al pagamento per le causali di cui al ricorso dell'importo complessivo di € 22.243,56. Vittoria di spese.
Per parte resistente: rigetto del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il presente giudizio, istaurato con ricorso del 6.7.23 e per il quale la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato, ha ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive pari ad euro 22.243,56 maturate dal gennaio 2022 al gennaio 2023 per lavoro supplementare e/o straordinario feriale e festivo effettivamente svolto rispetto all'orario part-time previsto dal contratto in corso tra le parti, avendo dedotto in ricorso lo svolgimento del seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con pausa dalle 13 alle 15 o dalle 14,00 alle 16,00, eccetto che per un giorno la settimana, mai coincidente con la domenica, in cui ha dedotto lo svolgimento di 6 ore lavorative dalle 8,00 alle 14,00, per un totale di 66 ore settimanali a fronte delle 30 ore previste dal contratto part-time.
Parte ricorrente ha infatti dedotto di lavorare quale scaffalista, mansione rientrante nel
IV livello del CCNl terziario, distribuzione e servizi, sin dal 8.12.15 presso supermercati siti a Varcaturo, Napoli e Afragola riconducibili alle società del gruppo di Palo, di cui fa parte la società resistente, dapprima con contratto part-time stipulato con la società
Ludinvest s.r.l., passando poi con trasferimento di azienda alle dipendenze della s.r.l. Di
Palo Food Service, e successivamente con altro trasferimento di azienda alle dipendenze della Controparte_1
Ha dedotto di aver svolto un monte ore pari a 66 ore settimanali ricevendo la retribuzione indicata nei prospetti di calcolo di cui al ricorso tarata su circa 30 ore settimanali insufficiente rispetto alle ore effettivamente lavorate.
Il surplus orario svolto oltre che a determinare differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario feriale e festivo, ha inciso secondo la prospettazione del ricorrente anche sulla 13^.
La ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della 14^ ed ha chiesto differenze anche a titolo di accantonamento del TFR.
Si è costituito l'istituto resistente, precisando di aver assunto il ricorrente solo a seguito di trasferimento di ramo di azienda inerente il supermercato sito in Giugliano,
Varcaturo, precedentemente gestito dalla Di Palo Food Service, negando l'esistenza di un periodo di lavoro tra le parti antecedente a quanto rilevabile dalle buste paga e dalla comunicazione unilav o comunque al 28.7.22.
Ha poi contestato lo svolgimento di orario di lavoro oltre le 30 ore su turni di 6 giorni la settimana dalle 8,00 alle 11,00 o dalle 15,00 alle 17,00 dal lunedì al sabato ovvero dalle
9,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 20,00 sempre dal lunedì al sabato.
2 Ha allegato che il lavoro domenicale se svolto era pagato con la maggiorazione di cui al ccnl.
Ha allegato che le presenze all'interno del supermercato erano controllate dal responsabile del punto vendita.
Ha poi contestato i conteggi formulati dal ricorrente ed ha precisato l'inammissibilità della domanda relativa alle differenze su TFR, essendo in essere il rapporto di lavoro tra le parti.
L'istruttoria ha contemplato l'escussione di testi e l'analisi della documentazione prodotta dalle parti: bonifici, buste paga, contratti e dichiarazioni unilav.
Il teste , cognato del ricorrente ha dichiarato di aver lavorato per la Testimone_1 resistente presso il supermercato di Varcaturo dall'agosto 2022 al dicembre 2022 come addetto al reparto frutta e che il ricorrente lavora da tempo con la resistente quale scaffalista.
Ha dichiarato che il ricorrente aveva osservato il seguente orario: 8,00-13,00 e dalle
14,00 alle 20,30, lavorando 13 giorni su 14, con riposo la domenica, essendo articolato il lavoro su base bisettimanale. La domenica l'orario era dalle 8,00 alle 13,00. Ha precisato che non vi era apparecchio marca tempo in azienda per rilevare le ore di lavoro e che le presenze venivano rilevate dal responsabile del supermercato.
Il teste , dipendente della resistente dal settembre 2022 con mansioni di Tes_2 responsabile del punto vendita, ha dichiarato che il ricorrente aveva lavorato con la seguente cadenza dalle ore 8,00 alle ore 11,00 o dalle ore 15,00 alle 17,00 dal lunedì al sabato e saltuariamente la domenica.
Ha dichiarato che non vi era cartellino marcatempo e che egli era addetto alla rilevazione delle presenze.
L'altro teste di parte resistente, , titolare di una piccola partecipazione Testimone_3 societaria nella società resistente ha reso dichiarazioni sovrapponibili alle dichiarazioni rese dal teste Tes_2
Il teste di parte ricorrente, , ex dipendente della convenuta dal luglio Testimone_4
2022 all'agosto 2022, già in precedenza impiegato presso il predetto supermercato in precedenti gestioni, in servizio presso il supermercato di Varcaturo quale scaffalista, ha dichiarato di conoscere il ricorrente in quanto suo collega presso il supermercato di
Varcaturo, anche quando lo stesso aveva il marchio Decò.
Ha dichiarato il seguente orario di lavoro 8,00-14,00 e 16,00-20,30 con un pomeriggio libero a settimana e con il riposo a domeniche alterne.
3 Il teste, licenziato dalla convenuta, ha vinto il giudizio istaurato contro di Essa relativo all'impugnativa del licenziamento.
Le dichiarazioni maggiormente accreditabili, sia sotto il profilo della vicinanza al tema di prova che della equidistanza dalle parti, risultano quelle rese dalla dipendente il quale essendo come gli altri intraneo all'ambiente lavorativo, a differenza dei Tes_4 restanti testi, l'uno cognato del ricorrente, l'altro dipendente apicale della resistente altro titolare di quote aziendali, ha potuto delineare con precisione l'orario osservato dal ricorrente, vera ragione del contendere.
L'esito della prova testimoniale e i documenti in atti consentono di risolvere le due questioni controverse tra le parti:
1) L'inizio del rapporto di lavoro tra le parti;
2) Lo svolgimento di surplus orario rispetto alle 30 ore di cui al contratto tra le parti.
Il ricorrente agisce in questa sede in costanza di rapporto di lavoro, azionando differenze retributive relative all'arco temporale dal gennaio 2022 al gennaio 2023, allegando di aver lavorato dal 2015 per le società riconducibili al Gruppo di Palo nei supermercati di
Varcaturo, Afragola e Napoli.
Non allega e prova, però la fittizietà dei rapporti di lavoro precedentemente stipulati con altre società a seguito di cessioni di ramo di azienda, presupposto logico per la anticipazione del rapporto di lavoro in data anteriore al subentro della nella CP_1 gestione del supermercato di Varcaturo avvenuta senza dubbio a fine luglio 2022.
Del resto anche i testi di parte ricorrente confermano il dato temporale del passaggio del supermercato alla a partire da fine luglio 2022. CP_1
Non può, dunque, trovare accoglimento la domanda di differenze retributive relative al periodo dal gennaio 2022 al luglio 2022, e le domande relative alle mensilità aggiuntive
13^ e 14^.
Per converso, è emerso lo svolgimento di un surplus orario rispetto alle 30 ore previste dal contratto part-time intercorso tra le parti. Ed invero nel periodo dal luglio 2022 al gennaio 2023 a fronte di un orario previsto di 30 ore a settimana è risultato lo svolgimento effettivo di un orario settimanale pari ad 66 ore.
Risultano così generate differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario nella misura di cui alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
Rileva, dunque, il Tribunale che la azione di condanna al pagamento di differenze retributive è parzialmente fondata e può trovare accoglimento per quanto concerne le pretese economiche derivanti dal mancato pagamento della giusta retribuzione, di
4 differenze dovute per lavoro supplementare, straordinario feriale e festivo dal 1.9.22 al
31.1.23.
I conteggi depositati da parte ricorrente costituiscono una base utile alla quantificazione delle differenze retributive azionate.
Ne consegue a) un credito per differenze retributive per lavoro supplementare pari ad euro 2.688,49 per il periodo dal 1.8.22 al 31.1.23; b) un credito per differenze per lavoro straordinario feriale pari ad euro di euro 4.757,34, c) un credito per straordinario festivo pari ad euro 2.318,42.
Sono dovuti la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Alla parziale condanna segue l'obbligo, per il convenuto, di refusione della metà delle spese di giudizio, compensata la restante metà.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: in accoglimento parziale della domanda:
a) Condanna la convenuta, previa declaratoria del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate, anche ex art. 36 Cost. e 2099
c.c., al pagamento della somma di € 9.764,25 in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione sino all'effettivo saldo;
b) condannare la convenuta al pagamento della metà delle spese e competenze professionali di giudizio che liquida in euro 1.855,67 oltre spese generali, IVA e
CPA, da attribuirsi al procuratore antistatario, compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Aversa, 30.5.25
IL GIUDICE
Dott. Marco Bottino
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