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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4706/2024 promossa da:
(P.IVA: , in persona del l.r.p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sclebin e con domicilio eletto presso il suo Controparte_2
studio sito in Jesolo Lido (VE), via A. Aleardi, n. 18, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
in punto: cancellazione trascrizione giudiziale;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al fine di chiedere la Controparte_1
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale datata 17.03.2017 effettuata da presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia in data Controparte_3
28.03.2017 ai numeri 9823 Registro Generale e 6405 Registro Particolare, in favore di CP_3
pagina 1 di 4 e contro cadente sugli immobili descritti Controparte_1 Controparte_1
nella nota di trascrizione e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale datata
17.03.2017 effettuata da presso la Conservatoria dei Registri Controparte_3
Immobiliari di Venezia in data 05.05.2017 ai numeri 14235 Registro Generale e 9351 Registro
Particolare, in favore di e contro Controparte_3 Controparte_1
cadente sugli immobili descritti nella nota di trascrizione;
nonché le relative annotazioni al numero 2941 di Registro Particolare;
al numero 2942 di Registro Particolare;
al numero 2943 di
Registro Particolare;
al numero 2944 di Registro Particolare;
deducendo che la ricorrente si è resa aggiudicataria degli immobili di cui ai lotti 1-2-3 dell'esecuzione immobiliare n. 444/2010 presso il Tribunale di Venezia;
deducendo che nel corso del processo di espropriazione immobiliare l'esecutata in data 17.03.2017 ha proposto opposizione Controparte_3
agli atti esecutivi, impugnando il preavviso di rilascio, nonché agli atti della procedura esecutiva successivi all'asta del 15.01.2016, ivi compresi i decreti di trasferimento in favore della ricorrente e della G3 s.r.l., aggiudicatarie dei beni pignorati;
deducendo che tale CP_1
domanda è stata trascritta in data 28.03.2017 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Venezia ai numeri 9823 di Registro Generale e 6405 di Registro Particolare contro
[...]
e che, con provvedimento in data 05.05.2017, il Conservatore ha Controparte_1
proceduto a trascrivere la domanda con riserva;
deducendo che contro tale riserva
[...]
ha proposto reclamo, inizialmente respinto dal Tribunale di primo grado, poi CP_3
accolto dalla Corte d'Appello di Venezia con decreto di data 20.03.2018; deducendo inoltre che l'opposizione agli atti esecutivi promossa in data 17.03.2017 è stata poi respinta con sentenza n.1172/2018 del Tribunale di Venezia in data 06.06.2018 contro la quale Controparte_3
ha proposto ricorso per Cassazione che, successivamente, con sentenza n. 40846 del
20.12.2021, ha rigettato la domanda;
deducendo che in data 14.06.2022 ha Controparte_3
presentato ricorso ex art. 391 bis c.p.c. per la revocazione di tale sentenza, dichiarato poi inammissibile dalla Corte di Cassazione con ordinanza;
deducendo quindi che la domanda giudiziale trascritta contro l'odierna ricorrente deve ritenersi rigettata;
deducendo infine che pagina 2 di 4 ha rifiutato di stipulare l'atto notarile di cancellazione consensuale delle Controparte_3
trascrizioni.
Parte ricorrente, pertanto, ha inoltre chiesto di condannare a risarcire Controparte_3 le spese causate dal suo ingiustificato rifiuto ad addivenire alla stipula notarile dell'atto di cancellazione delle trascrizioni, pari ad € 500,00 più iva, nonché alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento.
All'udienza del 28.01.2025 il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
Con Socio Unico e riservava la decisione.
2. Il ricorso è fondato e pertanto trova accoglimento.
In relazione alla domanda principale di cancellazione delle trascrizioni, dalla documentazione in atti, emerge che il Tribunale di Venezia con sentenza n.1172/2018 rigettava l'opposizione avverso gli atti esecutivi oggetto delle trascrizioni in esame, e, pertanto, anche per effetto del duplice pronunciamento della Corte di Cassazione dapprima con la sentenza n.40846/2021 e successivamente con l'ordinanza, pubblicata in data 25.08.2023, la domanda giudiziale trascritta da contro la società deve Controparte_3 Controparte_1
ritenersi rigettata.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento delle spese causate dall' ingiustificato rifiuto ad addivenire alla stipula notarile dell'atto di cancellazione delle trascrizioni, pari ad € 500,00 più iva, quest'ultima può essere accolta in quanto la resistente, oggi contumace, ha dato causa ingiustificatamente a tale spesa, sostenuta dal ricorrente, come emerge dai documenti agli atti
(sub doc.14).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, vanno liquidate secondo i valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione della fase istruttoria, non celebrata, in una somma pari ad € 462,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale datata 17.03.2017 effettuata da
(p.iva ) con sede in Noventa di Piave (VE), via Calnova n. 162, Controparte_3 P.IVA_2
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia in data 28.03.2017 ai numeri 9823 Registro
Generale e 6405 Registro Particolare, in favore di e contro Controparte_3 [...]
cadente sugli immobili descritti nella nota di trascrizione;
Controparte_1
ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale datata 17.03.2017 effettuata da
(p.iva ) con sede in Noventa di Piave (VE), via Calnova n. 162, Controparte_3 P.IVA_2
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia in data 05.05.2017 ai numeri 14235
Registro Generale e 9351 Registro Particolare, in favore di e contro Controparte_3 [...]
cadente sugli immobili descritti nella nota di trascrizione;
nonché le relative Controparte_1
annotazioni: al numero 2941 di Registro Particolare;
al numero 2942 di Registro Particolare;
al numero
2943 di Registro Particolare;
al numero 2944 di Registro Particolare;
CONDANNA al pagamento in favore di di Controparte_3 Controparte_1
€ 500,00 oltre iva.
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
liquidate in € 462,00, oltre 43,00 € per spese vive, oltre il rimborso spese forfettario Controparte_1
pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4706/2024 promossa da:
(P.IVA: , in persona del l.r.p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sclebin e con domicilio eletto presso il suo Controparte_2
studio sito in Jesolo Lido (VE), via A. Aleardi, n. 18, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
in punto: cancellazione trascrizione giudiziale;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al fine di chiedere la Controparte_1
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale datata 17.03.2017 effettuata da presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia in data Controparte_3
28.03.2017 ai numeri 9823 Registro Generale e 6405 Registro Particolare, in favore di CP_3
pagina 1 di 4 e contro cadente sugli immobili descritti Controparte_1 Controparte_1
nella nota di trascrizione e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale datata
17.03.2017 effettuata da presso la Conservatoria dei Registri Controparte_3
Immobiliari di Venezia in data 05.05.2017 ai numeri 14235 Registro Generale e 9351 Registro
Particolare, in favore di e contro Controparte_3 Controparte_1
cadente sugli immobili descritti nella nota di trascrizione;
nonché le relative annotazioni al numero 2941 di Registro Particolare;
al numero 2942 di Registro Particolare;
al numero 2943 di
Registro Particolare;
al numero 2944 di Registro Particolare;
deducendo che la ricorrente si è resa aggiudicataria degli immobili di cui ai lotti 1-2-3 dell'esecuzione immobiliare n. 444/2010 presso il Tribunale di Venezia;
deducendo che nel corso del processo di espropriazione immobiliare l'esecutata in data 17.03.2017 ha proposto opposizione Controparte_3
agli atti esecutivi, impugnando il preavviso di rilascio, nonché agli atti della procedura esecutiva successivi all'asta del 15.01.2016, ivi compresi i decreti di trasferimento in favore della ricorrente e della G3 s.r.l., aggiudicatarie dei beni pignorati;
deducendo che tale CP_1
domanda è stata trascritta in data 28.03.2017 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Venezia ai numeri 9823 di Registro Generale e 6405 di Registro Particolare contro
[...]
e che, con provvedimento in data 05.05.2017, il Conservatore ha Controparte_1
proceduto a trascrivere la domanda con riserva;
deducendo che contro tale riserva
[...]
ha proposto reclamo, inizialmente respinto dal Tribunale di primo grado, poi CP_3
accolto dalla Corte d'Appello di Venezia con decreto di data 20.03.2018; deducendo inoltre che l'opposizione agli atti esecutivi promossa in data 17.03.2017 è stata poi respinta con sentenza n.1172/2018 del Tribunale di Venezia in data 06.06.2018 contro la quale Controparte_3
ha proposto ricorso per Cassazione che, successivamente, con sentenza n. 40846 del
20.12.2021, ha rigettato la domanda;
deducendo che in data 14.06.2022 ha Controparte_3
presentato ricorso ex art. 391 bis c.p.c. per la revocazione di tale sentenza, dichiarato poi inammissibile dalla Corte di Cassazione con ordinanza;
deducendo quindi che la domanda giudiziale trascritta contro l'odierna ricorrente deve ritenersi rigettata;
deducendo infine che pagina 2 di 4 ha rifiutato di stipulare l'atto notarile di cancellazione consensuale delle Controparte_3
trascrizioni.
Parte ricorrente, pertanto, ha inoltre chiesto di condannare a risarcire Controparte_3 le spese causate dal suo ingiustificato rifiuto ad addivenire alla stipula notarile dell'atto di cancellazione delle trascrizioni, pari ad € 500,00 più iva, nonché alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento.
All'udienza del 28.01.2025 il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
Con Socio Unico e riservava la decisione.
2. Il ricorso è fondato e pertanto trova accoglimento.
In relazione alla domanda principale di cancellazione delle trascrizioni, dalla documentazione in atti, emerge che il Tribunale di Venezia con sentenza n.1172/2018 rigettava l'opposizione avverso gli atti esecutivi oggetto delle trascrizioni in esame, e, pertanto, anche per effetto del duplice pronunciamento della Corte di Cassazione dapprima con la sentenza n.40846/2021 e successivamente con l'ordinanza, pubblicata in data 25.08.2023, la domanda giudiziale trascritta da contro la società deve Controparte_3 Controparte_1
ritenersi rigettata.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento delle spese causate dall' ingiustificato rifiuto ad addivenire alla stipula notarile dell'atto di cancellazione delle trascrizioni, pari ad € 500,00 più iva, quest'ultima può essere accolta in quanto la resistente, oggi contumace, ha dato causa ingiustificatamente a tale spesa, sostenuta dal ricorrente, come emerge dai documenti agli atti
(sub doc.14).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, vanno liquidate secondo i valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione della fase istruttoria, non celebrata, in una somma pari ad € 462,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale datata 17.03.2017 effettuata da
(p.iva ) con sede in Noventa di Piave (VE), via Calnova n. 162, Controparte_3 P.IVA_2
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia in data 28.03.2017 ai numeri 9823 Registro
Generale e 6405 Registro Particolare, in favore di e contro Controparte_3 [...]
cadente sugli immobili descritti nella nota di trascrizione;
Controparte_1
ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale datata 17.03.2017 effettuata da
(p.iva ) con sede in Noventa di Piave (VE), via Calnova n. 162, Controparte_3 P.IVA_2
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia in data 05.05.2017 ai numeri 14235
Registro Generale e 9351 Registro Particolare, in favore di e contro Controparte_3 [...]
cadente sugli immobili descritti nella nota di trascrizione;
nonché le relative Controparte_1
annotazioni: al numero 2941 di Registro Particolare;
al numero 2942 di Registro Particolare;
al numero
2943 di Registro Particolare;
al numero 2944 di Registro Particolare;
CONDANNA al pagamento in favore di di Controparte_3 Controparte_1
€ 500,00 oltre iva.
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
liquidate in € 462,00, oltre 43,00 € per spese vive, oltre il rimborso spese forfettario Controparte_1
pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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