Art. 4.
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, ne' con il trattamento di incollocabilita' previsto dall'art. 1, ne' con l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, ne' con il trattamento di incollocabilita' previsto dall'art. 1, ne' con l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.