Art. 6.
Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo' assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle societa', enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.
Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo' assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle societa', enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.