Articolo 6 della Legge 13 febbraio 1953, n. 60
Articolo 4Articolo 7
Versione
17 marzo 1953
Art. 6.
Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo' assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle societa', enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.
Entrata in vigore il 17 marzo 1953
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