Versione
17 marzo 1953
17 marzo 1953
Art. 6.
Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo' assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle societa', enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.
Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo' assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle societa', enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 30/03/2012, n. 1625Provvedimento: N. 05605/2010 AFFARE Numero 01625/2012 e data 30/03/2012 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2011 NUMERO AFFARE 05605/2010 OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora AN IA NI per l'annullamento della comunicazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, concernente la cessione in proprietà di alloggio di edilizia residenziale pubblica già assegnato al genitore. LA SEZIONE Vista la relazione prot. n. 13497 del 29 novembre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - …Leggi di più...